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Sentenza 30 giugno 2024
Sentenza 30 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/06/2024, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 819 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da
, e Parte_1 Parte_2
elett.te dom.ti presso il proc.avv.to SPANEDDA Parte_3
GIORGIO SALVATORE che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORI
CONTRO
elett.te dom.to presso il proc.avv.to ATZORI ANTONIO CP_1 che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
CONTRO
e dom.ti presso il proc.avv.to CP_2 Controparte_3
PASTORINO CLIZIA che li rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTI
e elett.te Controparte_4 Controparte_5 dom.ti presso il proc.avv.to CARMELITA RICCARDO che li rappresenta e difende per delega margine della comparsa di costituzione per intervento volontario
INTERVENIENTI VOLONTARI
OGGETTO : domanda di usucapione
CONCLUSIONI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato , Parte_1
e convenivano in giudizio , Parte_2 Parte_3 CP_1
e e, premesso di avere posseduto in via esclusiva, CP_2 CP_3 pubblicamente e pacificamente la porzione di cortile identificata in Parte_1 catasto al mappale 329 sub 28 e e la porzione Parte_2 Parte_3 di cortile identificata in catasto al foglio 329 mappale 26 attualmente formalmente cointestata con , e chiedevano CP_1 CP_2 CP_3
l'accertamento dell'intervenuta acquisizione del diritto di proprietà esclusiva in loro favore con riconoscimento in favore dei comproprietari che hanno porzioni immobiliari con accesso a dette porzioni di cortile del diritto di utilizzare la porzione di cui al mappale 26 temporaneamente per le sole esigenze momentanee di carico e scarico merci.
Si costituiva contestando la domanda e i motivi posti a suo CP_1 fondamento, contestava esplicitamente che gli attori avessero mai avuto il possesso esclusivo del cortile oggetto di domanda, da sempre in comproprietà compreso il convenuto e utilizzato da tutti i comproprietari ai fini del godimento della proprietà esclusiva concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituivano e contestando la domanda CP_2 CP_3 proposta nei loro confronti e ciò avuto riguardo al fatto che la porzione immobiliare, a loro pervenuta, dal comune dante causa era stata ceduta in data 6 agosto 2016 con atto pubblico di compravendita, ritualmente trascritto e che nella cessione della porzione immobile era ricompresa la porzione di comproprietà del cortile che oggi si intende usucapire;
osservavano che le risultanze catastali relative al cortile, in particolare la certificazione relativa alla variazione introdotta dagli attori, non riportavano a supporto della stessa alcun atto di attribuzione formale del bene, e comunque la variazione era stata richiesta in data successiva alla vendita da loro effettuata, contestavano per quanto di rilievo che gli attori avessero un possesso esclusivo del cortile;
in via preliminare eccepivano la nullità dell'atto di citazione in quanto privo dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 cpc nel merito concludevano per il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti in quanto non più titolari del diritto legittimante la chiamata in giudizio e comunque, in quanto trattavasi di domanda priva delle allegazioni in fatto poste a sostegno della stessa.
Sanata con la fissazione di successiva udienza la nullità dell'atto di citazione come ritualmente sollevata dalla difesa di e CP_2 CP_3 intervenivano volontariamente e Controparte_4 Controparte_5 sostenendo le motivazioni in fatto e diritto contenute nella comparsa di costituzione e risposte dei dante causa e concludendo anche essi per CP_2 CP_3 il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti nonché all'esito del deposito delle note conclusionali concesse ex art. 190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e supportata dalla allegazione CP_2 CP_3 dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al quale il cortile oggetto di usucapione doveva ritenersi pertinente e in comproprietà con tutte le parti in causa.
Occorre premettere che l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, cioè il diritto di agire in giudizio;
che l'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento, perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento, atteso che se un diritto non è tutelabile, non è un diritto;
che il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile con l' art. 2907 c.c. e nella Costituzione con l'art. 24; che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, spettando essa, alla stregua dell'art. 81 c.p.c., - per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” - a chiunque invochi nel processo un diritto assumendo di esserne titolare;
che, secondo una tradizionale e condivisibile definizione la parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
In altri termini, quindi, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, in particolare rilevando la prospettazione ma occorre sottolineare che discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
Con l'effetto che qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente, al di fuori di detta ipotesi ( carenza di legittimazione ad agire o a contraddire) ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo ovvero che la controparte non era titolare del relativo obbligo, ma dette conclusioni attengono al merito della causa, e non escludono la legittimazione a promuovere un processo o resistere o contraddire nel processo ( V. in proposito Cassa. Sez. Un.2951/2016)
Deve ritenersi che i convenuti e non sono Controparte_6 CP_7 privi di qualsivoglia legittimazione a contraddire nel presente giudizio per avere ceduto l'immobile di loro proprietà a e Controparte_4 Controparte_5 non sussistendo nell'atto di compravendita alcun riferimento esplicito, nel
[...] senso della sua identificazione, in ordine all'area cortilizia oggetto della domanda di usucapione .
Ciò posto la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
deve ritenersi infondata e deve essere rigettata. Parte_3
Gli attori hanno chiesto con la domanda introduttivo del giudizio che venissero riconosciuti proprietari della porzione cortilizia distinta al NCEU al foglio 107 mappale 329 sub 26 e sub 28 in quanto da loro posseduta in via esclusiva pacificamente e pubblicamente da oltre 20 anni.
Occorre ribadire come da costante giurisprudenza che è onere di chi chiede venga accertata l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso attore deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (V. da ultimo Cass.17469/2023 e Cass. n. 23849/2018), ed inoltre, ove il bene che si intende usucapire appartiene a una pluralità di soggetti ( comproprietà) deve, ulteriormente, essere tenuto presunto che “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che ha confermato la sentenza d'appello denegativa dell'acquisto per usucapione da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una in equivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".Cass.19478/2007; Cass. 17472/2009; Cass.8790/2020; Cass. 3983/2024.
Avuto riguardo ai sopraenunciati principi incombeva agli attori dare la prova degli atti di corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva e che detti atti erano stati posti in essere anche nei confronti dei comproprietari e ciò in data antecedente al ventennio e per tutta la durata.
Come correttamente eccepito dalla difesa di e parte CP_2 CP_3 attrice nell'atto introduttivo non ha allegato alcuno dei fatti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva da loro posti in essere e tanto meno hanno allegato quali fossero gli atti posti in essere nei confronti dei comproprietari che appalesavano la loro volontà di possedere il bene non uti condominus ma uti dominus ,
Attesa la natura del possesso, avrebbero dovuto allegare atti specifici e puntuali tali da consentire agli altri soggetti di contrastare ove possibile le allegazioni con adeguata prova.
In assenza di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda con particolare riferimento ai fatti costitutivi della stessa, assenza che non può neppure essere sanata in sede di memorie 183 cpc n.1 stante il sistema processuale delle preclusioni come previsto dal codice di rito, la domanda non può neppure essere istruita in quanto assente il tema sul quale dedurre le prove.
Gli attori si sono limitati nell'atto introduttivo a indicare la provenienza del bene e ad affermare di avere usucapito il cortile oggetto di domanda omettendo totalmente di indicare gli atti concreti attraverso i quali il possesso si è estrinsecato rendendo del tutto impossibile la difesa dei convenuti impossibilitati a contestare quali fossero o meno gli atti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà posto in essere dagli attori. Espressione di detta genericità è l'unica prova dedotta e precisamente l'interrogatorio formale dei convenuti al quale si chiede di rispondere in ordine al possesso, genericamente allegato, in capo agli attori, ove il possesso altro non è che la qualificazione giuridica dei fatti appalesanti l'esercizio di una attività corrispondente al diritto di proprietà; fatti del tutto omessi in quanto neppure allegati.
A riguardo, inoltre, deve sottolinearsi che il frazionamento del cortile introdotto in catasto dagli attori non ha rilievo alcun sotto il profilo dell'asserito diritto di proprietà attesa la mancanza di atti che legittimino detto frazionamento, semmai può essere interpretato come il primo atto posto in essere dagli attori che esternano la loro volontà di possedere il bene non più uti condomini ma uti domini, ma detto attività porta la data del 2021 e quindi del tutto inidoneo a fondare l'usucapione.
Da ultimo si evince dalla relazione notarile prodotta che l'area cortilizia oggetto della domanda non è rinvenibile negli atti attributivi delle proprietà con la conseguenza che detta area debba ritenersi pertinenza del complesso immobiliare al quale accede.
Concludendo la domanda proposta dagli attori deve ritenersi totalmente infondata con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali anche nei confronti degli intervenienti attesa la necessità della loro chiamata in causa stante l'acquisto del bene in data antecedente alla proposizione della domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
2) Condanna gli attori in solido tra loro a corrispondere in favore di tutte le parti costituite le spese del presente giudizio che liquida in € 5.810,00 per ciascuna parte ( causa di valore indeterminato, complessità media, assenza di fase istruttoria) oltre gli accessori nella misura dovuta per legge
Sassari29/06/2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 819 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da
, e Parte_1 Parte_2
elett.te dom.ti presso il proc.avv.to SPANEDDA Parte_3
GIORGIO SALVATORE che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORI
CONTRO
elett.te dom.to presso il proc.avv.to ATZORI ANTONIO CP_1 che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
CONTRO
e dom.ti presso il proc.avv.to CP_2 Controparte_3
PASTORINO CLIZIA che li rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTI
e elett.te Controparte_4 Controparte_5 dom.ti presso il proc.avv.to CARMELITA RICCARDO che li rappresenta e difende per delega margine della comparsa di costituzione per intervento volontario
INTERVENIENTI VOLONTARI
OGGETTO : domanda di usucapione
CONCLUSIONI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato , Parte_1
e convenivano in giudizio , Parte_2 Parte_3 CP_1
e e, premesso di avere posseduto in via esclusiva, CP_2 CP_3 pubblicamente e pacificamente la porzione di cortile identificata in Parte_1 catasto al mappale 329 sub 28 e e la porzione Parte_2 Parte_3 di cortile identificata in catasto al foglio 329 mappale 26 attualmente formalmente cointestata con , e chiedevano CP_1 CP_2 CP_3
l'accertamento dell'intervenuta acquisizione del diritto di proprietà esclusiva in loro favore con riconoscimento in favore dei comproprietari che hanno porzioni immobiliari con accesso a dette porzioni di cortile del diritto di utilizzare la porzione di cui al mappale 26 temporaneamente per le sole esigenze momentanee di carico e scarico merci.
Si costituiva contestando la domanda e i motivi posti a suo CP_1 fondamento, contestava esplicitamente che gli attori avessero mai avuto il possesso esclusivo del cortile oggetto di domanda, da sempre in comproprietà compreso il convenuto e utilizzato da tutti i comproprietari ai fini del godimento della proprietà esclusiva concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituivano e contestando la domanda CP_2 CP_3 proposta nei loro confronti e ciò avuto riguardo al fatto che la porzione immobiliare, a loro pervenuta, dal comune dante causa era stata ceduta in data 6 agosto 2016 con atto pubblico di compravendita, ritualmente trascritto e che nella cessione della porzione immobile era ricompresa la porzione di comproprietà del cortile che oggi si intende usucapire;
osservavano che le risultanze catastali relative al cortile, in particolare la certificazione relativa alla variazione introdotta dagli attori, non riportavano a supporto della stessa alcun atto di attribuzione formale del bene, e comunque la variazione era stata richiesta in data successiva alla vendita da loro effettuata, contestavano per quanto di rilievo che gli attori avessero un possesso esclusivo del cortile;
in via preliminare eccepivano la nullità dell'atto di citazione in quanto privo dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 cpc nel merito concludevano per il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti in quanto non più titolari del diritto legittimante la chiamata in giudizio e comunque, in quanto trattavasi di domanda priva delle allegazioni in fatto poste a sostegno della stessa.
Sanata con la fissazione di successiva udienza la nullità dell'atto di citazione come ritualmente sollevata dalla difesa di e CP_2 CP_3 intervenivano volontariamente e Controparte_4 Controparte_5 sostenendo le motivazioni in fatto e diritto contenute nella comparsa di costituzione e risposte dei dante causa e concludendo anche essi per CP_2 CP_3 il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti nonché all'esito del deposito delle note conclusionali concesse ex art. 190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e supportata dalla allegazione CP_2 CP_3 dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al quale il cortile oggetto di usucapione doveva ritenersi pertinente e in comproprietà con tutte le parti in causa.
Occorre premettere che l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, cioè il diritto di agire in giudizio;
che l'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento, perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento, atteso che se un diritto non è tutelabile, non è un diritto;
che il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile con l' art. 2907 c.c. e nella Costituzione con l'art. 24; che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, spettando essa, alla stregua dell'art. 81 c.p.c., - per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” - a chiunque invochi nel processo un diritto assumendo di esserne titolare;
che, secondo una tradizionale e condivisibile definizione la parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
In altri termini, quindi, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, in particolare rilevando la prospettazione ma occorre sottolineare che discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
Con l'effetto che qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente, al di fuori di detta ipotesi ( carenza di legittimazione ad agire o a contraddire) ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo ovvero che la controparte non era titolare del relativo obbligo, ma dette conclusioni attengono al merito della causa, e non escludono la legittimazione a promuovere un processo o resistere o contraddire nel processo ( V. in proposito Cassa. Sez. Un.2951/2016)
Deve ritenersi che i convenuti e non sono Controparte_6 CP_7 privi di qualsivoglia legittimazione a contraddire nel presente giudizio per avere ceduto l'immobile di loro proprietà a e Controparte_4 Controparte_5 non sussistendo nell'atto di compravendita alcun riferimento esplicito, nel
[...] senso della sua identificazione, in ordine all'area cortilizia oggetto della domanda di usucapione .
Ciò posto la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
deve ritenersi infondata e deve essere rigettata. Parte_3
Gli attori hanno chiesto con la domanda introduttivo del giudizio che venissero riconosciuti proprietari della porzione cortilizia distinta al NCEU al foglio 107 mappale 329 sub 26 e sub 28 in quanto da loro posseduta in via esclusiva pacificamente e pubblicamente da oltre 20 anni.
Occorre ribadire come da costante giurisprudenza che è onere di chi chiede venga accertata l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso attore deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (V. da ultimo Cass.17469/2023 e Cass. n. 23849/2018), ed inoltre, ove il bene che si intende usucapire appartiene a una pluralità di soggetti ( comproprietà) deve, ulteriormente, essere tenuto presunto che “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che ha confermato la sentenza d'appello denegativa dell'acquisto per usucapione da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una in equivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".Cass.19478/2007; Cass. 17472/2009; Cass.8790/2020; Cass. 3983/2024.
Avuto riguardo ai sopraenunciati principi incombeva agli attori dare la prova degli atti di corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva e che detti atti erano stati posti in essere anche nei confronti dei comproprietari e ciò in data antecedente al ventennio e per tutta la durata.
Come correttamente eccepito dalla difesa di e parte CP_2 CP_3 attrice nell'atto introduttivo non ha allegato alcuno dei fatti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva da loro posti in essere e tanto meno hanno allegato quali fossero gli atti posti in essere nei confronti dei comproprietari che appalesavano la loro volontà di possedere il bene non uti condominus ma uti dominus ,
Attesa la natura del possesso, avrebbero dovuto allegare atti specifici e puntuali tali da consentire agli altri soggetti di contrastare ove possibile le allegazioni con adeguata prova.
In assenza di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda con particolare riferimento ai fatti costitutivi della stessa, assenza che non può neppure essere sanata in sede di memorie 183 cpc n.1 stante il sistema processuale delle preclusioni come previsto dal codice di rito, la domanda non può neppure essere istruita in quanto assente il tema sul quale dedurre le prove.
Gli attori si sono limitati nell'atto introduttivo a indicare la provenienza del bene e ad affermare di avere usucapito il cortile oggetto di domanda omettendo totalmente di indicare gli atti concreti attraverso i quali il possesso si è estrinsecato rendendo del tutto impossibile la difesa dei convenuti impossibilitati a contestare quali fossero o meno gli atti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà posto in essere dagli attori. Espressione di detta genericità è l'unica prova dedotta e precisamente l'interrogatorio formale dei convenuti al quale si chiede di rispondere in ordine al possesso, genericamente allegato, in capo agli attori, ove il possesso altro non è che la qualificazione giuridica dei fatti appalesanti l'esercizio di una attività corrispondente al diritto di proprietà; fatti del tutto omessi in quanto neppure allegati.
A riguardo, inoltre, deve sottolinearsi che il frazionamento del cortile introdotto in catasto dagli attori non ha rilievo alcun sotto il profilo dell'asserito diritto di proprietà attesa la mancanza di atti che legittimino detto frazionamento, semmai può essere interpretato come il primo atto posto in essere dagli attori che esternano la loro volontà di possedere il bene non più uti condomini ma uti domini, ma detto attività porta la data del 2021 e quindi del tutto inidoneo a fondare l'usucapione.
Da ultimo si evince dalla relazione notarile prodotta che l'area cortilizia oggetto della domanda non è rinvenibile negli atti attributivi delle proprietà con la conseguenza che detta area debba ritenersi pertinenza del complesso immobiliare al quale accede.
Concludendo la domanda proposta dagli attori deve ritenersi totalmente infondata con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali anche nei confronti degli intervenienti attesa la necessità della loro chiamata in causa stante l'acquisto del bene in data antecedente alla proposizione della domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
2) Condanna gli attori in solido tra loro a corrispondere in favore di tutte le parti costituite le spese del presente giudizio che liquida in € 5.810,00 per ciascuna parte ( causa di valore indeterminato, complessità media, assenza di fase istruttoria) oltre gli accessori nella misura dovuta per legge
Sassari29/06/2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna