Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG 6271/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 7.03.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Pozzerese Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Convenuto
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.07.2023, il ricorrente asseriva di aver contratto la patologia
“ipoacusia percettiva bilaterale” di origine professionale.
Ciò per avere svolto dal 1974 ad oggi l'attività lavorativa alle dipendenze di varie ditte di saldatore tubista e saldatore elettrico di parti metalliche, con esposizione e forti rumori e conseguente sollecitazione dell'apparato uditivo.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' il CP_1
18.07.2022 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia.
Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, eccepiva in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda per carenza documentale;
nel merito contestava la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio specifico e concludeva per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità sollevata da parte resistente in quanto non vi è prova che la documentazione presentata in sede amministrativa fosse carente, tenendo anche conto che il dovere di collaborazione avrebbe imposto all' di CP_1 indicare tempestivamente quale fosse l'eventuale specifica documentazione mancante non potendo la domanda carente dar luogo, di per sé, ad archiviazione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si condividono, Per_1 ha confermato l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”), riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia a carico dell'apparato uditivo.
Il Ctu ha poi concluso che i postumi relativi a tale patologia comportino una percentuale complessiva d'invalidità del 10% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003
n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile
1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). Ai fini della sussistenza del nesso causale è, inoltre sufficiente che l'attività lavorativa abbia costituito una delle cause scatenanti la patologia. La giurisprudenza ha infatti precisato che “in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell' art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze
a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. civ., sez. lav., n. 1770/2018; Cass. lav., n. 21021/2007; in termini Cass.
n° 6127/1998, n° 14565/99; n° 10448/04; n° 11149/04; n° 13928/04).
Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza al caso di specie deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e la malattia manifestata in termini di elevato grado di probabilità.
Il CTU, infatti, riferisce che “Soddisfatti i criteri di efficienza lesiva e topografico, è possibile affermare, con ragionevole certezza, ed elevata probabilità che l'attività svolta dal ricorrente sia stata concausa efficiente nell'instaurarsi dell'ipoacusia e, potendosi assimilare la concausa efficiente alla causa, si può asserire che l'attività svolta sia stata dotata di potenziale idoneità a causare l'insorgere della denunciata malattia professionale, riconoscendo in tal caso la sussistenza di un nesso etiologico tra l'attività lavorativa espletata e la patologia diagnosticata”.
In sostanza, all'esame medico legale la patologia contratta dal ricorrente è apparsa la conseguenza dell'esposizione a forti rumori.
Sul piano fattuale, i testi escussi hanno confermato l'esposizione del ricorrente ai fattori di rischio dai quali il consulente deduce l'esistenza del nesso causale tra attività lavorativa svolta e malattia denunciata (cfr. dichiarazioni testi in relazione alle condizioni di estrema rumorosità in cui si svolgeva l'attività lavorativa).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori o uguali al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 10% causalmente connessa con l'attività lavorativa, può rientrare nell'indennizzo . CP_1
Naturalmente grava in capo al lavoratore l'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, ritenuto positivamente assolto nel caso di specie.
Le risultanze della ctu confermano la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia sofferta dal ricorrente.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' pagamento di un indennizzo in capitale complessivamente pari CP_1 al 10% di inabilità permanente a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Sulla somma così determinata spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, tra loro non cumulabili (v. C.
Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale pari al 10% di inabilità con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.700,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 7.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli