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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 7 maggio 2025, alle ore 13:23, davanti al Giudice Antonino Campanella, chiamata la causa civile di appello n. 2409/2022 R.G., è comparso l'Avv. Calcara Antonino, in sostituzione dell'Avv. Ziletti Kathya, per il appellante e l'Avv. Di Parte_1
Marco Ezio per l'appellato . Controparte_1
I difensori delle parti discutono la causa e chiedono che la stessa venga decisa.
L'Avv. Calcara conclude come da atto di appello e da memoria depositata il 27 dicembre 2023 e da note di trattazione scritta depositate il 16 gennaio 2024, con vittoria delle spese del doppio grado.
L'Avv. Di Marco conclude come da comparsa di costituzione e risposta e atti di causa, con vittoria delle spese del doppio grado. In subordine, chiede la compensazione delle spese processuali del doppio grado poiché, sebbene il non sia obbligato a indicare nel permesso i tratti di strada Pt_1
consentiti, tuttavia, nel caso di specie, essi sono molto vicini fra loro.
L'Avv. Calcara fa rilevare che i tratti di strada vietati sono indicati nel permesso e sono pubblicizzati dal Comune.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 13:26 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 17:28, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2409/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Ziletti Kathya per mandato in Parte_1
atti appellante nei confronti di
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Marsala, via Sanità, Controparte_1
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Di Marco Ezio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellato oggetto: appello contro la sentenza n. 42/2022 del Giudice di pace di Castelvetrano (causa n. 533/2021
R.G.), pubblicata in data 02 maggio 2022.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso al Giudice di pace di Castelvetrano, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso i verbali di infrazione n. 3454 e n. 3748 del 29 ottobre 2021, notificati in data 9 novembre
202 e del verbale di infrazione n. 6803 notificato il 18 novembre 2021, elevati dal Comando di Polizia
Municipale del Comune di Con sentenza n. 42/2022 del 2 maggio 2022 (causa Parte_1
n. 533/2021 R.G.), il Giudice di pace ha accolto il ricorso, annullando i verbali e compensando le spese processuali fra le parti.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il e a tal Parte_1
fine ha esposto che:
- in diversi giorni, precisamente in data 12 agosto 2021 (ore 02:06), 14 agosto 2021 (ore 00:27)
e 08 settembre 2021 (ore 22:14), il sistema di video sorveglianza installato in corrispondenza del varco della Z.T.L. Area “B” Verde della frazione di Tre Fontane ha registrato, tra gli altri, il transito del veicolo Volkswagen Golf targato ER330SN, intestato a;
Controparte_1
2 - l'autovettura suindicata era munita di autorizzazione che consentiva l'accesso, il transito e la sosta nella Z.T.L. Area “C” Rossa della frazione di Tre Fontane;
- successivamente alla registrazione del transito, dopo aver visionato il fotogramma interessato, il Comando di Polizia Municipale ha proceduto alla sua validazione e alla redazione del verbale di accertamento per violazione dell'art. 7, co. 9 e 14, codice della strada.
Tanto premesso, il appellante ha domandato: Pt_1
«Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
In accoglimento dell'impugnazione proposta con il presente atto, riformare integralmente la sentenza
n. 42/2022 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano avendo la stessa accolto il ricorso proposto dal Sig. e annullato i verbali opposti, elevati dal Controparte_1 Parte_2
[...]
e per l'effetto statuire la legittimità dei verbali di contestazione nn. 3454 e 3748 del 29/10/2021, notificati in data
9/11/2021 e n. 6803 emesso e notificato in data 18/11/2021, elevati dal
[...]
conseguentemente convalidandoli. Parte_2
Condannare il Sig. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 febbraio 2023, si è costituito l'appellato che ha contestato in fatto ed in diritto l'atto di appello, ha proposto appello incidentale subordinato e ha concluso chiedendo: «Contrariis reiectis. Rigettare l'appello proposto dal Parte_1
siccome inammissibile, improcedibile e, comunque infondato in fatto e in diritto.
[...]
Con vittoria di spese.
In via Istruttoria Voglia il Tribunale acquisire il fascicolo di ufficio di primo grado n. 533/21 RG
GDP».
Istruita in via documentale e disposto anche l'interrogatorio non formale delle parti, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7 maggio 2025, nella quale i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza sopra riportato.
2. Il ha proposto appello, deducendo l'erroneità della Parte_1 motivazione del Giudice di primo grado per avere ritenuto non assolto l'onere della prova da parte del in base a principi ricavati da sentenze di legittimità (Cass. civ., n. 14514/2019) e di merito Pt_1
non applicabili al caso in esame, perché non riferiti al transito in zona a traffico limitato ma all'accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità.
3 Va premesso che la sentenza della Corte di Cassazione n. 14514/2019, citata nella sentenza del
Giudice di pace si riferisce a una domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, pertanto, è inconferente ai fini del presente giudizio.
Il riferimento, come evidenziato dal appellante, deve ritenersi effettuato ai principi espressi Pt_1
da Cass. civ., n. 14514/2009, relativa alla fattispecie del superamento dei limiti di velocità in cui, in assenza di contestazione immediata, il dispositivo elettronico deve rilevare tutto lo spazio controllato dall'apparecchiatura di rilevamento e non soltanto la targa del veicolo.
Tali principi non sono applicabili in materia di rilevazione di infrazione alla ZTL. Nel caso in esame, al contrario, devono essere applicati i principi espressi da Cass. civ., n. 7671/2018, con la conseguenza che deve ritenersi sufficiente la documentazione fotografica prodotta dal appellante ed Pt_1
estratta dal sistema di rilevazione automatica, dalla quale è possibile individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell'apparecchio rilevatore, nonché il giorno e l'ora del transito.
3. A questo punto, vanno esaminati i seguenti motivi di opposizione ai verbali di accertamento, proposti - in via incidentale subordinata e cioè condizionata all'accoglimento di quello principale - da in primo grado e riproposti nel presente giudizio: 1) mancata contestazione Controparte_1
immediata; 2) inidoneità, mancanza, incompletezza della segnaletica;
3) nullità dei verbali per difetto di motivazione;
4) violazione dell'art.
8-bis legge n. 689/1981.
Inoltre, con la comparsa di costituzione in appello, l'appellato ha riproposto anche i seguenti motivi di opposizione di cui alla comparsa ex art. 320 c.p.c. depositata davanti al giudice di pace: 5) inammissibilità del deposito da parte del Comando di Polizia municipale degli atti a mezzo PEC davanti al Giudice di pace e disconoscimento della documentazione prodotta;
6) mancata rilevazione documentata con immagini di tutti e tre gli elementi (tempo, luogo e mezzo veicolare), prevista ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 250 del 1999; 7) mancata prova della conformità dell'impianto; 8) mancata omologazione dell'impianto; 9) mancata verifica dell'impianto; 10) mancata prova della installazione e configurazione dell'impianto; 11) omesso rispetto della distanza regolamentare minima fra telecamera e cartello, e mancata segnalazione del tipo di area ZTL;
12) omessa prova del funzionamento/accensione del pannello e della scritta;
13) non chiarezza e non specificità del permesso rilasciato.
4. Con il primo motivo, l'appellato ha eccepito la mancata contestazione immediata dell'infrazione. Il motivo è infondato.
La violazione risultante dai verbali di accertamento è quella prevista dall'art. 7, comma 9, del codice della strada, che ha ad oggetto l'accesso e il transito non autorizzato in zona a traffico limitato;
violazione sanzionata dal comma quattordicesimo della medesima disposizione normativa.
4 Quanto alle modalità di accertamento, nel caso in esame trova applicazione il regolamento di cui al d.P.R. 250/1999, recante «Norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato».
La norma regolamentare è chiara nel prescrivere che il controllo degli accessi (nei centri storici, nonché) alle zone a traffico limitato, avviene a mezzo di appositi impianti elettronici che ne consentono l'automaticità, rendendo non necessaria la presenza di agenti (art. 5, comma 3), e dispensano l'ente accertatore dall'obbligo della contestazione immediata (art. 5, comma 4).
Trovano applicazione anche altre disposizioni, e in particolare quella di cui all'art. 201, comma 1- bis, lett. g), codice della strada che contempla espressamente uno dei casi di deroga all'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione, consentendo che essa abbia luogo entro i novanta giorni successivi alla violazione, e che rimanda al citato regolamento (d.P.R. 250/1999) in ordine alle condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, dei quali è obbligatoria l'omologazione.
5. Il secondo motivo deve essere esaminato congiuntamente ai motivi undicesimo e dodicesimo stante la loro stretta connessione logica. I motivi sono infondati per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta dal risulta che i varchi erano installati in corrispondenza Pt_1
dell'accesso all'area Rossa e a quella Verde, rilevanti ai fini del presente giudizio.
Inoltre, contrariamente a quanto allegato da parte appellata, la segnaletica installata riporta le prescrizioni di legge: essa è integrata con un pannello a messaggio variabile.
Il Comune appellante ha fornito prova che, in prossimità della via Trapani era posto un varco luminoso (matricola 2128004301) riportante le indicazioni di legge.
6. Con il terzo motivo di opposizione, ha dedotto la violazione dell'art. 201, Controparte_1
comma 1, codice della strada e dell'art. 385, comma 1, d.P.R. n. 495/1992 per incompletezza e mancata chiarezza del verbale di accertamento, avuto riguardo al luogo della commessa violazione.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 201, comma 1, codice della strada «Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni» e, ai sensi dell'art. 385, comma 1, d.P.R. 495/1992, il verbale deve essere formato dall'organo accertatore con l'indicazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli «elementi di tempo, di luogo e di fatto» che gli agenti accertatori hanno potuto acquisire (art. 385, comma 1, d.P.R. 495/1992).
Nel caso in esame, i verbali di accertamento riportano sia la data sia il luogo della violazione, nella parte in cui indicano:
5 - «In data 12 AGOSTO 2021, alle ore 2:06, nel Comune di , in Parte_1
località VIA MERCHESE, ZTL istituita con deliberazione di G.M. n. 84 del 30/04/2019 e ss.mm.ii., resa esecutiva con O.D. n. 81 del 20/05/2019 e ss.mm.ii.» (cfr. verbale n. 3454/21);
- «In data 14 AGOSTO 2021, alle ore 0:27, nel Comune di , in Parte_1
località VIA MERCHESE, ZTL istituita con deliberazione di G.M. n. 84 del 30/04/2019 e ss.mm.ii., resa esecutiva con O.D. n. 81 del 20/05/2019 e ss.mm.ii.» (cfr. verbale n. 3748/21);
- «In data 8 SETTEMBRE 2021, alle ore 22:14, nel Comune di , in Parte_1
località VIA MERCHESE FRAZIONE DI TRE FONTANE, ZTL istituita con deliberazione di G.M.
n. 84 del 30/04/2019 e ss.mm.ii., resa esecutiva con O.D. n. 81 del 20/05/2019 e ss.mm.ii.» (cfr. verbale n. 6803/21).
Tali indicazioni, unitamente a quella relativa alla “Apparecchiatura Utilizzata” - ove si legge che «… installata in abbinamento a pannello luminoso a messaggio variabile indicante 'INIZIO ZTL' o 'ZTL
ATTIVA'…» - integrano il dettato normativo, consentendo al soggetto sanzionato di conoscere l'addebito a lui mosso e di esercitare il proprio diritto di difesa.
7. Con il quarto motivo, l'odierno appellato ha contestato la violazione dell'art.
8-bis legge
689/1981. Il motivo è infondato.
Ai sensi del comma 5 della medesima disposizione «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria»
Il richiamo alla disposizione citata è inconferente ai fini del presente giudizio, essendo riferita alla verifica della reiterazione di cui al comma precedente e richiedendo violazioni commesse in tempi ravvicinati e una programmazione unitaria, ai fini del concorso formale, assenti nel caso in esame in cui ricorrono violazioni distinte, commesse in giorni diversi (12 agosto 2021, 14 agosto 2021 e 8 settembre 2021) e senza alcuna allegazione di una “programmazione unitaria” in capo al trasgressore.
Al contrario, nel caso in esame, viene in rilievo l'art. 198, comma 2, codice della strada, secondo cui
«In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione» (sul punto Cass. civ., n. 26434/2014:
Conformi Cass. civ., n. 10890/2018; Cass. civ., n. 20129/2022).
8. Con il quinto motivo, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità del deposito degli atti a mezzo
PEC davanti al Giudice di pace da parte del Comando di Polizia municipale.
Il motivo è infondato.
Premesso che l'odierno appellato non ha specificamente allegato e provato quali atti il abbia Pt_1 depositato via PEC, tuttavia, dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che sia la comparsa di
6 costituzione del sia la documentazione ad essa allegata sono state depositate il 13 gennaio Pt_1
2022 nella Cancelleria del Giudice di pace come da relativa attestazione apposta in calce (cfr. allegato
2 al ricorso in appello, file denominato “Produzione elenco.pdf” e file denominato “Comparsa di costituzione.pdf”
Al riguardo, occorre rammentare che «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 [...], la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione» (Cass. civ., n. 3226/2022).
Si aggiunga che, anche nella presente sede, così come già fatto dinanzi al Giudice di Pace con la ridetta memoria ex art. 320 c.p.c., parte appellata ribadisce il disconoscimento di conformità all'originale ex artt. 2712 e 2719 c.c.
Detta eccezione è inammissibile sia perché in modo onnicomprensivo rivolta a tutta la produzione documentale, sia perché non riporta le ragioni della dedotta difformità, presupposto fondamentale di un siffatto disconoscimento (cfr. Cass. civ., n. 7775/2014; Cass. civ., n. 12730/2016).
9. Il sesto motivo di appello incidentale subordinato è infondato.
Orbene, proprio l'art. 3 del d.P.R. 250/1999, nel prescrivere che l'impianto funziona attraverso la rilevazione di immagini (solo nel caso di infrazione) e che i dati che devono essere rilevati attengono al tempo, al luogo e all'identificazione dei veicoli che accedono all'area sottoposta a sorveglianza, non impone che tutti i dati vengano rilevati e resi disponibili - dapprima al Comando incaricato dell'accertamento per la contestazione della violazione, poi al trasgressore per la verifica della veridicità della contestazione, anche nell'ottica della opposizione (dinanzi al prefetto o al giudice) - come immagine. È al contrario sufficiente l'immagine che ritrae la targa del veicolo e che degli altri dati essenziali rilevati automaticamente dal dispositivo venga data contezza in altra forma, inclusa quella testuale, atteso che essi sono pur sempre il frutto del controllo automatico e provengono, al pari della foto ritraente la targa, dal dispositivo elettronico di rilevazione. In questo senso, la cosiddetta “foto di contesto”, che si aggiunge a quella della targa, è certamente utile, in quanto fornisce la rappresentazione per immagine anche del tempo, del luogo e della sagoma del veicolo, ma non può ritenersi obbligatoria sì da potersi affermare che la sua mancanza possa di per sé inficiare per incompletezza la validità dell'accertamento della violazione e della sanzione irrogata.
7 10. I motivi settimo (mancata prova della conformità dell'impianto), ottavo (mancata omologazione dell'impianto), nono (mancata verifica dell'impianto) e decimo (mancata prova della installazione e configurazione dell'impianto) vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, trattandosi di contestazioni sul corretto funzionamento dell'impianto di rilevazione del transito in zona ZTL.
I motivi sono infondati. Essi infatti si pongono in contrasto con le stesse dichiarazioni di parte appellata che, in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c., nel contestare la visibilità dei dispositivi elettronici e della segnaletica relativa alla ZTL, nonché la completezza delle informazioni contenute nel permesso, non ha contestato il fatto storico di essersi trovato, nelle date delle infrazioni contestate, in un'area della zona a traffico limitato per la quale non disponeva di autorizzazione (cfr. verbale udienza del 12 settembre 2024).
Tali dichiarazioni, che costituiscono argomenti di prova, consentono di ritenere sufficiente la documentazione prodotta dal (allegati 5 e 6 del fascicolo di parte allegato n. 2 al ricorso in Pt_1
appello) ai fini della dimostrazione della regolarità e del funzionamento dell'impianto di rilevazione.
11. Con il tredicesimo motivo, l'appellato contesta la non chiarezza e la non specificità del permesso rilasciato.
Il motivo è infondato poiché non sussiste l'obbligo del di indicare nel permesso i tratti di Pt_1
strada ricompresi in ciascuna Area rientrante nella Z.T.L. Tuttavia, le informazioni presenti nel permesso, in particolare l'elencazione dei tratti di strada vietati soltanto con riferimento alla sosta
(cfr. punto 6 del permesso) deve ritenersi rilevante, unitamente ad altri elementi, ai fini della decisione sulle spese processuali.
12. Tenuto conto dell'esito del giudizio, del tratto di strada in cui si è verificata la violazione
(molto vicino a quello nel quale il transito era consentito), nonché delle informazioni contenute nel permesso rilasciato nel caso in esame, come sopra evidenziato, sussistono gravi ed eccezionali ragioni
(art. 92, comma 2, c.p.c. e Corte Cost., n. 77/2018), per la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1) Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, riforma Parte_1
integralmente la sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di Castelvetrano (causa n. 533/2021 R.G.), pubblicata in data 02 maggio 2022.
8 2) Rigetta l'opposizione avverso i verbali di infrazione n. 3454 e 3748 del 29 ottobre 2021, notificati il 9 novembre 202 e il verbale di infrazione n. 6803 notificato il 18 novembre 2021, elevati dal - Comando di Polizia Municipale. Parte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, in data 07 maggio 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Antonino Campanella.
9
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 7 maggio 2025, alle ore 13:23, davanti al Giudice Antonino Campanella, chiamata la causa civile di appello n. 2409/2022 R.G., è comparso l'Avv. Calcara Antonino, in sostituzione dell'Avv. Ziletti Kathya, per il appellante e l'Avv. Di Parte_1
Marco Ezio per l'appellato . Controparte_1
I difensori delle parti discutono la causa e chiedono che la stessa venga decisa.
L'Avv. Calcara conclude come da atto di appello e da memoria depositata il 27 dicembre 2023 e da note di trattazione scritta depositate il 16 gennaio 2024, con vittoria delle spese del doppio grado.
L'Avv. Di Marco conclude come da comparsa di costituzione e risposta e atti di causa, con vittoria delle spese del doppio grado. In subordine, chiede la compensazione delle spese processuali del doppio grado poiché, sebbene il non sia obbligato a indicare nel permesso i tratti di strada Pt_1
consentiti, tuttavia, nel caso di specie, essi sono molto vicini fra loro.
L'Avv. Calcara fa rilevare che i tratti di strada vietati sono indicati nel permesso e sono pubblicizzati dal Comune.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 13:26 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 17:28, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2409/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Ziletti Kathya per mandato in Parte_1
atti appellante nei confronti di
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Marsala, via Sanità, Controparte_1
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Di Marco Ezio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellato oggetto: appello contro la sentenza n. 42/2022 del Giudice di pace di Castelvetrano (causa n. 533/2021
R.G.), pubblicata in data 02 maggio 2022.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso al Giudice di pace di Castelvetrano, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso i verbali di infrazione n. 3454 e n. 3748 del 29 ottobre 2021, notificati in data 9 novembre
202 e del verbale di infrazione n. 6803 notificato il 18 novembre 2021, elevati dal Comando di Polizia
Municipale del Comune di Con sentenza n. 42/2022 del 2 maggio 2022 (causa Parte_1
n. 533/2021 R.G.), il Giudice di pace ha accolto il ricorso, annullando i verbali e compensando le spese processuali fra le parti.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il e a tal Parte_1
fine ha esposto che:
- in diversi giorni, precisamente in data 12 agosto 2021 (ore 02:06), 14 agosto 2021 (ore 00:27)
e 08 settembre 2021 (ore 22:14), il sistema di video sorveglianza installato in corrispondenza del varco della Z.T.L. Area “B” Verde della frazione di Tre Fontane ha registrato, tra gli altri, il transito del veicolo Volkswagen Golf targato ER330SN, intestato a;
Controparte_1
2 - l'autovettura suindicata era munita di autorizzazione che consentiva l'accesso, il transito e la sosta nella Z.T.L. Area “C” Rossa della frazione di Tre Fontane;
- successivamente alla registrazione del transito, dopo aver visionato il fotogramma interessato, il Comando di Polizia Municipale ha proceduto alla sua validazione e alla redazione del verbale di accertamento per violazione dell'art. 7, co. 9 e 14, codice della strada.
Tanto premesso, il appellante ha domandato: Pt_1
«Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
In accoglimento dell'impugnazione proposta con il presente atto, riformare integralmente la sentenza
n. 42/2022 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano avendo la stessa accolto il ricorso proposto dal Sig. e annullato i verbali opposti, elevati dal Controparte_1 Parte_2
[...]
e per l'effetto statuire la legittimità dei verbali di contestazione nn. 3454 e 3748 del 29/10/2021, notificati in data
9/11/2021 e n. 6803 emesso e notificato in data 18/11/2021, elevati dal
[...]
conseguentemente convalidandoli. Parte_2
Condannare il Sig. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 febbraio 2023, si è costituito l'appellato che ha contestato in fatto ed in diritto l'atto di appello, ha proposto appello incidentale subordinato e ha concluso chiedendo: «Contrariis reiectis. Rigettare l'appello proposto dal Parte_1
siccome inammissibile, improcedibile e, comunque infondato in fatto e in diritto.
[...]
Con vittoria di spese.
In via Istruttoria Voglia il Tribunale acquisire il fascicolo di ufficio di primo grado n. 533/21 RG
GDP».
Istruita in via documentale e disposto anche l'interrogatorio non formale delle parti, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7 maggio 2025, nella quale i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza sopra riportato.
2. Il ha proposto appello, deducendo l'erroneità della Parte_1 motivazione del Giudice di primo grado per avere ritenuto non assolto l'onere della prova da parte del in base a principi ricavati da sentenze di legittimità (Cass. civ., n. 14514/2019) e di merito Pt_1
non applicabili al caso in esame, perché non riferiti al transito in zona a traffico limitato ma all'accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità.
3 Va premesso che la sentenza della Corte di Cassazione n. 14514/2019, citata nella sentenza del
Giudice di pace si riferisce a una domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, pertanto, è inconferente ai fini del presente giudizio.
Il riferimento, come evidenziato dal appellante, deve ritenersi effettuato ai principi espressi Pt_1
da Cass. civ., n. 14514/2009, relativa alla fattispecie del superamento dei limiti di velocità in cui, in assenza di contestazione immediata, il dispositivo elettronico deve rilevare tutto lo spazio controllato dall'apparecchiatura di rilevamento e non soltanto la targa del veicolo.
Tali principi non sono applicabili in materia di rilevazione di infrazione alla ZTL. Nel caso in esame, al contrario, devono essere applicati i principi espressi da Cass. civ., n. 7671/2018, con la conseguenza che deve ritenersi sufficiente la documentazione fotografica prodotta dal appellante ed Pt_1
estratta dal sistema di rilevazione automatica, dalla quale è possibile individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell'apparecchio rilevatore, nonché il giorno e l'ora del transito.
3. A questo punto, vanno esaminati i seguenti motivi di opposizione ai verbali di accertamento, proposti - in via incidentale subordinata e cioè condizionata all'accoglimento di quello principale - da in primo grado e riproposti nel presente giudizio: 1) mancata contestazione Controparte_1
immediata; 2) inidoneità, mancanza, incompletezza della segnaletica;
3) nullità dei verbali per difetto di motivazione;
4) violazione dell'art.
8-bis legge n. 689/1981.
Inoltre, con la comparsa di costituzione in appello, l'appellato ha riproposto anche i seguenti motivi di opposizione di cui alla comparsa ex art. 320 c.p.c. depositata davanti al giudice di pace: 5) inammissibilità del deposito da parte del Comando di Polizia municipale degli atti a mezzo PEC davanti al Giudice di pace e disconoscimento della documentazione prodotta;
6) mancata rilevazione documentata con immagini di tutti e tre gli elementi (tempo, luogo e mezzo veicolare), prevista ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 250 del 1999; 7) mancata prova della conformità dell'impianto; 8) mancata omologazione dell'impianto; 9) mancata verifica dell'impianto; 10) mancata prova della installazione e configurazione dell'impianto; 11) omesso rispetto della distanza regolamentare minima fra telecamera e cartello, e mancata segnalazione del tipo di area ZTL;
12) omessa prova del funzionamento/accensione del pannello e della scritta;
13) non chiarezza e non specificità del permesso rilasciato.
4. Con il primo motivo, l'appellato ha eccepito la mancata contestazione immediata dell'infrazione. Il motivo è infondato.
La violazione risultante dai verbali di accertamento è quella prevista dall'art. 7, comma 9, del codice della strada, che ha ad oggetto l'accesso e il transito non autorizzato in zona a traffico limitato;
violazione sanzionata dal comma quattordicesimo della medesima disposizione normativa.
4 Quanto alle modalità di accertamento, nel caso in esame trova applicazione il regolamento di cui al d.P.R. 250/1999, recante «Norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato».
La norma regolamentare è chiara nel prescrivere che il controllo degli accessi (nei centri storici, nonché) alle zone a traffico limitato, avviene a mezzo di appositi impianti elettronici che ne consentono l'automaticità, rendendo non necessaria la presenza di agenti (art. 5, comma 3), e dispensano l'ente accertatore dall'obbligo della contestazione immediata (art. 5, comma 4).
Trovano applicazione anche altre disposizioni, e in particolare quella di cui all'art. 201, comma 1- bis, lett. g), codice della strada che contempla espressamente uno dei casi di deroga all'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione, consentendo che essa abbia luogo entro i novanta giorni successivi alla violazione, e che rimanda al citato regolamento (d.P.R. 250/1999) in ordine alle condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, dei quali è obbligatoria l'omologazione.
5. Il secondo motivo deve essere esaminato congiuntamente ai motivi undicesimo e dodicesimo stante la loro stretta connessione logica. I motivi sono infondati per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta dal risulta che i varchi erano installati in corrispondenza Pt_1
dell'accesso all'area Rossa e a quella Verde, rilevanti ai fini del presente giudizio.
Inoltre, contrariamente a quanto allegato da parte appellata, la segnaletica installata riporta le prescrizioni di legge: essa è integrata con un pannello a messaggio variabile.
Il Comune appellante ha fornito prova che, in prossimità della via Trapani era posto un varco luminoso (matricola 2128004301) riportante le indicazioni di legge.
6. Con il terzo motivo di opposizione, ha dedotto la violazione dell'art. 201, Controparte_1
comma 1, codice della strada e dell'art. 385, comma 1, d.P.R. n. 495/1992 per incompletezza e mancata chiarezza del verbale di accertamento, avuto riguardo al luogo della commessa violazione.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 201, comma 1, codice della strada «Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni» e, ai sensi dell'art. 385, comma 1, d.P.R. 495/1992, il verbale deve essere formato dall'organo accertatore con l'indicazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli «elementi di tempo, di luogo e di fatto» che gli agenti accertatori hanno potuto acquisire (art. 385, comma 1, d.P.R. 495/1992).
Nel caso in esame, i verbali di accertamento riportano sia la data sia il luogo della violazione, nella parte in cui indicano:
5 - «In data 12 AGOSTO 2021, alle ore 2:06, nel Comune di , in Parte_1
località VIA MERCHESE, ZTL istituita con deliberazione di G.M. n. 84 del 30/04/2019 e ss.mm.ii., resa esecutiva con O.D. n. 81 del 20/05/2019 e ss.mm.ii.» (cfr. verbale n. 3454/21);
- «In data 14 AGOSTO 2021, alle ore 0:27, nel Comune di , in Parte_1
località VIA MERCHESE, ZTL istituita con deliberazione di G.M. n. 84 del 30/04/2019 e ss.mm.ii., resa esecutiva con O.D. n. 81 del 20/05/2019 e ss.mm.ii.» (cfr. verbale n. 3748/21);
- «In data 8 SETTEMBRE 2021, alle ore 22:14, nel Comune di , in Parte_1
località VIA MERCHESE FRAZIONE DI TRE FONTANE, ZTL istituita con deliberazione di G.M.
n. 84 del 30/04/2019 e ss.mm.ii., resa esecutiva con O.D. n. 81 del 20/05/2019 e ss.mm.ii.» (cfr. verbale n. 6803/21).
Tali indicazioni, unitamente a quella relativa alla “Apparecchiatura Utilizzata” - ove si legge che «… installata in abbinamento a pannello luminoso a messaggio variabile indicante 'INIZIO ZTL' o 'ZTL
ATTIVA'…» - integrano il dettato normativo, consentendo al soggetto sanzionato di conoscere l'addebito a lui mosso e di esercitare il proprio diritto di difesa.
7. Con il quarto motivo, l'odierno appellato ha contestato la violazione dell'art.
8-bis legge
689/1981. Il motivo è infondato.
Ai sensi del comma 5 della medesima disposizione «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria»
Il richiamo alla disposizione citata è inconferente ai fini del presente giudizio, essendo riferita alla verifica della reiterazione di cui al comma precedente e richiedendo violazioni commesse in tempi ravvicinati e una programmazione unitaria, ai fini del concorso formale, assenti nel caso in esame in cui ricorrono violazioni distinte, commesse in giorni diversi (12 agosto 2021, 14 agosto 2021 e 8 settembre 2021) e senza alcuna allegazione di una “programmazione unitaria” in capo al trasgressore.
Al contrario, nel caso in esame, viene in rilievo l'art. 198, comma 2, codice della strada, secondo cui
«In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione» (sul punto Cass. civ., n. 26434/2014:
Conformi Cass. civ., n. 10890/2018; Cass. civ., n. 20129/2022).
8. Con il quinto motivo, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità del deposito degli atti a mezzo
PEC davanti al Giudice di pace da parte del Comando di Polizia municipale.
Il motivo è infondato.
Premesso che l'odierno appellato non ha specificamente allegato e provato quali atti il abbia Pt_1 depositato via PEC, tuttavia, dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che sia la comparsa di
6 costituzione del sia la documentazione ad essa allegata sono state depositate il 13 gennaio Pt_1
2022 nella Cancelleria del Giudice di pace come da relativa attestazione apposta in calce (cfr. allegato
2 al ricorso in appello, file denominato “Produzione elenco.pdf” e file denominato “Comparsa di costituzione.pdf”
Al riguardo, occorre rammentare che «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 [...], la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione» (Cass. civ., n. 3226/2022).
Si aggiunga che, anche nella presente sede, così come già fatto dinanzi al Giudice di Pace con la ridetta memoria ex art. 320 c.p.c., parte appellata ribadisce il disconoscimento di conformità all'originale ex artt. 2712 e 2719 c.c.
Detta eccezione è inammissibile sia perché in modo onnicomprensivo rivolta a tutta la produzione documentale, sia perché non riporta le ragioni della dedotta difformità, presupposto fondamentale di un siffatto disconoscimento (cfr. Cass. civ., n. 7775/2014; Cass. civ., n. 12730/2016).
9. Il sesto motivo di appello incidentale subordinato è infondato.
Orbene, proprio l'art. 3 del d.P.R. 250/1999, nel prescrivere che l'impianto funziona attraverso la rilevazione di immagini (solo nel caso di infrazione) e che i dati che devono essere rilevati attengono al tempo, al luogo e all'identificazione dei veicoli che accedono all'area sottoposta a sorveglianza, non impone che tutti i dati vengano rilevati e resi disponibili - dapprima al Comando incaricato dell'accertamento per la contestazione della violazione, poi al trasgressore per la verifica della veridicità della contestazione, anche nell'ottica della opposizione (dinanzi al prefetto o al giudice) - come immagine. È al contrario sufficiente l'immagine che ritrae la targa del veicolo e che degli altri dati essenziali rilevati automaticamente dal dispositivo venga data contezza in altra forma, inclusa quella testuale, atteso che essi sono pur sempre il frutto del controllo automatico e provengono, al pari della foto ritraente la targa, dal dispositivo elettronico di rilevazione. In questo senso, la cosiddetta “foto di contesto”, che si aggiunge a quella della targa, è certamente utile, in quanto fornisce la rappresentazione per immagine anche del tempo, del luogo e della sagoma del veicolo, ma non può ritenersi obbligatoria sì da potersi affermare che la sua mancanza possa di per sé inficiare per incompletezza la validità dell'accertamento della violazione e della sanzione irrogata.
7 10. I motivi settimo (mancata prova della conformità dell'impianto), ottavo (mancata omologazione dell'impianto), nono (mancata verifica dell'impianto) e decimo (mancata prova della installazione e configurazione dell'impianto) vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, trattandosi di contestazioni sul corretto funzionamento dell'impianto di rilevazione del transito in zona ZTL.
I motivi sono infondati. Essi infatti si pongono in contrasto con le stesse dichiarazioni di parte appellata che, in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c., nel contestare la visibilità dei dispositivi elettronici e della segnaletica relativa alla ZTL, nonché la completezza delle informazioni contenute nel permesso, non ha contestato il fatto storico di essersi trovato, nelle date delle infrazioni contestate, in un'area della zona a traffico limitato per la quale non disponeva di autorizzazione (cfr. verbale udienza del 12 settembre 2024).
Tali dichiarazioni, che costituiscono argomenti di prova, consentono di ritenere sufficiente la documentazione prodotta dal (allegati 5 e 6 del fascicolo di parte allegato n. 2 al ricorso in Pt_1
appello) ai fini della dimostrazione della regolarità e del funzionamento dell'impianto di rilevazione.
11. Con il tredicesimo motivo, l'appellato contesta la non chiarezza e la non specificità del permesso rilasciato.
Il motivo è infondato poiché non sussiste l'obbligo del di indicare nel permesso i tratti di Pt_1
strada ricompresi in ciascuna Area rientrante nella Z.T.L. Tuttavia, le informazioni presenti nel permesso, in particolare l'elencazione dei tratti di strada vietati soltanto con riferimento alla sosta
(cfr. punto 6 del permesso) deve ritenersi rilevante, unitamente ad altri elementi, ai fini della decisione sulle spese processuali.
12. Tenuto conto dell'esito del giudizio, del tratto di strada in cui si è verificata la violazione
(molto vicino a quello nel quale il transito era consentito), nonché delle informazioni contenute nel permesso rilasciato nel caso in esame, come sopra evidenziato, sussistono gravi ed eccezionali ragioni
(art. 92, comma 2, c.p.c. e Corte Cost., n. 77/2018), per la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1) Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, riforma Parte_1
integralmente la sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di Castelvetrano (causa n. 533/2021 R.G.), pubblicata in data 02 maggio 2022.
8 2) Rigetta l'opposizione avverso i verbali di infrazione n. 3454 e 3748 del 29 ottobre 2021, notificati il 9 novembre 202 e il verbale di infrazione n. 6803 notificato il 18 novembre 2021, elevati dal - Comando di Polizia Municipale. Parte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, in data 07 maggio 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Antonino Campanella.
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