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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2112/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12/07/1979, ed ivi residente in [...]27, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Marco Gotti (C.F. , che C.F._2
lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._3
ivi residente in [...]1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Monica Piana (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/06/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_2
Genova il 15/09/2016) avuti nel corso della loro relazione sentimentale e convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt.337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la casa già famigliare di via Pieve di Teco, 21/1, Genova, di proprietà esclusiva del OR censita al NCEU, resta assegnata alla OR , la Parte_1 Parte_2
quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli minori, presso di sé collocati.
Il OR , già da tempo domiciliato in Genova, via G.B. Durante, 27/27, Parte_1
si impegna a richiedere al più presto - e comunque entro la data di udienza che sarà fissata nella presente procedura – il trasferimento della propria residenza anagrafica dalla casa di via Pieve di Teco, 21/1, Genova.
Il OR continuerà a pagare mensilmente le rate del mutuo contratto Parte_1
presso la per l'acquisto dell'immobile di via Pieve di Teco, 21/1, Controparte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 Genova, fino alla naturale estinzione, nonché a pagare le spese di amministrazione straordinaria e le eventuali tasse ed imposte gravanti sull'immobile. Tali oneri costituiscono parte integrante della contribuzione di mantenimento per i figli.
Tutti i mobili, le suppellettili, gli arredi e i corredi contenuti nell'abitazione già famigliare restano assegnati alla OR . Parte_2
Nell'ipotesi in cui la casa già famigliare dovesse essere venduta sull'accordo delle parti, con rinuncia della OR all'assegnazione della stessa, il prezzo di vendita Parte_2
sarà ripartito tra i ORi e in misura corrispondente Parte_2 Parte_1
alla percentuale di spesa sopportata per l'acquisto e la sua ristrutturazione, e dunque il OR corrisponderà alla OR il 16 % del prezzo di Parte_1 Parte_2
realizzo della vendita.
In ogni caso, allorché i presupposti dell'assegnazione dell'abitazione alla OR Pt_2
verranno meno, le parti si obbligano a porre in vendita la casa di via Pieve di
[...]
Teco, 21/1, e il Signor si impegna a corrispondere alla OR il Parte_1 Parte_2
16 % del prezzo di realizzo per la vendita, o, in alternativa, se lo vorrà a liquidare in favore della OR la medesima percentuale del 16 % del valore dell'immobile Parte_2
stessa, che sarà stabilito in accordo tra le parti sulla base di una valutazione di mercato.
2) I figli minori , nato a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2
nata a [...], il [...] vengono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, in via Pieve di Teco, 21/1, Genova;
3) I ORi e convengono che il padre possa incontrare e Parte_2 Parte_1
tenere presso di sé i due figli con ogni libertà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori, anche nell'ottica di mantenere la collaborazione genitoriale necessaria per consentire a ciascuno di svolgere la propria attività lavorativa. In ogni caso il padre terrà con sé i figli almeno in una giornata infrasettimanale di ogni settimana (attualmente il mercoledì), con prelevamento degli stessi all'uscita da scuola e riaccompagnamento a scuola alla mattina del giorno successivo.
I weekend e le principali festività saranno trascorsi dai figli con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza. I week-end decorreranno dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 scuola, al lunedì mattina, allorchè i minori verranno riaccompagnati alle rispettive scuole.
Per le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli, con il criterio dell'alternanza annuale, rimarranno presso uno dei genitori nella settimana dal 23 al 30 dicembre, e presso l'altro genitore nella settimana dal 31 dicembre al 07 gennaio;
In ogni caso, i figli trascorreranno la sera del 24 dicembre con uno dei genitori e la giornata del 25 dicembre con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno. Lo stesso principio dell'alternanza vigerà per le festività pasquali (PA con la madre, TT con il padre e viceversa) e per i compleanni.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, nel corso delle quali il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso. I genitori avranno cura di concordare con congruo anticipo i rispettivi periodi feriali, in modo da consentire la reciproca organizzazione.
Entrambi i genitori si obbligano a darsi vicendevole comunicazione del recapito nei periodi di vacanza, ed a consentire i contatti telefonici quotidiani dei figli con l'altro genitore.
4) Per contribuire al mantenimento ordinario dei due figli minori e il padre Per_1 Per_2
OR , verserà alla madre OR , entro i primi dieci Parte_1 Parte_2
giorni di ciascun mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), per dodici mensilità all'anno, da intendersi ripartita in € 300,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT accertata con riferimento all'anno precedente come per legge, fintanto che i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti.
L'Assegno Unico ed Universale erogato dall'INPS per i figli verrà percepito e trattenuto dai genitori ciascuno per la propria quota.
5) I genitori sosterranno al 50% tutte le spese straordinarie medico-sanitarie, dentistiche, farmaceutiche, sportive, scolastiche, extrascolastiche e ludico-ricreative, relative ai due figli, secondo i principi enunciati nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di
Genova, sez. IV, redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, acquisito dalle parti per il tramite dei rispettivi legali, da intendersi qui espressamente richiamato, e successive eventuali integrazioni e/o modifiche del Tribunale di Genova, che i genitori si impegnano fin d'ora a rispettare.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Il padre verserà inoltre alla madre, aggiuntivamente rispetto all'assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli, fino alla somma complessiva di € 100,00 (€ 50,00 per ciascun figlio) ad ogni cambio di stagione priamvera/estate e autunno/inverno (e dunque € 200,00
l'anno complessivamente) quale contribuzione straordinaria alle spese di abbigliamento dei minori.
Il conguaglio delle spese straordinarie sarà effettuato ogni mese, sulla base delle ricevute presentate da ciascun genitore, con saldo entro i sette giorni successivi;
6) I genitori si impegnano ed obbligano a rispettarsi reciprocamente ed a collaborare nelle scelte relative all'educazione ed istruzione dei due figli tenendo presente l'esclusivo interesse degli stessi;
7) I ORi e si concedono, sin d'ora, reciproco assenso Parte_2 Parte_1
al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio del documento di identità dei due figli minori, anche validi per l'espatrio, e degli eventuali passaporti;
8) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12/07/1979, ed ivi residente in [...]27, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Marco Gotti (C.F. , che C.F._2
lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._3
ivi residente in [...]1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Monica Piana (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/06/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_2
Genova il 15/09/2016) avuti nel corso della loro relazione sentimentale e convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt.337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la casa già famigliare di via Pieve di Teco, 21/1, Genova, di proprietà esclusiva del OR censita al NCEU, resta assegnata alla OR , la Parte_1 Parte_2
quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli minori, presso di sé collocati.
Il OR , già da tempo domiciliato in Genova, via G.B. Durante, 27/27, Parte_1
si impegna a richiedere al più presto - e comunque entro la data di udienza che sarà fissata nella presente procedura – il trasferimento della propria residenza anagrafica dalla casa di via Pieve di Teco, 21/1, Genova.
Il OR continuerà a pagare mensilmente le rate del mutuo contratto Parte_1
presso la per l'acquisto dell'immobile di via Pieve di Teco, 21/1, Controparte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 Genova, fino alla naturale estinzione, nonché a pagare le spese di amministrazione straordinaria e le eventuali tasse ed imposte gravanti sull'immobile. Tali oneri costituiscono parte integrante della contribuzione di mantenimento per i figli.
Tutti i mobili, le suppellettili, gli arredi e i corredi contenuti nell'abitazione già famigliare restano assegnati alla OR . Parte_2
Nell'ipotesi in cui la casa già famigliare dovesse essere venduta sull'accordo delle parti, con rinuncia della OR all'assegnazione della stessa, il prezzo di vendita Parte_2
sarà ripartito tra i ORi e in misura corrispondente Parte_2 Parte_1
alla percentuale di spesa sopportata per l'acquisto e la sua ristrutturazione, e dunque il OR corrisponderà alla OR il 16 % del prezzo di Parte_1 Parte_2
realizzo della vendita.
In ogni caso, allorché i presupposti dell'assegnazione dell'abitazione alla OR Pt_2
verranno meno, le parti si obbligano a porre in vendita la casa di via Pieve di
[...]
Teco, 21/1, e il Signor si impegna a corrispondere alla OR il Parte_1 Parte_2
16 % del prezzo di realizzo per la vendita, o, in alternativa, se lo vorrà a liquidare in favore della OR la medesima percentuale del 16 % del valore dell'immobile Parte_2
stessa, che sarà stabilito in accordo tra le parti sulla base di una valutazione di mercato.
2) I figli minori , nato a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2
nata a [...], il [...] vengono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, in via Pieve di Teco, 21/1, Genova;
3) I ORi e convengono che il padre possa incontrare e Parte_2 Parte_1
tenere presso di sé i due figli con ogni libertà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori, anche nell'ottica di mantenere la collaborazione genitoriale necessaria per consentire a ciascuno di svolgere la propria attività lavorativa. In ogni caso il padre terrà con sé i figli almeno in una giornata infrasettimanale di ogni settimana (attualmente il mercoledì), con prelevamento degli stessi all'uscita da scuola e riaccompagnamento a scuola alla mattina del giorno successivo.
I weekend e le principali festività saranno trascorsi dai figli con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza. I week-end decorreranno dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 scuola, al lunedì mattina, allorchè i minori verranno riaccompagnati alle rispettive scuole.
Per le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli, con il criterio dell'alternanza annuale, rimarranno presso uno dei genitori nella settimana dal 23 al 30 dicembre, e presso l'altro genitore nella settimana dal 31 dicembre al 07 gennaio;
In ogni caso, i figli trascorreranno la sera del 24 dicembre con uno dei genitori e la giornata del 25 dicembre con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno. Lo stesso principio dell'alternanza vigerà per le festività pasquali (PA con la madre, TT con il padre e viceversa) e per i compleanni.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, nel corso delle quali il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso. I genitori avranno cura di concordare con congruo anticipo i rispettivi periodi feriali, in modo da consentire la reciproca organizzazione.
Entrambi i genitori si obbligano a darsi vicendevole comunicazione del recapito nei periodi di vacanza, ed a consentire i contatti telefonici quotidiani dei figli con l'altro genitore.
4) Per contribuire al mantenimento ordinario dei due figli minori e il padre Per_1 Per_2
OR , verserà alla madre OR , entro i primi dieci Parte_1 Parte_2
giorni di ciascun mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), per dodici mensilità all'anno, da intendersi ripartita in € 300,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT accertata con riferimento all'anno precedente come per legge, fintanto che i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti.
L'Assegno Unico ed Universale erogato dall'INPS per i figli verrà percepito e trattenuto dai genitori ciascuno per la propria quota.
5) I genitori sosterranno al 50% tutte le spese straordinarie medico-sanitarie, dentistiche, farmaceutiche, sportive, scolastiche, extrascolastiche e ludico-ricreative, relative ai due figli, secondo i principi enunciati nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di
Genova, sez. IV, redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, acquisito dalle parti per il tramite dei rispettivi legali, da intendersi qui espressamente richiamato, e successive eventuali integrazioni e/o modifiche del Tribunale di Genova, che i genitori si impegnano fin d'ora a rispettare.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Il padre verserà inoltre alla madre, aggiuntivamente rispetto all'assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli, fino alla somma complessiva di € 100,00 (€ 50,00 per ciascun figlio) ad ogni cambio di stagione priamvera/estate e autunno/inverno (e dunque € 200,00
l'anno complessivamente) quale contribuzione straordinaria alle spese di abbigliamento dei minori.
Il conguaglio delle spese straordinarie sarà effettuato ogni mese, sulla base delle ricevute presentate da ciascun genitore, con saldo entro i sette giorni successivi;
6) I genitori si impegnano ed obbligano a rispettarsi reciprocamente ed a collaborare nelle scelte relative all'educazione ed istruzione dei due figli tenendo presente l'esclusivo interesse degli stessi;
7) I ORi e si concedono, sin d'ora, reciproco assenso Parte_2 Parte_1
al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio del documento di identità dei due figli minori, anche validi per l'espatrio, e degli eventuali passaporti;
8) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5