Accoglimento
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/03/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02602/2025REG.PROV.COLL.
N. 04052/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 4052 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Caracuta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 2996/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte ricorrente l’avvocato Angela Ozzi su delega dichiarata dell’avvocato Fernando Caracuta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS- (d’ora in poi anche solo “la ricorrente” ) propone ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2996, ai sensi degli articoli 106 Cod. proc. amm e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., esponendo in fatto:
- di essere stata esclusa dalla procedura selettiva bandita con D.D. n. 2200/2019 per l'assunzione di personale che avesse svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
- di aver impugnato l’esclusione, unitamente al successivo decreto dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecce con cui era stata approvata la graduatoria definitiva di merito per la provincia di Lecce nella parte in cui aveva escluso la ricorrente, dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il quale con sentenza n. 244/2023 respingeva il ricorso ritenendolo infondato;
- che, in particolare, la sentenza di primo grado rilevava come l’esclusione gravata era stata adottata dall’Ufficio Scolastico per mancanza “ del requisito previsto dall’art. 5 comma 5 lett. l) del bando della procedura di cui al D.D. 2200/2019, atteso che la candidata ha precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313” , con conseguente accertamento della “non veridicità della […] dichiarazione prestata dalla candidata ai sensi dello stesso articolo del bando” , essendo emerso, a seguito dell’istruttoria espletata dal predetto ufficio, mediante acquisizione di certificazione del casellario giudiziale, che la ricorrente “ha riportato, con sentenza del Tribunale monocratico di Udine del -OMISSIS-, una condanna per i reati di cui agli artt. 640, 468, 494 e 346 co. 2 c.p.”.
- che per la riforma della sentenza la ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato, evidenziando che l’esclusione di cui chiedeva l’annullamento era stata motivata solo sulla base di una presunta falsità dichiarativa (per aver prodotto una dichiarazione non veritiera in ordine alla insussistenza di precedenti penali a proprio carico, iscrivibili nel casellario giudiziale);
- che il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello.
2. Sulle esposte premesse la ricorrente, non mancando di evidenziare che la falsità dichiarativa sull’esistenza di precedenti condanne penali, in forza della quale era stata estromessa dalla procedura selettiva de qua , è stata ritenuta insussistente dal Consiglio di Stato, domanda la revocazione della sentenza segnata in epigrafe, di rigetto dell’appello, per violazione degli artt. 106 D.Lgs. 104/2010 e 395, numero 4, del c.p.c..
2.1. Assume, in particolare, che la detta decisione sia viziata da errore di fatto revocatorio, evidente ictu oculi e decisivo, risultante dagli atti e documenti di causa nella parte in cui, pur riconoscendo l’inesistenza della falsità dichiarativa in ordine alla quale l’appellante aveva “fondatamente dedotto il valore esimente della successiva tempestiva rettifica” , ha nondimeno ritenuto che l’esclusione fosse stata legittimamente disposta “per una ragione di carattere sostanziale, per la carenza di un requisito morale – l’assenza di condanne – che il Bando fissava in modo chiaro e univoco con prescrizione che l’appellante non aveva impugnato, pur non essendo dubbio il suo carattere escludente e per lei immediatamente lesivo” .
La sentenza di appello sarebbe così caduta in errore di fatto revocatorio sul tenore e sul contenuto della clausola del bando di cui all’art. 5 comma 5 lett. l) – in forza della quale appunto era stata disposta l’esclusione della ricorrente - atteso che la stessa clausola ricollegava la sanzione espulsiva non già alle riportate condanne penali, bensì solamente alla violazione dell’obbligo dichiarativo sull’assenza dei reati in questione.
2.2. In fase rescissoria la ricorrente ha poi riproposto i motivi di cui al ricorso in appello.
Ha, dunque, domandato che, previa declaratoria di ammissibilità della revocazione proposta avverso l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato, siano accolti, in via rescissoria, i motivi di appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 244/2023, venga accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti e dei provvedimenti con esso impugnati.
3. Si sono costituite con memoria formale le Amministrazioni intimate.
4. All’udienza pubblica del 26 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Importa premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ, è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo (quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale), ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 836; Id., V, 9 aprile 2020, n. 2342; Id., IV, 14 aprile 2020, n. 2438; Id., III, 3 giugno 2020, n. 3470; V, 19 febbraio 2019, 1144; Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
5.1. Il ricorso per revocazione non può infatti essere utilizzato in modo improprio al solo scopo di censurare un risultato interpretativo del giudice di appello, reso all’esito di un ragionamento logico e di un percorso motivazionale immune da “sviste revocatorie” e da ogni “abbaglio dei sensi” , in modo da provocare un’inammissibile rivalutazione della res controversa (cfr. Cons. di Stato, V, 19 ottobre 2020, n. 6311).
5.2. È necessario, quindi, che l'errore, per essere concretamente rilevante:
a) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, facendo cioè ritenere come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014 n. 5);
b) sia accertabile e riscontrabile, attesa la genesi sensopercettiva, con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;
c) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia, comechessia, espressamente motivato;
d) concreti elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a tal fine, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e il decisum (cfr. Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1610).
5.3. Non rientrano, pertanto, nella fattispecie dell’errore revocatorio i casi di erroneo, inesatto (o anche solo incompleto: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3671; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 406; Id., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4928; Id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610; Id., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 56): tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione ( ex multis , Cons. Stato, IV, 8 marzo 2017, n. 1088; V, 11 dicembre 2015, n. 5657; IV, 26 agosto 2015, n. 3993; III, 8 ottobre 2012, n. 5212; IV, 28 ottobre 2013, n. 5187).
In conclusione, gli errori che giustificano il rimedio revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., come richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm. non possono mai riguardare il processo valutativo decisionale espresso dalla sentenza medesima, ma solo il processo percettivo di alcuni fatti: non sussiste, dunque, l’errore di fatto revocatorio qualora le conclusioni cui il giudice è pervenuto scaturiscano non da una difettosa lettura dei documenti di causa e del loro contenuto bensì da un puntuale ragionamento logico-giuridico, la cui correttezza (o meno) in diritto esula dal sindacato consentito al giudice della revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 418 e, di recente, Cons. Stato, VII, 11 aprile 2024, n. 3325).
Infatti, la ratio dell’impugnazione revocatoria per errore di fatto va identificata nell’esigenza di riaprire il processo in ragione di una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre, purché attraverso un’enunciazione espressa nella motivazione, l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto, parimenti decisivo, che, sempre ex actis , risulti, invece, positivamente accertato.
6. Orbene, alla luce dei su riportati principi, ritiene il Collegio che la revocazione proposta sia ammissibile.
6.1. Premesso, infatti, che, come detto, tale rimedio non può essere configurato come un ordinario mezzo per la introduzione di fatto di un terzo grado di giudizio con cui rimettere in discussione il decisum del giudice e sollecitarne nuovamente l’attività valutativa, ma costituisce uno strumento processuale di carattere eccezionale, la Sezione è dell’avviso che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti dell’errore di fatto revocatorio, di semplice ed immediata rilevabilità nei termini sopra precisati.
6.2. In particolare, il giudice di appello è incorso in errore di lettura e di percezione, quanto a contenuto e significato letterale, della clausola del bando – l’art. 5, comma 5 lett. l - in forza della quale fu disposta l’esclusione dell’odierna ricorrente.
6.3. Deve, infatti, anzitutto considerarsi che il provvedimento di esclusione è stato pacificamente adottato dall’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce a causa della rilevata carenza, in capo alla ricorrente, “del requisito previsto dall’art. 5 comma 5 lett. l) del bando della procedura di cui al D.D. 2200/2019, atteso che la candidata ha precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313” , con conseguente accertamento della “non veridicità della […] dichiarazione prestata dalla candidata ai sensi dello stesso articolo del bando” . In particolare, a seguito dell’istruttoria espletata dal predetto ufficio, era emerso che nel casellario giudiziale esistono alcuni precedenti penali, iscritti a carico della ricorrente, la quale ha riportato, con sentenza del Tribunale monocratico di Udine del -OMISSIS-, una condanna per i reati di cui agli artt. 640, 468, 494 e 346 comma 2 c.p.
Tale considerazione viene correttamente assunta nelle premesse del proprio ragionamento anche dalla sentenza di appello, laddove rileva espressamente che “L’esclusione era stata disposta per la mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 5, lett. l) del bando della procedura selettiva di cui al D.D. n. 2200/2019, avendo l’interessata omesso di dichiarare un precedente penale” .
6.4. Acclarato dunque che, dal tenore letterale del provvedimento assunto dall’Amministrazione, risulta che la ricorrente è stata pacificamente estromessa dalla procedura selettiva de qua per aver prodotto una dichiarazione non veritiera nella domanda di partecipazione in ordine alla insussistenza “di precedenti penali a proprio carico, iscrivibili nel casellario giudiziale” , e che questa è stata l’unica ragione legittimante il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in asserita vincolata applicazione della relativa previsione escludente contenuta nel bando e rimasta inoppugnata, risulta ictu oculi evidente l’errore di fatto revocatorio in cui è incorsa la sentenza di appello.
6.5. Infatti, quest’ultima decisione, pur riconoscendo espressamente che l’appellante non doveva essere esclusa per una ragione di carattere dichiarativo (per non aver dichiarato una condanna che andava dichiarata e la cui mancata dichiarazione era certamente causa di esclusione) in ragione del “valore esimente della successiva tempestiva rettifica” , ha respinto l’appello sul rilievo per cui il bando (art. 5, comma 5) imponeva il requisito di “non avere (…) precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale” , mentre l’appellante, come emergeva dall’esame del casellario, aveva riportato una condanna per i reati di cui agli artt. 640 (truffa), 468 (contraffazione di sigilli pubblici), 494 (sostituzione di persona) e 346 (millantato credito) del codice penale.
La sentenza impugnata ha così ritenuto che l’appellante dovesse essere comunque esclusa “per una ragione di carattere sostanziale, per la carenza di un requisito morale – l’assenza di condanne – che il Bando fissava in modo chiaro e univoco con prescrizione che l’appellante non aveva impugnato, pur non essendo dubbio il suo carattere escludente e per lei immediatamente lesivo” , concludendo che l’impugnata esclusione risultava “correttamente motivata sotto tale ultimo profilo, discendendone la conferma –seppure con la predetta integrazione motivazionale- della appellata sentenza di primo grado, che deve essere pertanto confermata” .
6.6. Senonché, così statuendo, la sentenza è incorsa in un duplice errore revocatorio: da un lato, di lettura della clausola del bando che riferiva la sanzione espulsiva unicamente alla violazione dell’obbligo dichiarativo, dall’altro sul motivo alla base della disposta esclusione.
6.7. Sotto il primo profilo, l’art. 5, comma 5, del bando prevede per il candidato, non già, il requisito di “non avere (…) precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale” , come testualmente riportato nella sentenza impugnata, ma esclusivamente l’obbligo di effettuare alcune dichiarazioni ( “Ai fini di cui al comma 4, il candidato dichiara quanto segue:… ” : si veda pag. 16 del bando), tra cui, alla lettera l ), a pag. 18 del bando, quella oggetto del presente giudizio
In particolare, il candidato era tenuto a dichiarare “di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313” , dovendo, in caso contrario, indicare “le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento” .
6.7. Sotto il secondo profilo, la sentenza incorre in un fraintendimento del motivo dell’esclusione che fu disposta in dichiarata applicazione dell’art. 5 comma 5 lett. l), del bando e quindi non poteva che conseguire, sulla base del tenore letterale della clausola de qua , soltanto ad una presunta falsità dichiarativa, in quanto l’odierna ricorrente aveva prodotto una dichiarazione non veritiera in ordine all’insussistenza di precedenti penali a proprio carico, iscrivibili nel casellario giudiziale.
Infatti, l’amministrazione appellata non ha mai contestato alla ricorrente la carenza di alcuno dei requisiti previsti dall’art. 4 del Bando della procedura di cui al D.D. 2200/2019 (denominato “Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva” ), avendo, infatti, solo accertato, rispetto al contenuto precettivo del bando in questione, l’asserita carenza del requisito previsto dall’art. 5 ( “Domanda di partecipazione, modalità e termini” ), comma 5, lett. l, che imponeva al candidato di dichiarare l’assenza di precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale.
6.8. In conclusione, risulta ictu oculi evidente, sulla base degli atti e documenti di causa, l’errore revocatorio in cui è incorsa la sentenza impugnata: la quale, se, da un lato, ha escluso che vi sia stata, da parte della stessa ricorrente, una falsa dichiarazione, avendo ritenuto fondato “il valore esimente della successiva tempestiva rettifica” , ha poi rigettato l’appello per una inesistente ragione di carattere sostanziale legata alla carenza di un requisito di ordine morale prescritto dal bando.
6.9. Ricorre, quindi, all’evidenza, nel caso di specie, l’ipotesi di revocazione per errore di fatto inerente ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerge dagli atti processuali, avendo il giudice di appello fondato il suo convincimento su presupposti insussistenti alla luce del contenuto dei documenti versati in atti, ovvero che: - per un verso, il bando (art. 5, comma 5) imponesse il requisito di “non avere (…) precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale” – laddove il bando richiedeva, da parte del candidato, la sola dichiarazione negativa sui precedenti penali a suo carico (comminando l’esclusione in caso di dichiarazione non veritiera); - per altro verso, che l’esclusione fosse stata disposta per la carenza del requisito morale (che sarebbe stato prescritto dal bando il quale, invece, solo prevedeva il mero obbligo dichiarativo sull’assenza dei reati), avendo l’allora appellante riportato una condanna penale per i reati sopra indicati.
6.9. Tale errore è rilevante ex art. 395 n. 4 c.p.c.ai fini della revocazione della sentenza in epigrafe, per essere questa basata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, trattandosi di errore di fatto ricadente su circostanze pacificamente evincibili dagli atti del giudizio e non costituenti un punto controverso sul quale la sentenza dovette pronunziarsi.
7. Per le esposte motivazioni, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato ammissibile e va pronunciata la revocazione, in parte qua , della sentenza impugnata.
La fondatezza del motivo di revocazione sopra esaminato impone alla Sezione di procedere in via rescissoria all’esame dei motivi di gravame contenuti nel ricorso in appello n. 3778/2023 R.G., con i quali sotto vari profili era stata lamentata l’erroneità della sentenza di prime cure.
7. Con tali motivi di gravame avverso la sentenza appellata l’odierna ricorrente ha dedotto che, sulla base della documentazione in atti, non potrebbe dirsi che ella, nel partecipare alla procedura selettiva, abbia reso una dichiarazione non veritiera, avendo trasmesso una dichiarazione integrativa/ modificativa il 2 gennaio 2020, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande e, comunque, prima che l’Amministrazione assumesse alcun provvedimento sulle stesse.
Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante ha, in ogni caso, dedotto l’erronea interpretazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, posto che la sua “dichiarazione inveritiera” anche ove sussistente non potrebbe costituire, di per sé, causa preclusiva della costituzione del rapporto di lavoro, attesa la non ostatività all’assunzione dei reati di cui all’unico precedente penale a suo carico.
8. È fondato in via assorbente il primo motivo di appello.
8.1. L’esclusione è stata disposta solo per la falsa dichiarazione da parte della ricorrente, che deve ritenersi inesistente (come, peraltro, già riconosciuto dalla sentenza revocata) in ragione del valore esimente della successiva tempestiva rettifica (a seguito della quale deve ritenersi che l’obbligo dichiarativo prescritto dal bando sia stato regolarmente assolto dalla ricorrente).
8.2. Sotto altro profilo, deve poi rilevarsi che la sentenza di primo grado appellata ha limitato l’oggetto del giudizio alla presunta falsità dichiarativa (rilevando, infatti, che dal tenore letterale del provvedimento assunto dall’Amministrazione, risulta che la ricorrente era stata estromessa dalla procedura selettiva de qua per aver prodotto una dichiarazione non veritiera nella domanda di partecipazione in ordine alla insussistenza “di precedenti penali a proprio carico, iscrivibili nel casellario giudiziale” ), assorbendo quindi ogni altra questione (ivi incluse quella sull’ostatività all’assunzione dei reati di cui all’unico precedente penale a suo carico e sulla dedotta irrilevanza della falsità dichiarativa rispetto all’obiettivo di conseguire una determinata utilità o beneficio), che l’amministrazione appellata non ha riproposto ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. con la memoria di costituzione, né ha fatto oggetto di appello incidentale.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, deve essere dichiarato ammissibile e fondato, per cui la sentenza di questa Sezione con esso impugnata va revocata. In via rescissoria devono essere accolti nei sensi e termini di cui in motivazione, i motivi di appello di cui al ricorso n. 3778/2023 R.G. e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 244/2023 del Tribunale amministrativo per la Puglia – Sezione staccata di Lecce, deve essere accolto il ricorso di primo grado, a ciò conseguendo l’annullamento degli atti e dei provvedimenti con esso impugnati. In esecuzione della presente sentenza l’amministrazione soccombente dovrà quindi riammettere l’odierna ricorrente alla procedura selettiva in questione.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie e, per l’effetto, revoca la sentenza con esso impugnata;
b) accoglie, in via rescissoria, nei sensi e termini di cui in motivazione, i motivi di appello di cui al ricorso n. 3778/2023 R.G. e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce 16 febbraio 2023, n. 244, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con esso impugnati.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in complessivi € 6.000 (seimila/00), da porsi in solido a favore della ricorrente ed a carico di ciascuna parte costituita, oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.