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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3550 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra
(cod. fisc.: E Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(cod. fisc.: , in proprio e nella qualità di
[...] CodiceFiscale_2 eredi di , elettivamente domiciliati in Roma, Via Pierluigi da Persona_1
Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. Pietro Bonanni, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Diana (cod. fisc.: ) per pro- CodiceFiscale_3 cura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e
(cod. fisc.: ), in persona della sua Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice speciale, dott.ssa domiciliata presso l'avv. Marco Rossi CP_3
(cod. fisc.: ) (p.e.c.: CodiceFiscale_4 Email_1
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato
[...] allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per ed : “Voglia l'On.le Corte d'Appello Parte_1 Parte_3 adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune, accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, revocato il de- creto ingiuntivo n. 564/10 del Tribunale di Cassino:
- in via principale dichiarare improponibile e comunque infondata, indi re- spingere la domanda di pagamento proposta da nei confronti CP_4 degli odierni appellanti, e in subordine ridurne l'importo alla mera differenza tra il quantum dovuto dal debitor e l'importo della cessione Parte_3 di credito da costui effettuata;
- dichiarare la nullità e/o la inesistenza della fideiussione oggetto di causa, e per l'effetto revocare e dichiarare di nessun effetto, nei confronti dei fi- deiussori, detto decreto.
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”; per “(…) Nel merito: Controparte_2
2) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 1245/2019 del 29/10/2019 del Tribunale di Cassino (RG n. 3083/2010), con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%; (…)”.
FATTO E DIRITTO
1. , e hanno proposto op- Parte_3 Parte_4 Parte_1 posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2010 emesso dal Tribunale di Cassino il 27.9.2010, con cui è stato ingiunto al primo, debitore princi- pale, di pagare alla la somma di € 45.085,33, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, e agli altri due, quali fideius- sori del primo, in solido con lo stesso, di pagare alla Controparte_1 entro i limiti dell'importo garantito di € 20.658,27, a titolo di rate impagate e interessi di mora relativi al prestito agrario n. 60085525 ottenuto da
, oltre ad € 559,78 per esposizione debitoria residua sul Parte_3 conto corrente intrattenuto da questi, e della garanzia fideiussoria prestata dai suoi genitori, e , in favore della Parte_4 Parte_1 CP_4
a garanzia delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dal figlio. In partico- lare, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione prestata da e per indeterminatezza e indeterminabilità Parte_4 Parte_1 dell'oggetto, e in ogni caso per violazione dell'art. 1956 c.c., per avere la Banca erogato il prestito nella consapevolezza del peggioramento delle con- dizioni patrimoniali di e senza richiedere la specifica Parte_3
2 autorizzazione dei fideiussori;
hanno inoltre eccepito l'inoperatività della fi- deiussione e la nullità dei titoli cambiari ai sensi dell'43 del d.lgs. n. 385/1993 per mancanza dell'indicazione, sui titoli medesimi, delle garanzie che assistono il prestito;
e, nel merito, hanno dedotto che la pretesa della era infondata, stante l'avvenuta cessione da parte del debitore, CP_4
, a copertura ed estinzione del proprio debito, del credito di Parte_3
€ 38.483,53 vantato nei confronti della Regione Lazio, credito certo, liquido ed esigibile in quanto accertato con sentenza emessa dal Tribunale di Cas- sino in data 9.3.2006, cessione accettata dalla Banca Intesa S.p.A. con atto del 23.4.2007 e precedentemente notificata alla Regione Lazio in data
18.4.2007; e che le somme richieste dalla erano in parte non dovute, CP_4 perché compensate dalle rimesse corrisposte da tramite ad- Parte_3 debito su conto corrente e gravate dall'addebito di interessi non dovuti, in quanto maturati successivamente alla avvenuta risoluzione del contratto di mutuo. Gli opponenti hanno pertanto concluso perché, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di
Casino revocasse lo stesso, rigettasse la domanda di condanna proposta nei loro confronti o, in subordine, fossero condannati per un minore importo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è costituita la
[...]
contestando integralmente quanto dedotto dagli opponenti, de- CP_5 ducendo come le deduzioni degli stessi fossero infondate in fatto e in diritto, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto op- posto o, in caso di revoca dello stesso, per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme indicate nel decreto o per le diverse somme che risultassero dovute.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rin- viata per la precisazione delle conclusioni, venendo quindi trattenuta in de- cisione all'udienza del 19.7.2013, per essere quindi rimessa in istruttoria con ordinanza del 27.3.2014. All'udienza del 23.1.2015 il giudizio è stato interrotto per l'intervenuto decesso di e, tempestivamente rias- Parte_4 sunto da e , all'udienza del 13.6.2018 è Parte_3 Parte_1 stato nuovamente trattenuto in decisione, ma, con ordinanza del 29.1.2019, è stato nuovamente rimesso sul ruolo istruttorio, avendo il giudice di prime
3 cure rilevato come non fosse presente nel fascicolo di parte opposta il con- tratto di fideiussione in data 31.10.2001.
Con sentenza n. 1245/2019 del 29.10.2019 il Tribunale di Cassino, in com- posizione monocratica, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiun- tivo n. 564/2010 emesso il 27.9.2010, condannando gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
ed , che hanno svolto i motivi riportati di Parte_5 Parte_3 seguito e hanno concluso come in epigrafe.
La pure ritualmente evocata in appello, non si è co- Controparte_1 stituita e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia, non essendo intervenuta tale dichiarazione nel corso del grado di giudizio.
Con atto depositato in data 7.5.2021 ha spiegato intervento nel presente grado di giudizio la che ha allegato e documentato Controparte_2 che: (i) in data 20.4.2018 la ha acquistato – nell'ambito Controparte_6 di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 – dalla i crediti derivanti dalle posizioni degli odierni Controparte_1 appellanti e che tale cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; (ii) con atto di cessione dei crediti del 20.12.2019 la ha acquistato dalla Pene- Controparte_2 lope SPV s.r.l. i crediti derivanti dalle posizioni di e Parte_3 Parte_1
(v. doc. n. 4 del fascicolo di parte terza intervenuta); e ha quindi
[...] concluso come in epigrafe.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della fideiussione, solle- vata dagli opponenti con la seconda comparsa conclusionale depositata il 12.9.2018. In particolare, gli opponenti deducono come detta eccezione sia proponibile addirittura per la prima volta in appello, e come pertanto gli stessi potessero sollevare la stessa anche con la comparsa conclusionale suddetta, diversamente da quanto avrebbe ritenuto il Tribunale di Cassino.
La censura non è fondata.
2.1. I fideiussori, originari opponenti, hanno dedotto di avere svolto soltanto con detta comparsa conclusionale l'eccezione di nullità della fideiussione sot- toscritta dagli stessi in quanto nelle more del giudizio è intervenuta la 4 pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810 del 12.12.2017, che stabiliva che “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “la pronuncia della Suprema Corte non integra gli estremi del fatto sopravvenuto, idoneo a giustificare una de- roga alle preclusioni processuali e a rimettere dunque in termine la parte per consentirle di dedurre e produrre documentazione a sostegno della sollevata eccezione, dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione ha una valenza ricognitiva e non innovativa del principio di diritto affermato”.
Il Tribunale di Cassino non ha dunque ritenuto l'eccezione sollevata dagli odierni appellanti (da quale erede di ) inammis- Parte_3 Parte_4 sibile in quanto tardivamente proposta, ma ha piuttosto ritenuto non sussi- stenti i presupposti per una rimessione in termini dei fideiussori opponenti per l'allegazione delle circostanze di fatto poste a fondamento di tale ecce- zione e per la produzione di documentazione a sostegno della stessa, e inammissibile la tardiva allegazione e prova di tali circostanza.
Tale statuizione non merita censura.
È vero, infatti, che l'eccezione di nullità può essere sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio in quanto, come ha evidenziato la giuri- sprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22.3.2017, n. 7294), il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pre- tesa, che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, 17.10.2019, n. 26495).
Al contempo, però, l'eccezione di nullità in questione, sollevata dagli oppo- nenti soltanto con la comparsa conclusionale depositata in data 12.9.2018,
5 si deve fondare su circostanze allegate e documentate nel rispetto dei ter- mini di preclusione previsti dal regime processuale applicabile ratione tem- poris per il giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.7.2023, n. 20713; e, con riguardo a clausole nulle perché prevedono interessi usu- rari, Cass. civ., Sez. III, ord. 18.10.2023, n. 28983). In caso contrario, si de- terminerebbe un inammissibile vulnus delle maturate preclusioni processuali (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9.8.2019, n. 21243; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2020, n. 4175).
Gli odierni appellanti si limitano a dedurre che l'eccezione di nullità (in ogni caso, parziale e non assoluta, come deduce parte appellante: cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 26.9.2019, n. 24044) della fideiussione omnibus sottoscritta dagli stessi possa essere sollevata per la prima volta anche nel presente giudizio di appello, e quindi – a maggior ragione – possa essere sollevata con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. Non censurano, tuttavia, quella che è la ratio dedicendi della sentenza appellata, sopra riportata, con cui non viene affermata la tardività dell'eccezione, ma piuttosto delle allega- zioni in fatto e della prova di tali circostanze.
Nella specie, l'eccezione di nullità sollevata dagli odierni appellanti si fonda sull'allegazione tanto della conformità della fideiussione sottoscritta in data 31.10.2001 allo schema A.B.I. predisposto nel 2003 quanto della ritenuta sussistenza di un “cartello” tra le banche in ragione del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, che sono circostanze non soltanto allegate da e da per la prima volta con la comparsa Parte_4 Parte_1 conclusionale depositata il 18.9.2018, ma anche provate esclusivamente nel costituirsi nel presente grado di giudizio (v. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte appellante).
2.2. Ciò ritenuto, soltanto per opportuna completezza di motivazione si deve osservare come quella proposta da e , con Parte_4 Parte_1
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2010 emesso dal Tribu- nale di Cassino il 27.9.2010, non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di con- correnza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Au- torità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto
6 consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, in riconvenzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.) in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giu- dice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asse- rita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
e , infatti, hanno sottoscritto la fideiussione Parte_4 Parte_1 in favore della in data 31.10.2001, ma non hanno Controparte_1 fornito alcuna prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le ban- che all'epoca di tale sottoscrizione. Conseguentemente, non è possibile af- fermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa violativa della concor- renza e, dunque, a valle, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta in data 31.10.2001 da e in ragione del fatto Parte_4 Parte_1 che le previsioni contrattuali di questa, e segnatamente quella delle clausole 2, 6 e 8, sono sovrapponibili a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Neanche è possibile sostenere che non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta molto tempo prima, e quindi dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli stessi in data e , alla luce di quanto ritenuto dalla giuri- Parte_4 Parte_1 sprudenza di legittimità (da ultimo, con Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato. In particolare, non giova all'accoglimento dell'eccezione di nul- lità proposta dall'odierno appellante il principio, espresso dalla Suprema Corte e condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano appli- cazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore 7 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente pre- posta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017,
n. 29810).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che, il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della Banca d'Italia. Nondimeno lad- dove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'ac- certamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fi- deiussione sottoscritto dall'odierno appellante risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale anche nell'ottobre 2001 in mancanza di prova da parte degli originari opponenti (odierni appellanti) della stessa. E, peraltro, la sussistenza di un'intesa non può certo desumersi dalla conformità a uno schema predisposto nel 2003, quindi successiva- mente alla sottoscrizione della fideiussione per cui è causa.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto ritualmente prodotta la fideiussione prestata da Pt_4
e , vale a dire il titolo sulla scorta del quale la
[...] Parte_1 ha agito in sede monitoria anche nei loro confronti, e Controparte_1 non solo del debitore principale, . In particolare, parte appel- Parte_3 lante deduce che “Le risultanze agli atti avrebbero dovuto indurre il Tribu- nale, in assenza di prova circa la rituale produzione del documento di fi- deiussione, a 'decidere la causa sulla base delle prove e dei documenti sot- toposti al suo esame al momento della decisione' (Cass. civ. 29 ottobre 1998, n. 10819), e pertanto a rigettare la domanda della Banca nei confronti dei fideiussori (…)”.
8 Il motivo non è fondato.
3.1. Con ordinanza del 9.11.2018 il Tribunale di Cassino ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, rilevando come non si rinvenisse nel fascicolo di parte della Banca opposta il contratto di fideiussione sottoscritto in data 31.10.2001 da e a garanzia di tutte le Parte_4 Parte_1 obbligazioni assunte nei confronti della da Controparte_1 Pt_3
, titolare della ditta omonima. In data 28.12.2018 la Banca opposta
[...] ha depositato telematicamente copia di detto contratto di fideiussione e all'udienza del 29.1.2019 gli opponenti hanno contestato la tardività di tale deposito, effettuato quanto erano già maturate le preclusioni a carico dell'op- posta.
Nella sentenza impugnata si legge che “il Giudice autorizzava la produzione”, ma – come deduce parte appellante – dagli atti di causa non risulta che la produzione di tale documento sia stata mai autorizzata, e segnatamente che la sia stata rimessa in termini per la produzione del Controparte_1 documento in questione. Infatti, all'udienza del 29.1.2019 il giudice si riser- vava e, con successiva ordinanza del 20.2.2019, a scioglimento della riserva, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni per la udienza del
14.6.2019, senza nulla decidere in merito al deposito effettuato nelle more dalla CP_4
Nella motivazione della sentenza appellata non si legge soltanto che la pro- duzione in questione è stata autorizzata dal giudice designato del Tribunale di Cassino, ma anche – e soprattutto – che la produzione in questione, sep- pure effettuata oltre i termini di preclusione per il deposito di documenta- zione nel giudizio di primo grado, e quindi entro la scadenza del termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. (in ragione del rito applicabile ratione tem- poris al presente giudizio), dovesse ritenersi involontaria sulla scorta delle
“seguenti circostanze: il negozio di fideiussione rappresenta l'unico docu- mento mancante della produzione di parte opposta;
tale documento risultava ritualmente prodotto ed allegato al fascicolo monitorio;
il fascicolo monitorio è risultato disispillato e la relativa produzione è stata rinvenuta sfusa nel fascicolo di ufficio. Tali elementi inducono a ritenere che la mancanza del documento non sia espressione di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o
9 di alcuni dei documenti ivi contenuti, e di conseguenza il Giudice ha la rico- struzione del fascicolo mediante la produzione di copia fotostatica del docu- mento (cfr., Cass, sez. 6 – 3, ordinanza n. 10224 del 26/04/2017)”.
3.2. L'odierna parte appellante deduce, al riguardo, che “Il Tribunale erra comunque nel ritenere involontaria la mancanza del documento”, in quanto
“a parte la assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo del tardivo deposito di copia fotostatica del documento mancante, non risulta neppure indicato in sentenza quale elemento fattuale abbia consentito al Tribunale di ritenere come avvenuta la 'rituale produzione' del documento nella fase mo- nitoria, nella quale, di norma, il ricorrente allega al fascicolo un 'indice atti e documenti' che, nella fattispecie, non è stato mai neppure evocato come esi- stente dalla Controparte”.
In verità, è la stessa parte appellante a rilevare come il giudice di prime cure indichi la motivazione per cui si debba ritenere ammissibile la produzione di tale documento anche oltre il termine di preclusione. Infatti, nella motiva- zione della decisione impugnata il Tribunale di Cassino ha ritenuto “provata la presenza del documento mediante la sua allegazione IN ORIGINALE nel fascicolo monitorio”, e quindi come quella effettuata a seguito della rimes- sione della causa in istruttoria, all'evidente fine di consentire la produzione del contratto di fideiussione non rinvenuto, e la successiva produzione da parte dell'opposta costituisca “la ricostruzione del Controparte_1 fascicolo mediante la produzione di copia fotostatica del documento”.
Inoltre, diversamente da quanto deduce parte appellante, il giudice di primo grado ha indicato quali sono le circostanze sulla scorta delle quali ha ritenuto che il contratto di fideiussione fosse stato prodotto, già nel procedimento monitorio e quindi nel giudizio di primo grado con il deposito del fascicolo di parte di tale procedimento, dalla Come si è ripor- Controparte_1 tato sopra, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha rilevato che “il negozio di fideiussione rappresenta l'unico documento mancante della pro- duzione di parte opposta;
tale documento risultava ritualmente prodotto ed allegato al fascicolo monitorio;
il fascicolo monitorio è risultato disispillato e la relativa produzione è stata rinvenuta sfusa nel fascicolo di ufficio”.
3.3. Secondo parte appellante, “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di
10 alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in man- canza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti;
ne consegue, che è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza, e che il Giudice è tenuto ad ordinare la ri- cerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione”(Cass. civ. 26/04/17 n. 10224)”.
Come si è detto sopra, il giudice di primo grado ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali, a suo avviso, il non rinvenimento nel fascicolo di parte op- posta della copia del contratto di fideiussione non possa ritenersi frutto di una scelta volontaria di tale parte. Gli odierni appellanti non censurano tale statuizione deducendo l'errata valutazione sulla base delle circostanze di fatto evidenziate nella motivazione o l'esistenza di ulteriori circostanze, pro- vate in atti, da cui dovesse semmai ritenersi volontaria la mancanza produ- zione di tale documento.
In ogni caso, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - com- porta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel pro- cesso, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio (ma anche nella sola fase monitoria, nel caso in esame), e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comu- nicazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.3.2024, n. 7923; Cass. civ., S.U.,
16.2.2023, n. 4835).
Peraltro, nel caso in esame gli odierni appellanti – come si è detto nel trattare il primo motivo di appello – hanno eccepito, con la seconda comparsa con- clusionale depositata in data 12.9.2018, la nullità per violazione della disci- plina antitrust della fideiussione in questione (come si è detto nel trattare del primo motivo di appello), e quindi hanno sollevato un'eccezione fondata su un documento che pure gli stessi deducono (nello svolgere il secondo motivo
11 di appello) essere stato tardivamente depositato dalla controparte e non possa essere posto a fondamento della domanda proposta nei loro confronti. È di tutta evidenza che, qualora così fosse, la statuizione da parte del giudice di primo grado in ordine all'inammissibilità di tale eccezione in quanto fon- data su circostanze allegate e provate tardivamente varrebbe anche con ri- guardo allo stesso contratto di cui si deduce la nullità.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove, con riguardo all'eccezione per cui avrebbe ceduto alla Parte_3 il proprio credito per € 38.483,53 nei confronti della Controparte_1
Regione Lazio, cessione regolarmente notificata alla Regione debitrice ce- duta e accettata dalla e quindi il credito di quest'ultima sarebbe stato CP_4 estinto per l'importo del credito ceduto, ha ritenuto che “dal tenore letterale della documentazione prodotta si evince che parte opponente non ha ceduto alla banca il credito vantato nei confronti della Regione Lazio, bensì le ha conferito un mandato irrevocabile all'incasso”.
Al riguardo, gli appellanti deducono che “l'atto datato 23/04/2007 reca ine- quivocabilmente la denominazione 'cessione di credito' ed è sottoscritto PER ACCETTAZIONE dalla Banca;
ne consegue che l avrebbe dovuto atti- CP_4 varsi presso la Regione Lazio per la riscossione del contributo ceduto, invece di proporre una azione giudiziale direttamente nei confronti de e dei Pt_3 suoi garanti;
la Banca opposta non ha mai neppure asserito di avere quan- tomeno tentato la preventiva escussione della Regione Lazio, debitore ce- duto, 'in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario' (Cass. Civ., sez. III, n. 3469/2007)”.
Il motivo è privo di pregio.
4.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto non solo che si sia in presenza - non di una cessione di credito, ma - di un mandato all'incasso, e quindi che il mandatario-creditore che intenda agire nei confronti del mandante-debi- tore, per non essere stato soddisfatto dal terzo, non ha l'obbligo di preven- tiva escussione del terzo debitore. Ha anche ritenuto, a monte e invero in via del tutto assorbente, che la deduzione di tale circostanza sia stata effettuata tardivamente dagli opponenti, e segnatamente “tardiva in quanto sollevata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.”.
12 e censurano anche tale statuizione di tar- Parte_4 Parte_1 dività della loro eccezione di estinzione del credito azionato in sede monito- ria, deducendo come la ritenuta tardività sia invero “del tutto inesistente poiché l'intervenuta cessione del credito è stata dedotta ed argomentata già con l'atto di citazione in opposizione a d.i. del 23/11/10”; e che, “peraltro nella udienza di prima comparizione e trattazione della causa, 'le parti pos- sono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate' (art. 183, V comma, c.p.c.) e la relativa preclusione, ai sensi del VI° comma della norma citata, matura solo dopo il deposito della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., in caso le parti ne abbiano fatto richiesta (…)”.
Deve escludersi la tardività dell'eccezione di parziale estinzione del credito della Banca opposta in quanto, come ha dedotto l'odierna parte appellante, già con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. è stato dedotto che , a copertura ed estinzione del suo credito Parte_3 con la Banca, ha ceduto in favore della stessa, in data 23/04/2007, il credito di € 38.483,53 vantato nei confronti della Regione Lazio (…); credito certo, liquido ed esigibile in quanto accertato con sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 09/03/2006”.
4.2. Ritenuta tempestiva la deduzione di parte opponente in ordine alla ces- sione pro soluto del credito azionato in sede monitoria dalla Controparte_1
la censura svolta in ordine alla qualificazione del rapporto instaurato
[...] tra il debitore principale e la Regione Lazio effettuata dal giudice di primo grado, e più in genere in ordine alla statuizione di rigetto dell'eccezione in questione, non può essere accolta.
Diversamente da quanto deduce parte appellante, in data 16.4.2007
, titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Cervaro Parte_3
(FR), ha rilasciato alla Regione Lazio un “mandato irrevocabile al paga- mento”, come si legge nell'oggetto della nota inviata a quest'ultima. In par- ticolare, come si legge in tale nota, il titolare del “contributo concesso ai sensi del Reg. Cee 2052/88 e 2081/93 Docup/ob 5/b (Saldo) di Euro 38.283,53 Prot. 149327 del 05/12/2006” ha chiesto che la liquidazione dello stesso fosse disposta “irrevocabilmente la liquidazione del suddetto saldo, presso la filiale 02 della di Frosinone (Ufficio Controparte_7
Imprese) Via Aldo Moro, n 563”.
13 Come ha ritenuto il giudice di primo grado, dunque, si è in presenza di un mandato all'incasso rilasciato alla creditrice opposta, e non di una cessione di credito pro soluto, e quindi legittimamente la ha Controparte_1 agito in sede monitoria per conseguire il pagamento del proprio credito nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori, non risultando estinto tale credito dalla cessione del credito vantato dal primo nei confronti della Regione Lazio e indicato in tale nota del 16.4.2007.
5. In conclusione, l'appello proposto da ed Parte_1 Pt_3
avverso la sentenza n. 1245/2019 emessa dal Tribunale di Cassino,
[...] in composizione monocratica, il 29.10.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre nes- suna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite tra gli ap- pellanti e l'appellata, che è rimasta contumace, non svolgendo dunque alcuna difesa nel presente grado di giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
rigetta l'appello proposto da ed Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza n. 1245/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, in com- posizione monocratica, il 29.10.2019; condanna ed , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_3 rimborsare alla le spese del presente giudizio di Controparte_2 appello, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra Parte_1 ed , da un lato, e la dall'altro; Parte_3 Controparte_1
14 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
15
(cod. fisc.: E Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(cod. fisc.: , in proprio e nella qualità di
[...] CodiceFiscale_2 eredi di , elettivamente domiciliati in Roma, Via Pierluigi da Persona_1
Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. Pietro Bonanni, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Diana (cod. fisc.: ) per pro- CodiceFiscale_3 cura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e
(cod. fisc.: ), in persona della sua Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice speciale, dott.ssa domiciliata presso l'avv. Marco Rossi CP_3
(cod. fisc.: ) (p.e.c.: CodiceFiscale_4 Email_1
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato
[...] allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per ed : “Voglia l'On.le Corte d'Appello Parte_1 Parte_3 adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune, accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, revocato il de- creto ingiuntivo n. 564/10 del Tribunale di Cassino:
- in via principale dichiarare improponibile e comunque infondata, indi re- spingere la domanda di pagamento proposta da nei confronti CP_4 degli odierni appellanti, e in subordine ridurne l'importo alla mera differenza tra il quantum dovuto dal debitor e l'importo della cessione Parte_3 di credito da costui effettuata;
- dichiarare la nullità e/o la inesistenza della fideiussione oggetto di causa, e per l'effetto revocare e dichiarare di nessun effetto, nei confronti dei fi- deiussori, detto decreto.
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”; per “(…) Nel merito: Controparte_2
2) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 1245/2019 del 29/10/2019 del Tribunale di Cassino (RG n. 3083/2010), con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%; (…)”.
FATTO E DIRITTO
1. , e hanno proposto op- Parte_3 Parte_4 Parte_1 posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2010 emesso dal Tribunale di Cassino il 27.9.2010, con cui è stato ingiunto al primo, debitore princi- pale, di pagare alla la somma di € 45.085,33, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, e agli altri due, quali fideius- sori del primo, in solido con lo stesso, di pagare alla Controparte_1 entro i limiti dell'importo garantito di € 20.658,27, a titolo di rate impagate e interessi di mora relativi al prestito agrario n. 60085525 ottenuto da
, oltre ad € 559,78 per esposizione debitoria residua sul Parte_3 conto corrente intrattenuto da questi, e della garanzia fideiussoria prestata dai suoi genitori, e , in favore della Parte_4 Parte_1 CP_4
a garanzia delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dal figlio. In partico- lare, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione prestata da e per indeterminatezza e indeterminabilità Parte_4 Parte_1 dell'oggetto, e in ogni caso per violazione dell'art. 1956 c.c., per avere la Banca erogato il prestito nella consapevolezza del peggioramento delle con- dizioni patrimoniali di e senza richiedere la specifica Parte_3
2 autorizzazione dei fideiussori;
hanno inoltre eccepito l'inoperatività della fi- deiussione e la nullità dei titoli cambiari ai sensi dell'43 del d.lgs. n. 385/1993 per mancanza dell'indicazione, sui titoli medesimi, delle garanzie che assistono il prestito;
e, nel merito, hanno dedotto che la pretesa della era infondata, stante l'avvenuta cessione da parte del debitore, CP_4
, a copertura ed estinzione del proprio debito, del credito di Parte_3
€ 38.483,53 vantato nei confronti della Regione Lazio, credito certo, liquido ed esigibile in quanto accertato con sentenza emessa dal Tribunale di Cas- sino in data 9.3.2006, cessione accettata dalla Banca Intesa S.p.A. con atto del 23.4.2007 e precedentemente notificata alla Regione Lazio in data
18.4.2007; e che le somme richieste dalla erano in parte non dovute, CP_4 perché compensate dalle rimesse corrisposte da tramite ad- Parte_3 debito su conto corrente e gravate dall'addebito di interessi non dovuti, in quanto maturati successivamente alla avvenuta risoluzione del contratto di mutuo. Gli opponenti hanno pertanto concluso perché, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di
Casino revocasse lo stesso, rigettasse la domanda di condanna proposta nei loro confronti o, in subordine, fossero condannati per un minore importo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è costituita la
[...]
contestando integralmente quanto dedotto dagli opponenti, de- CP_5 ducendo come le deduzioni degli stessi fossero infondate in fatto e in diritto, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto op- posto o, in caso di revoca dello stesso, per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme indicate nel decreto o per le diverse somme che risultassero dovute.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rin- viata per la precisazione delle conclusioni, venendo quindi trattenuta in de- cisione all'udienza del 19.7.2013, per essere quindi rimessa in istruttoria con ordinanza del 27.3.2014. All'udienza del 23.1.2015 il giudizio è stato interrotto per l'intervenuto decesso di e, tempestivamente rias- Parte_4 sunto da e , all'udienza del 13.6.2018 è Parte_3 Parte_1 stato nuovamente trattenuto in decisione, ma, con ordinanza del 29.1.2019, è stato nuovamente rimesso sul ruolo istruttorio, avendo il giudice di prime
3 cure rilevato come non fosse presente nel fascicolo di parte opposta il con- tratto di fideiussione in data 31.10.2001.
Con sentenza n. 1245/2019 del 29.10.2019 il Tribunale di Cassino, in com- posizione monocratica, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiun- tivo n. 564/2010 emesso il 27.9.2010, condannando gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
ed , che hanno svolto i motivi riportati di Parte_5 Parte_3 seguito e hanno concluso come in epigrafe.
La pure ritualmente evocata in appello, non si è co- Controparte_1 stituita e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia, non essendo intervenuta tale dichiarazione nel corso del grado di giudizio.
Con atto depositato in data 7.5.2021 ha spiegato intervento nel presente grado di giudizio la che ha allegato e documentato Controparte_2 che: (i) in data 20.4.2018 la ha acquistato – nell'ambito Controparte_6 di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 – dalla i crediti derivanti dalle posizioni degli odierni Controparte_1 appellanti e che tale cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; (ii) con atto di cessione dei crediti del 20.12.2019 la ha acquistato dalla Pene- Controparte_2 lope SPV s.r.l. i crediti derivanti dalle posizioni di e Parte_3 Parte_1
(v. doc. n. 4 del fascicolo di parte terza intervenuta); e ha quindi
[...] concluso come in epigrafe.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della fideiussione, solle- vata dagli opponenti con la seconda comparsa conclusionale depositata il 12.9.2018. In particolare, gli opponenti deducono come detta eccezione sia proponibile addirittura per la prima volta in appello, e come pertanto gli stessi potessero sollevare la stessa anche con la comparsa conclusionale suddetta, diversamente da quanto avrebbe ritenuto il Tribunale di Cassino.
La censura non è fondata.
2.1. I fideiussori, originari opponenti, hanno dedotto di avere svolto soltanto con detta comparsa conclusionale l'eccezione di nullità della fideiussione sot- toscritta dagli stessi in quanto nelle more del giudizio è intervenuta la 4 pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810 del 12.12.2017, che stabiliva che “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “la pronuncia della Suprema Corte non integra gli estremi del fatto sopravvenuto, idoneo a giustificare una de- roga alle preclusioni processuali e a rimettere dunque in termine la parte per consentirle di dedurre e produrre documentazione a sostegno della sollevata eccezione, dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione ha una valenza ricognitiva e non innovativa del principio di diritto affermato”.
Il Tribunale di Cassino non ha dunque ritenuto l'eccezione sollevata dagli odierni appellanti (da quale erede di ) inammis- Parte_3 Parte_4 sibile in quanto tardivamente proposta, ma ha piuttosto ritenuto non sussi- stenti i presupposti per una rimessione in termini dei fideiussori opponenti per l'allegazione delle circostanze di fatto poste a fondamento di tale ecce- zione e per la produzione di documentazione a sostegno della stessa, e inammissibile la tardiva allegazione e prova di tali circostanza.
Tale statuizione non merita censura.
È vero, infatti, che l'eccezione di nullità può essere sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio in quanto, come ha evidenziato la giuri- sprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22.3.2017, n. 7294), il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pre- tesa, che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, 17.10.2019, n. 26495).
Al contempo, però, l'eccezione di nullità in questione, sollevata dagli oppo- nenti soltanto con la comparsa conclusionale depositata in data 12.9.2018,
5 si deve fondare su circostanze allegate e documentate nel rispetto dei ter- mini di preclusione previsti dal regime processuale applicabile ratione tem- poris per il giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.7.2023, n. 20713; e, con riguardo a clausole nulle perché prevedono interessi usu- rari, Cass. civ., Sez. III, ord. 18.10.2023, n. 28983). In caso contrario, si de- terminerebbe un inammissibile vulnus delle maturate preclusioni processuali (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9.8.2019, n. 21243; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2020, n. 4175).
Gli odierni appellanti si limitano a dedurre che l'eccezione di nullità (in ogni caso, parziale e non assoluta, come deduce parte appellante: cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 26.9.2019, n. 24044) della fideiussione omnibus sottoscritta dagli stessi possa essere sollevata per la prima volta anche nel presente giudizio di appello, e quindi – a maggior ragione – possa essere sollevata con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. Non censurano, tuttavia, quella che è la ratio dedicendi della sentenza appellata, sopra riportata, con cui non viene affermata la tardività dell'eccezione, ma piuttosto delle allega- zioni in fatto e della prova di tali circostanze.
Nella specie, l'eccezione di nullità sollevata dagli odierni appellanti si fonda sull'allegazione tanto della conformità della fideiussione sottoscritta in data 31.10.2001 allo schema A.B.I. predisposto nel 2003 quanto della ritenuta sussistenza di un “cartello” tra le banche in ragione del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, che sono circostanze non soltanto allegate da e da per la prima volta con la comparsa Parte_4 Parte_1 conclusionale depositata il 18.9.2018, ma anche provate esclusivamente nel costituirsi nel presente grado di giudizio (v. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte appellante).
2.2. Ciò ritenuto, soltanto per opportuna completezza di motivazione si deve osservare come quella proposta da e , con Parte_4 Parte_1
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2010 emesso dal Tribu- nale di Cassino il 27.9.2010, non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di con- correnza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Au- torità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto
6 consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, in riconvenzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.) in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giu- dice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asse- rita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
e , infatti, hanno sottoscritto la fideiussione Parte_4 Parte_1 in favore della in data 31.10.2001, ma non hanno Controparte_1 fornito alcuna prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le ban- che all'epoca di tale sottoscrizione. Conseguentemente, non è possibile af- fermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa violativa della concor- renza e, dunque, a valle, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta in data 31.10.2001 da e in ragione del fatto Parte_4 Parte_1 che le previsioni contrattuali di questa, e segnatamente quella delle clausole 2, 6 e 8, sono sovrapponibili a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Neanche è possibile sostenere che non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta molto tempo prima, e quindi dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli stessi in data e , alla luce di quanto ritenuto dalla giuri- Parte_4 Parte_1 sprudenza di legittimità (da ultimo, con Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato. In particolare, non giova all'accoglimento dell'eccezione di nul- lità proposta dall'odierno appellante il principio, espresso dalla Suprema Corte e condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano appli- cazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore 7 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente pre- posta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017,
n. 29810).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che, il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della Banca d'Italia. Nondimeno lad- dove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'ac- certamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fi- deiussione sottoscritto dall'odierno appellante risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale anche nell'ottobre 2001 in mancanza di prova da parte degli originari opponenti (odierni appellanti) della stessa. E, peraltro, la sussistenza di un'intesa non può certo desumersi dalla conformità a uno schema predisposto nel 2003, quindi successiva- mente alla sottoscrizione della fideiussione per cui è causa.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto ritualmente prodotta la fideiussione prestata da Pt_4
e , vale a dire il titolo sulla scorta del quale la
[...] Parte_1 ha agito in sede monitoria anche nei loro confronti, e Controparte_1 non solo del debitore principale, . In particolare, parte appel- Parte_3 lante deduce che “Le risultanze agli atti avrebbero dovuto indurre il Tribu- nale, in assenza di prova circa la rituale produzione del documento di fi- deiussione, a 'decidere la causa sulla base delle prove e dei documenti sot- toposti al suo esame al momento della decisione' (Cass. civ. 29 ottobre 1998, n. 10819), e pertanto a rigettare la domanda della Banca nei confronti dei fideiussori (…)”.
8 Il motivo non è fondato.
3.1. Con ordinanza del 9.11.2018 il Tribunale di Cassino ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, rilevando come non si rinvenisse nel fascicolo di parte della Banca opposta il contratto di fideiussione sottoscritto in data 31.10.2001 da e a garanzia di tutte le Parte_4 Parte_1 obbligazioni assunte nei confronti della da Controparte_1 Pt_3
, titolare della ditta omonima. In data 28.12.2018 la Banca opposta
[...] ha depositato telematicamente copia di detto contratto di fideiussione e all'udienza del 29.1.2019 gli opponenti hanno contestato la tardività di tale deposito, effettuato quanto erano già maturate le preclusioni a carico dell'op- posta.
Nella sentenza impugnata si legge che “il Giudice autorizzava la produzione”, ma – come deduce parte appellante – dagli atti di causa non risulta che la produzione di tale documento sia stata mai autorizzata, e segnatamente che la sia stata rimessa in termini per la produzione del Controparte_1 documento in questione. Infatti, all'udienza del 29.1.2019 il giudice si riser- vava e, con successiva ordinanza del 20.2.2019, a scioglimento della riserva, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni per la udienza del
14.6.2019, senza nulla decidere in merito al deposito effettuato nelle more dalla CP_4
Nella motivazione della sentenza appellata non si legge soltanto che la pro- duzione in questione è stata autorizzata dal giudice designato del Tribunale di Cassino, ma anche – e soprattutto – che la produzione in questione, sep- pure effettuata oltre i termini di preclusione per il deposito di documenta- zione nel giudizio di primo grado, e quindi entro la scadenza del termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. (in ragione del rito applicabile ratione tem- poris al presente giudizio), dovesse ritenersi involontaria sulla scorta delle
“seguenti circostanze: il negozio di fideiussione rappresenta l'unico docu- mento mancante della produzione di parte opposta;
tale documento risultava ritualmente prodotto ed allegato al fascicolo monitorio;
il fascicolo monitorio è risultato disispillato e la relativa produzione è stata rinvenuta sfusa nel fascicolo di ufficio. Tali elementi inducono a ritenere che la mancanza del documento non sia espressione di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o
9 di alcuni dei documenti ivi contenuti, e di conseguenza il Giudice ha la rico- struzione del fascicolo mediante la produzione di copia fotostatica del docu- mento (cfr., Cass, sez. 6 – 3, ordinanza n. 10224 del 26/04/2017)”.
3.2. L'odierna parte appellante deduce, al riguardo, che “Il Tribunale erra comunque nel ritenere involontaria la mancanza del documento”, in quanto
“a parte la assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo del tardivo deposito di copia fotostatica del documento mancante, non risulta neppure indicato in sentenza quale elemento fattuale abbia consentito al Tribunale di ritenere come avvenuta la 'rituale produzione' del documento nella fase mo- nitoria, nella quale, di norma, il ricorrente allega al fascicolo un 'indice atti e documenti' che, nella fattispecie, non è stato mai neppure evocato come esi- stente dalla Controparte”.
In verità, è la stessa parte appellante a rilevare come il giudice di prime cure indichi la motivazione per cui si debba ritenere ammissibile la produzione di tale documento anche oltre il termine di preclusione. Infatti, nella motiva- zione della decisione impugnata il Tribunale di Cassino ha ritenuto “provata la presenza del documento mediante la sua allegazione IN ORIGINALE nel fascicolo monitorio”, e quindi come quella effettuata a seguito della rimes- sione della causa in istruttoria, all'evidente fine di consentire la produzione del contratto di fideiussione non rinvenuto, e la successiva produzione da parte dell'opposta costituisca “la ricostruzione del Controparte_1 fascicolo mediante la produzione di copia fotostatica del documento”.
Inoltre, diversamente da quanto deduce parte appellante, il giudice di primo grado ha indicato quali sono le circostanze sulla scorta delle quali ha ritenuto che il contratto di fideiussione fosse stato prodotto, già nel procedimento monitorio e quindi nel giudizio di primo grado con il deposito del fascicolo di parte di tale procedimento, dalla Come si è ripor- Controparte_1 tato sopra, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha rilevato che “il negozio di fideiussione rappresenta l'unico documento mancante della pro- duzione di parte opposta;
tale documento risultava ritualmente prodotto ed allegato al fascicolo monitorio;
il fascicolo monitorio è risultato disispillato e la relativa produzione è stata rinvenuta sfusa nel fascicolo di ufficio”.
3.3. Secondo parte appellante, “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di
10 alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in man- canza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti;
ne consegue, che è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza, e che il Giudice è tenuto ad ordinare la ri- cerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione”(Cass. civ. 26/04/17 n. 10224)”.
Come si è detto sopra, il giudice di primo grado ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali, a suo avviso, il non rinvenimento nel fascicolo di parte op- posta della copia del contratto di fideiussione non possa ritenersi frutto di una scelta volontaria di tale parte. Gli odierni appellanti non censurano tale statuizione deducendo l'errata valutazione sulla base delle circostanze di fatto evidenziate nella motivazione o l'esistenza di ulteriori circostanze, pro- vate in atti, da cui dovesse semmai ritenersi volontaria la mancanza produ- zione di tale documento.
In ogni caso, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - com- porta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel pro- cesso, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio (ma anche nella sola fase monitoria, nel caso in esame), e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comu- nicazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.3.2024, n. 7923; Cass. civ., S.U.,
16.2.2023, n. 4835).
Peraltro, nel caso in esame gli odierni appellanti – come si è detto nel trattare il primo motivo di appello – hanno eccepito, con la seconda comparsa con- clusionale depositata in data 12.9.2018, la nullità per violazione della disci- plina antitrust della fideiussione in questione (come si è detto nel trattare del primo motivo di appello), e quindi hanno sollevato un'eccezione fondata su un documento che pure gli stessi deducono (nello svolgere il secondo motivo
11 di appello) essere stato tardivamente depositato dalla controparte e non possa essere posto a fondamento della domanda proposta nei loro confronti. È di tutta evidenza che, qualora così fosse, la statuizione da parte del giudice di primo grado in ordine all'inammissibilità di tale eccezione in quanto fon- data su circostanze allegate e provate tardivamente varrebbe anche con ri- guardo allo stesso contratto di cui si deduce la nullità.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove, con riguardo all'eccezione per cui avrebbe ceduto alla Parte_3 il proprio credito per € 38.483,53 nei confronti della Controparte_1
Regione Lazio, cessione regolarmente notificata alla Regione debitrice ce- duta e accettata dalla e quindi il credito di quest'ultima sarebbe stato CP_4 estinto per l'importo del credito ceduto, ha ritenuto che “dal tenore letterale della documentazione prodotta si evince che parte opponente non ha ceduto alla banca il credito vantato nei confronti della Regione Lazio, bensì le ha conferito un mandato irrevocabile all'incasso”.
Al riguardo, gli appellanti deducono che “l'atto datato 23/04/2007 reca ine- quivocabilmente la denominazione 'cessione di credito' ed è sottoscritto PER ACCETTAZIONE dalla Banca;
ne consegue che l avrebbe dovuto atti- CP_4 varsi presso la Regione Lazio per la riscossione del contributo ceduto, invece di proporre una azione giudiziale direttamente nei confronti de e dei Pt_3 suoi garanti;
la Banca opposta non ha mai neppure asserito di avere quan- tomeno tentato la preventiva escussione della Regione Lazio, debitore ce- duto, 'in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario' (Cass. Civ., sez. III, n. 3469/2007)”.
Il motivo è privo di pregio.
4.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto non solo che si sia in presenza - non di una cessione di credito, ma - di un mandato all'incasso, e quindi che il mandatario-creditore che intenda agire nei confronti del mandante-debi- tore, per non essere stato soddisfatto dal terzo, non ha l'obbligo di preven- tiva escussione del terzo debitore. Ha anche ritenuto, a monte e invero in via del tutto assorbente, che la deduzione di tale circostanza sia stata effettuata tardivamente dagli opponenti, e segnatamente “tardiva in quanto sollevata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.”.
12 e censurano anche tale statuizione di tar- Parte_4 Parte_1 dività della loro eccezione di estinzione del credito azionato in sede monito- ria, deducendo come la ritenuta tardività sia invero “del tutto inesistente poiché l'intervenuta cessione del credito è stata dedotta ed argomentata già con l'atto di citazione in opposizione a d.i. del 23/11/10”; e che, “peraltro nella udienza di prima comparizione e trattazione della causa, 'le parti pos- sono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate' (art. 183, V comma, c.p.c.) e la relativa preclusione, ai sensi del VI° comma della norma citata, matura solo dopo il deposito della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., in caso le parti ne abbiano fatto richiesta (…)”.
Deve escludersi la tardività dell'eccezione di parziale estinzione del credito della Banca opposta in quanto, come ha dedotto l'odierna parte appellante, già con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. è stato dedotto che , a copertura ed estinzione del suo credito Parte_3 con la Banca, ha ceduto in favore della stessa, in data 23/04/2007, il credito di € 38.483,53 vantato nei confronti della Regione Lazio (…); credito certo, liquido ed esigibile in quanto accertato con sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 09/03/2006”.
4.2. Ritenuta tempestiva la deduzione di parte opponente in ordine alla ces- sione pro soluto del credito azionato in sede monitoria dalla Controparte_1
la censura svolta in ordine alla qualificazione del rapporto instaurato
[...] tra il debitore principale e la Regione Lazio effettuata dal giudice di primo grado, e più in genere in ordine alla statuizione di rigetto dell'eccezione in questione, non può essere accolta.
Diversamente da quanto deduce parte appellante, in data 16.4.2007
, titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Cervaro Parte_3
(FR), ha rilasciato alla Regione Lazio un “mandato irrevocabile al paga- mento”, come si legge nell'oggetto della nota inviata a quest'ultima. In par- ticolare, come si legge in tale nota, il titolare del “contributo concesso ai sensi del Reg. Cee 2052/88 e 2081/93 Docup/ob 5/b (Saldo) di Euro 38.283,53 Prot. 149327 del 05/12/2006” ha chiesto che la liquidazione dello stesso fosse disposta “irrevocabilmente la liquidazione del suddetto saldo, presso la filiale 02 della di Frosinone (Ufficio Controparte_7
Imprese) Via Aldo Moro, n 563”.
13 Come ha ritenuto il giudice di primo grado, dunque, si è in presenza di un mandato all'incasso rilasciato alla creditrice opposta, e non di una cessione di credito pro soluto, e quindi legittimamente la ha Controparte_1 agito in sede monitoria per conseguire il pagamento del proprio credito nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori, non risultando estinto tale credito dalla cessione del credito vantato dal primo nei confronti della Regione Lazio e indicato in tale nota del 16.4.2007.
5. In conclusione, l'appello proposto da ed Parte_1 Pt_3
avverso la sentenza n. 1245/2019 emessa dal Tribunale di Cassino,
[...] in composizione monocratica, il 29.10.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre nes- suna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite tra gli ap- pellanti e l'appellata, che è rimasta contumace, non svolgendo dunque alcuna difesa nel presente grado di giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
rigetta l'appello proposto da ed Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza n. 1245/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, in com- posizione monocratica, il 29.10.2019; condanna ed , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_3 rimborsare alla le spese del presente giudizio di Controparte_2 appello, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra Parte_1 ed , da un lato, e la dall'altro; Parte_3 Controparte_1
14 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
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