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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 896/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 11.20 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. FIVIZZANI ROBERTO DR oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Alessio Fedi
Per la Dott.ssa Sabrina Sipione Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Alessio Fedi riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive autorizzate. Nel merito, rileva come la espletata istruttoria, con la audizione dei testi e abbia pienamente Tes_1 Tes_2 confermato l'assunto difensivo del ricorrente sotto ogni aspetto, ovvero che il locale era chiuso e non accessibile ai consumatori presentando una porta chiusa con saracinesca abbassata, e altro ingresso chiuso;
quindi, non era contestabile al alcuna violazione. Parte_1 Quanto alla presenza nel locale del la deposizione dello stesso ha confermato non essere un Tes_1 avventore, ma un amico del che si trovava nel locale per fargli compagnia e condividendo Parte_1 con lo stesso un frugale pasto in un contesto del tutto fuori dall'attività commerciale. In relazione al verbale dei Carabinieri, non si contesta la sua veridicità in relazione a quanto rappresentato, ma se ne è contestato e si contesta l'interpretazione erronea che i Carabinieri e la ne hanno ricavato. Si CP_2 insiste, pertanto, per l'integrale accoglimento del ricorso. La Dr.ssa Sabrina Sipione si riporta agli atti e documenti di causa, contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito dal ricorrente per infondatezza in fatto e diritto delle doglianze, insiste per la conferma dell'atto opposto. Risultano provate e incontestate, in assenza di querela di falso, tutte le circostanze acclarate a verbale dagli agenti a base dell'ingiunzione, per essere avvenute alla loro presenza, quali pubblici ufficiali. Di conseguenza le prove testimoniali ammesse ed espletate sono inutilizzabili perché vertono su fatti assistiti da fede privilegiata ovvero che il locale era aperto alle ore 04.50, che gli CP_3 agenti sono entrati nel locale dalla porta, che non era affatto chiusa a chiave, all' interno le luci erano accese, musica ad alto volume, ivi i militari notavano il Sig. , gestore del locale, mentre Parte_1
pagina 1 di 9 somministrava bevanda alcolica alle ore 04.50 circa , oltre l'orario consentito ad un cliente, subito identificato nel Sig. fatti ormai incontestabili in assenza di una formale querela di falso. Tes_1 Il Giudice
udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. FIVIZZANI ROBERTO Parte_1 C.F._1 DR che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio della Dott.ssa Sabrina Sipione Controparte_1 P.IVA_1 che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione fascicolo °3477/2021 A.D. emessa dalla Prefettura di in data 8/03/2021, CP_4 CP_1 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 6.676,17 (di cui € 9,50 per spese di procedimento) a titolo di sanzione amministrativa seguita alla contestazione avvenuta con Verbale n. 12/59 del
10.07.2021 elevato dalla Legione Carabinieri Toscana - Compagnia di Follonica - Nucleo operativo e
Radiomobile a seguito di violazione dell'art. 6 L. n. 160/2007, così come modificata dal D.l. n.
117/2007 e dall'art. 54 L. n. 120/2010. Violazione contestata e notificata al trasgressore in data
12.07.2021.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) difetto assoluto di motivazione;
b) i fatti di cui al verbale non collimavano con quanto accaduto. Chiedeva in subordine la riduzione della sanzione in proporzione alla gravità del fatto, alle circostanze, ed alle condizioni economiche del Sig. in via ulteriormente subordinata l'opponente propone istanza di Parte_1 pagina 3 di 9 rateizzazione versando nelle disagiate condizioni economiche risultanti dalla documentazione allegata.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestando le avverse deduzioni ed Controparte_5 eccezioni, opponendosi alle richieste formulate, considerando infondate in fatto e diritto le doglianze del ricorrente, chiedeva confermare l'Ordinanza ingiunzione prefettizia riferita a fascicolo n. CP_4
3477/2021 A.D. (Prot. n. 14289 datato 08.03.2022) emessa dalla Prefettura di , con CP_1 condanna alle spese processuali da liquidarsi d'ufficio.
La causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali.
All'udienza del 28.10.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
Il fatto
Nella notte del 10 luglio 2021, alle ore 4.50 l'aliquota radiomobile del NORM faceva ingresso nel locale bar – paninoteca di cui è proprietario e titolare, sito in Via Fiume n. Controparte_6
15 in 58022 Follonica, su segnalazione per forti schiamazzi. I militari che entravano nel CP_1 locale in quanto la porta di accesso non era chiusa a chiave, le luci erano accese e la musica era ad alto volume, notavano il gestore del locale, mentre somministrava bevanda alcolica Parte_1
(birra) alle ore 4:50 circa, oltre l'orario consentito (le ore 3:00), a un cliente già seduto e intento a consumare cibo ovvero pollo fritto e patatine, identificato in . Gli agenti elevavano la Persona_1 sanzione amministrativa per euro 6.666,67 in violazione dell'art. 6 del DL n.117/2007 convertito dalla legge n.160/2007, come modificato dall'art. 54 legge n. 120 del 2010, perché “il gestore di esercizio pubblico non interrompeva la vendita di bevande alcoliche alle ore 3.00. L'art 6, Parte_1 come modificato dall'art.54 legge n.120 del 2010, prevede che, salvo diversa disposizione del Questore, titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza di cui all'art. 86 RD n.773/1931 (TULPS), devono interrompere la vendita alle ore 3:00 e per le tre ore successive.
Sosteneva il ricorrente che la realtà dei fatti era diversa rispetto a quanto accertato dai militari. Riferiva infatti che il locale era chiuso, infatti, delle due entrate di accesso al locale, la prima era chiusa a chiave, con la saracinesca interamente abbassata;
anche la seconda entrata, si presentava chiusa, seppure non a chiave. La porta non era chiusa in quanto il Signor stava effettuando le pulizie Parte_1
e rimettendo all'interno del locale, tavoli, sedute e tutto il materiale esistente all'esterno così come ogni notte, prima di abbassare anche la seconda saracinesca, spegnere le luci e andare a casa;
durante l'estate il AR invero, apparecchia i tavoli solo all'esterno, per cui il servizio cessa ed il locale è chiuso agli avventori nel momento in cui gli stessi vengono riportati all'interno. Deduceva che gli ultimi pagina 4 di 9 avventori rimanevano nel locale fino alle ore 3:00 circa, circostanza confermata anche dalla dipendente del locale Sig.ra la quale, finito il suo turno professionale, lasciava il locale poco CP_3 Persona_2 dopo le ore 3:00 della notte non rimanendovi nessun avventore ad eccezione dell'amico del ricorrente,
, già presente nel locale e rimasto, come sovente accade, a fare compagnia al proprietario Persona_1 durante le operazioni di chiusura, al fine di conversare fra buoni amici;
il e l'amico Parte_1 Per_1
nell'occasione condividevano pollo fritto e patatine prima di recarsi entrambi a dormire (il Sig.
[...] abita a qualche decina di metri dal locale . Tes_1 CP_3
Vanno analizzati i diversi motivi del ricorso.
Il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del
22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi del verbale di accertamento del 10.07.2021, regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
A ciò si aggiunga che per consolidata giurisprudenza, almeno dalla sentenza della Cass. Sez. Un.
1786/2010 (chiamata a pronunciarsi proprio in relazione a un'eccezione di difetto di motivazione), “il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un. 1786/2010).
pagina 5 di 9 Facendo applicazione di tale principio va detto che la presunta carenza motivazionale dell'ordinanza non comporta alcuna violazione dei diritti del trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio, come si è verificato nel caso di specie.
Le doglianze relative alla carente motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sono pertanto infondate.
Entrando nel merito della questione parte resistente, nelle note finali deduce e ritiene che quanto emerso all'esito della prova testimoniale assunta in corso di causa, sia teso a mettere in discussione la fede privilegiata di un atto pubblico ex art. 2700 c.c. ovvero di quanto contenuto e attestato nel verbale dagli accertatori, per essere ivi contenute dichiarazioni di fatti che i Pubblici ufficiali hanno attestato come essere avvenuti in loro presenza, essendo invece necessario proporre una querela di falso, mai peraltro proposta. Ritiene pertanto la che le testimonianze assunte siano inutilizzabili e CP_2 inconferenti, stante anche l'inattendibilità dei testi.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21053 del 1° luglio 2022 afferma che “Il valore probatorio del processo verbale di constatazione è infatti differente a seconda della natura dei fatti da esso attestato, potendosi distinguere tre diversi livelli di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi esso fa fede fino a prova contraria;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi (Cass. n. 28060 del 24/11/2017
Cass. n. 24461 del 05/10/2018)”.
Nell'Ordinanza 1° dicembre 2021, n. 37764, la Corte ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento. pagina 6 di 9 Ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (Cass. 3350/2001; Cass. 11718/2003; Cass. 2780/2004).
Nello stesso senso deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: "Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale" (Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).
Va ribadito altresì che “[…] Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento. (Corte di Cassazione Civile sez. II 27/9/2022 n. 28149)”.
In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 11934/2019; Cass. 8445/2020). Nel successivo giudizio di merito, le risultanze del verbale ispettivo possono essere contraddette dalla prova contraria dell'interessato, infatti, principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. sentenza n.
3148 del 1985, n. 7514 del 1990, n. 6110 del 18/06/1998) “I verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti, e quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, senza poterne però attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.
pagina 7 di 9 Ciò detto, l'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall' accertamento, quali l'identificazione dell'attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà
Ebbene nel caso di specie questo giudice ritiene che seppur i fatti sono stati rappresentati dagli agenti nel verbale per come sono stati dagli stessi percepite staticamente, è ammissibile la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.
All'esito della prova i testi escussi, e hanno entrambi confermato l'assunto difensivo del Tes_1 Tes_2 ricorrente, ovvero che al momento dell'accesso dei Carabinieri, il locale del non era più Parte_1 accessibile alla generalità dei consumatori, presentando un accesso con la porta chiusa e la saracinesca abbassata e un altro accesso con la porta chiusa, all'interno del locale vi erano solo il il Tes_1
e la Quanto alla presenza nel locale del la deposizione dello stesso ha Parte_1 Tes_2 Tes_1 confermato di essere un conoscente, con abitazione vicina al locale del e di tenergli Parte_1 compagnia abitualmente nella consumazione del pasto prima della chiusura. Entrambi i testi hanno riferito altresì che gli avventori se ne sono andati, prima della chiusura del locale.
Va aggiunto infine che gli elementi riportati dai verbalizzanti non sono stati confermati in sede di prova testimoniale;
parte ricorrente ha invece dimostrato l'insussistenza della violazione contestata.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza prefettizia impugnata;
Condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida Controparte_5
pagina 8 di 9 in complessivi € 2.540,00, oltre ad € 273,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA
e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 896/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 11.20 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. FIVIZZANI ROBERTO DR oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Alessio Fedi
Per la Dott.ssa Sabrina Sipione Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Alessio Fedi riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive autorizzate. Nel merito, rileva come la espletata istruttoria, con la audizione dei testi e abbia pienamente Tes_1 Tes_2 confermato l'assunto difensivo del ricorrente sotto ogni aspetto, ovvero che il locale era chiuso e non accessibile ai consumatori presentando una porta chiusa con saracinesca abbassata, e altro ingresso chiuso;
quindi, non era contestabile al alcuna violazione. Parte_1 Quanto alla presenza nel locale del la deposizione dello stesso ha confermato non essere un Tes_1 avventore, ma un amico del che si trovava nel locale per fargli compagnia e condividendo Parte_1 con lo stesso un frugale pasto in un contesto del tutto fuori dall'attività commerciale. In relazione al verbale dei Carabinieri, non si contesta la sua veridicità in relazione a quanto rappresentato, ma se ne è contestato e si contesta l'interpretazione erronea che i Carabinieri e la ne hanno ricavato. Si CP_2 insiste, pertanto, per l'integrale accoglimento del ricorso. La Dr.ssa Sabrina Sipione si riporta agli atti e documenti di causa, contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito dal ricorrente per infondatezza in fatto e diritto delle doglianze, insiste per la conferma dell'atto opposto. Risultano provate e incontestate, in assenza di querela di falso, tutte le circostanze acclarate a verbale dagli agenti a base dell'ingiunzione, per essere avvenute alla loro presenza, quali pubblici ufficiali. Di conseguenza le prove testimoniali ammesse ed espletate sono inutilizzabili perché vertono su fatti assistiti da fede privilegiata ovvero che il locale era aperto alle ore 04.50, che gli CP_3 agenti sono entrati nel locale dalla porta, che non era affatto chiusa a chiave, all' interno le luci erano accese, musica ad alto volume, ivi i militari notavano il Sig. , gestore del locale, mentre Parte_1
pagina 1 di 9 somministrava bevanda alcolica alle ore 04.50 circa , oltre l'orario consentito ad un cliente, subito identificato nel Sig. fatti ormai incontestabili in assenza di una formale querela di falso. Tes_1 Il Giudice
udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. FIVIZZANI ROBERTO Parte_1 C.F._1 DR che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio della Dott.ssa Sabrina Sipione Controparte_1 P.IVA_1 che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione fascicolo °3477/2021 A.D. emessa dalla Prefettura di in data 8/03/2021, CP_4 CP_1 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 6.676,17 (di cui € 9,50 per spese di procedimento) a titolo di sanzione amministrativa seguita alla contestazione avvenuta con Verbale n. 12/59 del
10.07.2021 elevato dalla Legione Carabinieri Toscana - Compagnia di Follonica - Nucleo operativo e
Radiomobile a seguito di violazione dell'art. 6 L. n. 160/2007, così come modificata dal D.l. n.
117/2007 e dall'art. 54 L. n. 120/2010. Violazione contestata e notificata al trasgressore in data
12.07.2021.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) difetto assoluto di motivazione;
b) i fatti di cui al verbale non collimavano con quanto accaduto. Chiedeva in subordine la riduzione della sanzione in proporzione alla gravità del fatto, alle circostanze, ed alle condizioni economiche del Sig. in via ulteriormente subordinata l'opponente propone istanza di Parte_1 pagina 3 di 9 rateizzazione versando nelle disagiate condizioni economiche risultanti dalla documentazione allegata.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestando le avverse deduzioni ed Controparte_5 eccezioni, opponendosi alle richieste formulate, considerando infondate in fatto e diritto le doglianze del ricorrente, chiedeva confermare l'Ordinanza ingiunzione prefettizia riferita a fascicolo n. CP_4
3477/2021 A.D. (Prot. n. 14289 datato 08.03.2022) emessa dalla Prefettura di , con CP_1 condanna alle spese processuali da liquidarsi d'ufficio.
La causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali.
All'udienza del 28.10.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
Il fatto
Nella notte del 10 luglio 2021, alle ore 4.50 l'aliquota radiomobile del NORM faceva ingresso nel locale bar – paninoteca di cui è proprietario e titolare, sito in Via Fiume n. Controparte_6
15 in 58022 Follonica, su segnalazione per forti schiamazzi. I militari che entravano nel CP_1 locale in quanto la porta di accesso non era chiusa a chiave, le luci erano accese e la musica era ad alto volume, notavano il gestore del locale, mentre somministrava bevanda alcolica Parte_1
(birra) alle ore 4:50 circa, oltre l'orario consentito (le ore 3:00), a un cliente già seduto e intento a consumare cibo ovvero pollo fritto e patatine, identificato in . Gli agenti elevavano la Persona_1 sanzione amministrativa per euro 6.666,67 in violazione dell'art. 6 del DL n.117/2007 convertito dalla legge n.160/2007, come modificato dall'art. 54 legge n. 120 del 2010, perché “il gestore di esercizio pubblico non interrompeva la vendita di bevande alcoliche alle ore 3.00. L'art 6, Parte_1 come modificato dall'art.54 legge n.120 del 2010, prevede che, salvo diversa disposizione del Questore, titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza di cui all'art. 86 RD n.773/1931 (TULPS), devono interrompere la vendita alle ore 3:00 e per le tre ore successive.
Sosteneva il ricorrente che la realtà dei fatti era diversa rispetto a quanto accertato dai militari. Riferiva infatti che il locale era chiuso, infatti, delle due entrate di accesso al locale, la prima era chiusa a chiave, con la saracinesca interamente abbassata;
anche la seconda entrata, si presentava chiusa, seppure non a chiave. La porta non era chiusa in quanto il Signor stava effettuando le pulizie Parte_1
e rimettendo all'interno del locale, tavoli, sedute e tutto il materiale esistente all'esterno così come ogni notte, prima di abbassare anche la seconda saracinesca, spegnere le luci e andare a casa;
durante l'estate il AR invero, apparecchia i tavoli solo all'esterno, per cui il servizio cessa ed il locale è chiuso agli avventori nel momento in cui gli stessi vengono riportati all'interno. Deduceva che gli ultimi pagina 4 di 9 avventori rimanevano nel locale fino alle ore 3:00 circa, circostanza confermata anche dalla dipendente del locale Sig.ra la quale, finito il suo turno professionale, lasciava il locale poco CP_3 Persona_2 dopo le ore 3:00 della notte non rimanendovi nessun avventore ad eccezione dell'amico del ricorrente,
, già presente nel locale e rimasto, come sovente accade, a fare compagnia al proprietario Persona_1 durante le operazioni di chiusura, al fine di conversare fra buoni amici;
il e l'amico Parte_1 Per_1
nell'occasione condividevano pollo fritto e patatine prima di recarsi entrambi a dormire (il Sig.
[...] abita a qualche decina di metri dal locale . Tes_1 CP_3
Vanno analizzati i diversi motivi del ricorso.
Il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del
22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi del verbale di accertamento del 10.07.2021, regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
A ciò si aggiunga che per consolidata giurisprudenza, almeno dalla sentenza della Cass. Sez. Un.
1786/2010 (chiamata a pronunciarsi proprio in relazione a un'eccezione di difetto di motivazione), “il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un. 1786/2010).
pagina 5 di 9 Facendo applicazione di tale principio va detto che la presunta carenza motivazionale dell'ordinanza non comporta alcuna violazione dei diritti del trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio, come si è verificato nel caso di specie.
Le doglianze relative alla carente motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sono pertanto infondate.
Entrando nel merito della questione parte resistente, nelle note finali deduce e ritiene che quanto emerso all'esito della prova testimoniale assunta in corso di causa, sia teso a mettere in discussione la fede privilegiata di un atto pubblico ex art. 2700 c.c. ovvero di quanto contenuto e attestato nel verbale dagli accertatori, per essere ivi contenute dichiarazioni di fatti che i Pubblici ufficiali hanno attestato come essere avvenuti in loro presenza, essendo invece necessario proporre una querela di falso, mai peraltro proposta. Ritiene pertanto la che le testimonianze assunte siano inutilizzabili e CP_2 inconferenti, stante anche l'inattendibilità dei testi.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21053 del 1° luglio 2022 afferma che “Il valore probatorio del processo verbale di constatazione è infatti differente a seconda della natura dei fatti da esso attestato, potendosi distinguere tre diversi livelli di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi esso fa fede fino a prova contraria;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi (Cass. n. 28060 del 24/11/2017
Cass. n. 24461 del 05/10/2018)”.
Nell'Ordinanza 1° dicembre 2021, n. 37764, la Corte ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento. pagina 6 di 9 Ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (Cass. 3350/2001; Cass. 11718/2003; Cass. 2780/2004).
Nello stesso senso deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: "Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale" (Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).
Va ribadito altresì che “[…] Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento. (Corte di Cassazione Civile sez. II 27/9/2022 n. 28149)”.
In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 11934/2019; Cass. 8445/2020). Nel successivo giudizio di merito, le risultanze del verbale ispettivo possono essere contraddette dalla prova contraria dell'interessato, infatti, principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. sentenza n.
3148 del 1985, n. 7514 del 1990, n. 6110 del 18/06/1998) “I verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti, e quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, senza poterne però attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.
pagina 7 di 9 Ciò detto, l'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall' accertamento, quali l'identificazione dell'attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà
Ebbene nel caso di specie questo giudice ritiene che seppur i fatti sono stati rappresentati dagli agenti nel verbale per come sono stati dagli stessi percepite staticamente, è ammissibile la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.
All'esito della prova i testi escussi, e hanno entrambi confermato l'assunto difensivo del Tes_1 Tes_2 ricorrente, ovvero che al momento dell'accesso dei Carabinieri, il locale del non era più Parte_1 accessibile alla generalità dei consumatori, presentando un accesso con la porta chiusa e la saracinesca abbassata e un altro accesso con la porta chiusa, all'interno del locale vi erano solo il il Tes_1
e la Quanto alla presenza nel locale del la deposizione dello stesso ha Parte_1 Tes_2 Tes_1 confermato di essere un conoscente, con abitazione vicina al locale del e di tenergli Parte_1 compagnia abitualmente nella consumazione del pasto prima della chiusura. Entrambi i testi hanno riferito altresì che gli avventori se ne sono andati, prima della chiusura del locale.
Va aggiunto infine che gli elementi riportati dai verbalizzanti non sono stati confermati in sede di prova testimoniale;
parte ricorrente ha invece dimostrato l'insussistenza della violazione contestata.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza prefettizia impugnata;
Condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida Controparte_5
pagina 8 di 9 in complessivi € 2.540,00, oltre ad € 273,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA
e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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