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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3520/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1590/2019 pubblicata il
21.6.2019, introitata in decisione in data 23.10.2024 e vertente:
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2 separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GIOVANNA D'AMORA (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torre Annunziata C.F._3
al Corso Umberto I n. 327;
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._4 alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. RICCARDO MONTANI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio sito in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 263;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato loro in data
19.4.2017, con il quale la sig.ra creditrice istante, gli intimava il pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 50.236,41, in virtù della sentenza n. 768/2017 del Tribunale di Torre
Annunziata. Nel dettaglio, la somma precettata era così suddivisa: € 3.669,00, oltre interessi dall'11.4.2001 sino al soddisfo, quale metà delle spese sostenute dalla per il rilascio del CP_1 condono edilizio dell'immobile in comproprietà tra le parti, € 38.759,60 a titolo di indennità per il godimento esclusivo del suddetto immobile da parte degli opponenti, € 4.123,50 oltre spese generali
IVA e CPA a titolo di spese di lite liquidate in sentenza, € 40,00 per diritti di copia di sentenze, €
32,00 a titolo di bollo atto di avviso ed € 20,00 per spese di notifica del precetto, oltre compensi per l'atto di precetto e rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. A fondamento dell'opposizione, deducevano la nullità del precetto per mancata indicazione dell'indirizzo di residenza e del codice fiscale dell'intimante; la nullità della notifica del precetto, in quanto effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica degli opponenti (come da certificato di residenza che depositavano) e, infine, la non debenza delle voci di spesa “diritti di copia sentenza”
e “bollo atto di avviso” precettate. Formulavano, altresì, istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, stante la proposizione dell'appello avverso la sentenza azionata.
All'udienza di trattazione, tenutasi in data 27.3.2018, gli opponenti eccepivano, poi, in compensazione un loro controcredito di € 200.000,00, vantato in virtù di un lodo arbitrale emesso tra le stesse parti.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1590/2019, pubblicata il 21.6.2019, respinta l'istanza di sospensiva, rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
quanto ai motivi relativi alla mancanza del codice fiscale e della residenza degli intimati e, accogliendo il motivo relativo alle voci di precetto, dichiarava non dovute le voci “diritti di copia sentenza” per € 40,00 e quelle di “bollo atto di avviso” per € 32,00; condannando, altresì, gli opponenti, sulla base della soccombenza pressocché totale, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.972,00. Con riferimento al rigetto dei primi due motivi di opposizione, il Tribunale dichiarava che l'intimante era stata compiutamente individuata nell'atto di precetto, redatto in conformità a quanto prescritto, a pena di nullità, dalla legge, atteso che l'art. 480, comma 2, c.p.c. non menziona, tra gli elementi costitutivi dello stesso, l'indicazione della residenza e del codice fiscale dell'intimante e che le previsioni della l. n. 24/2010, riferendosi esclusivamente agli atti processuali, non potevano essere applicate anche alla notifica del precetto, privo di tale natura. In ordine ai lamentati vizi di notifica, poi, dichiarava l'irrilevanza del luogo di residenza dei precettati
2 ai fini della valutazione della regolarità della notifica stessa, evidenziando che l'atto di precetto era stato notificato a a mani proprie ex art. 138 c.p.c. (norma che dispone l'esecuzione Parte_2 della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario al destinatario “ovunque lo trovi”); mentre, nei confronti di essa risultava eseguita nel Comune di residenza, a mani della moglie Parte_1 convivente ai sensi dell'art. 139 c.p.c., per cui la divergenza tra la residenza effettiva e quella anagrafica non rendeva nulla la notifica poiché “il notificante deve effettuare la notificazione presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica” (cfr. pag.
4 sentenza gravata) e, in ogni caso, l'atto aveva raggiunto il suo scopo, dimostrato dall'avvenuta tempestiva opposizione proposta avverso il precetto, con conseguente sanatoria dell'eventuale nullità. Dichiarava, infine, inammissibile l'eccezione di compensazione formulata solo alla prima udienza dagli opponenti, ritenendo che essa integrasse una mutatio libelli non consentita e, comunque, un'eccezione da far valere nel giudizio di merito attinente al titolo esecutivo, trattandosi di un controcredito sorto anteriormente alla formazione del titolo stesso.
Avverso detta sentenza, notificata in data 24.6.2019, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 22.7.2019, chiedendo alla Corte adita di “a) Preliminarmente ritenere fondati i motivi esposti e, conseguentemente, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
b) nel merito in riforma dell'impugnata sentenza ritenere non dovuta la somma pari ad euro 3972,00 riconosciuta alla signora a Controparte_1
titolo di spese di lite, per quanto esposto nei motivi di appello e, pertanto, ritenere fondata
l'opposizione ex articolo 615 e 617 c.p.c. e tutti i motivi in essa formalizzati e, conseguentemente, sospendere l'efficacia dell'atto di precetto e del titolo originario già sospeso”, con condanna al pagamento delle spese per il giudizio di appello. A fondamento dell'impugnazione, hanno lamentato, con quattro motivi di gravame, l'omessa motivazione sul rigetto dell'istanza di sospensione, l'erroneo rigetto dei motivi di opposizione inerenti al contenuto dell'atto di precetto e alla sua notifica, l'erronea e/o falsa interpretazione della legge in relazione all'eccezione di compensazione e, infine, l'errata condanna al pagamento delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione proposta, che avrebbe dovuto condurre al più ad una loro compensazione.
In data 31.1.2020, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
3 Preliminarmente, deve darsi atto che, nelle more del presente giudizio di appello, è intervenuta la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4674/2023, pubblicata il 3.11.2023, che, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 768/2017
- costituente il titolo esecutivo azionato e opposto nel presente giudizio - , in parziale riforma della stessa, ha rigettato la domanda avanzata da di condanna dei convenuti Controparte_1
e al pagamento dell'indennità di occupazione per il godimento esclusivo Pt_1 Pt_2 dell'immobile oggetto del giudizio, confermando solo la condanna al pagamento della metà delle spese sostenute dalla per la richiesta di condono edilizio (pari ad € 3.669,00) e Controparte_1
compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Va osservato che, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, alla sentenza d'appello deve attribuirsi l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa. L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (cfr. Cass., 29205/2008; Cass.
7537/2009 e da ultimo, Cass., 16664/2024).
Questa Corte, tuttavia, nel presente giudizio di merito, non può tenere conto di tale pronuncia, da farsi valere eventualmente in sede esecutiva, atteso l'obbligo di pronunciarsi sui soli motivi di appello e sulle conclusioni ivi formulate dalle parti e, comunque, atteso il tardivo deposito del documento, prodotto dagli appellanti non nella prima difesa utile successiva alla sua formazione
(coincidente con l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi mediante scambio di note di trattazione scritta in data 23.10.2024), ma solo come allegato alle successive comparse conclusionali, senza, peraltro, nessuna richiesta di modifica dei motivi e delle conclusioni già proposti.
Nel merito, con il primo motivo di gravame, gli appellanti, insistendo nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (cfr. conclusioni dell'atto di appello reiterate nelle comparse conclusionali), hanno dedotto il vizio di insufficiente motivazione della sentenza di primo grado in merito al rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, pronunciato senza tenere conto dell'ordinanza di sospensione già emessa, nelle more del giudizio di opposizione, dalla Corte di Appello di Napoli, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 768/2017.
4 Il motivo è inammissibile, considerata anche la carenza di interesse della parte alla pronuncia sul punto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituisce un rimedio provvisorio volto a evitare, ricorrendo “gravi motivi”, che, nelle more della decisione del giudizio di merito, la parte subisca effetti pregiudizievoli dall'esecuzione della sentenza azionata.
Orbene, nel caso di specie, la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato - che si vorrebbe riformata con l'accoglimento del motivo in esame -, quale misura provvisoria concessa nelle more della decisione del giudizio di merito sull'opposizione a precetto, non solo risulta ormai superata dalla pronuncia di merito adottata dal
Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza in questa sede impugnata;
ma, comunque, risulta anche superata sia dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo già disposta interinalmente dalla Corte d'appello di Napoli nel corso del giudizio R.G. 967/2018 (avente ad oggetto l'impugnazione del titolo esecutivo azionato con il precetto), sia dalla decisione di parziale riforma del titolo esecutivo da questa adottata con la menzionata sentenza n. 4674/2023.
Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti hanno censurato l'erroneo rigetto da parte del Tribunale dei primi due motivi di opposizione a precetto da essi formulati.
In particolare, con esso gli appellanti, da un lato, hanno ribadito l'applicabilità al precetto della disciplina degli atti processuali, con necessità di contenere, a pena di nullità, il codice fiscale e l'indirizzo di residenza degli intimanti;
dall'altro lato, hanno dedotto la non sufficiente motivazione della sentenza gravata nella parte in cui il giudice, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ha ritenuto sanati i vizi della notifica del precetto, insistendo per la nullità della notifica in quanto eseguita in un luogo diverso da quello di residenza degli intimati.
Gli appellanti, tuttavia, nella formulazione del motivo in esame, non hanno contrapposto alle puntuali argomentazioni poste dal giudice a fondamento del provvedimento impugnato - e che lo sorreggono quali rationes decidendi - altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento.
In relazione all'asserito vizio di nullità dell'atto di precetto, infatti, li appellanti si sono limitati ad un mero richiamo delle argomentazioni già svolte negli scritti difensivi di primo grado e disattese con puntuali motivazioni nella sentenza impugnata, senza formulare nessuna specifica censura all'interpretazione offerta dal primo giudice in merito all'art. 480 c.p.c., alla natura dell'atto di precetto (ritenuto non riconducibile nella categoria degli atti di natura processuale) e alla conseguente inapplicabilità al caso di specie della l. n. 24/2010.
5 Parimenti, con riferimento al reiterato vizio di nullità della notifica dell'atto di precetto, non hanno specificamente censurato tutte le argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione adottata, né hanno specificato i motivi per cui la proposizione dell'atto di opposizione a precetto da parte dei debitori intimati non costituisce inequivoco indice di raggiungimento dello scopo della sua notifica, volta appunto a porre il debitore a conoscenza dell'azione esecutiva che si intende intraprendere e a consentirgli di azionare l'eventuale giudizio di opposizione, limitandosi ad una contestazione meramente generica e di stile (“fermarsi a dire che l'atto abbia raggiunto il suo scopo appare alquanto semplicistico e poco tutelante per il nostro ordinamento”, cfr. pag. 4 atto di appello).
A bene vedere, peraltro, il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione sulla base anche di altre rationes decidendi (tra cui la regolarità della notificazione eseguita secondo le modalità prescritte dagli artt. 138 e 139 c.p.c.), non fatte oggetto di contestazione nel motivo di appello in esame e, quindi, in quanto non oggetto di impugnazione, autonomamente idonee a sorreggere la pronuncia.
Con il terzo motivo di appello, poi, e hanno dedotto Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di compensazione da essi formulata, sulla base del lodo arbitrale (reso esecutivo il 25.3.2015) del tutto ignorato dal primo giudice, sebbene esibito all'udienza del 27.3.2018.
Anche tale motivo è inammissibile, per carenza del necessario requisito della specificità.
Gli appellanti, invero, anche nel censurare tale punto della decisione gravata, si sono limitati a riproporre le medesime argomentazioni di merito già svolte con gli scritti difensivi del giudizio di opposizione, senza muovere nessuna puntuale critica alla parte della sentenza appellata che, invece, ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sulla base di due precise argomentazioni;
ossia, da un lato, la tardività dell'eccezione, formulata quando oramai era precluso all'opponente modificare il thema decidendum, e, dall'altro lato, la non opponibilità in sede di opposizione a precetto, trattandosi di controcredito formatosi in data antecedente a quello opposto.
Nessuna di tali motivazioni è stata puntualmente censurata dagli appellanti, che si sono limitati a lamentare l'omesso esame del controcredito da loro vantato in virtù di un lodo arbitrale pronunciato tra le parti.
Con il quarto motivo, infine, gli appellanti hanno dedotto l'errata regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, deducendo che il giudice di prime cure, avendo accolto parzialmente l'opposizione, avrebbe dovuto statuire al massimo la compensazione delle stesse, ma non condannarli al pagamento sulla base del principio di soccombenza.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
6 Gli odierni appellanti in primo grado erano risultati parzialmente vittoriosi, seppure, come affermato anche dal primo giudice, in misura minima rispetto all'originaria domanda volta a far dichiarare la nullità dell'intero precetto, con conseguente pressocché totale rigetto dei motivi di opposizione.
Su tale ultimo presupposto, il Tribunale, dato l'accoglimento dell'opposizione solo in minima parte, ha ritenuto gli opponenti sostanzialmente soccombenti e li ha condannati interamente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Sulla questione della possibilità, in caso di rilevante divario tra petitum e decisum, di condannare l'attore vittorioso solo in minima parte alla rifusione totale o parziale delle spese di lite in favore della controparte, si è ormai definitivamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, a cui questa Corte ritiene di aderire.
Ha sostenuto, infatti, la Suprema Corte che: “…la nozione di soccombenza, che ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. costituisce il presupposto della condanna alle spese, si identifica esclusivamente con il rigetto integrale della domanda, e non risulta pertanto integrata ove con la sentenza venga liquidata una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte…
appare, dunque, la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della Parte_3 soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”. Sulla scorta di tali affermazioni ha, quindi, enunciato il principio di diritto secondo cui
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., S.U., 32061/2022 in fattispecie analoga a quella che ci occupa;
in precedenza sulla medesima fattispecie di opposizione a precetto accolta solo in minima parte Cass., 20374/2016 e da ultimo Cass., 13212/2023).
In applicazione di tali principi, quindi, erroneamente il Tribunale, al capo 3) della sentenza, pur accogliendo solo uno dei motivi di opposizione da cui derivava una riduzione minima della
7 somma precettata, ha condannato l'opponente, comunque vittorioso, seppure in minima parte, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'altra parte.
Ritiene, invece, la Corte che il limitatissimo accoglimento della domanda costituiva eccezionale ragione per compensare interamente tra le parti le spese di lite relative al primo grado di giudizio.
In accoglimento di tale motivo di appello, quindi, la sentenza impugnata va riformata al solo capo 3), con compensazione integrale delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
L'accoglimento parziale dell'appello induce, poi, a compensare interamente anche le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1590/2019 del Parte_2
21.6.2019 nei confronti di in parziale accoglimento dello stesso e in riforma Controparte_1
della sentenza impugnata al capo 3 della stessa, rigettato ogni altro motivo di appello, così provvede:
1) compensa interamente le spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3520/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1590/2019 pubblicata il
21.6.2019, introitata in decisione in data 23.10.2024 e vertente:
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2 separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GIOVANNA D'AMORA (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torre Annunziata C.F._3
al Corso Umberto I n. 327;
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._4 alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. RICCARDO MONTANI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio sito in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 263;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato loro in data
19.4.2017, con il quale la sig.ra creditrice istante, gli intimava il pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 50.236,41, in virtù della sentenza n. 768/2017 del Tribunale di Torre
Annunziata. Nel dettaglio, la somma precettata era così suddivisa: € 3.669,00, oltre interessi dall'11.4.2001 sino al soddisfo, quale metà delle spese sostenute dalla per il rilascio del CP_1 condono edilizio dell'immobile in comproprietà tra le parti, € 38.759,60 a titolo di indennità per il godimento esclusivo del suddetto immobile da parte degli opponenti, € 4.123,50 oltre spese generali
IVA e CPA a titolo di spese di lite liquidate in sentenza, € 40,00 per diritti di copia di sentenze, €
32,00 a titolo di bollo atto di avviso ed € 20,00 per spese di notifica del precetto, oltre compensi per l'atto di precetto e rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. A fondamento dell'opposizione, deducevano la nullità del precetto per mancata indicazione dell'indirizzo di residenza e del codice fiscale dell'intimante; la nullità della notifica del precetto, in quanto effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica degli opponenti (come da certificato di residenza che depositavano) e, infine, la non debenza delle voci di spesa “diritti di copia sentenza”
e “bollo atto di avviso” precettate. Formulavano, altresì, istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, stante la proposizione dell'appello avverso la sentenza azionata.
All'udienza di trattazione, tenutasi in data 27.3.2018, gli opponenti eccepivano, poi, in compensazione un loro controcredito di € 200.000,00, vantato in virtù di un lodo arbitrale emesso tra le stesse parti.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1590/2019, pubblicata il 21.6.2019, respinta l'istanza di sospensiva, rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
quanto ai motivi relativi alla mancanza del codice fiscale e della residenza degli intimati e, accogliendo il motivo relativo alle voci di precetto, dichiarava non dovute le voci “diritti di copia sentenza” per € 40,00 e quelle di “bollo atto di avviso” per € 32,00; condannando, altresì, gli opponenti, sulla base della soccombenza pressocché totale, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.972,00. Con riferimento al rigetto dei primi due motivi di opposizione, il Tribunale dichiarava che l'intimante era stata compiutamente individuata nell'atto di precetto, redatto in conformità a quanto prescritto, a pena di nullità, dalla legge, atteso che l'art. 480, comma 2, c.p.c. non menziona, tra gli elementi costitutivi dello stesso, l'indicazione della residenza e del codice fiscale dell'intimante e che le previsioni della l. n. 24/2010, riferendosi esclusivamente agli atti processuali, non potevano essere applicate anche alla notifica del precetto, privo di tale natura. In ordine ai lamentati vizi di notifica, poi, dichiarava l'irrilevanza del luogo di residenza dei precettati
2 ai fini della valutazione della regolarità della notifica stessa, evidenziando che l'atto di precetto era stato notificato a a mani proprie ex art. 138 c.p.c. (norma che dispone l'esecuzione Parte_2 della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario al destinatario “ovunque lo trovi”); mentre, nei confronti di essa risultava eseguita nel Comune di residenza, a mani della moglie Parte_1 convivente ai sensi dell'art. 139 c.p.c., per cui la divergenza tra la residenza effettiva e quella anagrafica non rendeva nulla la notifica poiché “il notificante deve effettuare la notificazione presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica” (cfr. pag.
4 sentenza gravata) e, in ogni caso, l'atto aveva raggiunto il suo scopo, dimostrato dall'avvenuta tempestiva opposizione proposta avverso il precetto, con conseguente sanatoria dell'eventuale nullità. Dichiarava, infine, inammissibile l'eccezione di compensazione formulata solo alla prima udienza dagli opponenti, ritenendo che essa integrasse una mutatio libelli non consentita e, comunque, un'eccezione da far valere nel giudizio di merito attinente al titolo esecutivo, trattandosi di un controcredito sorto anteriormente alla formazione del titolo stesso.
Avverso detta sentenza, notificata in data 24.6.2019, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 22.7.2019, chiedendo alla Corte adita di “a) Preliminarmente ritenere fondati i motivi esposti e, conseguentemente, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
b) nel merito in riforma dell'impugnata sentenza ritenere non dovuta la somma pari ad euro 3972,00 riconosciuta alla signora a Controparte_1
titolo di spese di lite, per quanto esposto nei motivi di appello e, pertanto, ritenere fondata
l'opposizione ex articolo 615 e 617 c.p.c. e tutti i motivi in essa formalizzati e, conseguentemente, sospendere l'efficacia dell'atto di precetto e del titolo originario già sospeso”, con condanna al pagamento delle spese per il giudizio di appello. A fondamento dell'impugnazione, hanno lamentato, con quattro motivi di gravame, l'omessa motivazione sul rigetto dell'istanza di sospensione, l'erroneo rigetto dei motivi di opposizione inerenti al contenuto dell'atto di precetto e alla sua notifica, l'erronea e/o falsa interpretazione della legge in relazione all'eccezione di compensazione e, infine, l'errata condanna al pagamento delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione proposta, che avrebbe dovuto condurre al più ad una loro compensazione.
In data 31.1.2020, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
3 Preliminarmente, deve darsi atto che, nelle more del presente giudizio di appello, è intervenuta la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4674/2023, pubblicata il 3.11.2023, che, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 768/2017
- costituente il titolo esecutivo azionato e opposto nel presente giudizio - , in parziale riforma della stessa, ha rigettato la domanda avanzata da di condanna dei convenuti Controparte_1
e al pagamento dell'indennità di occupazione per il godimento esclusivo Pt_1 Pt_2 dell'immobile oggetto del giudizio, confermando solo la condanna al pagamento della metà delle spese sostenute dalla per la richiesta di condono edilizio (pari ad € 3.669,00) e Controparte_1
compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Va osservato che, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, alla sentenza d'appello deve attribuirsi l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa. L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (cfr. Cass., 29205/2008; Cass.
7537/2009 e da ultimo, Cass., 16664/2024).
Questa Corte, tuttavia, nel presente giudizio di merito, non può tenere conto di tale pronuncia, da farsi valere eventualmente in sede esecutiva, atteso l'obbligo di pronunciarsi sui soli motivi di appello e sulle conclusioni ivi formulate dalle parti e, comunque, atteso il tardivo deposito del documento, prodotto dagli appellanti non nella prima difesa utile successiva alla sua formazione
(coincidente con l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi mediante scambio di note di trattazione scritta in data 23.10.2024), ma solo come allegato alle successive comparse conclusionali, senza, peraltro, nessuna richiesta di modifica dei motivi e delle conclusioni già proposti.
Nel merito, con il primo motivo di gravame, gli appellanti, insistendo nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (cfr. conclusioni dell'atto di appello reiterate nelle comparse conclusionali), hanno dedotto il vizio di insufficiente motivazione della sentenza di primo grado in merito al rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, pronunciato senza tenere conto dell'ordinanza di sospensione già emessa, nelle more del giudizio di opposizione, dalla Corte di Appello di Napoli, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 768/2017.
4 Il motivo è inammissibile, considerata anche la carenza di interesse della parte alla pronuncia sul punto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituisce un rimedio provvisorio volto a evitare, ricorrendo “gravi motivi”, che, nelle more della decisione del giudizio di merito, la parte subisca effetti pregiudizievoli dall'esecuzione della sentenza azionata.
Orbene, nel caso di specie, la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato - che si vorrebbe riformata con l'accoglimento del motivo in esame -, quale misura provvisoria concessa nelle more della decisione del giudizio di merito sull'opposizione a precetto, non solo risulta ormai superata dalla pronuncia di merito adottata dal
Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza in questa sede impugnata;
ma, comunque, risulta anche superata sia dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo già disposta interinalmente dalla Corte d'appello di Napoli nel corso del giudizio R.G. 967/2018 (avente ad oggetto l'impugnazione del titolo esecutivo azionato con il precetto), sia dalla decisione di parziale riforma del titolo esecutivo da questa adottata con la menzionata sentenza n. 4674/2023.
Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti hanno censurato l'erroneo rigetto da parte del Tribunale dei primi due motivi di opposizione a precetto da essi formulati.
In particolare, con esso gli appellanti, da un lato, hanno ribadito l'applicabilità al precetto della disciplina degli atti processuali, con necessità di contenere, a pena di nullità, il codice fiscale e l'indirizzo di residenza degli intimanti;
dall'altro lato, hanno dedotto la non sufficiente motivazione della sentenza gravata nella parte in cui il giudice, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ha ritenuto sanati i vizi della notifica del precetto, insistendo per la nullità della notifica in quanto eseguita in un luogo diverso da quello di residenza degli intimati.
Gli appellanti, tuttavia, nella formulazione del motivo in esame, non hanno contrapposto alle puntuali argomentazioni poste dal giudice a fondamento del provvedimento impugnato - e che lo sorreggono quali rationes decidendi - altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento.
In relazione all'asserito vizio di nullità dell'atto di precetto, infatti, li appellanti si sono limitati ad un mero richiamo delle argomentazioni già svolte negli scritti difensivi di primo grado e disattese con puntuali motivazioni nella sentenza impugnata, senza formulare nessuna specifica censura all'interpretazione offerta dal primo giudice in merito all'art. 480 c.p.c., alla natura dell'atto di precetto (ritenuto non riconducibile nella categoria degli atti di natura processuale) e alla conseguente inapplicabilità al caso di specie della l. n. 24/2010.
5 Parimenti, con riferimento al reiterato vizio di nullità della notifica dell'atto di precetto, non hanno specificamente censurato tutte le argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione adottata, né hanno specificato i motivi per cui la proposizione dell'atto di opposizione a precetto da parte dei debitori intimati non costituisce inequivoco indice di raggiungimento dello scopo della sua notifica, volta appunto a porre il debitore a conoscenza dell'azione esecutiva che si intende intraprendere e a consentirgli di azionare l'eventuale giudizio di opposizione, limitandosi ad una contestazione meramente generica e di stile (“fermarsi a dire che l'atto abbia raggiunto il suo scopo appare alquanto semplicistico e poco tutelante per il nostro ordinamento”, cfr. pag. 4 atto di appello).
A bene vedere, peraltro, il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione sulla base anche di altre rationes decidendi (tra cui la regolarità della notificazione eseguita secondo le modalità prescritte dagli artt. 138 e 139 c.p.c.), non fatte oggetto di contestazione nel motivo di appello in esame e, quindi, in quanto non oggetto di impugnazione, autonomamente idonee a sorreggere la pronuncia.
Con il terzo motivo di appello, poi, e hanno dedotto Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di compensazione da essi formulata, sulla base del lodo arbitrale (reso esecutivo il 25.3.2015) del tutto ignorato dal primo giudice, sebbene esibito all'udienza del 27.3.2018.
Anche tale motivo è inammissibile, per carenza del necessario requisito della specificità.
Gli appellanti, invero, anche nel censurare tale punto della decisione gravata, si sono limitati a riproporre le medesime argomentazioni di merito già svolte con gli scritti difensivi del giudizio di opposizione, senza muovere nessuna puntuale critica alla parte della sentenza appellata che, invece, ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sulla base di due precise argomentazioni;
ossia, da un lato, la tardività dell'eccezione, formulata quando oramai era precluso all'opponente modificare il thema decidendum, e, dall'altro lato, la non opponibilità in sede di opposizione a precetto, trattandosi di controcredito formatosi in data antecedente a quello opposto.
Nessuna di tali motivazioni è stata puntualmente censurata dagli appellanti, che si sono limitati a lamentare l'omesso esame del controcredito da loro vantato in virtù di un lodo arbitrale pronunciato tra le parti.
Con il quarto motivo, infine, gli appellanti hanno dedotto l'errata regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, deducendo che il giudice di prime cure, avendo accolto parzialmente l'opposizione, avrebbe dovuto statuire al massimo la compensazione delle stesse, ma non condannarli al pagamento sulla base del principio di soccombenza.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
6 Gli odierni appellanti in primo grado erano risultati parzialmente vittoriosi, seppure, come affermato anche dal primo giudice, in misura minima rispetto all'originaria domanda volta a far dichiarare la nullità dell'intero precetto, con conseguente pressocché totale rigetto dei motivi di opposizione.
Su tale ultimo presupposto, il Tribunale, dato l'accoglimento dell'opposizione solo in minima parte, ha ritenuto gli opponenti sostanzialmente soccombenti e li ha condannati interamente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Sulla questione della possibilità, in caso di rilevante divario tra petitum e decisum, di condannare l'attore vittorioso solo in minima parte alla rifusione totale o parziale delle spese di lite in favore della controparte, si è ormai definitivamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, a cui questa Corte ritiene di aderire.
Ha sostenuto, infatti, la Suprema Corte che: “…la nozione di soccombenza, che ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. costituisce il presupposto della condanna alle spese, si identifica esclusivamente con il rigetto integrale della domanda, e non risulta pertanto integrata ove con la sentenza venga liquidata una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte…
appare, dunque, la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della Parte_3 soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”. Sulla scorta di tali affermazioni ha, quindi, enunciato il principio di diritto secondo cui
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., S.U., 32061/2022 in fattispecie analoga a quella che ci occupa;
in precedenza sulla medesima fattispecie di opposizione a precetto accolta solo in minima parte Cass., 20374/2016 e da ultimo Cass., 13212/2023).
In applicazione di tali principi, quindi, erroneamente il Tribunale, al capo 3) della sentenza, pur accogliendo solo uno dei motivi di opposizione da cui derivava una riduzione minima della
7 somma precettata, ha condannato l'opponente, comunque vittorioso, seppure in minima parte, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'altra parte.
Ritiene, invece, la Corte che il limitatissimo accoglimento della domanda costituiva eccezionale ragione per compensare interamente tra le parti le spese di lite relative al primo grado di giudizio.
In accoglimento di tale motivo di appello, quindi, la sentenza impugnata va riformata al solo capo 3), con compensazione integrale delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
L'accoglimento parziale dell'appello induce, poi, a compensare interamente anche le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1590/2019 del Parte_2
21.6.2019 nei confronti di in parziale accoglimento dello stesso e in riforma Controparte_1
della sentenza impugnata al capo 3 della stessa, rigettato ogni altro motivo di appello, così provvede:
1) compensa interamente le spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
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