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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 518/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 518/2019 vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Lanfranco (C.F.: )- p.e.c.: - elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata in Reggio Calabria, Via D. Muratori, 45, presso lo Studio professionale dell'Avv. Antonino
Polimeni; appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Speziale Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) - pec: - ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4 Email_2 presso lo studio professionale di quest'ultimo in Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi n. 55;
appellato
OGGETTO: Responsabilità professionale - appello alla Sentenza n. 1577/2018, pubblicata in data
19.12.2018 dal Tribunale di Locri nel procedimento NRG 101300/2010.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20.07.2010, ritualmente notificato il 2.08.2010, chiamava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Locri, sezione staccata di assumendo in fatto che Controparte_2
1 in data 26.10.1998 aveva avviato un'attività commerciale in , poi cessata in data 1.10.2003 ; che fin CP_2 dall'avvio di detta attività si era rivolta allo studio professionale del rag. affidandogli<la cura dei CP_1 libri contabili e l'assolvimento di tutte le incombenze di propria competenza>>.
Dopo la chiusura dell'attività, in seguito ad accertamenti da parte dell' nell'anno 2005, emergeva che CP_3 era stata omessa l'iscrizione alla gestione commercianti , cui seguiva contestazione di evasione contributiva.
Ne derivava l'iscrizione d'ufficio a ritroso fino al 14.07.2003, data la prescrizione quinquennale e l'irrogazione della sanzione di € 4.885,00 oltre la somma di € 7.166,00, quali contributi dovuti e non versati.
L'attrice affermava di avere richiesto un finanziamento a asseritamente per far fronte Controparte_4 al pagamento del dovuto, ottenendolo per la minore somma di € 7.000,00.
Nello stesso periodo veniva a conoscenza del fatto che il rag. non aveva neppure provveduto a CP_1 chiedere per suo conto all'Agenzia delle Entrate un rimborso IVA per l'anno 2003, corrispondente ad €
3.107,00; pertanto l'interessata provvedeva personalmente con istanza del 04.09.2006, reiterata in data
23.08.2007. Dette richieste venivano rigettate, con nota del 26.03.2010, per tardività della domanda, che l'agenzia delle Entrate aveva risposto dover essere presentata entro l'anno 2005.
Quindi, l'attrice sosteneva la responsabilità professionale del sotto entrambi i profili, chiedendo la CP_1 condanna al risarcimento del danno per l'importo di € 17.962,00, con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria allegava documentazione e chiedeva che fosse ammessa prova testimoniale, e che venisse disposta una CTU per accertare l'ammontare del danno subito.
Con comparsa depositata il 3.01.2011, si costituiva il quale, contestando la Controparte_1 ricostruzione in fatto dell'attrice, si opponeva alle richieste e sosteneva che nessuna responsabilità professionale potesse essergli addebitata,negando di essere stato incaricato da di fornirle Parte_1 consulenza fiscale, dovendosi unicamente occupare della tenuta delle scritture contabili e di ricevere la documentazione fiscale, di predisporre i bilanci dell'attività e di svolgere quanto necessario per l'apertura della partita IVA . Contestava quindi ogni responsabilità, asserendo di aver informato l'attrice dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione , nonché della necessità di chiedere il rimborso IVA entro il biennio CP_3 successivo. Chiedeva il rigetto dell'azione e la declaratoria di <insussistenza di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale tra le parti>>; contestava in ogni caso il quantum chiesto dall'attrice ed eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria, facendo partire il termine prescrizionale dalla data di cessazione dell'attività commerciale di cui era titolare l'attrice, fino a quella della notifica dell'atto di citazione.
Chiedeva, altresì, la condanna di parte avversa al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Il tutto con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 cpc e depositate le relative memorie, con provvedimento del 23.03.2012il giudice dichiarava l'inammissibilità della prova richiesta da parte attrice, per mancata indicazione dei testi;
quindi, ammetteva la prova articolata dal convenuto. Venivano sentite anche le parti ad interrogatorio libero.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 In esito al giudizio de quo veniva emessa sentenza n. 1577/2018, pubblicata il 19.12.2018, con la quale, il
Tribunale di Locri rigettava la domanda proposta da , condannandola al rimborso delle spese Parte_1 di lite in favore di parte convenuta, ma non al risarcimento ex art. 96.c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 19.06.2019e iscritto a ruolo in pari data, ha proposto Parte_1 appello deducendo i motivi che così si sintetizzano
I – Violazione dell'art. 2967 c.c.. Vizio di omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà manifesta. Mancata valutazione di documentazione depositata in giudizio.
II – Erroneità e annullabilità della sentenza per mancata valutazione delle dichiarazioni di . Parte_1
III – Erroneità e annullabilità della sentenza per mancata e corretta valutazione delle testimonianze rese in giudizio.
IV - Erroneità e annullabilità della sentenza per mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal Rag.
. Controparte_1
V - Erroneità e annullabilità della sentenza per mancata valutazione della sussistenza dell'an e quantum debeatur.
VI - Sulla condanna alle spese processuali.
Pertanto l'appellante chiedeva che fosse riformata l'impugnata sentenza, attribuendo a , Controparte_1
n.q. di consulente di la responsabilità professionale derivante dall'omessa iscrizione della Parte_1 stessa nella gestione commercianti e per l'omessa richiesta, entro i termini decadenziali, del rimborso CP_3
IVA relativo all'anno2003. L'appellante chiedeva altresì, il risarcimento del danno patito nella misura di €
17.962,00, di cui € 4.885,00 a titolo di applicazione delle sanzioni sull'omessa contribuzione , € 3.107,00 CP_3 quale mancato rimborso IVA per il 2003, nonché per ulteriori € 10.000,00 per essere stata costretta a far fronte al pagamento del debito mediante la richiesta di un prestito presso generante interessi. Controparte_4
Chiedeva in subordine, il risarcimento del danno nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche quantificata in via equitativa. In ogni caso comprendendo interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 21.01.2020, depositata in data 22.01.2020, si costituiva in giudizio
chiedendo il rigetto della domanda posta da e la conferma della sentenza Controparte_1 Parte_1 resa in primo grado, con vittoria di spese,ribadendo tutte le difese già espresse in primo grado, tra cui la contestazione sul quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'appellante.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa veniva trattata all'udienza del 12.09.2024 e assegnata a sentenza con ordinanza del 4.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui entrambe le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini che si precisano di seguito.
La sentenza di primo grado - dopo aver configurato la fattispecie in diritto come contratto d'opera intellettuale in cui la responsabilità professionale incontra i limiti dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, e dopo aver richiamato il principio della diligenza qualificata, rispondendo il professionista di eventuali danni solo in
3 ipotesi di dolo o colpa grave - nel merito ha ritenuto non raggiunta la prova circa il contenuto della prestazione cui era tenuto , nonché circa il danno e il relativo nesso di causalità. Controparte_1
Il giudice di prime cure adduceva la mancanza di allegazioni documentali idonee a fornire la prova, nonché la genericità e la non ammissibilità della prova orale formulata dall'attrice. Riteneva, invece, provate le istanze di sulla scorta di quanto emerso dall'escussione degli unici due testi ammessi, di parte Controparte_1 convenuta, entrambi collaboratori dello . Parte_2
La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta soltanto per mancanza dell'elemento soggettivo
.
La decisione non appare convincente, risultando la ricostruzione del Tribunale smentita dalla documentazione in atti;
peraltro non appaiono attendibili le testimonianze che il Tribunale ha utilizzato per formare ed argomentare il proprio convincimento.
Posto che il primo ed il secondo motivo di gravame attengono alla valutazione delle prove e, in specie, della documentazione depositata in giudizio e dell'interrogatorio libero di parte attrice, occorre dare atto che manca un contratto scritto di conferimento del mandato professionale da cui trarre la natura delle prestazioni cui era tenuto il ragioniere appellato nei confronti di . Parte_1
Tuttavia la documentazione in atti e le dichiarazioni rese dalle parti, oltre che le - pur non del tutto convincenti, come si dirà- dichiarazioni testimoniali consentono di ricostruire il contenuto della prestazione professionale
E' infatti incontestato tra le parti che sussistesse un contratto di prestazione di opera intellettuale, durato dal
1998 al 2003, anche se il ha fondato le proprie difese sulla affermazione che non avrebbe avuto CP_1 mandato di curare la consulenza fiscale, ma solo di tenere i registri;
che avrebbe detto alla cliente di doversi iscrivere all' , mentre questa avrebbe inteso “temporeggiare”; infine che l'avrebbe informata della CP_3 possibilità di chiedere i rimborsi IVA , sentendosi rispondere che a ciò avrebbe provveduto altro professionista a Roma, dove la si stava trasferendo. Pt_1
Tuttavia le affermazioni del convenuto (odierno appellato) in merito ai limiti del mandato e alle ragioni della mancata esecuzione di prestazioni, oltre che apparire obiettivamente non coerenti con l'incarico professionale che ordinariamente si conferisce al commercialista, e che era stato certamente instaurato, risultano smentite da documenti o non suffragate dalle prove raccolte.
Le fatture prodotte dalla per le prestazioni pagate al professionista, risultano riferite a prestazioni Pt_1 professionali di <<consulenza fiscale, compilazione modelli fiscali e tenuta libri contabili>>,(ad es. fattura n 29 del 3.7.2001 per le prestazioni dell'anno 2000)
Nel modello Unico 2003, predisposto dallo stesso tra le voci in dichiarazione annovera le CP_1 dichiarazioni IRPEF, IVA e . CP_3
Le fatture sono state emesse dal ed il contenuto descrittivo delle prestazioni fatturate costituisce CP_1 palese ammissione che fosse stata demandata al professionista e fosse oggetto del rapporto professionale anche quella “consulenza fiscale” che appare evidente essere stata curata anche per il contenuto del Mod Unico predisposto e prodotto.
4 Quindi deve ritenersi che il professionista fosse tenuto a curare sia gli adempimenti previdenziali (tra cui, evidentemente, avrebbe dovuto avere priorità la fondamentale iscrizione alla gestione commercianti ) sia CP_3 gli adempimenti relativi all'IVA (tra cui le richieste di rimborso di eventuali crediti), e che tali attività fossero comprese nell'incarico ricevuto.
Incombeva quindi al convenuto dare prova rigorosa di essere stato espressamente sollevato da responsabilità che devono ritenersi comprese nell'incarico ricevuto, prova che il professionista non ha fornito, poiché i testi escussi sono apparsi imprecisi, inattendibili e sono incorsi in contraddizioni (nonostante dal tenore dei verbali sembra siano stata data loro lettura dei capitoli di prova, in violazione delle corrette regole di audizione dei testi, secondo le quali il giudice interroga “intorno ai fatti” oggetto di prova – come da art 253 cpc , regola fondamentale per verificare la conoscenza e genuinità di deposizione dei testi) .
Dall'esame delle dichiarazioni dei testi, la cui valutazione è impugnata con il III motivo di appello, si traggono elementi comprovanti la responsabilità del professionista appellato sotto entrambi i profili fatti valere dalla controparte
Riguardo il primo, vale a dire la mancata iscrizione alla gestione commercianti , emergono CP_3 contraddizioni nelle deposizioni dei due testi escussi.
Al capitolo di prova n. 3 richiesto dal convenuto, <Vero è che l'attività professionale esercitata dallo studio
non include anche le questioni relative ad aspetti previdenziali di e INAIL>>, i due testi CP_1 CP_3 rispondono in maniera opposta. Il teste , collaboratore di studio, ha negato la Testimone_1 circostanza, dichiarando: <No, non è vero, in quanto lo studio si occupa anche di questioni CP_1 CP_3
e INAIL. Talvolta, anzi quasi sempre, deleghiamo per queste pratiche professionisti o associazioni al di fuori dello studio>>.
Sulla medesima circostanza, la teste , collaboratrice di studio e cognata del Testimone_2 CP_1 ha confermato la circostanza dedotta nel capitolo di prova n. 3, ovvero che l'attività di studio non includeva le questioni e INAIl. Tuttavia, rispondendo ai capitoli successivi articolati dal convenuto, ha affermato CP_3 che l'attrice era stata informata della obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione commercianti e decideva CP_3 di non curare detto adempimento. Anche il teste dichiara che era stata resa alla l'informativa Tes_1 Pt_1 circa gli obblighi contributivi, precisando che lo studio aveva provveduto a quantificare le somme che l'attrice avrebbe dovuto pagare per oneri previdenziali. .
Al capitolo di prova n. 6 inerente all'informativa circa i pregiudizi derivanti da una mancata iscrizione alla gestione commercianti , entrambi i testi hanno confermato la circostanza. CP_3
Tali precisazioni smentiscono i testimoni, che pur tentando di “alleggerire” la posizione del non CP_1 hanno poi potuto negare quali fossero le attività normalmente correlate all'assistenza contabile e fiscale, propria dell'attività del commercialista
Dall'analisi dell' escussione dei testi emerge che lo studio si occupava anche di questioni CP_1 previdenziali e INAIL, smentendo il convenuto che nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del CP_3
24.11.2014 aveva affermato il contrario.
5 Difatti, oltre alla risposta affermativa del teste , appare davvero poco credibile che uno studio di Tes_1 commercialista che prenda carico di assistenza di una attività commerciale, non curi la posizione fiscale e previdenziale;
e ove si sostenga il contrario appare del tutto incoerente e non verosimile che sia però in grado di rendere compiutamente la relativa informativa e persino si faccia carico di calcolare l'ammontare degli oneri dovuti.
L'inaffidabilità e contraddittorietà dei testi, già emergente dai rilievi che precedono, ne inficiano ogni dichiarazione, soprattutto se volta a negare responsabilità del per cui non può ritenersi prova CP_1 convincente l'avere i testi affermato che l'attrice, riguardo l'iscrizione alla gestione commercianti dell' , CP_3 avesse chiesto al convenuto di <temporeggiare>> (così ) e di <soprassedere momentaneamente>> Tes_1
( ), dovendo da ciò ulteriormente ricavarsi che il professionista vi fosse tenuto. Tes_2
La responsabilità del professionista per non avere curato l'iscrizione della preso l' deve quindi Pt_1 CP_3 affermarsi, non avendo questi dato prova solida di non essere stato incaricato all'adempimento, né di essere stato esonerato;
in riforma dell'impugnata sentenza sul punto.
Le conseguenze risarcitorie per tale inadempimento degli obblighi di assistenza professionale devono tuttavia limitarsi agli oneri (sanzioni) imposti alla per la la mancata iscrizione alla gestione Pt_1 commercianti dell' . CP_3
Al riguardo fa piena prova il verbale di accertamento del 25.02.2005 in cui, peraltro, viene indicato CP_3
quale consulente di . Da detto documento, allegato all'atto introduttivo del Controparte_1 Parte_1 primo grado, si evince che l'appellante, a causa dell'omissione del professionista, ha subito una diminuzione patrimoniale corrispondente alle sanzioni irrogate dall'Ente previdenziale, vale a dire € 4.885,00, che non sarebbe stata tenuta a versare se l'iscrizione fosse avvenuta tempestivamente.
Per tale inadempimento il risarcimento dovuto dal deve quantificarsi nel corrispondente importo CP_1 di euro 4.885,00, oltre interessi maturati dalla domanda giudiziale all'effettivo versamento.
Per contro il risarcimento non può riguardare i contributi che la avrebbe dovuto comunque pagare , Pt_1
e che sono stati quantificati a seguito dell'accertamento, per euro 7.166,00.
Non potrebbe neppure riconoscersi alcun risarcimento per il costo di prestiti che la avrebbe contratto Pt_1
(ed ottenuto per soli 7000 euro, somma inferiore ai soli contributi evasi, certamente dovuti dalla imprenditrice) asseritamente per pagare i contributi;
e ciò indipendentemente dalla prova di avere chiesto il prestito effettivamente al fine soddisfare tale necessità.
L'appello va accolto anche con riferimento alla seconda questione oggetto di lite, vale a dire l'istanza di rimborso IVA per il 2003, posto che alla cessazione dell'attività, cui corrisponde anche l'interrompersi del rapporto professionale tra le parti, non erano ancora scaduti i termini entro cui far richiesta del credito maturato
(credito già risultante nel modello Unico 2003 compilato dal . CP_1
Il professionista, all'epoca vincolato dagli obblighi connessi al rapporto contrattuale con la avrebbe Pt_1 potuto restare indenne da responsabilità soltanto provando di aver reso alla propria assistita l'informativa sul credito fiscale e su modalità e tempistiche per richiederne il rimborso o la compensazione. Infatti le
6 compensazioni dell'IVA relative all'attività svolta quando la era cliente del rientravano Pt_1 CP_1 naturalmente nel mandato conferito all'appellato, e il credito maturato da in costanza Parte_1 dell'attività commerciale doveva essere detratto o compensato in sede di modello Unico 2003 o, al più tardi, con la chiusura dell'attività, a nulla rilevando le vicende professionali che avevano interessato l'appellante dopo la cessazione dell'attività per cui è causa.
E' rimasta indimostrata la circostanza per cui sarebbe stata la a dire di volersi rivolgere ad altro Pt_1 professionista;
e che non vi siano elementi neppure indiziari per ritenere vera la circostanza emerge da quanto accaduto successivamente, ovvero che fu la stessa imprenditrice a tentare il recupero, esponendosi a possibili errori (indicati dal , cui potrebbe essere incorsa per la carenza di competenze tecniche in materia CP_1 fiscale.
Nel provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate si legge che la mancata presentazione della richiesta secondo le modalità formali previste, vale a dire mediante modello VR, comportava la decadenza biennale in luogo di quella ordinaria decennale. Invero, giurisprudenza di legittimità evidenzia come sia indispensabile persino distinguere le due domande di rimborso o compensazione del credito, non essendo implicita l'una rispetto all'altra: <la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito
(mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs.
n. 546 del 1992>>Cass., sez. 3, ord. n. 30168 del 22.11.2018.
Dunque, deve imputarsi all'appellato, il cui rapporto professionale fino alla chiusura della attività- anno
2003- è stato provato , anche la responsabilità di non avere curato l'adempimento dovuto, quantomeno a titolo di informativa completa ed esauriente, che ha condotto poi la contribuente ad incorrere in errori e nella perdita del rimborso.
Anche sotto questo profilo le dichiarazioni della teste – sentita anche sul capitolo 8 – non possono Tes_2 ritenersi attendibili, né quindi idonee a far tenere il esonerato dal curare gli adempimenti CP_1 naturalmente connessi alla chiusura dell'attività della ovvero all'obbligo di presentare istanza di Pt_1 rimborso IVA per conto della oppure quantomeno di avere informato compiutamente la cliente del Pt_1 diritto, e delle modalità e tempi per esercitarlo.
Solo per completezza si aggiunge che non giova alle ragioni dell'appellato la teste , sentita sul Tes_2 capitolo 8 riguardante questo aspetto: intanto la teste ha dichiarato di non ricordare la circostanza dedotta nel capitolo precedente (riguardo la relativa informativa sull'istanza di rimborso IVA), né è stata in grado di circostanziare la dichiarazione resa sul capitolo 8, non avendo spiegato di quale altra questione, oltre alla compilazione del Modello Unico, lo studio si fosse proposto di occuparsi, e non è stata in grado di collocare temporalmente la telefonata.
In ogni caso si è già detto della complessiva inattendibilità della testimone , per le dichiarazioni contraddittorie e smentite dai documenti rese riguardo all'altra questione.
7 Sulla scorta delle superiori motivazioni va respinta anche l'eccezione formula dal relativamente CP_1 all'impugnabilità dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dell'atto di diniego dell'Amministrazione
Finanziaria che, asseritamente, avrebbe errato nell'applicare la prescrizione biennale in luogo di quella ordinaria, trattandosi di conseguenza ulteriore proprio dell'inadempimento del professionista, che deve rispondere del danno derivatone.
Danno che è stato quantificato – senza contestazioni sul punto- in euro 3.107,00, pari alla misura del rimborso perso. La prova del danno è data dalla nota dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 23110/2010, del
19.03.2010, di diniego della domanda perché intempestiva.
Anche su questa somma decorreranno interessi al tasso legale calcolati dalla domanda fino all'effettivo soddisfo
Il danno patito da per l'inadempimento del professionista deve essere Parte_1 complessivamente quantificato in € 7.992,00 (pari alla somma di 4.885,00 + euro 3.107,00) , oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi dalla data della domanda giudiziale in primo grado, fino al soddisfo.
La riforma della sentenza impugnata comporta l'assorbimento del motivo d'appello sulla regolazione delle spese del primo grado, che vanno comunque riliquidate in ragione della riforma della sentenza impugnata.
L' accoglimento dell'appello (totale in punto di an debeatur, per la riconosciuta responsabilità professionale, e parziale solo in punto di quantum) giustifica la condanna dell'appellato alle spese CP_1 di lite di primo grado e del presente, che si liquidano con riferimento ai parametri del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, per la fascia di valore compresa fra da € 5.201 a € 26.000, valori minimi , stante la assenza di complessità della causa, come di seguito.
Primo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo:€ 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Appello
Fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Entrambe le somme da maggiorarsi di IVA e CPA, spese forfetarie come per legge , oltre CU del doppio grado, che si distraggono ex art 93 cpc in favore dell'avv. Roberto Lanfranco che ne ha fatto richiesta
L'esito del processo rende palesemente infondata la domanda proposta ex art 96 cpc dal'appellato anche nel presente grado .
8
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. 1577/2018 del Tribunale di Locri nel procedimento portante il NRG 101300/2010, pubblicata in data 19.12.2018, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello, dichiara la responsabilità professionale di Controparte_1
e lo condanna al pagamento del risarcimento del danno in favore di che liquida per euro Parte_1
7.992,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale in primo grado al soddisfo;
rigettando nel resto
2) Pone a carico di le spese di entrambi i gradi che si liquidano in favore Controparte_1 della parte appellante con riferimento ai parametri del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, per il primo grado per euro € 2.540,00 e per l'appello per euro 2.906,00 ; entrambe le somme da maggiorarsi di IVA e CPA, spese forfetarie come per legge , oltre CU del doppio grado
3) Spese distratte ex art 93 cpc in favore dell'avv. Roberto Lanfranco che ne ha fatto richiesta
Reggio Calabria, così deciso il 28.02.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
9
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 518/2019 vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Lanfranco (C.F.: )- p.e.c.: - elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata in Reggio Calabria, Via D. Muratori, 45, presso lo Studio professionale dell'Avv. Antonino
Polimeni; appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Speziale Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) - pec: - ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4 Email_2 presso lo studio professionale di quest'ultimo in Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi n. 55;
appellato
OGGETTO: Responsabilità professionale - appello alla Sentenza n. 1577/2018, pubblicata in data
19.12.2018 dal Tribunale di Locri nel procedimento NRG 101300/2010.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20.07.2010, ritualmente notificato il 2.08.2010, chiamava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Locri, sezione staccata di assumendo in fatto che Controparte_2
1 in data 26.10.1998 aveva avviato un'attività commerciale in , poi cessata in data 1.10.2003 ; che fin CP_2 dall'avvio di detta attività si era rivolta allo studio professionale del rag. affidandogli<la cura dei CP_1 libri contabili e l'assolvimento di tutte le incombenze di propria competenza>>.
Dopo la chiusura dell'attività, in seguito ad accertamenti da parte dell' nell'anno 2005, emergeva che CP_3 era stata omessa l'iscrizione alla gestione commercianti , cui seguiva contestazione di evasione contributiva.
Ne derivava l'iscrizione d'ufficio a ritroso fino al 14.07.2003, data la prescrizione quinquennale e l'irrogazione della sanzione di € 4.885,00 oltre la somma di € 7.166,00, quali contributi dovuti e non versati.
L'attrice affermava di avere richiesto un finanziamento a asseritamente per far fronte Controparte_4 al pagamento del dovuto, ottenendolo per la minore somma di € 7.000,00.
Nello stesso periodo veniva a conoscenza del fatto che il rag. non aveva neppure provveduto a CP_1 chiedere per suo conto all'Agenzia delle Entrate un rimborso IVA per l'anno 2003, corrispondente ad €
3.107,00; pertanto l'interessata provvedeva personalmente con istanza del 04.09.2006, reiterata in data
23.08.2007. Dette richieste venivano rigettate, con nota del 26.03.2010, per tardività della domanda, che l'agenzia delle Entrate aveva risposto dover essere presentata entro l'anno 2005.
Quindi, l'attrice sosteneva la responsabilità professionale del sotto entrambi i profili, chiedendo la CP_1 condanna al risarcimento del danno per l'importo di € 17.962,00, con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria allegava documentazione e chiedeva che fosse ammessa prova testimoniale, e che venisse disposta una CTU per accertare l'ammontare del danno subito.
Con comparsa depositata il 3.01.2011, si costituiva il quale, contestando la Controparte_1 ricostruzione in fatto dell'attrice, si opponeva alle richieste e sosteneva che nessuna responsabilità professionale potesse essergli addebitata,negando di essere stato incaricato da di fornirle Parte_1 consulenza fiscale, dovendosi unicamente occupare della tenuta delle scritture contabili e di ricevere la documentazione fiscale, di predisporre i bilanci dell'attività e di svolgere quanto necessario per l'apertura della partita IVA . Contestava quindi ogni responsabilità, asserendo di aver informato l'attrice dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione , nonché della necessità di chiedere il rimborso IVA entro il biennio CP_3 successivo. Chiedeva il rigetto dell'azione e la declaratoria di <insussistenza di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale tra le parti>>; contestava in ogni caso il quantum chiesto dall'attrice ed eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria, facendo partire il termine prescrizionale dalla data di cessazione dell'attività commerciale di cui era titolare l'attrice, fino a quella della notifica dell'atto di citazione.
Chiedeva, altresì, la condanna di parte avversa al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Il tutto con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 cpc e depositate le relative memorie, con provvedimento del 23.03.2012il giudice dichiarava l'inammissibilità della prova richiesta da parte attrice, per mancata indicazione dei testi;
quindi, ammetteva la prova articolata dal convenuto. Venivano sentite anche le parti ad interrogatorio libero.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 In esito al giudizio de quo veniva emessa sentenza n. 1577/2018, pubblicata il 19.12.2018, con la quale, il
Tribunale di Locri rigettava la domanda proposta da , condannandola al rimborso delle spese Parte_1 di lite in favore di parte convenuta, ma non al risarcimento ex art. 96.c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 19.06.2019e iscritto a ruolo in pari data, ha proposto Parte_1 appello deducendo i motivi che così si sintetizzano
I – Violazione dell'art. 2967 c.c.. Vizio di omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà manifesta. Mancata valutazione di documentazione depositata in giudizio.
II – Erroneità e annullabilità della sentenza per mancata valutazione delle dichiarazioni di . Parte_1
III – Erroneità e annullabilità della sentenza per mancata e corretta valutazione delle testimonianze rese in giudizio.
IV - Erroneità e annullabilità della sentenza per mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal Rag.
. Controparte_1
V - Erroneità e annullabilità della sentenza per mancata valutazione della sussistenza dell'an e quantum debeatur.
VI - Sulla condanna alle spese processuali.
Pertanto l'appellante chiedeva che fosse riformata l'impugnata sentenza, attribuendo a , Controparte_1
n.q. di consulente di la responsabilità professionale derivante dall'omessa iscrizione della Parte_1 stessa nella gestione commercianti e per l'omessa richiesta, entro i termini decadenziali, del rimborso CP_3
IVA relativo all'anno2003. L'appellante chiedeva altresì, il risarcimento del danno patito nella misura di €
17.962,00, di cui € 4.885,00 a titolo di applicazione delle sanzioni sull'omessa contribuzione , € 3.107,00 CP_3 quale mancato rimborso IVA per il 2003, nonché per ulteriori € 10.000,00 per essere stata costretta a far fronte al pagamento del debito mediante la richiesta di un prestito presso generante interessi. Controparte_4
Chiedeva in subordine, il risarcimento del danno nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche quantificata in via equitativa. In ogni caso comprendendo interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 21.01.2020, depositata in data 22.01.2020, si costituiva in giudizio
chiedendo il rigetto della domanda posta da e la conferma della sentenza Controparte_1 Parte_1 resa in primo grado, con vittoria di spese,ribadendo tutte le difese già espresse in primo grado, tra cui la contestazione sul quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'appellante.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa veniva trattata all'udienza del 12.09.2024 e assegnata a sentenza con ordinanza del 4.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui entrambe le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini che si precisano di seguito.
La sentenza di primo grado - dopo aver configurato la fattispecie in diritto come contratto d'opera intellettuale in cui la responsabilità professionale incontra i limiti dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, e dopo aver richiamato il principio della diligenza qualificata, rispondendo il professionista di eventuali danni solo in
3 ipotesi di dolo o colpa grave - nel merito ha ritenuto non raggiunta la prova circa il contenuto della prestazione cui era tenuto , nonché circa il danno e il relativo nesso di causalità. Controparte_1
Il giudice di prime cure adduceva la mancanza di allegazioni documentali idonee a fornire la prova, nonché la genericità e la non ammissibilità della prova orale formulata dall'attrice. Riteneva, invece, provate le istanze di sulla scorta di quanto emerso dall'escussione degli unici due testi ammessi, di parte Controparte_1 convenuta, entrambi collaboratori dello . Parte_2
La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta soltanto per mancanza dell'elemento soggettivo
.
La decisione non appare convincente, risultando la ricostruzione del Tribunale smentita dalla documentazione in atti;
peraltro non appaiono attendibili le testimonianze che il Tribunale ha utilizzato per formare ed argomentare il proprio convincimento.
Posto che il primo ed il secondo motivo di gravame attengono alla valutazione delle prove e, in specie, della documentazione depositata in giudizio e dell'interrogatorio libero di parte attrice, occorre dare atto che manca un contratto scritto di conferimento del mandato professionale da cui trarre la natura delle prestazioni cui era tenuto il ragioniere appellato nei confronti di . Parte_1
Tuttavia la documentazione in atti e le dichiarazioni rese dalle parti, oltre che le - pur non del tutto convincenti, come si dirà- dichiarazioni testimoniali consentono di ricostruire il contenuto della prestazione professionale
E' infatti incontestato tra le parti che sussistesse un contratto di prestazione di opera intellettuale, durato dal
1998 al 2003, anche se il ha fondato le proprie difese sulla affermazione che non avrebbe avuto CP_1 mandato di curare la consulenza fiscale, ma solo di tenere i registri;
che avrebbe detto alla cliente di doversi iscrivere all' , mentre questa avrebbe inteso “temporeggiare”; infine che l'avrebbe informata della CP_3 possibilità di chiedere i rimborsi IVA , sentendosi rispondere che a ciò avrebbe provveduto altro professionista a Roma, dove la si stava trasferendo. Pt_1
Tuttavia le affermazioni del convenuto (odierno appellato) in merito ai limiti del mandato e alle ragioni della mancata esecuzione di prestazioni, oltre che apparire obiettivamente non coerenti con l'incarico professionale che ordinariamente si conferisce al commercialista, e che era stato certamente instaurato, risultano smentite da documenti o non suffragate dalle prove raccolte.
Le fatture prodotte dalla per le prestazioni pagate al professionista, risultano riferite a prestazioni Pt_1 professionali di <<consulenza fiscale, compilazione modelli fiscali e tenuta libri contabili>>,(ad es. fattura n 29 del 3.7.2001 per le prestazioni dell'anno 2000)
Nel modello Unico 2003, predisposto dallo stesso tra le voci in dichiarazione annovera le CP_1 dichiarazioni IRPEF, IVA e . CP_3
Le fatture sono state emesse dal ed il contenuto descrittivo delle prestazioni fatturate costituisce CP_1 palese ammissione che fosse stata demandata al professionista e fosse oggetto del rapporto professionale anche quella “consulenza fiscale” che appare evidente essere stata curata anche per il contenuto del Mod Unico predisposto e prodotto.
4 Quindi deve ritenersi che il professionista fosse tenuto a curare sia gli adempimenti previdenziali (tra cui, evidentemente, avrebbe dovuto avere priorità la fondamentale iscrizione alla gestione commercianti ) sia CP_3 gli adempimenti relativi all'IVA (tra cui le richieste di rimborso di eventuali crediti), e che tali attività fossero comprese nell'incarico ricevuto.
Incombeva quindi al convenuto dare prova rigorosa di essere stato espressamente sollevato da responsabilità che devono ritenersi comprese nell'incarico ricevuto, prova che il professionista non ha fornito, poiché i testi escussi sono apparsi imprecisi, inattendibili e sono incorsi in contraddizioni (nonostante dal tenore dei verbali sembra siano stata data loro lettura dei capitoli di prova, in violazione delle corrette regole di audizione dei testi, secondo le quali il giudice interroga “intorno ai fatti” oggetto di prova – come da art 253 cpc , regola fondamentale per verificare la conoscenza e genuinità di deposizione dei testi) .
Dall'esame delle dichiarazioni dei testi, la cui valutazione è impugnata con il III motivo di appello, si traggono elementi comprovanti la responsabilità del professionista appellato sotto entrambi i profili fatti valere dalla controparte
Riguardo il primo, vale a dire la mancata iscrizione alla gestione commercianti , emergono CP_3 contraddizioni nelle deposizioni dei due testi escussi.
Al capitolo di prova n. 3 richiesto dal convenuto, <Vero è che l'attività professionale esercitata dallo studio
non include anche le questioni relative ad aspetti previdenziali di e INAIL>>, i due testi CP_1 CP_3 rispondono in maniera opposta. Il teste , collaboratore di studio, ha negato la Testimone_1 circostanza, dichiarando: <No, non è vero, in quanto lo studio si occupa anche di questioni CP_1 CP_3
e INAIL. Talvolta, anzi quasi sempre, deleghiamo per queste pratiche professionisti o associazioni al di fuori dello studio>>.
Sulla medesima circostanza, la teste , collaboratrice di studio e cognata del Testimone_2 CP_1 ha confermato la circostanza dedotta nel capitolo di prova n. 3, ovvero che l'attività di studio non includeva le questioni e INAIl. Tuttavia, rispondendo ai capitoli successivi articolati dal convenuto, ha affermato CP_3 che l'attrice era stata informata della obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione commercianti e decideva CP_3 di non curare detto adempimento. Anche il teste dichiara che era stata resa alla l'informativa Tes_1 Pt_1 circa gli obblighi contributivi, precisando che lo studio aveva provveduto a quantificare le somme che l'attrice avrebbe dovuto pagare per oneri previdenziali. .
Al capitolo di prova n. 6 inerente all'informativa circa i pregiudizi derivanti da una mancata iscrizione alla gestione commercianti , entrambi i testi hanno confermato la circostanza. CP_3
Tali precisazioni smentiscono i testimoni, che pur tentando di “alleggerire” la posizione del non CP_1 hanno poi potuto negare quali fossero le attività normalmente correlate all'assistenza contabile e fiscale, propria dell'attività del commercialista
Dall'analisi dell' escussione dei testi emerge che lo studio si occupava anche di questioni CP_1 previdenziali e INAIL, smentendo il convenuto che nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del CP_3
24.11.2014 aveva affermato il contrario.
5 Difatti, oltre alla risposta affermativa del teste , appare davvero poco credibile che uno studio di Tes_1 commercialista che prenda carico di assistenza di una attività commerciale, non curi la posizione fiscale e previdenziale;
e ove si sostenga il contrario appare del tutto incoerente e non verosimile che sia però in grado di rendere compiutamente la relativa informativa e persino si faccia carico di calcolare l'ammontare degli oneri dovuti.
L'inaffidabilità e contraddittorietà dei testi, già emergente dai rilievi che precedono, ne inficiano ogni dichiarazione, soprattutto se volta a negare responsabilità del per cui non può ritenersi prova CP_1 convincente l'avere i testi affermato che l'attrice, riguardo l'iscrizione alla gestione commercianti dell' , CP_3 avesse chiesto al convenuto di <temporeggiare>> (così ) e di <soprassedere momentaneamente>> Tes_1
( ), dovendo da ciò ulteriormente ricavarsi che il professionista vi fosse tenuto. Tes_2
La responsabilità del professionista per non avere curato l'iscrizione della preso l' deve quindi Pt_1 CP_3 affermarsi, non avendo questi dato prova solida di non essere stato incaricato all'adempimento, né di essere stato esonerato;
in riforma dell'impugnata sentenza sul punto.
Le conseguenze risarcitorie per tale inadempimento degli obblighi di assistenza professionale devono tuttavia limitarsi agli oneri (sanzioni) imposti alla per la la mancata iscrizione alla gestione Pt_1 commercianti dell' . CP_3
Al riguardo fa piena prova il verbale di accertamento del 25.02.2005 in cui, peraltro, viene indicato CP_3
quale consulente di . Da detto documento, allegato all'atto introduttivo del Controparte_1 Parte_1 primo grado, si evince che l'appellante, a causa dell'omissione del professionista, ha subito una diminuzione patrimoniale corrispondente alle sanzioni irrogate dall'Ente previdenziale, vale a dire € 4.885,00, che non sarebbe stata tenuta a versare se l'iscrizione fosse avvenuta tempestivamente.
Per tale inadempimento il risarcimento dovuto dal deve quantificarsi nel corrispondente importo CP_1 di euro 4.885,00, oltre interessi maturati dalla domanda giudiziale all'effettivo versamento.
Per contro il risarcimento non può riguardare i contributi che la avrebbe dovuto comunque pagare , Pt_1
e che sono stati quantificati a seguito dell'accertamento, per euro 7.166,00.
Non potrebbe neppure riconoscersi alcun risarcimento per il costo di prestiti che la avrebbe contratto Pt_1
(ed ottenuto per soli 7000 euro, somma inferiore ai soli contributi evasi, certamente dovuti dalla imprenditrice) asseritamente per pagare i contributi;
e ciò indipendentemente dalla prova di avere chiesto il prestito effettivamente al fine soddisfare tale necessità.
L'appello va accolto anche con riferimento alla seconda questione oggetto di lite, vale a dire l'istanza di rimborso IVA per il 2003, posto che alla cessazione dell'attività, cui corrisponde anche l'interrompersi del rapporto professionale tra le parti, non erano ancora scaduti i termini entro cui far richiesta del credito maturato
(credito già risultante nel modello Unico 2003 compilato dal . CP_1
Il professionista, all'epoca vincolato dagli obblighi connessi al rapporto contrattuale con la avrebbe Pt_1 potuto restare indenne da responsabilità soltanto provando di aver reso alla propria assistita l'informativa sul credito fiscale e su modalità e tempistiche per richiederne il rimborso o la compensazione. Infatti le
6 compensazioni dell'IVA relative all'attività svolta quando la era cliente del rientravano Pt_1 CP_1 naturalmente nel mandato conferito all'appellato, e il credito maturato da in costanza Parte_1 dell'attività commerciale doveva essere detratto o compensato in sede di modello Unico 2003 o, al più tardi, con la chiusura dell'attività, a nulla rilevando le vicende professionali che avevano interessato l'appellante dopo la cessazione dell'attività per cui è causa.
E' rimasta indimostrata la circostanza per cui sarebbe stata la a dire di volersi rivolgere ad altro Pt_1 professionista;
e che non vi siano elementi neppure indiziari per ritenere vera la circostanza emerge da quanto accaduto successivamente, ovvero che fu la stessa imprenditrice a tentare il recupero, esponendosi a possibili errori (indicati dal , cui potrebbe essere incorsa per la carenza di competenze tecniche in materia CP_1 fiscale.
Nel provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate si legge che la mancata presentazione della richiesta secondo le modalità formali previste, vale a dire mediante modello VR, comportava la decadenza biennale in luogo di quella ordinaria decennale. Invero, giurisprudenza di legittimità evidenzia come sia indispensabile persino distinguere le due domande di rimborso o compensazione del credito, non essendo implicita l'una rispetto all'altra: <la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito
(mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs.
n. 546 del 1992>>Cass., sez. 3, ord. n. 30168 del 22.11.2018.
Dunque, deve imputarsi all'appellato, il cui rapporto professionale fino alla chiusura della attività- anno
2003- è stato provato , anche la responsabilità di non avere curato l'adempimento dovuto, quantomeno a titolo di informativa completa ed esauriente, che ha condotto poi la contribuente ad incorrere in errori e nella perdita del rimborso.
Anche sotto questo profilo le dichiarazioni della teste – sentita anche sul capitolo 8 – non possono Tes_2 ritenersi attendibili, né quindi idonee a far tenere il esonerato dal curare gli adempimenti CP_1 naturalmente connessi alla chiusura dell'attività della ovvero all'obbligo di presentare istanza di Pt_1 rimborso IVA per conto della oppure quantomeno di avere informato compiutamente la cliente del Pt_1 diritto, e delle modalità e tempi per esercitarlo.
Solo per completezza si aggiunge che non giova alle ragioni dell'appellato la teste , sentita sul Tes_2 capitolo 8 riguardante questo aspetto: intanto la teste ha dichiarato di non ricordare la circostanza dedotta nel capitolo precedente (riguardo la relativa informativa sull'istanza di rimborso IVA), né è stata in grado di circostanziare la dichiarazione resa sul capitolo 8, non avendo spiegato di quale altra questione, oltre alla compilazione del Modello Unico, lo studio si fosse proposto di occuparsi, e non è stata in grado di collocare temporalmente la telefonata.
In ogni caso si è già detto della complessiva inattendibilità della testimone , per le dichiarazioni contraddittorie e smentite dai documenti rese riguardo all'altra questione.
7 Sulla scorta delle superiori motivazioni va respinta anche l'eccezione formula dal relativamente CP_1 all'impugnabilità dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dell'atto di diniego dell'Amministrazione
Finanziaria che, asseritamente, avrebbe errato nell'applicare la prescrizione biennale in luogo di quella ordinaria, trattandosi di conseguenza ulteriore proprio dell'inadempimento del professionista, che deve rispondere del danno derivatone.
Danno che è stato quantificato – senza contestazioni sul punto- in euro 3.107,00, pari alla misura del rimborso perso. La prova del danno è data dalla nota dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 23110/2010, del
19.03.2010, di diniego della domanda perché intempestiva.
Anche su questa somma decorreranno interessi al tasso legale calcolati dalla domanda fino all'effettivo soddisfo
Il danno patito da per l'inadempimento del professionista deve essere Parte_1 complessivamente quantificato in € 7.992,00 (pari alla somma di 4.885,00 + euro 3.107,00) , oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi dalla data della domanda giudiziale in primo grado, fino al soddisfo.
La riforma della sentenza impugnata comporta l'assorbimento del motivo d'appello sulla regolazione delle spese del primo grado, che vanno comunque riliquidate in ragione della riforma della sentenza impugnata.
L' accoglimento dell'appello (totale in punto di an debeatur, per la riconosciuta responsabilità professionale, e parziale solo in punto di quantum) giustifica la condanna dell'appellato alle spese CP_1 di lite di primo grado e del presente, che si liquidano con riferimento ai parametri del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, per la fascia di valore compresa fra da € 5.201 a € 26.000, valori minimi , stante la assenza di complessità della causa, come di seguito.
Primo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo:€ 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Appello
Fase di studio della controversia, valore minimo:€ 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Entrambe le somme da maggiorarsi di IVA e CPA, spese forfetarie come per legge , oltre CU del doppio grado, che si distraggono ex art 93 cpc in favore dell'avv. Roberto Lanfranco che ne ha fatto richiesta
L'esito del processo rende palesemente infondata la domanda proposta ex art 96 cpc dal'appellato anche nel presente grado .
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PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la Sentenza n. 1577/2018 del Tribunale di Locri nel procedimento portante il NRG 101300/2010, pubblicata in data 19.12.2018, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello, dichiara la responsabilità professionale di Controparte_1
e lo condanna al pagamento del risarcimento del danno in favore di che liquida per euro Parte_1
7.992,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale in primo grado al soddisfo;
rigettando nel resto
2) Pone a carico di le spese di entrambi i gradi che si liquidano in favore Controparte_1 della parte appellante con riferimento ai parametri del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, per il primo grado per euro € 2.540,00 e per l'appello per euro 2.906,00 ; entrambe le somme da maggiorarsi di IVA e CPA, spese forfetarie come per legge , oltre CU del doppio grado
3) Spese distratte ex art 93 cpc in favore dell'avv. Roberto Lanfranco che ne ha fatto richiesta
Reggio Calabria, così deciso il 28.02.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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