TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12400 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 39125/2023
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Paolo Teodoli, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Luigi Robecchi Brichetti, n. 6
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante - contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 7.12.2023- ricorso (iscritto a ruolo in data 11.12.23), poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha esposto quanto segue:
• ha lavorato alle dipendenze della Controparte_2 che opera nel settore dell'assistenza domiciliare per
[...] anziani e per persone disagiate, in convenzione con il Comune di Roma, tra il
2.2.2017 ed il 15.2.2023;
• ha svolto mansioni di addetta all'assistenza domiciliare per gli utenti del servizio, nei municipi XIII e anche XV dall'anno 2020, del Comune di Roma, con inquadramento nel livello C1 del CCLN di categoria, per tutto l'arco del rapporto di lavoro;
• “è stata assunta con un orario di lavoro part-time di hh. per 35.5 settimanali, pari al 93,42% del tempo pieno, che…è di 38 ore settimanali;
orario di lavoro mantenuto per tutto l'arco della prestazione resa, come si evince dalle buste paga, portanti (con la sola esclusione di quelle relative all'anno 2021) la suddetta percentuale di 'part-time'”;
• ha percepito le retribuzioni indicate nelle buste paga depositate, di importi inferiori rispetto ai minimi previsti dal CCLN di categoria, altresì senza ricevere le somme dovute in relazione agli scatti di anzianità maturati nel tempo;
• “…va poi considerato come, pur essendo stipulato tra le parti un contratto di lavoro portante un orario 'part-time' di hh. 35,5 settimanali (hh. 154 mensili), per una gran parte delle mensilità nelle quali si è svolto il rapporto di lavoro la ricorrente sia stata chiamata dalla Cooperativa convenuta a rendere la propria prestazione e sia stata retribuita per un numero di ore inferiori…Solo esemplificativamente, tra le tante, possiamo considerare le mensilità di novembre 2017, nella quale la ricorrente è stata retribuita per hh. 125, quella di marzo 2018 (hh. 105,5), quella di novembre 2019 (hh. 145), quella di luglio 2020 (hh. 127).”. Pertanto la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) Condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra
, della somma di Euro =31696,69=, dovuta per i titoli di cui in premessa, Parte_1
o della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 36 Cost.e 2099 Cod. Civ.; somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge.”. Nella contumacia di Controparte_2 acquisita la documentazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, autorizzata la ricorrente a depositare nuovi conteggi, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza, durante la quale, comparso e sentito il difensore della stessa ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
domanda la condanna di parte convenuta al pagamento della somma Parte_1 complessiva di cui alle conclusioni sopra riportate, a titolo di differenze economiche c onnesse all'orario di lavoro previsto nel contratto di assunzione, pari a 35,5 ore settimanali (corrispondente a 154 ore mensili, in effetti non lavorate), come dovute in base al CCLN di categoria (in atti). In corso di causa ha depositato analitici conteggi formulati, in relazione Parte_1 all'orario di lavoro ed agli altri dati di cui alle buste paga (allegate agli atti), con riferimento al trattamento economico (compresi gli scatti di anzianità) previsto dal CCLN di categoria applicato dalla stessa convenuta (v. doc. n. 4).
In effetti la prolungata osservanza di un orario di lavoro inferiore a quello previsto (in ordine al quale la ricorrente nel corso del rapporto mai ha eccepito alcunché), risulta fortemente indicativo dell'accordo tra le parti in ordine al diverso orario osservato. Nel resto le buste paga, redatte dalla stessa convenuta, “…hanno piena efficacia probatoria…alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato…” (v. Cass., sez.1, ord. n. 1649 del 19.1.2022). All'esito delle precedenti considerazioni la domanda deve trovare in parte accoglimento, con la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma risultante da tali ultimi conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà, liquidate per l'intero come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti, per cause di lavoro di valore da
€ 26.000,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Condanna a pagare Controparte_2
a la somma complessiva di € 15.870,92, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria;
condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali di in ragione della metà, liquidate Parte_1 per l'intero in € 3.689,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 3 dicembre 2024 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Claudia Crusi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 39125/2023
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Paolo Teodoli, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Luigi Robecchi Brichetti, n. 6
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante - contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 7.12.2023- ricorso (iscritto a ruolo in data 11.12.23), poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha esposto quanto segue:
• ha lavorato alle dipendenze della Controparte_2 che opera nel settore dell'assistenza domiciliare per
[...] anziani e per persone disagiate, in convenzione con il Comune di Roma, tra il
2.2.2017 ed il 15.2.2023;
• ha svolto mansioni di addetta all'assistenza domiciliare per gli utenti del servizio, nei municipi XIII e anche XV dall'anno 2020, del Comune di Roma, con inquadramento nel livello C1 del CCLN di categoria, per tutto l'arco del rapporto di lavoro;
• “è stata assunta con un orario di lavoro part-time di hh. per 35.5 settimanali, pari al 93,42% del tempo pieno, che…è di 38 ore settimanali;
orario di lavoro mantenuto per tutto l'arco della prestazione resa, come si evince dalle buste paga, portanti (con la sola esclusione di quelle relative all'anno 2021) la suddetta percentuale di 'part-time'”;
• ha percepito le retribuzioni indicate nelle buste paga depositate, di importi inferiori rispetto ai minimi previsti dal CCLN di categoria, altresì senza ricevere le somme dovute in relazione agli scatti di anzianità maturati nel tempo;
• “…va poi considerato come, pur essendo stipulato tra le parti un contratto di lavoro portante un orario 'part-time' di hh. 35,5 settimanali (hh. 154 mensili), per una gran parte delle mensilità nelle quali si è svolto il rapporto di lavoro la ricorrente sia stata chiamata dalla Cooperativa convenuta a rendere la propria prestazione e sia stata retribuita per un numero di ore inferiori…Solo esemplificativamente, tra le tante, possiamo considerare le mensilità di novembre 2017, nella quale la ricorrente è stata retribuita per hh. 125, quella di marzo 2018 (hh. 105,5), quella di novembre 2019 (hh. 145), quella di luglio 2020 (hh. 127).”. Pertanto la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) Condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra
, della somma di Euro =31696,69=, dovuta per i titoli di cui in premessa, Parte_1
o della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 36 Cost.e 2099 Cod. Civ.; somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge.”. Nella contumacia di Controparte_2 acquisita la documentazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, autorizzata la ricorrente a depositare nuovi conteggi, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza, durante la quale, comparso e sentito il difensore della stessa ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
domanda la condanna di parte convenuta al pagamento della somma Parte_1 complessiva di cui alle conclusioni sopra riportate, a titolo di differenze economiche c onnesse all'orario di lavoro previsto nel contratto di assunzione, pari a 35,5 ore settimanali (corrispondente a 154 ore mensili, in effetti non lavorate), come dovute in base al CCLN di categoria (in atti). In corso di causa ha depositato analitici conteggi formulati, in relazione Parte_1 all'orario di lavoro ed agli altri dati di cui alle buste paga (allegate agli atti), con riferimento al trattamento economico (compresi gli scatti di anzianità) previsto dal CCLN di categoria applicato dalla stessa convenuta (v. doc. n. 4).
In effetti la prolungata osservanza di un orario di lavoro inferiore a quello previsto (in ordine al quale la ricorrente nel corso del rapporto mai ha eccepito alcunché), risulta fortemente indicativo dell'accordo tra le parti in ordine al diverso orario osservato. Nel resto le buste paga, redatte dalla stessa convenuta, “…hanno piena efficacia probatoria…alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato…” (v. Cass., sez.1, ord. n. 1649 del 19.1.2022). All'esito delle precedenti considerazioni la domanda deve trovare in parte accoglimento, con la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma risultante da tali ultimi conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà, liquidate per l'intero come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti, per cause di lavoro di valore da
€ 26.000,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Condanna a pagare Controparte_2
a la somma complessiva di € 15.870,92, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria;
condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali di in ragione della metà, liquidate Parte_1 per l'intero in € 3.689,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 3 dicembre 2024 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Claudia Crusi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.