Articolo 6 della Legge 8 agosto 1980, n. 434
Articolo 5
Versione
3 settembre 1980
Art. 6.
Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.

Entrata in vigore il 3 settembre 1980