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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Pier Francesco Bazzega Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 2-1/ 2025 promosso da (P. Iva ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Responsabile Contenzioso , , giusta procura alle Pt_2 Parte_3
liti Notaio Dott. - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25.7.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Albignasego (PD), via Giorgione
n. 9, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Via Degli Artigiani 5/B ESTE (PD); P.IVA_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 15.01.2025 da nei confronti della società Parte_4 [...]
Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società non si è costituita in giudizio, né è Controparte_2
comparsa alla predetta udienza;
1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da
[...]
(“agenzia d'affari per pubblicità conto terzi”); Controparte_2
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito in forza di iscrizioni a ruolo a carico della società debitrice, dell'importo di € 1.345.989,70 (v. estratti di ruolo doc. n. 4);
ritenuto che la società versi effettivamente in stato di Controparte_2
insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'ingente debito erariale pari a € 1.345.989,70;
- l'inadempimento della rateazione del debito erariale (allegati piani di rateazione, doc. n.6);
- l'esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi eseguiti da Parte_1
(v. doc. 7);
[...]
- la sussistenza di altri crediti scaduti di natura non tributaria, iscritti a ruolo da Enti diversi dall'Erario, per un ammontare complessivo pari a € 331.077,36 (v. estratti di ruolo e prospetto riepilogativo: doc. n. 9 e doc n. 10);
- il mancato pagamento delle rate previste per la procedura di definizione agevolata
(c.d. “rottamazione dei ruoli”); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Via Degli Artigiani 5/B ESTE (PD);
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura pag. 2 di 4 nomina la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_2
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.06.2025 ad ore 11:30 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pag. 3 di 4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Pier Francesco Bazzega
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Pier Francesco Bazzega Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 2-1/ 2025 promosso da (P. Iva ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Responsabile Contenzioso , , giusta procura alle Pt_2 Parte_3
liti Notaio Dott. - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25.7.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Albignasego (PD), via Giorgione
n. 9, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Via Degli Artigiani 5/B ESTE (PD); P.IVA_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 15.01.2025 da nei confronti della società Parte_4 [...]
Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società non si è costituita in giudizio, né è Controparte_2
comparsa alla predetta udienza;
1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da
[...]
(“agenzia d'affari per pubblicità conto terzi”); Controparte_2
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito in forza di iscrizioni a ruolo a carico della società debitrice, dell'importo di € 1.345.989,70 (v. estratti di ruolo doc. n. 4);
ritenuto che la società versi effettivamente in stato di Controparte_2
insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'ingente debito erariale pari a € 1.345.989,70;
- l'inadempimento della rateazione del debito erariale (allegati piani di rateazione, doc. n.6);
- l'esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi eseguiti da Parte_1
(v. doc. 7);
[...]
- la sussistenza di altri crediti scaduti di natura non tributaria, iscritti a ruolo da Enti diversi dall'Erario, per un ammontare complessivo pari a € 331.077,36 (v. estratti di ruolo e prospetto riepilogativo: doc. n. 9 e doc n. 10);
- il mancato pagamento delle rate previste per la procedura di definizione agevolata
(c.d. “rottamazione dei ruoli”); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Via Degli Artigiani 5/B ESTE (PD);
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura pag. 2 di 4 nomina la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_2
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.06.2025 ad ore 11:30 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pag. 3 di 4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Pier Francesco Bazzega
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