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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/10/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 87 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'esito della trattazione scritta del 22.10.2025
e vertente tra società unipersonale con sede legale in Roma (RM), Parte_1
Lungotevere Flaminio n. 18, Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. – codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. - P.IVA_1 società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, il suo procuratore speciale con sede sociale in Verona, Viale CP_1 dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000 interamente versato, codice fiscale e iscrizione a Registro Imprese di Verona e partita P.IVA_2
IVA , rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Giulio Giulini P.IVA_3
Richard; ricorrente e
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_1
15.05.1963 in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (CF: Persona_1
), nata il [...] in [...], residenti in [...]C.F._2
d'VR, via Azeglio n.33, resistenti contumaci
OGGETTO: azione di accertamento della intervenuta accettazione di eredità
CONCLUSIONI 1 La parte ricorrente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che (C.F.: Controparte_2 C.F._1
) nato ad [...] il [...] e (C.F.:
[...] Persona_1
), nata a [...] il [...] sono eredi puri e semplici di C.F._2
, nata a Rio De Janeiro (Brasile) il [...], in [...]_2
abitante in Albiano d'VR, Via Azeglio n. 33, con ogni conseguente statuizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha convenuto in giudizio in proprio ed Parte_1 Controparte_2
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne onde ottenere una pronuncia giudiziale che accerti Persona_1
l'intervenuta accettazione tacita da parte dei suddetti dell'eredità di Persona_2
rispettivamente moglie e madre delle parti resistenti.
[...]
A sostegno dell'azione spiegata, la parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con e la moglie un contratto di Controparte_2 Persona_2
mutuo in data 18.07.2012 con concessione di garanzia ipotecaria sull'immobile di loro proprietà sito in Albiano d'VR, via Azeglio n. 33, aggiungendo come a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni pattuite ha intimato la restituzione dell'importo complessivo di € 167.962,02.
ha allegato inoltre come dall'esame del registro delle Parte_1
successioni è emerso come entrambi i resistenti non abbiamo provveduto ad accettare l'eredità a loro devoluta semplicemente né con beneficio di inventario, nonostante siano rimasti nel possesso dell'abitazione concessa in garanzia.
Il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
2 Ammesso l'interrogatorio formale del resistente, il quale, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza di ammissione, non si è presentato in udienza per rispondere all'interpello, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente
[...]
, ritualmente citato e non costituito. CP_2
Venendo la merito la domanda avanzata da parte ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova premettere che in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
L'art 485 c.c. contempla un caso di accettazione dell'eredità ex lege presupponente una fattispecie complessa di cui sono elementi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso di beni ereditari e la mancata tempestiva realizzazione dell'inventano. In applicazione di tali principi, il soggetto, il quale deduce detta accettazione tacita come fatto costitutivo della domanda diretta a fare valere un credito nei confronti del chiamato, in quanto erede del debitore defunto, ha l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie, ivi compreso il possesso di beni ereditari.
In tema di successione "mortis causa", la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l'eredità, rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale accettazione
3 "ex lege", di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16507 del
19/07/2006).
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventano nei termini di legge non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass., Sez. 2, sentenza n. 4835 del 25.7.1980, ivi, Rv. 408659; conf. Cass. sent. n. 4707 del
14.5.1994; n. 11018 del 5.5.2008; n. 2911 del 19.3.1998).
Nel caso che ci occupa, dagli atti di causa è emerso che Persona_2
nata in [...] [...], è deceduta in data
[...]
30.10.2014, lasciando quali chiamati all'eredità il coniuge e la Controparte_2 figlia , i quali sono rimasti nel possesso dei beni ereditari, senza Persona_1 che agli atti vi sia prova che i medesimi abbiano compilato l'inventano entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (art. 485, comma 1,
c.c.), né successivamente.
La circostanza che i resistenti siano rimasti nel possesso di almeno di parte dei beni caduti in successione, e nella specie dell'immobile sito in Albiano d'VR, via Azeglio n. 33, si evince sia dal certificato di residenza storico sia dalla notificazione effettuata nel presente giudizio.
Ciò posto si è realizzata nei confronti di la fattispecie prevista Controparte_2 dall'art. 485, comma 3°, c.c., a tenore del quale “trascorso tale termine senza che
l'inventano sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
4 A ciò si aggiunga che l'omessa ed ingiustificata risposta da parte del resistente all'interpello deferitogli, finalizzato a provare il possesso dei beni ereditari, valutata, secondo la previsione dell'art. 232 c.p.c., alla luce degli ulteriori elementi di giudizio di natura documentale a contenuto integrativo in atti, si traduce, sulla scorta di costante orientamento del Supremo Collegio (Cass. Civ. 31.12.2009 n.
28293), nella sostanziale ammissione dei fatti ivi dedotti.
Di contro, il suddetto istituto, quale forma di accettazione ex lege, non può operare nei confronti della minorenne . Persona_1
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento consolidato che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita
è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.
Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall'art. 485 cod. civ. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 cod. civ., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell'inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età (cfr. tra le tante Cass. sez. 2, Sentenza n. 9648 del 24/07/2000).
I suddetti principi sono stati, di recente, ribaditi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali, con la sentenza n. Sentenza n. 31310 del 06/12/2024, chiamate a pronunciarsi in tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore e possibilità di successiva rinuncia, hanno escluso che con riguardo alla eredità del minore possa trovare applicazione la disciplina degli artt. 485 e 487 c.c., precisando che “se il legale rappresentante fa l'accettazione ma non compie l'inventario entro il termine previsto da tali articoli, giammai il minore potrà essere considerato erede puro e semplice, cioè erede senza beneficio. La disposizione di cui all'art. 489 cod. civ. è una estensione del principio posto
5 dall'art. 471 cod. civ., da cui emerge che la condizione dell'erede minorenne non può essere mai quella di erede puro e semplice e che, per tutta la durata della minore età, non può verificarsi la decadenza dal beneficio” (cfr. punto 3 della motivazione della sentenza citata “La disamina non può che partire dall'art. 471 cod. civ., secondo cui per i minori e per gli interdetti
l'eredità deve essere accettata con beneficio di inventario. L'espressione è intesa nel senso che tale forma di accettazione è la sola consentita dalla legge per gli incapaci. La prescrizione è considerata, in giurisprudenza e dalla dottrina, di ordine pubblico, rispondendo all'interesse generale di non esporre il minore al rischio di depauperamento del proprio patrimonio a causa di debiti altrui. La disposizione comporta, secondo la prevalente dottrina, l'invalidità, sotto specie di nullità per violazione di norma imperativa (art. 1418 cod. civ.), di una dichiarazione del legale rappresentante del minore di accettazione dell'eredità pura e semplice, cioè non accompagnata dalla volontà di avvalersi del beneficio, e, certamente, l'inidoneità delle forme di accettazione tacita a far acquisire la qualità di erede al minore, che rimane nella situazione di chiamato, non rientrando tali forme di accettazione tra i poteri del legale rappresentante (Cass.
n. 15267 del 2019; Cass. n. 21456 del 2017; Cass. n. 2276 del 1995; Cass. n. 1267 del
1986; Cass. n. 162 del 1962). Va tenuto conto, inoltre, che l'accettazione beneficiata richiede la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 484 cod. civ., ed è soggetta a trascrizione.
L'ordinamento non prevede forme o strumenti diversi dalla dichiarazione espressa per conseguire gli effetti del beneficio. L'argomento è altresì valido per escludere la tesi, pure avanzata in passato in dottrina, secondo cui il minore acquisterebbe il beneficio ope legis, cioè per il solo fatto del suo stato, a seguito di accettazione da parte del suo legale rappresentante, anche se non espressa nella forma beneficiata. Naturalmente rimane ferma la facoltà del legale rappresentante del minore di rinunciare all'eredità. Per l'eredità devoluta al minore
l'alternativa rimane fissata tra l'accettazione con beneficio di inventario e la rinuncia. L'una e
l'altra debbono essere autorizzate dal giudice tutelare (art. 320, comma 3, cod. civ.). Il diritto di accettazione è soggetto a prescrizione, che decorre anche nei confronti del minore, come si desume dall'art. 2942, comma 1, n. 1), cod. civ.. L'art. 484 cod. civ. prescrive che
l'accettazione beneficiata si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale ed è inserita nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare.
La stessa disposizione precisa che l'accettazione deve essere seguita o preceduta dall'inventario, da farsi secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile ( art. 769 e segg.). La norma va intesa nel senso che in tanto l'erede può avvalersi del beneficio, che gli consente di soddisfare i creditori ed i legatari nei limiti del valore della eredità ricevuta (art. 490 cod. civ.), in quanto
6 vengano svolte le operazioni di inventario. La disposizione risponde ad una logica interna e ad una esigenza di chiarezza dei rapporti giuridici, in quanto la stessa separazione patrimoniale tra beni propri e beni ereditati presuppone, per poter operare, l'identificazione materiale di questi ultimi e, al fine di evitare incertezze, che essa si svolga in tempi celeri e secondo forme idonee ad assicurare la correttezza delle operazioni. Gli artt. 485 e 487 cod. civ. disciplinano
l'obbligo di redigere l'inventario a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni, disponendo che, se l'inventario non è compiuto nel termine di tre mesi, decorrente dal giorno dell'apertura della successione nel primo caso e dalla dichiarazione di accettazione beneficiata nel secondo, “il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice“. La relativa disciplina non è modulata soltanto in base alla situazione in cui il chiamato si trova rispetto ai beni ereditari, ma anche in base alla sua condizione soggettiva. Dispone l'art. 489 cod. civ. che i minori ( gli interdetti e gli inabilitati ) non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età (ovvero dalla cessazione dello stato di incapacità), quando, “entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”. La disposizione introduce una proroga al termine di esecuzione dell'inventario, in quanto consente al minore divenuto maggiorenne di usufruire del beneficio compiendo, entro
l'anno, le relative operazioni e altresì di accettare l'eredità con beneficio di inventario nel caso in cui il suo rappresentante sia rimasto inerte ovvero abbia posto in essere una accettazione nulla o inefficace. Da tale disposizione discende, per giurisprudenza costante, che, con riguardo alla eredità del minore, non trova applicazione la disciplina degli artt. 485 e 487 sopra richiamati, che impongono la redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi. Di conseguenza, se il legale rappresentante fa l'accettazione ma non compie l'inventario entro il termine previsto da tali articoli, giammai il minore potrà essere considerato erede puro e semplice, cioè erede senza beneficio. La disposizione di cui all'art. 489 cod. civ. è una estensione del principio posto dall'art. 471 cod. civ., da cui emerge che la condizione dell'erede minorenne non può essere mai quella di erede puro e semplice e che, per tutta la durata della minore età, non può verificarsi la decadenza dal beneficio”…).
In altri termini, il minore resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.
Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione dell'eredità deve essere respinta con riferimento alla minorenne , non Persona_1
7 essendo ancora spirato il termine ex art. 489 c.c. e non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 485 c.c.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VR in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 87/2025 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
accerta e dichiara l'intervenuta accettazione ai sensi dell'art. 485 c.c. da parte di
(C.F. ) dell'eredità di Controparte_2 CodiceFiscale_1 [...]
nata in [...] [...] e Persona_2
deceduta in data 30.10.2014, nei limiti della quota a lui devoluta e salvo il concorso con altri chiamati, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità;
rigetta la domanda nei confronti di;
Persona_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in VR, il 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 87 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'esito della trattazione scritta del 22.10.2025
e vertente tra società unipersonale con sede legale in Roma (RM), Parte_1
Lungotevere Flaminio n. 18, Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. – codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. - P.IVA_1 società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, il suo procuratore speciale con sede sociale in Verona, Viale CP_1 dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000 interamente versato, codice fiscale e iscrizione a Registro Imprese di Verona e partita P.IVA_2
IVA , rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Giulio Giulini P.IVA_3
Richard; ricorrente e
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_1
15.05.1963 in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (CF: Persona_1
), nata il [...] in [...], residenti in [...]C.F._2
d'VR, via Azeglio n.33, resistenti contumaci
OGGETTO: azione di accertamento della intervenuta accettazione di eredità
CONCLUSIONI 1 La parte ricorrente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che (C.F.: Controparte_2 C.F._1
) nato ad [...] il [...] e (C.F.:
[...] Persona_1
), nata a [...] il [...] sono eredi puri e semplici di C.F._2
, nata a Rio De Janeiro (Brasile) il [...], in [...]_2
abitante in Albiano d'VR, Via Azeglio n. 33, con ogni conseguente statuizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha convenuto in giudizio in proprio ed Parte_1 Controparte_2
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne onde ottenere una pronuncia giudiziale che accerti Persona_1
l'intervenuta accettazione tacita da parte dei suddetti dell'eredità di Persona_2
rispettivamente moglie e madre delle parti resistenti.
[...]
A sostegno dell'azione spiegata, la parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con e la moglie un contratto di Controparte_2 Persona_2
mutuo in data 18.07.2012 con concessione di garanzia ipotecaria sull'immobile di loro proprietà sito in Albiano d'VR, via Azeglio n. 33, aggiungendo come a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni pattuite ha intimato la restituzione dell'importo complessivo di € 167.962,02.
ha allegato inoltre come dall'esame del registro delle Parte_1
successioni è emerso come entrambi i resistenti non abbiamo provveduto ad accettare l'eredità a loro devoluta semplicemente né con beneficio di inventario, nonostante siano rimasti nel possesso dell'abitazione concessa in garanzia.
Il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
2 Ammesso l'interrogatorio formale del resistente, il quale, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza di ammissione, non si è presentato in udienza per rispondere all'interpello, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente
[...]
, ritualmente citato e non costituito. CP_2
Venendo la merito la domanda avanzata da parte ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova premettere che in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
L'art 485 c.c. contempla un caso di accettazione dell'eredità ex lege presupponente una fattispecie complessa di cui sono elementi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso di beni ereditari e la mancata tempestiva realizzazione dell'inventano. In applicazione di tali principi, il soggetto, il quale deduce detta accettazione tacita come fatto costitutivo della domanda diretta a fare valere un credito nei confronti del chiamato, in quanto erede del debitore defunto, ha l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie, ivi compreso il possesso di beni ereditari.
In tema di successione "mortis causa", la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l'eredità, rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale accettazione
3 "ex lege", di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16507 del
19/07/2006).
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventano nei termini di legge non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass., Sez. 2, sentenza n. 4835 del 25.7.1980, ivi, Rv. 408659; conf. Cass. sent. n. 4707 del
14.5.1994; n. 11018 del 5.5.2008; n. 2911 del 19.3.1998).
Nel caso che ci occupa, dagli atti di causa è emerso che Persona_2
nata in [...] [...], è deceduta in data
[...]
30.10.2014, lasciando quali chiamati all'eredità il coniuge e la Controparte_2 figlia , i quali sono rimasti nel possesso dei beni ereditari, senza Persona_1 che agli atti vi sia prova che i medesimi abbiano compilato l'inventano entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (art. 485, comma 1,
c.c.), né successivamente.
La circostanza che i resistenti siano rimasti nel possesso di almeno di parte dei beni caduti in successione, e nella specie dell'immobile sito in Albiano d'VR, via Azeglio n. 33, si evince sia dal certificato di residenza storico sia dalla notificazione effettuata nel presente giudizio.
Ciò posto si è realizzata nei confronti di la fattispecie prevista Controparte_2 dall'art. 485, comma 3°, c.c., a tenore del quale “trascorso tale termine senza che
l'inventano sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
4 A ciò si aggiunga che l'omessa ed ingiustificata risposta da parte del resistente all'interpello deferitogli, finalizzato a provare il possesso dei beni ereditari, valutata, secondo la previsione dell'art. 232 c.p.c., alla luce degli ulteriori elementi di giudizio di natura documentale a contenuto integrativo in atti, si traduce, sulla scorta di costante orientamento del Supremo Collegio (Cass. Civ. 31.12.2009 n.
28293), nella sostanziale ammissione dei fatti ivi dedotti.
Di contro, il suddetto istituto, quale forma di accettazione ex lege, non può operare nei confronti della minorenne . Persona_1
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento consolidato che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita
è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.
Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall'art. 485 cod. civ. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 cod. civ., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell'inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età (cfr. tra le tante Cass. sez. 2, Sentenza n. 9648 del 24/07/2000).
I suddetti principi sono stati, di recente, ribaditi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali, con la sentenza n. Sentenza n. 31310 del 06/12/2024, chiamate a pronunciarsi in tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore e possibilità di successiva rinuncia, hanno escluso che con riguardo alla eredità del minore possa trovare applicazione la disciplina degli artt. 485 e 487 c.c., precisando che “se il legale rappresentante fa l'accettazione ma non compie l'inventario entro il termine previsto da tali articoli, giammai il minore potrà essere considerato erede puro e semplice, cioè erede senza beneficio. La disposizione di cui all'art. 489 cod. civ. è una estensione del principio posto
5 dall'art. 471 cod. civ., da cui emerge che la condizione dell'erede minorenne non può essere mai quella di erede puro e semplice e che, per tutta la durata della minore età, non può verificarsi la decadenza dal beneficio” (cfr. punto 3 della motivazione della sentenza citata “La disamina non può che partire dall'art. 471 cod. civ., secondo cui per i minori e per gli interdetti
l'eredità deve essere accettata con beneficio di inventario. L'espressione è intesa nel senso che tale forma di accettazione è la sola consentita dalla legge per gli incapaci. La prescrizione è considerata, in giurisprudenza e dalla dottrina, di ordine pubblico, rispondendo all'interesse generale di non esporre il minore al rischio di depauperamento del proprio patrimonio a causa di debiti altrui. La disposizione comporta, secondo la prevalente dottrina, l'invalidità, sotto specie di nullità per violazione di norma imperativa (art. 1418 cod. civ.), di una dichiarazione del legale rappresentante del minore di accettazione dell'eredità pura e semplice, cioè non accompagnata dalla volontà di avvalersi del beneficio, e, certamente, l'inidoneità delle forme di accettazione tacita a far acquisire la qualità di erede al minore, che rimane nella situazione di chiamato, non rientrando tali forme di accettazione tra i poteri del legale rappresentante (Cass.
n. 15267 del 2019; Cass. n. 21456 del 2017; Cass. n. 2276 del 1995; Cass. n. 1267 del
1986; Cass. n. 162 del 1962). Va tenuto conto, inoltre, che l'accettazione beneficiata richiede la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 484 cod. civ., ed è soggetta a trascrizione.
L'ordinamento non prevede forme o strumenti diversi dalla dichiarazione espressa per conseguire gli effetti del beneficio. L'argomento è altresì valido per escludere la tesi, pure avanzata in passato in dottrina, secondo cui il minore acquisterebbe il beneficio ope legis, cioè per il solo fatto del suo stato, a seguito di accettazione da parte del suo legale rappresentante, anche se non espressa nella forma beneficiata. Naturalmente rimane ferma la facoltà del legale rappresentante del minore di rinunciare all'eredità. Per l'eredità devoluta al minore
l'alternativa rimane fissata tra l'accettazione con beneficio di inventario e la rinuncia. L'una e
l'altra debbono essere autorizzate dal giudice tutelare (art. 320, comma 3, cod. civ.). Il diritto di accettazione è soggetto a prescrizione, che decorre anche nei confronti del minore, come si desume dall'art. 2942, comma 1, n. 1), cod. civ.. L'art. 484 cod. civ. prescrive che
l'accettazione beneficiata si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale ed è inserita nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare.
La stessa disposizione precisa che l'accettazione deve essere seguita o preceduta dall'inventario, da farsi secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile ( art. 769 e segg.). La norma va intesa nel senso che in tanto l'erede può avvalersi del beneficio, che gli consente di soddisfare i creditori ed i legatari nei limiti del valore della eredità ricevuta (art. 490 cod. civ.), in quanto
6 vengano svolte le operazioni di inventario. La disposizione risponde ad una logica interna e ad una esigenza di chiarezza dei rapporti giuridici, in quanto la stessa separazione patrimoniale tra beni propri e beni ereditati presuppone, per poter operare, l'identificazione materiale di questi ultimi e, al fine di evitare incertezze, che essa si svolga in tempi celeri e secondo forme idonee ad assicurare la correttezza delle operazioni. Gli artt. 485 e 487 cod. civ. disciplinano
l'obbligo di redigere l'inventario a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni, disponendo che, se l'inventario non è compiuto nel termine di tre mesi, decorrente dal giorno dell'apertura della successione nel primo caso e dalla dichiarazione di accettazione beneficiata nel secondo, “il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice“. La relativa disciplina non è modulata soltanto in base alla situazione in cui il chiamato si trova rispetto ai beni ereditari, ma anche in base alla sua condizione soggettiva. Dispone l'art. 489 cod. civ. che i minori ( gli interdetti e gli inabilitati ) non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età (ovvero dalla cessazione dello stato di incapacità), quando, “entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”. La disposizione introduce una proroga al termine di esecuzione dell'inventario, in quanto consente al minore divenuto maggiorenne di usufruire del beneficio compiendo, entro
l'anno, le relative operazioni e altresì di accettare l'eredità con beneficio di inventario nel caso in cui il suo rappresentante sia rimasto inerte ovvero abbia posto in essere una accettazione nulla o inefficace. Da tale disposizione discende, per giurisprudenza costante, che, con riguardo alla eredità del minore, non trova applicazione la disciplina degli artt. 485 e 487 sopra richiamati, che impongono la redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi. Di conseguenza, se il legale rappresentante fa l'accettazione ma non compie l'inventario entro il termine previsto da tali articoli, giammai il minore potrà essere considerato erede puro e semplice, cioè erede senza beneficio. La disposizione di cui all'art. 489 cod. civ. è una estensione del principio posto dall'art. 471 cod. civ., da cui emerge che la condizione dell'erede minorenne non può essere mai quella di erede puro e semplice e che, per tutta la durata della minore età, non può verificarsi la decadenza dal beneficio”…).
In altri termini, il minore resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.
Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione dell'eredità deve essere respinta con riferimento alla minorenne , non Persona_1
7 essendo ancora spirato il termine ex art. 489 c.c. e non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 485 c.c.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VR in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 87/2025 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
accerta e dichiara l'intervenuta accettazione ai sensi dell'art. 485 c.c. da parte di
(C.F. ) dell'eredità di Controparte_2 CodiceFiscale_1 [...]
nata in [...] [...] e Persona_2
deceduta in data 30.10.2014, nei limiti della quota a lui devoluta e salvo il concorso con altri chiamati, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità;
rigetta la domanda nei confronti di;
Persona_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in VR, il 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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