Trib. Ivrea, sentenza 31/10/2025, n. 1333
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Sentenza 31 ottobre 2025

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Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da una società unipersonale, mandataria di una società di cartolarizzazione crediti, nei confronti di un soggetto e della figlia minore, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale. La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di una defunta da parte dei resistenti, coniuge e figlia della de cuius. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un contratto di mutuo stipulato con la defunta e il coniuge, con garanzia ipotecaria, e il conseguente inadempimento, per un importo di € 167.962,02. Ha altresì allegato che i resistenti non avevano provveduto ad accettare l'eredità né puramente e semplicemente né con beneficio d'inventario, pur rimanendo nel possesso dell'immobile gravato da ipoteca. I resistenti, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, venendo dichiarati contumaci. La causa è stata decisa all'esito di trattazione scritta, previa ammissione e mancata comparizione del resistente all'interrogatorio formale.

Il Tribunale ha dichiarato la contumacia dei resistenti e, nel merito, ha accolto parzialmente la domanda. Ha accertato e dichiarato l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte del resistente adulto, ai sensi dell'art. 485 c.c., in quanto chiamato all'eredità, rimasto nel possesso dei beni ereditari (in particolare l'immobile sito in Albiano d'Ivrea) e non avendo provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge. Tale fattispecie, unitamente all'omessa e ingiustificata risposta all'interpello deferitogli, è stata ritenuta configurare un'accettazione tacita ex lege, con conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice. Di contro, la domanda è stata rigettata nei confronti della figlia minore. Il Giudice ha richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui l'eredità devoluta ai minori può essere accettata solo con beneficio d'inventario, essendo nulla ogni altra forma di accettazione espressa o tacita. Pertanto, non può verificarsi la decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 485 c.c. per i minori, i quali rimangono nella posizione di chiamati all'eredità fino a quando non esercitino il diritto di accettare o rinunciare entro i termini di prescrizione, con l'autorizzazione del giudice tutelare. In considerazione dell'accoglimento parziale, le spese di lite sono state integralmente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ivrea, sentenza 31/10/2025, n. 1333
    Giurisdizione : Trib. Ivrea
    Numero : 1333
    Data del deposito : 31 ottobre 2025

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