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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1277-2021 RG, tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Mongelli -opponente; Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino - opposta; CP_1
avente ad oggetto: “ opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 16 aprile 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2145/2020 emesso nei Parte_1
suoi confronti per il pagamento della somma di € 36.040,69 oltre accessori (interessi e spese) in favore di dichiaratasi cessionaria del credito derivante dal saldo-debitore di un CP_1
contratto di finanziamento stipulato con . Controparte_2
Ha esposto che:
-dal ricorso monitorio emerge che ha dapprima ceduto il credito alla società Controparte_2
ma negli atti non vi è prova di questa cessione;
CP_3
-l'allegato n.5) del fascicolo monitorio riguarda una cessione tra e Controparte_2 CP_4
;
[...]
-tale documento non fa alcun riferimento alla società CP_3
-la cessione in favore di in forza del contratto di cessione del 28.01.2019 (allegato CP_1
n.7) del fascicolo monitorio), è avvenuta da parte di e non da;
CP_5 CP_4
-la ricorrente-opposta non ha legittimazione attiva.
Nel merito, dopo aver disconosciuto le firme risultanti dai documenti negoziali, ha eccepito:
- la mancata conclusione del contratto di finanziamento;
- la mancata prova dell'erogazione del finanziamento;
- la mancata prova sul piano di ammortamento;
- l'indeterminatezza del credito e del tasso d'interesse di mora.
1 Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'accertamento di inesistenza di qualsiasi obbligazione di pagamento nei confronti di con vittoria di spese processuali. CP_1
ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha esposto che: CP_1
-l'esponente ha legittimazione attiva quale cessionaria del credito;
-il credito di , derivante dal contratto di finanziamento n.43856159 stipulato dal CP_2 CP_2
IO in data 5 maggio 2011 per l'importo di €30.000,00, è stato identificato dalla stessa
[...]
con il numero di sofferenza NDG0325305635, come documentato in atti;
CP_2
-in data 11 giugno 2015, ha ceduto il credito a Controparte_2 CP_3
in data 22 dicembre 2015, ha ceduto il credito a;
CP_3 CP_4
, con nota raccomandata del 22 dicembre 2015, ha comunicato le cessioni al IO Controparte_4 intimando il pagamento della somma di €36.040,69;
, in data 28 gennaio 2019, nell'ambito di operazione di cartolarizzazione pubblicata Controparte_4
in GU del 2 febbraio 2019 Parte II n.14, ha ceduto lo stesso credito (NDG0325305635) ad
[...]
CP_1
-tale cessione è stata comunicata al con lettera raccomandata del 4 marzo 2019; Pt_1
-le notifiche delle avvenute cessioni si sono perfezionate per compiuta giacenza delle raccomandate inviate all'indirizzo di via Socrate n.25 in Taranto, indicato dalla controparte anche negli atti di questo giudizio.
L'opposta ha, poi, chiesto la verificazione delle firme disconosciute e, per gli altri motivi, ha dedotto che:
-il IO ha ottenuto il finanziamento da ed ha versato 21 rate;
Controparte_2
-per la determinazione del saldo-debitore, come ricostruito in atti per capitale, interessi e spese, sono state applicate le condizioni economiche pattuite tra le parti.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio
*** ** ***
*** ** ***
La legittimazione attiva.
Le cessioni del credito.
Come noto, in materia di crediti cartolarizzati, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione
2 del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che
“affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ritiene di aderire alla rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
3 “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo
2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recenti (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024 n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
“È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data
4 dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9412 del 05/04/2023).
Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
5 2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nella fattispecie, vi è la prova documentale (cfr. allegati al fascicolo dell'opposta):
-della cessione tra e;
Controparte_2 CP_4
-della cessione tra e Controparte_6 CP_1
-della posizione di , non quale cessionaria, ma quale destinataria del conferimento del CP_5 ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
[...]
, avvenuto con atto del 29 giugno 2018 n.80866 Rep/n.15510 Racc.; CP_4
-della pubblicazione in GU Parte II n.14 del 2 febbraio 2019 della cessione di crediti” pro soluto” ex art.58 TUB tra ed ricomprendente – tra l'altro – i crediti ceduti a CP_5 CP_1 [...]
da ; CP_4 Controparte_2
-della notifica a , con raccomandata del 4 marzo 2019, inviata da all' Parte_1 CP_1 indirizzo di via Socrate n.25 in Taranto, dell'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento n.43856159 NDG 0325305635;
-del fatto che la cessione abbia riguardato proprio il credito per l'importo di € Controparte_2
36.040,69 alla data del 30.11.2015 (cfr. anche lista crediti ceduti da a CP_5 CP_1 autentica dal Notaio con atto del 16 gennaio 2019 n.50.642 Rep./n.25.203 Persona_1
Racc.).
Nella ricostruzione delle cessioni, tutte documentate, appare evidente che – CP_1 cessionaria di destinataria del ramo d'azienda , cessionaria di CP_7 CP_4 [...]
– abbia erroneamente indicato anche la cessione in favore di CP_2 CP_3
Il merito.
L'opposizione non è fondata.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con
6 la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Il ha disconosciuto le sottoscrizioni risultanti dal contratto di finanziamento Pt_1 CP_2
ed ha contestato il credito in punto di an e quantum debeatur.
[...]
E' stata svolta la fase di verificazione ex artt.216 e segg. cpc, su istanza dell'opposta.
La Ctu grafologica ha consentito di accertare l'autenticità delle firme apposte da Parte_1
sui documenti negoziali.
La Ctu contabile, disposta per accertare il reale saldo-debitore e per escludere dal saldo eventuali poste passive non dovute (cfr. quesiti formulati con ordinanza del 19.10.2023), ha verificato non solo la debenza dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ma anche di un importo ulteriore di €83,24.
Per quanto esposto, è stato accertato che:
è divenuta titolare del credito dato dal saldo-debitore del contratto di finanziamento CP_1
n.43856159 stipulato in data 5 maggio 2011 da con , già Parte_1 Controparte_2
passato in lista sofferenza con il seguente codice identificativo: NDG 0325305635;
-il contratto di finanziamento è stato sottoscritto dal IO;
-il credito azionato in sede monitoria non è scaturito da addebiti non dovuti ed è stato addirittura inferiore al reale saldo-debitore.
La posizione difensiva dell'opponente ha implicato la necessità di due accertamenti peritali il cui esito è stato contrario alle allegazioni;
in particolare, il disconoscimento delle firme apposte sui documenti negoziali, smentito dalla perizia grafologica, è avvenuto nel giudizio dopo la reale stipulazione del contratto di finanziamento con e dopo il versamento di un certo Controparte_2
numero di rate, sicchè, sussistendo la mala fede processuale, attuata con una condotta contraria ai principi del giusto processo (art.111 Cost.) e non fisiologicamente espressiva del diritto di difesa
(art.24 Cost.), deve disporsi ex art.136 secondo comma dPR 115-2002, la revoca retroattiva
7 dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposto in via anticipata e provvisoria con delibera COA del 2 marzo 2021.
La condanna al pagamento delle spese di Ctu e delle spese processuali, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1277-2021 RG, fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'opposizione, con definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.2145/2020;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreti del 26.07.2023 e dell'8.03.2024;
-revoca, con effetti retroattivi (art.136 co.
2-3 dPR 115-2002), l'ammissione di al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato, disposto in via anticipata e provvisoria con delibera COA del 2 marzo 2021, mandando alla Cancelleria per le attività di competenza.
Così deciso il 16 giugno 2025
Il Giudice annagrazia lenti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1277-2021 RG, tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Mongelli -opponente; Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino - opposta; CP_1
avente ad oggetto: “ opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 16 aprile 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2145/2020 emesso nei Parte_1
suoi confronti per il pagamento della somma di € 36.040,69 oltre accessori (interessi e spese) in favore di dichiaratasi cessionaria del credito derivante dal saldo-debitore di un CP_1
contratto di finanziamento stipulato con . Controparte_2
Ha esposto che:
-dal ricorso monitorio emerge che ha dapprima ceduto il credito alla società Controparte_2
ma negli atti non vi è prova di questa cessione;
CP_3
-l'allegato n.5) del fascicolo monitorio riguarda una cessione tra e Controparte_2 CP_4
;
[...]
-tale documento non fa alcun riferimento alla società CP_3
-la cessione in favore di in forza del contratto di cessione del 28.01.2019 (allegato CP_1
n.7) del fascicolo monitorio), è avvenuta da parte di e non da;
CP_5 CP_4
-la ricorrente-opposta non ha legittimazione attiva.
Nel merito, dopo aver disconosciuto le firme risultanti dai documenti negoziali, ha eccepito:
- la mancata conclusione del contratto di finanziamento;
- la mancata prova dell'erogazione del finanziamento;
- la mancata prova sul piano di ammortamento;
- l'indeterminatezza del credito e del tasso d'interesse di mora.
1 Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'accertamento di inesistenza di qualsiasi obbligazione di pagamento nei confronti di con vittoria di spese processuali. CP_1
ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha esposto che: CP_1
-l'esponente ha legittimazione attiva quale cessionaria del credito;
-il credito di , derivante dal contratto di finanziamento n.43856159 stipulato dal CP_2 CP_2
IO in data 5 maggio 2011 per l'importo di €30.000,00, è stato identificato dalla stessa
[...]
con il numero di sofferenza NDG0325305635, come documentato in atti;
CP_2
-in data 11 giugno 2015, ha ceduto il credito a Controparte_2 CP_3
in data 22 dicembre 2015, ha ceduto il credito a;
CP_3 CP_4
, con nota raccomandata del 22 dicembre 2015, ha comunicato le cessioni al IO Controparte_4 intimando il pagamento della somma di €36.040,69;
, in data 28 gennaio 2019, nell'ambito di operazione di cartolarizzazione pubblicata Controparte_4
in GU del 2 febbraio 2019 Parte II n.14, ha ceduto lo stesso credito (NDG0325305635) ad
[...]
CP_1
-tale cessione è stata comunicata al con lettera raccomandata del 4 marzo 2019; Pt_1
-le notifiche delle avvenute cessioni si sono perfezionate per compiuta giacenza delle raccomandate inviate all'indirizzo di via Socrate n.25 in Taranto, indicato dalla controparte anche negli atti di questo giudizio.
L'opposta ha, poi, chiesto la verificazione delle firme disconosciute e, per gli altri motivi, ha dedotto che:
-il IO ha ottenuto il finanziamento da ed ha versato 21 rate;
Controparte_2
-per la determinazione del saldo-debitore, come ricostruito in atti per capitale, interessi e spese, sono state applicate le condizioni economiche pattuite tra le parti.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio
*** ** ***
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La legittimazione attiva.
Le cessioni del credito.
Come noto, in materia di crediti cartolarizzati, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione
2 del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che
“affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ritiene di aderire alla rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
3 “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo
2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recenti (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024 n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
“È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data
4 dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9412 del 05/04/2023).
Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
5 2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nella fattispecie, vi è la prova documentale (cfr. allegati al fascicolo dell'opposta):
-della cessione tra e;
Controparte_2 CP_4
-della cessione tra e Controparte_6 CP_1
-della posizione di , non quale cessionaria, ma quale destinataria del conferimento del CP_5 ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
[...]
, avvenuto con atto del 29 giugno 2018 n.80866 Rep/n.15510 Racc.; CP_4
-della pubblicazione in GU Parte II n.14 del 2 febbraio 2019 della cessione di crediti” pro soluto” ex art.58 TUB tra ed ricomprendente – tra l'altro – i crediti ceduti a CP_5 CP_1 [...]
da ; CP_4 Controparte_2
-della notifica a , con raccomandata del 4 marzo 2019, inviata da all' Parte_1 CP_1 indirizzo di via Socrate n.25 in Taranto, dell'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento n.43856159 NDG 0325305635;
-del fatto che la cessione abbia riguardato proprio il credito per l'importo di € Controparte_2
36.040,69 alla data del 30.11.2015 (cfr. anche lista crediti ceduti da a CP_5 CP_1 autentica dal Notaio con atto del 16 gennaio 2019 n.50.642 Rep./n.25.203 Persona_1
Racc.).
Nella ricostruzione delle cessioni, tutte documentate, appare evidente che – CP_1 cessionaria di destinataria del ramo d'azienda , cessionaria di CP_7 CP_4 [...]
– abbia erroneamente indicato anche la cessione in favore di CP_2 CP_3
Il merito.
L'opposizione non è fondata.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con
6 la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Il ha disconosciuto le sottoscrizioni risultanti dal contratto di finanziamento Pt_1 CP_2
ed ha contestato il credito in punto di an e quantum debeatur.
[...]
E' stata svolta la fase di verificazione ex artt.216 e segg. cpc, su istanza dell'opposta.
La Ctu grafologica ha consentito di accertare l'autenticità delle firme apposte da Parte_1
sui documenti negoziali.
La Ctu contabile, disposta per accertare il reale saldo-debitore e per escludere dal saldo eventuali poste passive non dovute (cfr. quesiti formulati con ordinanza del 19.10.2023), ha verificato non solo la debenza dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ma anche di un importo ulteriore di €83,24.
Per quanto esposto, è stato accertato che:
è divenuta titolare del credito dato dal saldo-debitore del contratto di finanziamento CP_1
n.43856159 stipulato in data 5 maggio 2011 da con , già Parte_1 Controparte_2
passato in lista sofferenza con il seguente codice identificativo: NDG 0325305635;
-il contratto di finanziamento è stato sottoscritto dal IO;
-il credito azionato in sede monitoria non è scaturito da addebiti non dovuti ed è stato addirittura inferiore al reale saldo-debitore.
La posizione difensiva dell'opponente ha implicato la necessità di due accertamenti peritali il cui esito è stato contrario alle allegazioni;
in particolare, il disconoscimento delle firme apposte sui documenti negoziali, smentito dalla perizia grafologica, è avvenuto nel giudizio dopo la reale stipulazione del contratto di finanziamento con e dopo il versamento di un certo Controparte_2
numero di rate, sicchè, sussistendo la mala fede processuale, attuata con una condotta contraria ai principi del giusto processo (art.111 Cost.) e non fisiologicamente espressiva del diritto di difesa
(art.24 Cost.), deve disporsi ex art.136 secondo comma dPR 115-2002, la revoca retroattiva
7 dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposto in via anticipata e provvisoria con delibera COA del 2 marzo 2021.
La condanna al pagamento delle spese di Ctu e delle spese processuali, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1277-2021 RG, fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'opposizione, con definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.2145/2020;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreti del 26.07.2023 e dell'8.03.2024;
-revoca, con effetti retroattivi (art.136 co.
2-3 dPR 115-2002), l'ammissione di al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato, disposto in via anticipata e provvisoria con delibera COA del 2 marzo 2021, mandando alla Cancelleria per le attività di competenza.
Così deciso il 16 giugno 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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