Art. 5. (Segretario generale). 1. Il Segretario generale del Commissariato e' nominato tra i funzionari della carriera diplomatica, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2. Il Segretario generale esercita le sue funzioni in raccordo con il Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Segretario generale esercita le sue funzioni in raccordo con il Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.