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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4357/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to IANNARELLI Controparte_1 CP_2
PASQUALE, elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
; Controparte_3
RESISTENTE-contumace
OGGETTO: diritti reali;
inadempimento;
CONCLUSIONI: come da come da note ex 281 sexies e 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente per l'udienza del 20.10.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato in data 29.10.2024, e Controparte_1 CP_2 esponevano:
[...]
- che, in data 02.12.2008, con scrittura privata autenticata per Notar registrata Persona_1 in data 18.12.2008 e trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità
MO di RA (Rep. numeri 12044/8000 e 12045/8001 del 19.12.2008) stipulavano con la società con sede in Roma, in Piazza Navona n. 49 (P.IVA CP_3
), un contratto avente ad oggetto la costituzione del diritto reale di superficie e P.IVA_1 di servitù sul terreno agricolo sito in agro di Torremaggiore alla località “Petrulli” della superficie complessiva di ettari 1 are 27 e centiare 10 censito in Catasto Terreni al foglio 90,
p.lla 46, di cui sono comproprietari in virtù di atto pubblico per Notar Signore del 21.03.1996;
- che la costituzione del diritto reale di superficie sul fondo sopra indicato e delle servitù di cavidotto, accesso e passaggio era finalizzata alla costruzione, al funzionamento ed alla manutenzione di un Parco Solare (impianto fotovoltaico) ad opera della società CP_3
[...]
- che la durata del diritto di superficie e delle servitù veniva convenuta in un periodo massimo di trent'anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione del che Parte_1 doveva essere comunicata da agli istanti, con opzione a favore del concessionario di CP_3 prorogare la durata del contratto per ulteriori 20 anni;
- che i termini contrattuali prevedevano un prezzo per la costituzione del diritto di superficie pari ad € 37.130,00, mentre il prezzo per la costituzione del diritto di servitù era stato convenuto in € 1.000,00;
- che la somma di € 6.355,00 veniva versata all'atto della sottoscrizione dell'atto pubblico a titolo di indennizzo e di acconto prezzo per il primo anno di durata del contratto sopra indicato, a mezzo assegno circolare emesso dalla Banca Unicredit n. C 7.005.258.834 02;
- che si impegnava a corrispondere in favore degli odierni ricorrenti, oltre al residuo CP_3 prezzo, anche la somma di € 5.084,00 annui per tutta la durata del contratto a titolo di indennizzo per la mancata produzione del fondo;
ogni tre anni a partire dal terzo anno dalla sottoscrizione del contratto l'indennizzo sarebbe dovuto essere oggetto di aggiornamento in conformità all'indice generale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- che, in ordine al pagamento del prezzo, come contrattualmente previsto, l'indennizzo per il primo anno e parte del prezzo sono stati versati all'atto della sottoscrizione del contratto, mentre dal secondo anno e per tutti gli anni successivi e per l'intera durata l'indennizzo ed il residuo prezzo sarebbero dovuti essere pagati semestralmente il 30 novembre ed il 31 maggio di ciascun anno solare sul conto corrente degli odierni ricorrenti;
- che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si protraeva fino al 2011 con la collocazione di cavidotti nel sottosuolo, con la predisposizione della struttura di sostegno e l'installazione dei pannelli fotovoltaici, con l'apposizione della recinzione, con la costruzione di cabine elettriche ed il loro ancoraggio al terreno;
- che, tuttavia, ultimati i lavori, l'impianto non veniva mai messo in funzione ed in spregio agli accordi consacrati nella scrittura privata autenticata, la società non ha CP_3 versato, dal marzo 2012 a tutt'oggi, né il prezzo e l'indennizzo per la costituzione del diritto di superficie né quello per la costituzione di servitù; - che la società in data 04.04.2013, trasferiva la propria sede legale in Padova alla CP_3
Via Altinate n. 120 e successivamente, in data 24.10.2014 in Trani alla Piazza Martiri di Via
Fani n. 18. Dopo essere stata sciolta e posta in liquidazione, veniva cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari a far data dal 06.02.2017. Inoltre, dall'11.01.2016, la totalità delle quote sociali era detenuta dal Dott. che, oltre ad Persona_2 essere socio unico, ricopriva la carica di liquidatore e legale rappresentate della società dal
19.09.2014 ed ha mantenuto tali qualità fino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari intervenuta, come detto, a far data dal 06.02.2017.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) Accertato, ove mai contestato, il grave inadempimento contrattuale di Controparte_3
(P.IVA ), in persona del suo liquidatore e socio unico sig. Dott.
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
Perrone Capano n. 35, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto del 02.12.2008 redatto con scrittura privata autenticata dal Notar registrata in data 18.12.2008 a Persona_1
Cerignola al n.5103 e trascritta a RA in data 19.12.2008 ai nn.ri 12044/8000 e 12045/8001 con conseguente effetto estintivo del diritto di superficie e del diritto di servitù insistente sul terreno agricolo sito in agro di Torremaggiore alla località “Petrulli” della superficie complessiva di ettari 1 are 27 e centiare 10 censito in Catasto Terreni al foglio 90, p.lla 46;
2) autorizzare ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della emananda sentenza a margine del contratto di costituzione di diritto di superficie e di servitù del 02.12.2008 redatto con scrittura privata autenticata dal Notar registrata in data 18.12.2008 a Cerignola al n.5103 e Persona_1 trascritta a RA in data 19.12.2008 ai nn.ri 12044/8000 e 12045/8001, con esonero da responsabilità del competente conservatore dei R.R. I.I. di RA;
3) emettere ogni altro provvedimento consequenziale e di giustizia;
4) condannare la resistente (P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del suo liquidatore e socio unico sig. Dott. (C.F. Persona_2 C.F._1
) residente in [...] all'immediato rilascio
[...] del fondo libero da persone e sgombro da cose;
5) condannare la resistente (P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del predetto dr. nella dedotta qualità, in caso di opposizione alla domanda attrice alla Persona_2 refusione delle spese e del compenso professionale in favore degli istanti.”
All'udienza del 20.01.2025 il Giudice, verificata la ritualità della notifica nei confronti della resistente, ha dichiarato la contumacia della e ritenuta la causa matura per la CP_3 decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.10.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di memoria di discussione.
***
La domanda è fondata.
In via preliminare, si osserva la mancanza di una clausola risolutiva espressa, posto che il contratto dedotto in giudizio non contiene alcuna previsione in tal senso, con la conseguenza che occorre valutare se ricorrano gli estremi per l'emissione di una ordinaria pronuncia di risoluzione.
Nel merito, va richiamata la giurisprudenza di legittimità che, in ordine alla prova dell'inadempimento, ha sostenuto che a carico del creditore/attore ricade l'onere di provare la fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto - ed il relativo termine di scadenza - allegando l'inadempimento del debitore. Sarà poi quest'ultimo a dover dimostrare il fatto estintivo, nella specie dell'avvenuto adempimento (cfr.Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del .fàtto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento”).
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso concreto, si osserva che nessuna dimostrazione dell'adempimento è stata fornita, con la conseguenza che deve ritenersi la fondatezza della domanda. Al riguardo, va evidenziato come i ricorrenti abbiano assolto l'onere probatorio a loro carico, allegando il titolo sul quale ha fondato a domanda (il contratto stipulato in data 02.12.2008), nonché
l'inadempimento della società resistente che, a partire dall'anno 2013, ha interrotto il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto.
Va poi ritenuto che l'inadempimento sia anche importante nella valutazione della complessiva economia contrattuale, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.
Ed infatti, nella specie si ha modo di apprezzare una rilevante alterazione nell'equilibrio contrattuale, atteso che l'inadempimento della resistente ha inciso sulla propria obbligazione (infatti i ricorrenti, oltre a non percepire i compensi contrattualizzati in un periodo di forte crisi economica, non hanno potuto e non possono tuttora trarre alcuna utilità dal loro fondo agricolo, atteso che la società resistente ha divelto i pannelli solari che costituivano l'impianto, i pali di sostegno e la recinzione e pertanto il terreno, a seguito di ciò, risulta incolto e completamente libero di ogni elemento fisso e mobile dell'originario parco fotovoltaico).
Consegue pertanto la pronuncia di risoluzione del contratto in oggetto ed il ripristino dei fondi, come richiesto da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura che si indicherà in dispositivo, tenuto conto delle tabelle vigenti, del valore della controversia e della materia oggetto del contendere (tenuto conto della minima incidenza delle fasi di trattazione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Accertato il grave inadempimento contrattuale di (P.IVA Controparte_3
), in persona del suo liquidatore e socio unico sig. Dott. P.IVA_1 Persona_2
(C.F. ) residente in [...], CodiceFiscale_1 dichiara la risoluzione del contratto del 02.12.2008 redatto con scrittura privata autenticata dal
Notar registrata in data 18.12.2008 a Cerignola al n.5103 e trascritta a RA in Persona_1 data 19.12.2008 ai nn.ri 12044/8000 e 12045/8001, con conseguente effetto estintivo del diritto di superficie e del diritto di servitù insistente sul terreno agricolo sito in agro di Torremaggiore alla località “Petrulli” della superficie complessiva di ettari 1 are 27 e centiare 10 censito in Catasto
Terreni al foglio 90, p.lla 46;
2) autorizza ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine del contratto di costituzione di diritto di superficie e di servitù del 02.12.2008 redatto con scrittura privata autenticata dal Notar registrata in data 18.12.2008 a Cerignola al n.5103 e Persona_1 trascritta a RA in data 19.12.2008 ai nn.ri 12044/8000 e 12045/8001, con esonero da responsabilità del competente conservatore dei R.R. I.I. di RA;
3) condanna la resistente all'immediato rilascio del fondo libero da persone e sgombro da cose;
4) condanna la resistente alla refusione delle spese e del compenso professionale in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 5.261,00, oltre borsuali per euro 545,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Foggia, in data 29/10/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4357/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to IANNARELLI Controparte_1 CP_2
PASQUALE, elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
; Controparte_3
RESISTENTE-contumace
OGGETTO: diritti reali;
inadempimento;
CONCLUSIONI: come da come da note ex 281 sexies e 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente per l'udienza del 20.10.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato in data 29.10.2024, e Controparte_1 CP_2 esponevano:
[...]
- che, in data 02.12.2008, con scrittura privata autenticata per Notar registrata Persona_1 in data 18.12.2008 e trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità
MO di RA (Rep. numeri 12044/8000 e 12045/8001 del 19.12.2008) stipulavano con la società con sede in Roma, in Piazza Navona n. 49 (P.IVA CP_3
), un contratto avente ad oggetto la costituzione del diritto reale di superficie e P.IVA_1 di servitù sul terreno agricolo sito in agro di Torremaggiore alla località “Petrulli” della superficie complessiva di ettari 1 are 27 e centiare 10 censito in Catasto Terreni al foglio 90,
p.lla 46, di cui sono comproprietari in virtù di atto pubblico per Notar Signore del 21.03.1996;
- che la costituzione del diritto reale di superficie sul fondo sopra indicato e delle servitù di cavidotto, accesso e passaggio era finalizzata alla costruzione, al funzionamento ed alla manutenzione di un Parco Solare (impianto fotovoltaico) ad opera della società CP_3
[...]
- che la durata del diritto di superficie e delle servitù veniva convenuta in un periodo massimo di trent'anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione del che Parte_1 doveva essere comunicata da agli istanti, con opzione a favore del concessionario di CP_3 prorogare la durata del contratto per ulteriori 20 anni;
- che i termini contrattuali prevedevano un prezzo per la costituzione del diritto di superficie pari ad € 37.130,00, mentre il prezzo per la costituzione del diritto di servitù era stato convenuto in € 1.000,00;
- che la somma di € 6.355,00 veniva versata all'atto della sottoscrizione dell'atto pubblico a titolo di indennizzo e di acconto prezzo per il primo anno di durata del contratto sopra indicato, a mezzo assegno circolare emesso dalla Banca Unicredit n. C 7.005.258.834 02;
- che si impegnava a corrispondere in favore degli odierni ricorrenti, oltre al residuo CP_3 prezzo, anche la somma di € 5.084,00 annui per tutta la durata del contratto a titolo di indennizzo per la mancata produzione del fondo;
ogni tre anni a partire dal terzo anno dalla sottoscrizione del contratto l'indennizzo sarebbe dovuto essere oggetto di aggiornamento in conformità all'indice generale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- che, in ordine al pagamento del prezzo, come contrattualmente previsto, l'indennizzo per il primo anno e parte del prezzo sono stati versati all'atto della sottoscrizione del contratto, mentre dal secondo anno e per tutti gli anni successivi e per l'intera durata l'indennizzo ed il residuo prezzo sarebbero dovuti essere pagati semestralmente il 30 novembre ed il 31 maggio di ciascun anno solare sul conto corrente degli odierni ricorrenti;
- che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si protraeva fino al 2011 con la collocazione di cavidotti nel sottosuolo, con la predisposizione della struttura di sostegno e l'installazione dei pannelli fotovoltaici, con l'apposizione della recinzione, con la costruzione di cabine elettriche ed il loro ancoraggio al terreno;
- che, tuttavia, ultimati i lavori, l'impianto non veniva mai messo in funzione ed in spregio agli accordi consacrati nella scrittura privata autenticata, la società non ha CP_3 versato, dal marzo 2012 a tutt'oggi, né il prezzo e l'indennizzo per la costituzione del diritto di superficie né quello per la costituzione di servitù; - che la società in data 04.04.2013, trasferiva la propria sede legale in Padova alla CP_3
Via Altinate n. 120 e successivamente, in data 24.10.2014 in Trani alla Piazza Martiri di Via
Fani n. 18. Dopo essere stata sciolta e posta in liquidazione, veniva cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari a far data dal 06.02.2017. Inoltre, dall'11.01.2016, la totalità delle quote sociali era detenuta dal Dott. che, oltre ad Persona_2 essere socio unico, ricopriva la carica di liquidatore e legale rappresentate della società dal
19.09.2014 ed ha mantenuto tali qualità fino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari intervenuta, come detto, a far data dal 06.02.2017.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) Accertato, ove mai contestato, il grave inadempimento contrattuale di Controparte_3
(P.IVA ), in persona del suo liquidatore e socio unico sig. Dott.
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
Perrone Capano n. 35, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto del 02.12.2008 redatto con scrittura privata autenticata dal Notar registrata in data 18.12.2008 a Persona_1
Cerignola al n.5103 e trascritta a RA in data 19.12.2008 ai nn.ri 12044/8000 e 12045/8001 con conseguente effetto estintivo del diritto di superficie e del diritto di servitù insistente sul terreno agricolo sito in agro di Torremaggiore alla località “Petrulli” della superficie complessiva di ettari 1 are 27 e centiare 10 censito in Catasto Terreni al foglio 90, p.lla 46;
2) autorizzare ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della emananda sentenza a margine del contratto di costituzione di diritto di superficie e di servitù del 02.12.2008 redatto con scrittura privata autenticata dal Notar registrata in data 18.12.2008 a Cerignola al n.5103 e Persona_1 trascritta a RA in data 19.12.2008 ai nn.ri 12044/8000 e 12045/8001, con esonero da responsabilità del competente conservatore dei R.R. I.I. di RA;
3) emettere ogni altro provvedimento consequenziale e di giustizia;
4) condannare la resistente (P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del suo liquidatore e socio unico sig. Dott. (C.F. Persona_2 C.F._1
) residente in [...] all'immediato rilascio
[...] del fondo libero da persone e sgombro da cose;
5) condannare la resistente (P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del predetto dr. nella dedotta qualità, in caso di opposizione alla domanda attrice alla Persona_2 refusione delle spese e del compenso professionale in favore degli istanti.”
All'udienza del 20.01.2025 il Giudice, verificata la ritualità della notifica nei confronti della resistente, ha dichiarato la contumacia della e ritenuta la causa matura per la CP_3 decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.10.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di memoria di discussione.
***
La domanda è fondata.
In via preliminare, si osserva la mancanza di una clausola risolutiva espressa, posto che il contratto dedotto in giudizio non contiene alcuna previsione in tal senso, con la conseguenza che occorre valutare se ricorrano gli estremi per l'emissione di una ordinaria pronuncia di risoluzione.
Nel merito, va richiamata la giurisprudenza di legittimità che, in ordine alla prova dell'inadempimento, ha sostenuto che a carico del creditore/attore ricade l'onere di provare la fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto - ed il relativo termine di scadenza - allegando l'inadempimento del debitore. Sarà poi quest'ultimo a dover dimostrare il fatto estintivo, nella specie dell'avvenuto adempimento (cfr.Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del .fàtto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento”).
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso concreto, si osserva che nessuna dimostrazione dell'adempimento è stata fornita, con la conseguenza che deve ritenersi la fondatezza della domanda. Al riguardo, va evidenziato come i ricorrenti abbiano assolto l'onere probatorio a loro carico, allegando il titolo sul quale ha fondato a domanda (il contratto stipulato in data 02.12.2008), nonché
l'inadempimento della società resistente che, a partire dall'anno 2013, ha interrotto il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto.
Va poi ritenuto che l'inadempimento sia anche importante nella valutazione della complessiva economia contrattuale, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.
Ed infatti, nella specie si ha modo di apprezzare una rilevante alterazione nell'equilibrio contrattuale, atteso che l'inadempimento della resistente ha inciso sulla propria obbligazione (infatti i ricorrenti, oltre a non percepire i compensi contrattualizzati in un periodo di forte crisi economica, non hanno potuto e non possono tuttora trarre alcuna utilità dal loro fondo agricolo, atteso che la società resistente ha divelto i pannelli solari che costituivano l'impianto, i pali di sostegno e la recinzione e pertanto il terreno, a seguito di ciò, risulta incolto e completamente libero di ogni elemento fisso e mobile dell'originario parco fotovoltaico).
Consegue pertanto la pronuncia di risoluzione del contratto in oggetto ed il ripristino dei fondi, come richiesto da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura che si indicherà in dispositivo, tenuto conto delle tabelle vigenti, del valore della controversia e della materia oggetto del contendere (tenuto conto della minima incidenza delle fasi di trattazione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Accertato il grave inadempimento contrattuale di (P.IVA Controparte_3
), in persona del suo liquidatore e socio unico sig. Dott. P.IVA_1 Persona_2
(C.F. ) residente in [...], CodiceFiscale_1 dichiara la risoluzione del contratto del 02.12.2008 redatto con scrittura privata autenticata dal
Notar registrata in data 18.12.2008 a Cerignola al n.5103 e trascritta a RA in Persona_1 data 19.12.2008 ai nn.ri 12044/8000 e 12045/8001, con conseguente effetto estintivo del diritto di superficie e del diritto di servitù insistente sul terreno agricolo sito in agro di Torremaggiore alla località “Petrulli” della superficie complessiva di ettari 1 are 27 e centiare 10 censito in Catasto
Terreni al foglio 90, p.lla 46;
2) autorizza ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine del contratto di costituzione di diritto di superficie e di servitù del 02.12.2008 redatto con scrittura privata autenticata dal Notar registrata in data 18.12.2008 a Cerignola al n.5103 e Persona_1 trascritta a RA in data 19.12.2008 ai nn.ri 12044/8000 e 12045/8001, con esonero da responsabilità del competente conservatore dei R.R. I.I. di RA;
3) condanna la resistente all'immediato rilascio del fondo libero da persone e sgombro da cose;
4) condanna la resistente alla refusione delle spese e del compenso professionale in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 5.261,00, oltre borsuali per euro 545,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Foggia, in data 29/10/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura