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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1621/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Albero Lenti, Parte_2 elettivamente domiciliata a via Giordani n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente Controparte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Massimo Brigati, elettivamente domiciliato a via Roma n. 21, presso Pt_1 lo studio del suddetto difensore;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Riccardo Crevani, elettivamente domiciliato in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso datato 23.06.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società allegando e documentando di aver effettuato un Parte_1 rifornimento di carburante in data 19.01.2022 presso la stazione di servizio di proprietà della convenuta sita in Strada Valnure, loc. Torricelle n. 11, carburante risultato, poi, essere Pt_1 benzina anziché gasolio, e che detto vizio del prodotto fornito, tempestivamente denunziato, aveva determinato danni alla propria autovettura (BMW 216 Active Tourer, targata FN226ES), a Contr cui poneva riparazione l'officina del concessionario di a fronte di una spesa pari Pt_1 ad € 7.490,23, come da fattura saldata in data 04.02.2022. Di detti danni il ricorrente chiedeva la rifusione integrale.
1.1) Si costituiva la quale ammetteva la propria responsabilità, ma Parte_1 contestava l'ammontare della riparazione del veicolo di asserendo che fosse Controparte_1 eccessivo rispetto a quanto risarcito a diversi altri clienti che avevano anch'essi rifornito inconsapevolmente di benzina le proprie autovetture pur avendo, come l'attore, acceduto alla pompa del gasolio. Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, ossia per essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi Controparte_2 conseguenza risarcitoria.
1.2) Si costituiva in giudizio, a sua volta, , la quale eccepiva la mancata Controparte_2 copertura della polizza di assicurazione stipulata con per un simile sinistro. Parte_1
1.3) Con sentenza n. 427/2024 del 18.08.2024, il Giudice di Pace di condannava Pt_1 al risarcimento dei danni in favore di , quantificandoli Pt_1 Parte_1 Controparte_1 nella somma di € 7.490,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite dallo stesso sostenute, dichiarando, inoltre,
l'inoperatività della garanzia assicurativa in essere con il terzo chiamato con Controparte_2 compensazione dele spese di lite tra convenuto e terzo chiamato.
1.4) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, chiedeva la Parte_1 riforma della suddetta sentenza nelle parti in cui il giudice di primo grado: aveva valutato in modo errato le risultanze istruttorie con riferimento al quantum del danno riconosciuto (da questo punto di vista, sosteneva che aveva tenuto un comportano non improntato alla Controparte_1 buona fede e diligenza laddove aveva portato a far riparare la propria autovettura senza attendere
2 che e la visionassero con i propri periti e laddove Parte_1 Controparte_2 aveva inoltrato richiesta di risarcimento ben otto mesi dopo il sinistro); aveva ritenuto l'inoperatività della garanzia assicurativa di Controparte_2
1.5) Costituendosi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in data 29.11.2024 e
10.02.2025, si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
1.6) All'udienza dell'11.02.2024, il G.I., ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e rilevata la ridotta complessità della stessa, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza dell'08.07.2025, la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.. Decideva, quindi, la causa come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) L'appello è infondato per i motivi che seguono.
E' opportuno, in primo luogo, richiamare l'attenzione sulle norme applicabili al caso di specie.
Per quanto riguarda il rapporto tra il venditore (ossia il gestore della stazione di servizio,
e il soggetto danneggiato ( , occorre fare riferimento Pt_1 Parte_1 Controparte_1 all'art. 130 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 205/2006 e s.m.i.), il quale impone al venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita;
il venditore, pertanto, è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Nel caso in cui il venditore abbia consegnato al consumatore prodotti non conformi al contratto di vendita, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione e sostituzione (art. 130 sopra citato).
Va rilevata l'applicabilità della norma residuale di cui all'art. 135 del suddetto codice, che così recita: “
1. Le disposizione del presente capo non escludono, né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”.
In virtù del richiamo previsto dal suddetto art. 135, nel caso di specie, al rapporto tra compratore e venditore, può essere applicato l'art. 1494 c.c., ai sensi del quale: “
1. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa
i vizi della cosa.
2. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
Secondo condivisibile giurisprudenza di merito, a cui questo giudice aderisce, “In materia di compravendita, ai sensi dell'art. 1494 c.c., il venditore è responsabile nei confronti del
3 compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso ove non fornisca prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo rivolto sia a verificare in modo adeguato la qualità della merce, sia a controllare adeguatamente l'assenza di vizi;
i doveri professionali del rivenditore impongono, senz'altro, controlli periodici o su un campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione”( Trib. Milano, 06.09.2014,
n. 10814).
La giurisprudenza di merito sopra riportata si è mossa lungo la linea interpretativa tracciata dalla
Suprema Corte sul piano probatorio, in un caso analogo a quello di specie;
per tale caso, la
Cassazione ha affermato che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., n. 3373/2010; in senso conforme, Cassazione
SS.UU., n. 13533/2001; Cass. n. 20326/ 2007).
In applicazione dei principi sopra riportati, la Cassazione, affrontando il caso concreto sottopostole (inerente all'acquisto di gasolio “sporco” frammisto ad acqua) ha affermato che: “3.
Ne consegue che nella fattispecie erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante
4 effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante”. Competeva alla convenuta, che non aveva contestato la vendita di gasolio all'attore, provare che – contrariamente all'allegazione attorea – tale prodotto venduto aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua.
Passando al caso concreto, come rilevato dal Giudice di Pace e come emerge dalla lettura degli atti delle parti, ha ammesso la sussistenza dell'an della condotta Parte_1 risarcitoria, ossia del ricorrere del nesso eziologico tra la mancata conformità del carburante erogato e i danni lamentati da limitandosi a sollevare Controparte_1 contestazioni in merito al quantum debeatur.
A riguardo, questo Tribunale non può che ritenere corrette le conclusioni assunte a riguardo dal
Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, specie laddove quest'ultimo ha sostenuto che:
“il quantum risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle Contr testimonianze del capo officina del concessionario , sig. , il quale ha Tes_1 confermato la necessità della sostituzione completa dell'impianto carburante della vettura poiché si era riscontrata la presenza di benzina nel serbatoio e conseguente danneggiamento di tutto l'impianto di alimentazione”. Invero, la fattura delle lavorazioni emessa dal riparatore
(lavorazioni la cui esecuzione non è stata specificamente contestata né dal danneggiante, né dal Contr suo assicuratore), nonché la testimonianza del capo officina del concessionario , Tes_1
il quale ha confermato in toto il capitolato di prove, compreso il contenuto dei documenti
[...] esibitigli, hanno eliminato ogni dubbio sull'ammontare del danno patito da in Controparte_1 quanto la sostituzione dell'intero impianto di alimentazione è stata ritenuta necessaria Contr dall'officina autorizzata e ciò anche in corrispondenza degli standard di intervento imposti dalla casa madre (doc. 1 parte appellata ove l'officina segnalava “la necessità Controparte_1 della sostituzione completa dell'impianto carburante” della vettura poiché si era riscontrata “la presenza di benzina nel serbatoio e conseguente danneggiamento di tutto l'impianto di alimentazione”; doc. 10, sempre di parte appellata ove l'officina attestava Controparte_1
“come da riparazione a regola d'arte e standard imposte dalla casa madre abbiamo sostituito tutto l'impianto di alimentazione con le parti elencate in fattura nr. 22_H/00260 emessa in data
01/02/2022”).
5 Non può nemmeno ritenersi fondata la censura circa il comportamento tenuto da CP_1
asseritamente non improntato a buona fede e correttezza;
infatti, la documentata
[...] trattativa risarcitoria, avvenuta tra quest'ultimo e tramite comunicazioni Parte_1 scritte, ha verosimilmente indotto il danneggiato ad attendere qualche tempo prima di inviare la propria richiesta di risarcimento nell'auspicio che una conciliazione sarebbe stata, infine, raggiunta.
Il primo motivo di appello deve ritenersi infondato e va, quindi, rigettato.
2.1) Con il secondo motivo di appello, lamenta l'errata interpretazione Parte_1 fornita dal giudice di primo grado delle clausole del contratto di assicurazione intercorso con laddove, in particolare, tale errata interpretazione ha portato lo stesso a Controparte_2 considerare infondata la domanda di manleva spiegata nei confronti della terza chiamata.
Secondo l'impresa di assicurazione, i danni lamentati non troverebbero copertura nella polizza assicurativa in quanto: ai sensi dell'art. 2.1, lett. o), delle c.g.a. (Sezione RC), per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi sono esclusi i danni “cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi” e, nel caso di specie, i danni lamentati dall'odierno appellato sarebbero stati cagionati dalla merce/dal prodotto Controparte_1 venduto da (ossia il carburante oggetto del rifornimento de quo) dopo la Parte_1 consegna di tale merce/prodotto al terzo (in particolare, i danni sarebbero riconducibili all'accensione ed utilizzo del veicolo per l'introduzione della benzina nei sistemi di iniezione/alimentazione/distribuzione e nel motore;
la mera presenza di benzina nel serbatoio non avrebbe, invero, potuto cagionare, di per sé, alcun danno); l'assicurazione e la garanzia non operano laddove, come è avvenuto nel caso di specie, l'erogazione di carburante non idoneo al veicolo non sia effettuata da personale dell'assicurato (nel caso di specie, è pacifico che l'erogazione è avvenuta tramite self-service).
Com'è noto, l'art. 1917 c.c. (il quale prevede che: Nell'assicurazione della responsabilità civile,
l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza del contratto”) disciplina l'assicurazione della responsabilità civile, stabilendo che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per quanto questi, a seguito di un evento accaduto durante il periodo assicurativo, deve pagare a terzi per la responsabilità dedotta nel contratto, esclusi di danni derivati da dolo.
6 La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha stabilito che sull'assicurato, il quale richieda l'operatività della garanzia, incombe l'onere di provare che il sinistro denunciato rientri nella garanzia alla luce del complesso delle clausole contrattuali che descrivono (e, al contempo, delimitano) il rischio, sia con riguardo a quelle clausole che individuano il rischio, inserite tra quelle relative all'oggetto del contratto, che con riguardo alle clausole di esclusione di taluni rischi, pure astrattamente rientranti in quello garantito. Se nel contratto di assicurazione si stabilisce entro quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro, quest'ultimo ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, cosicché
l'assicuratore può legittimamente richiedere, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, che l'assicurato provi la verificazione del sinistro, l'entità del danno, come pure che il sinistro rientra nei limiti del rischio garantito, così come individuato con riferimento alle clausole che lo descrivono ed a quelle che — per motivi oggettivi (ad es. modalità di verificazione del sinistro) o soggettivi (rapporto di parentela tra danneggiato e assicurato nell'assicurazione della Par
) — lo escludono (Cass. civ., 29.11.2004, n. 22386; Cass. civ., 20.02.1998, n. 17). Da qui la rilevanza fondamentale dell'interpretazione delle clausole contrattuali che indicano quali rischi l'assicuratore assume, ovvero quali rischi, sebbene appartenenti al tipo di rischio considerato, vengono espressamente esclusi, in quanto dal risultato di tale operazione ermeneutica deriva, in concreto, l'ambito di operatività della garanzia assicurativa.
Ciò premesso, nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dei fatti fornita concordemente dalle parti (da ritenersi, quindi, pacifica), vi è da ritenere che abbia fornito Parte_1 la prova che il sinistro verificatosi fosse compreso nel rischio garantito, nel senso, cioè, che si è colpevolmente prodotto, in conseguenza dell'attività svolta dall'assicurato (ossia in occasione del lavoro o del servizio) un danno ad un “terzo”. Invero, se la clausola di cui all'art. 2.1, lett. o), delle c.g.a. (Sezione RC) della polizza de qua fosse interpretata nel senso prospettato dall'impresa assicuratrice, si avrebbe la paradossale conseguenza di escludere dalla copertura assicurativa ogni danno cagionato direttamente dal rifornimento di carburante.
Peraltro, gli assunti sostenuti da non possono trovare accoglimento in quanto Controparte_2 la clausola contrattuale, di esclusione della copertura assicurativa, testé menzionata è, a parere di questo giudicante, tutt'altro che chiara e comprensibile circa la definizione del perimetro applicativo di tale esclusione (anche circa l'inoperatività della polizza nel caso di modalità di erogazione self service), laddove, come detto, se si prestasse il fianco all'interpretazione fornita
7 dalla compagnia di assicurazione, si perverrebbe al risultato di escludere, nella quasi totalità dei casi, l'operatività della garanzia in parola in caso di vendita del carburante, con la conseguenza che la funzione giuridica ed economica del contratto verrebbe, con tutta evidenza, frustrata e, venendo meno la causa concreta del negozio, esso sarebbe affetto da nullità per mancanza di causa.
Peraltro, giova rammentare che: ai sensi dell'art. 1367 c.c., “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”; ai sensi dell'art. 1370 c.c., “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Le norme de quibus pongono, invero, a carico del predisponente, un onere di clare loqui, cioè di utilizzare un linguaggio il più possibile chiaro e comprensibile.
Talché, in presenza di una clausola dal tenore ambiguo e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici, va fatto ricorso alla clausola c.d. contra stipulatorem, essendovi un evidente affidamento da tutelare in capo al contraente più debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo della clausola stessa.
Deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, di recente, Cass., n. 18324/2019), secondo la quale il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali (Cass., sez. III, n. 866 del 17.01.2008: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo”; Cass., sez. III, n.
668 del 18.01.2016: “Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.”).
Dalle illustrate considerazioni e dagli enunciati principi di diritto discende che va, in ultimo, accolta la domanda spiegata da nei confronti della terza chiamata in causa Parte_1
8 ad essere tenuta indenne e garantita per le somme dovute a titolo di Controparte_2 risarcimento nei riguardi di parte appellante come innanzi determinate.
3) Alla luce dell'esito del giudizio, e devono essere Parte_1 CP_2 CP_2 condannate, in solido tra loro, a rifondere a le spese da questi ssotenute per il Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Le spese di lite vanno, invece, compensate tra e Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 427/2024 del 18.08.2024, Pt_1
2) dichiara tenuta a manlevare di quanto dalla stessa Controparte_2 Parte_1 corrisposto a in ottemperanza alla sentenza impugnata;
Controparte_1
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) condanna e a corrispondere a le Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 spese da questi sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 1.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
Si comunichi.
Piacenza, 15.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1621/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Albero Lenti, Parte_2 elettivamente domiciliata a via Giordani n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente Controparte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Massimo Brigati, elettivamente domiciliato a via Roma n. 21, presso Pt_1 lo studio del suddetto difensore;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Riccardo Crevani, elettivamente domiciliato in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso datato 23.06.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società allegando e documentando di aver effettuato un Parte_1 rifornimento di carburante in data 19.01.2022 presso la stazione di servizio di proprietà della convenuta sita in Strada Valnure, loc. Torricelle n. 11, carburante risultato, poi, essere Pt_1 benzina anziché gasolio, e che detto vizio del prodotto fornito, tempestivamente denunziato, aveva determinato danni alla propria autovettura (BMW 216 Active Tourer, targata FN226ES), a Contr cui poneva riparazione l'officina del concessionario di a fronte di una spesa pari Pt_1 ad € 7.490,23, come da fattura saldata in data 04.02.2022. Di detti danni il ricorrente chiedeva la rifusione integrale.
1.1) Si costituiva la quale ammetteva la propria responsabilità, ma Parte_1 contestava l'ammontare della riparazione del veicolo di asserendo che fosse Controparte_1 eccessivo rispetto a quanto risarcito a diversi altri clienti che avevano anch'essi rifornito inconsapevolmente di benzina le proprie autovetture pur avendo, come l'attore, acceduto alla pompa del gasolio. Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, ossia per essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi Controparte_2 conseguenza risarcitoria.
1.2) Si costituiva in giudizio, a sua volta, , la quale eccepiva la mancata Controparte_2 copertura della polizza di assicurazione stipulata con per un simile sinistro. Parte_1
1.3) Con sentenza n. 427/2024 del 18.08.2024, il Giudice di Pace di condannava Pt_1 al risarcimento dei danni in favore di , quantificandoli Pt_1 Parte_1 Controparte_1 nella somma di € 7.490,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite dallo stesso sostenute, dichiarando, inoltre,
l'inoperatività della garanzia assicurativa in essere con il terzo chiamato con Controparte_2 compensazione dele spese di lite tra convenuto e terzo chiamato.
1.4) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, chiedeva la Parte_1 riforma della suddetta sentenza nelle parti in cui il giudice di primo grado: aveva valutato in modo errato le risultanze istruttorie con riferimento al quantum del danno riconosciuto (da questo punto di vista, sosteneva che aveva tenuto un comportano non improntato alla Controparte_1 buona fede e diligenza laddove aveva portato a far riparare la propria autovettura senza attendere
2 che e la visionassero con i propri periti e laddove Parte_1 Controparte_2 aveva inoltrato richiesta di risarcimento ben otto mesi dopo il sinistro); aveva ritenuto l'inoperatività della garanzia assicurativa di Controparte_2
1.5) Costituendosi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in data 29.11.2024 e
10.02.2025, si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
1.6) All'udienza dell'11.02.2024, il G.I., ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e rilevata la ridotta complessità della stessa, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza dell'08.07.2025, la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.. Decideva, quindi, la causa come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) L'appello è infondato per i motivi che seguono.
E' opportuno, in primo luogo, richiamare l'attenzione sulle norme applicabili al caso di specie.
Per quanto riguarda il rapporto tra il venditore (ossia il gestore della stazione di servizio,
e il soggetto danneggiato ( , occorre fare riferimento Pt_1 Parte_1 Controparte_1 all'art. 130 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 205/2006 e s.m.i.), il quale impone al venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita;
il venditore, pertanto, è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Nel caso in cui il venditore abbia consegnato al consumatore prodotti non conformi al contratto di vendita, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione e sostituzione (art. 130 sopra citato).
Va rilevata l'applicabilità della norma residuale di cui all'art. 135 del suddetto codice, che così recita: “
1. Le disposizione del presente capo non escludono, né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”.
In virtù del richiamo previsto dal suddetto art. 135, nel caso di specie, al rapporto tra compratore e venditore, può essere applicato l'art. 1494 c.c., ai sensi del quale: “
1. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa
i vizi della cosa.
2. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
Secondo condivisibile giurisprudenza di merito, a cui questo giudice aderisce, “In materia di compravendita, ai sensi dell'art. 1494 c.c., il venditore è responsabile nei confronti del
3 compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso ove non fornisca prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo rivolto sia a verificare in modo adeguato la qualità della merce, sia a controllare adeguatamente l'assenza di vizi;
i doveri professionali del rivenditore impongono, senz'altro, controlli periodici o su un campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione”( Trib. Milano, 06.09.2014,
n. 10814).
La giurisprudenza di merito sopra riportata si è mossa lungo la linea interpretativa tracciata dalla
Suprema Corte sul piano probatorio, in un caso analogo a quello di specie;
per tale caso, la
Cassazione ha affermato che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., n. 3373/2010; in senso conforme, Cassazione
SS.UU., n. 13533/2001; Cass. n. 20326/ 2007).
In applicazione dei principi sopra riportati, la Cassazione, affrontando il caso concreto sottopostole (inerente all'acquisto di gasolio “sporco” frammisto ad acqua) ha affermato che: “3.
Ne consegue che nella fattispecie erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante
4 effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante”. Competeva alla convenuta, che non aveva contestato la vendita di gasolio all'attore, provare che – contrariamente all'allegazione attorea – tale prodotto venduto aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua.
Passando al caso concreto, come rilevato dal Giudice di Pace e come emerge dalla lettura degli atti delle parti, ha ammesso la sussistenza dell'an della condotta Parte_1 risarcitoria, ossia del ricorrere del nesso eziologico tra la mancata conformità del carburante erogato e i danni lamentati da limitandosi a sollevare Controparte_1 contestazioni in merito al quantum debeatur.
A riguardo, questo Tribunale non può che ritenere corrette le conclusioni assunte a riguardo dal
Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, specie laddove quest'ultimo ha sostenuto che:
“il quantum risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle Contr testimonianze del capo officina del concessionario , sig. , il quale ha Tes_1 confermato la necessità della sostituzione completa dell'impianto carburante della vettura poiché si era riscontrata la presenza di benzina nel serbatoio e conseguente danneggiamento di tutto l'impianto di alimentazione”. Invero, la fattura delle lavorazioni emessa dal riparatore
(lavorazioni la cui esecuzione non è stata specificamente contestata né dal danneggiante, né dal Contr suo assicuratore), nonché la testimonianza del capo officina del concessionario , Tes_1
il quale ha confermato in toto il capitolato di prove, compreso il contenuto dei documenti
[...] esibitigli, hanno eliminato ogni dubbio sull'ammontare del danno patito da in Controparte_1 quanto la sostituzione dell'intero impianto di alimentazione è stata ritenuta necessaria Contr dall'officina autorizzata e ciò anche in corrispondenza degli standard di intervento imposti dalla casa madre (doc. 1 parte appellata ove l'officina segnalava “la necessità Controparte_1 della sostituzione completa dell'impianto carburante” della vettura poiché si era riscontrata “la presenza di benzina nel serbatoio e conseguente danneggiamento di tutto l'impianto di alimentazione”; doc. 10, sempre di parte appellata ove l'officina attestava Controparte_1
“come da riparazione a regola d'arte e standard imposte dalla casa madre abbiamo sostituito tutto l'impianto di alimentazione con le parti elencate in fattura nr. 22_H/00260 emessa in data
01/02/2022”).
5 Non può nemmeno ritenersi fondata la censura circa il comportamento tenuto da CP_1
asseritamente non improntato a buona fede e correttezza;
infatti, la documentata
[...] trattativa risarcitoria, avvenuta tra quest'ultimo e tramite comunicazioni Parte_1 scritte, ha verosimilmente indotto il danneggiato ad attendere qualche tempo prima di inviare la propria richiesta di risarcimento nell'auspicio che una conciliazione sarebbe stata, infine, raggiunta.
Il primo motivo di appello deve ritenersi infondato e va, quindi, rigettato.
2.1) Con il secondo motivo di appello, lamenta l'errata interpretazione Parte_1 fornita dal giudice di primo grado delle clausole del contratto di assicurazione intercorso con laddove, in particolare, tale errata interpretazione ha portato lo stesso a Controparte_2 considerare infondata la domanda di manleva spiegata nei confronti della terza chiamata.
Secondo l'impresa di assicurazione, i danni lamentati non troverebbero copertura nella polizza assicurativa in quanto: ai sensi dell'art. 2.1, lett. o), delle c.g.a. (Sezione RC), per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi sono esclusi i danni “cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi” e, nel caso di specie, i danni lamentati dall'odierno appellato sarebbero stati cagionati dalla merce/dal prodotto Controparte_1 venduto da (ossia il carburante oggetto del rifornimento de quo) dopo la Parte_1 consegna di tale merce/prodotto al terzo (in particolare, i danni sarebbero riconducibili all'accensione ed utilizzo del veicolo per l'introduzione della benzina nei sistemi di iniezione/alimentazione/distribuzione e nel motore;
la mera presenza di benzina nel serbatoio non avrebbe, invero, potuto cagionare, di per sé, alcun danno); l'assicurazione e la garanzia non operano laddove, come è avvenuto nel caso di specie, l'erogazione di carburante non idoneo al veicolo non sia effettuata da personale dell'assicurato (nel caso di specie, è pacifico che l'erogazione è avvenuta tramite self-service).
Com'è noto, l'art. 1917 c.c. (il quale prevede che: Nell'assicurazione della responsabilità civile,
l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza del contratto”) disciplina l'assicurazione della responsabilità civile, stabilendo che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per quanto questi, a seguito di un evento accaduto durante il periodo assicurativo, deve pagare a terzi per la responsabilità dedotta nel contratto, esclusi di danni derivati da dolo.
6 La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha stabilito che sull'assicurato, il quale richieda l'operatività della garanzia, incombe l'onere di provare che il sinistro denunciato rientri nella garanzia alla luce del complesso delle clausole contrattuali che descrivono (e, al contempo, delimitano) il rischio, sia con riguardo a quelle clausole che individuano il rischio, inserite tra quelle relative all'oggetto del contratto, che con riguardo alle clausole di esclusione di taluni rischi, pure astrattamente rientranti in quello garantito. Se nel contratto di assicurazione si stabilisce entro quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro, quest'ultimo ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, cosicché
l'assicuratore può legittimamente richiedere, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, che l'assicurato provi la verificazione del sinistro, l'entità del danno, come pure che il sinistro rientra nei limiti del rischio garantito, così come individuato con riferimento alle clausole che lo descrivono ed a quelle che — per motivi oggettivi (ad es. modalità di verificazione del sinistro) o soggettivi (rapporto di parentela tra danneggiato e assicurato nell'assicurazione della Par
) — lo escludono (Cass. civ., 29.11.2004, n. 22386; Cass. civ., 20.02.1998, n. 17). Da qui la rilevanza fondamentale dell'interpretazione delle clausole contrattuali che indicano quali rischi l'assicuratore assume, ovvero quali rischi, sebbene appartenenti al tipo di rischio considerato, vengono espressamente esclusi, in quanto dal risultato di tale operazione ermeneutica deriva, in concreto, l'ambito di operatività della garanzia assicurativa.
Ciò premesso, nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dei fatti fornita concordemente dalle parti (da ritenersi, quindi, pacifica), vi è da ritenere che abbia fornito Parte_1 la prova che il sinistro verificatosi fosse compreso nel rischio garantito, nel senso, cioè, che si è colpevolmente prodotto, in conseguenza dell'attività svolta dall'assicurato (ossia in occasione del lavoro o del servizio) un danno ad un “terzo”. Invero, se la clausola di cui all'art. 2.1, lett. o), delle c.g.a. (Sezione RC) della polizza de qua fosse interpretata nel senso prospettato dall'impresa assicuratrice, si avrebbe la paradossale conseguenza di escludere dalla copertura assicurativa ogni danno cagionato direttamente dal rifornimento di carburante.
Peraltro, gli assunti sostenuti da non possono trovare accoglimento in quanto Controparte_2 la clausola contrattuale, di esclusione della copertura assicurativa, testé menzionata è, a parere di questo giudicante, tutt'altro che chiara e comprensibile circa la definizione del perimetro applicativo di tale esclusione (anche circa l'inoperatività della polizza nel caso di modalità di erogazione self service), laddove, come detto, se si prestasse il fianco all'interpretazione fornita
7 dalla compagnia di assicurazione, si perverrebbe al risultato di escludere, nella quasi totalità dei casi, l'operatività della garanzia in parola in caso di vendita del carburante, con la conseguenza che la funzione giuridica ed economica del contratto verrebbe, con tutta evidenza, frustrata e, venendo meno la causa concreta del negozio, esso sarebbe affetto da nullità per mancanza di causa.
Peraltro, giova rammentare che: ai sensi dell'art. 1367 c.c., “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”; ai sensi dell'art. 1370 c.c., “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Le norme de quibus pongono, invero, a carico del predisponente, un onere di clare loqui, cioè di utilizzare un linguaggio il più possibile chiaro e comprensibile.
Talché, in presenza di una clausola dal tenore ambiguo e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici, va fatto ricorso alla clausola c.d. contra stipulatorem, essendovi un evidente affidamento da tutelare in capo al contraente più debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo della clausola stessa.
Deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, di recente, Cass., n. 18324/2019), secondo la quale il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali (Cass., sez. III, n. 866 del 17.01.2008: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo”; Cass., sez. III, n.
668 del 18.01.2016: “Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.”).
Dalle illustrate considerazioni e dagli enunciati principi di diritto discende che va, in ultimo, accolta la domanda spiegata da nei confronti della terza chiamata in causa Parte_1
8 ad essere tenuta indenne e garantita per le somme dovute a titolo di Controparte_2 risarcimento nei riguardi di parte appellante come innanzi determinate.
3) Alla luce dell'esito del giudizio, e devono essere Parte_1 CP_2 CP_2 condannate, in solido tra loro, a rifondere a le spese da questi ssotenute per il Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Le spese di lite vanno, invece, compensate tra e Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 427/2024 del 18.08.2024, Pt_1
2) dichiara tenuta a manlevare di quanto dalla stessa Controparte_2 Parte_1 corrisposto a in ottemperanza alla sentenza impugnata;
Controparte_1
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) condanna e a corrispondere a le Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 spese da questi sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 1.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
Si comunichi.
Piacenza, 15.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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