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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/07/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 4 luglio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2276/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Lucia Pedone presso lo studio della quale in Lucera (FG)
Via P. Follieri, 17 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione/assegno invalidità civile – art. 3 co. 3 L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da Parte_1 integrare i presupposti per il riconoscimento dell'istante a vedersi riconosciuto lo status d'invalido civile per avere una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 % (art. 13 L. 118/71)
e/o per avere una invalidità lavorativa totale e permanente 100% (art. 12 L.
118/71 e L. 18/80) onde ottenere in seguito, previo accertamento dei presupposti di legge, la relativa prestazione economica (assegno
d'invalidità e/o pensione d'invalidità), nonché il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, spettante in base alla gravità delle patologie riscontrate ed indicate nella documentazione medica allegata, onde ottenere in seguito, previo accertamento dei presupposti di legge, i diritti di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CTU nominato in fase di ATPO a rendere i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente e la valutazione di certificazione di formazione successiva, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 4 luglio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12
l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità,
l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, comma 1, L.118/71). Ai sensi invece, del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza
n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per essere riconosciuto invalido nella misura del 100% e/o del 74% ed ha parimenti escluso la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. nello Persona_2 specifico ha accertato che le patologie da cui è affetta l'istante sono pari per la precisione pari al 67% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 982/2022 del
Tribunale di Foggia). Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da: “una patologa autoimmunitaria, un'artrite psoriasica, in terapia sintomatica, con minime ripercussioni funzionali a carico della mobilità del rachide.
La limitazione antalgica della flessione e della inclinazione del rachide
è, altresì, riconducibile a multiple discopatie cervico-lombari in assenza di fenomeni di radicolopatia periferica avanzata. La ricerca dei tender points (patognomonici di componente fibromialgica) è risultata negativa per acuzie algiche. La documentazione clinica attesta una sindrome ansioso- depressiva ben compensata umoralmente, atteso che la ricorrente non ha riferito di assumere alcun farmaco ansiolitico. Infine, si rileva una cardiopatia ipertensiva senza compromissione emodinamica, con una funzionalità cardiaca preservata ed una insufficienza valvolare aortica moderata. L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 –
(IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile: (0,50 + 0,21) –
(0,50 x 0,21) = 0,61 (0,61 + 0,10) – (0,61 x 0,10) = 0,67 L'invalidità, in conclusione, è valutabile in misura pari al 67%.”
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Valutate le censure mosse all'elaborato peritale il CTU è stato richiamato per rendere i chiarimenti come indicati in ricorso nonché per valutare la certificazione di formazione successiva alla visita peritale della prima fase.
Il CTU, con l'integrazione dell'elaborato peritale, ha definitivamente confermato le proprie valutazioni che di seguito si riportano: “Presa visione della nuova documentazione clinica depositata, il sottoscritto CTU conferma la valutazione medico-legale precedentemente espressa. In particolare, il trattamento con cellule staminali praticato dalla paziente in data 31.10.2024 è stato un intervento mini-invasivo, eseguito in questo caso per una coxalgia bilaterale. Tale trattamento è indicato nei casi di dolori articolari in cui l'articolazione non presenta ancora segni di artrosi avanzata e, pertanto, non richiede un intervento chirurgico invasivo (ad es. protesi d'anca). La terapia con le cellule staminali risulta altamente efficace e, nella maggior parte dei casi, porta alla risoluzione della sintomatologia dolorosa. Alla luce di una valutazione dell'apparato locomotore effettuata durante la visita peritale, priva di limitazioni funzionali, non risulta agli atti che la subentrata coxalgia bilaterale non artrosica, trattata mediante infiltrazione con cellule staminali, abbia cagionato un peggioramento della validità della periziata. Per quel che concerne l'ulteriore documentazione clinica depositata, si precisa che l'esame RX delle ginocchia documenta un quadro morfologico articolare potenzialmente non invalidante, caratterizzato da una gonartrosi destra di modesta entità e iniziali aspetti degenerativi del ginocchio sinistro. Va sottolineato, comunque, che l'aspetto funzionale delle ginocchia (così come delle anche) può essere valutato solo dopo un esame clinico che, nel caso in esame, non è stata prodotto, presumibilmente perché non necessario. Pertanto, continua a far fede la valutazione del sottoscritto CTU, di seguito ribadita:
“Deambulazione autonoma, effettuata senza ausili;
cambi posturali autonomi. Limitazione antalgica ai gradi estremi della mobilità degli arti superiori. Forza prensile conservata bilateralmente. Inclinazione e flessione del rachide ridotte ai gradi estremi, con contrattura della muscolatura paravertebrale. Mobilità passiva delle anche e delle ginocchia priva di limitazioni funzionali. Lasegue negativo bilateralmente. Tender points non attivi.” In relazione a quanto dettagliatamente redatto nel post atp della di anni 61, la documentazione prodotta Parte_1 non aggiunge nulla in termini di peggioramento clinico della ricorrente.
Si conferma una condizione invalidante pari al 67%. Si conferma una condizione di handicap senza connotazione di gravità.”
Parte ricorrente con le note di trattazione 27.06.2025 depositate per l''odierna udienza si è riportata ad i propri scritti difensivi e ha chiesto la nomina di altro ctu lamentando precarie condizioni di salute e allegando ulteriore certificazione consistente in un RM ginocchio sinistro di formazione successiva al deposito dei chiarimenti del CTU.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate in atti dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve rilevarsi che, se è vero che l'invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, è anche vero che in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 509/1988 l'accertamento deve essere compiuto nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto.
La percentuale riconosciuta, inoltre, è notevolmente inferiore a quella prevista dalla legge per l'accesso ai benefici richiesti, onde sarebbe stato preciso onere del ricorrente specificare in che modo l'aumento percentuale derivante dalla diversa valutazione delle patologie avrebbe consentito il raggiungimento quantomeno della percentuale del 74%.
Né la parte ricorrente deduce alcunchè in merito alla certificazione prodotta limitandosi a chiederne l'allegazione al fascicolo telematico senza alcuna deduzione in merito all'eventuale aggravamento delle proprie condizioni.
E dunque la richiesta di rinnovo deve ritenersi meramente esplorativa per l'assorbente rilievo per cui parte ricorrente si è limitata a prospettare la precarietà delle proprie condizioni di salute in via del tutto generica e senza alcuno specifico riferimento ai dati, tra quelli evincibili nel documento, che attesterebbero in concreto l'insorgenza di nuove patologie o l'evoluzione ingravescente di quelle preesistenti.
In difetto, le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% e/o pari o superiore al 74% né i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità; Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi di giudizio, che si liquidano con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% e/o pari o superiore al 74% né i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 4 luglio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2276/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Lucia Pedone presso lo studio della quale in Lucera (FG)
Via P. Follieri, 17 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione/assegno invalidità civile – art. 3 co. 3 L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da Parte_1 integrare i presupposti per il riconoscimento dell'istante a vedersi riconosciuto lo status d'invalido civile per avere una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 % (art. 13 L. 118/71)
e/o per avere una invalidità lavorativa totale e permanente 100% (art. 12 L.
118/71 e L. 18/80) onde ottenere in seguito, previo accertamento dei presupposti di legge, la relativa prestazione economica (assegno
d'invalidità e/o pensione d'invalidità), nonché il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, spettante in base alla gravità delle patologie riscontrate ed indicate nella documentazione medica allegata, onde ottenere in seguito, previo accertamento dei presupposti di legge, i diritti di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CTU nominato in fase di ATPO a rendere i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente e la valutazione di certificazione di formazione successiva, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 4 luglio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12
l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità,
l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, comma 1, L.118/71). Ai sensi invece, del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza
n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per essere riconosciuto invalido nella misura del 100% e/o del 74% ed ha parimenti escluso la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. nello Persona_2 specifico ha accertato che le patologie da cui è affetta l'istante sono pari per la precisione pari al 67% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 982/2022 del
Tribunale di Foggia). Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da: “una patologa autoimmunitaria, un'artrite psoriasica, in terapia sintomatica, con minime ripercussioni funzionali a carico della mobilità del rachide.
La limitazione antalgica della flessione e della inclinazione del rachide
è, altresì, riconducibile a multiple discopatie cervico-lombari in assenza di fenomeni di radicolopatia periferica avanzata. La ricerca dei tender points (patognomonici di componente fibromialgica) è risultata negativa per acuzie algiche. La documentazione clinica attesta una sindrome ansioso- depressiva ben compensata umoralmente, atteso che la ricorrente non ha riferito di assumere alcun farmaco ansiolitico. Infine, si rileva una cardiopatia ipertensiva senza compromissione emodinamica, con una funzionalità cardiaca preservata ed una insufficienza valvolare aortica moderata. L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 –
(IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile: (0,50 + 0,21) –
(0,50 x 0,21) = 0,61 (0,61 + 0,10) – (0,61 x 0,10) = 0,67 L'invalidità, in conclusione, è valutabile in misura pari al 67%.”
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Valutate le censure mosse all'elaborato peritale il CTU è stato richiamato per rendere i chiarimenti come indicati in ricorso nonché per valutare la certificazione di formazione successiva alla visita peritale della prima fase.
Il CTU, con l'integrazione dell'elaborato peritale, ha definitivamente confermato le proprie valutazioni che di seguito si riportano: “Presa visione della nuova documentazione clinica depositata, il sottoscritto CTU conferma la valutazione medico-legale precedentemente espressa. In particolare, il trattamento con cellule staminali praticato dalla paziente in data 31.10.2024 è stato un intervento mini-invasivo, eseguito in questo caso per una coxalgia bilaterale. Tale trattamento è indicato nei casi di dolori articolari in cui l'articolazione non presenta ancora segni di artrosi avanzata e, pertanto, non richiede un intervento chirurgico invasivo (ad es. protesi d'anca). La terapia con le cellule staminali risulta altamente efficace e, nella maggior parte dei casi, porta alla risoluzione della sintomatologia dolorosa. Alla luce di una valutazione dell'apparato locomotore effettuata durante la visita peritale, priva di limitazioni funzionali, non risulta agli atti che la subentrata coxalgia bilaterale non artrosica, trattata mediante infiltrazione con cellule staminali, abbia cagionato un peggioramento della validità della periziata. Per quel che concerne l'ulteriore documentazione clinica depositata, si precisa che l'esame RX delle ginocchia documenta un quadro morfologico articolare potenzialmente non invalidante, caratterizzato da una gonartrosi destra di modesta entità e iniziali aspetti degenerativi del ginocchio sinistro. Va sottolineato, comunque, che l'aspetto funzionale delle ginocchia (così come delle anche) può essere valutato solo dopo un esame clinico che, nel caso in esame, non è stata prodotto, presumibilmente perché non necessario. Pertanto, continua a far fede la valutazione del sottoscritto CTU, di seguito ribadita:
“Deambulazione autonoma, effettuata senza ausili;
cambi posturali autonomi. Limitazione antalgica ai gradi estremi della mobilità degli arti superiori. Forza prensile conservata bilateralmente. Inclinazione e flessione del rachide ridotte ai gradi estremi, con contrattura della muscolatura paravertebrale. Mobilità passiva delle anche e delle ginocchia priva di limitazioni funzionali. Lasegue negativo bilateralmente. Tender points non attivi.” In relazione a quanto dettagliatamente redatto nel post atp della di anni 61, la documentazione prodotta Parte_1 non aggiunge nulla in termini di peggioramento clinico della ricorrente.
Si conferma una condizione invalidante pari al 67%. Si conferma una condizione di handicap senza connotazione di gravità.”
Parte ricorrente con le note di trattazione 27.06.2025 depositate per l''odierna udienza si è riportata ad i propri scritti difensivi e ha chiesto la nomina di altro ctu lamentando precarie condizioni di salute e allegando ulteriore certificazione consistente in un RM ginocchio sinistro di formazione successiva al deposito dei chiarimenti del CTU.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate in atti dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve rilevarsi che, se è vero che l'invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, è anche vero che in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 509/1988 l'accertamento deve essere compiuto nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto.
La percentuale riconosciuta, inoltre, è notevolmente inferiore a quella prevista dalla legge per l'accesso ai benefici richiesti, onde sarebbe stato preciso onere del ricorrente specificare in che modo l'aumento percentuale derivante dalla diversa valutazione delle patologie avrebbe consentito il raggiungimento quantomeno della percentuale del 74%.
Né la parte ricorrente deduce alcunchè in merito alla certificazione prodotta limitandosi a chiederne l'allegazione al fascicolo telematico senza alcuna deduzione in merito all'eventuale aggravamento delle proprie condizioni.
E dunque la richiesta di rinnovo deve ritenersi meramente esplorativa per l'assorbente rilievo per cui parte ricorrente si è limitata a prospettare la precarietà delle proprie condizioni di salute in via del tutto generica e senza alcuno specifico riferimento ai dati, tra quelli evincibili nel documento, che attesterebbero in concreto l'insorgenza di nuove patologie o l'evoluzione ingravescente di quelle preesistenti.
In difetto, le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% e/o pari o superiore al 74% né i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità; Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi di giudizio, che si liquidano con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% e/o pari o superiore al 74% né i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano