Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 606/2023 avverso la sentenza n. 1083/2022 del
21.12.2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Savona nella causa R.G. 2960/2019
Tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Cinzia Frappini del Foro Parte_4 Parte_5
di Perugia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in GU DI (PG), Via R. Guerrieri
s/n
- APPELLANTI
Contro
e , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Damiris Controparte_1 CP_2
Bellini e Mario Tropini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Imperia, Viale Matteotti
n. 16
- APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze ed in riforma della sentenza n. 1083/2022 resa inter partes
1
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1083/2022, emessa dal Tribunale di Savona, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Laura Serra nell'ambito del giudizio R.G.n. 2960/2019, pubblicata in data 21/12/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale nel merito respingere tutte le domande ex adverso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto, mandando assolti i Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e da ciascuna di esse;
In via subordinata nel
[...] Parte_4 Parte_5
merito: respingere tutte le domande ex adverso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto, mandando assolti tutti gli odierni convenuti ovvero nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui il
Giudice dovesse ritenere fondata in tutto o in parte la domanda attorea si richiede la liquidazione dell'indennità prevista dalla legge, secondo equità, per il grave danno che potrebbe derivarne ed essere patito dai convenuti. Si richiamano tutte le istanze istruttorie depositate e non ammesse per cui si insiste. In ogni caso con il favore di tutte le spese del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al Collegio Giudicante per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione;
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello e nello specifico: l'ammissione del sotto tenorizzato capitolo di prova per testi, così come già richiesto nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. del 27/05/2020; 1. Vero che all'inizio degli anni '90, ed in particolare nel 1994, l'accesso al terreno foglio 37 mapp. 377 era possibile solo dalla strada pubblica via Caprazoppa n.14 in Finale Ligure (SV) (teste Sig.
[...]
); Inoltre, opponendosi all'ammissione dei capi di prova formulati dalle parti attrici in primo Tes_1
grado, si richiede di essere ammessi alla prova contraria, qualora e solo nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova proposti da parte attrice in primo grado, sulle stesse circostanze e quindi ammettendo i capi di prova contraria come sotto riportati e già richiesti nella memoria ex art.183 co.
6 n.3 c.p.c. del 15/06/2020; Capo 2 controprova ( ): Vero che l'accesso al mapp. 377 Parte_1 avveniva sino al 2007 dall'accesso da via Caprazoppa n.14 (Testi: Testimone_2 Testimone_1
e Ing. ; Capo 3 controprova (PAMPARINO): Vero che il terreno del mapp. 377 era Testimone_3 usato dal dalla fine degli anni '90 al 2015 e/o almeno dal 2002 al 2015 come provato dal Parte_1
docc. 10 e 11 che si rammostrano al teste (testi: e Parte_1 Testimone_2 Testimone_1
2 Ing. ; Capo 4 controprova ( ): Vero che a far data dal 2007 fu Testimone_3 Parte_1 licenziata e quindi eseguita l'apertura oggi esistente dalla via Caprazoppa snc al mappale 872 (Testi:
e Ing. ; Capo 5 controprova ( ): Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3 Parte_1
Vero che il permesso in sanatoria curato dal Geom. (doc. 9 parte attrice) su richiesta del sig. Per_1
nel novembre 2009 riguardava la possibilità di rendere l'area sita sul mapp. 872 da terreno Parte_1
agricolo a terreno utilizzabile quale area parcheggio e gioco bimbi. (Teste: geom. . Testimone_4
Con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio ivi compreso rimborso forfetario e Cpa come per legge, e ponendo definitivamente a carico delle sigg.re e CP_2 [...] le spese di CTU liquidate in primo grado”. CP_1
PER GLI APPELLATI
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via principale respingere le domande tutte formulate da parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Savona. In caso di accoglimento dell'appello avversario, previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sulle circostanze dedotte nelle memorie ex art. 183c.p.c. n. 2 e 3 del giudizio di primo grado, in accoglimento del dispiegato appello incidentale ripropongono le conclusioni già formulate in via subordinata in primo grado e precisamente: “Dichiarare, per intervenuta usucapione,
l'acquisto da parte delle attrici della servitù di passaggio in favore del terreno ubicato nel Comune di
Finale Ligure ed accatastato al Catasto Terreni Fg. 37 mappale 377 di proprietà delle conchiudenti e gravante sul fondo servente accatastato nel medesimo Catasto Terreni al Fg. 37 mappale 872, di proprietà dei convenuti, sul tracciato già evidenziato nella relazione peritale del CTU geom. Per_2
(doc. 6) nella causa Rg 1000049/2013 Tribunale di Savona nonché nella relazione tecnica a
[...]
firma del Geom. (doc. 9) e così comunque come descritto ed accertato preesistente dalla Ctu Per_1
integrativa del giudizio di primo grado (pag 12) in forza del loro possesso ultraventennale e/o dei loro aventi causa. In via di ulteriore subordine Dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio coattiva a favore del fondo di cui al Fg 7 mappale 377, di proprietà delle attrici e a carico del fondo di cui al Fg 7 mappale 872 di proprietà dei convenuti, accatastati nel Catasto Terreni del Comune di
Finale Ligure sul tracciato già evidenziato nella relazione peritale del CTU geom. Persona_2
(doc. 6) nella causa Rg 1000049/2013 Tribunale di Savona nonché nella relazione tecnica a firma del
Geom. (doc. 9) e cosi comunque come descritto ed accertato preesistente dalla CTU Per_1
integrativa del presente giudizio (pag 12 ) o su altro tracciato a minor danno al fine di consentire l'accesso carraio a parte attrice appellante alla via pubblica (Via Caprazoppa). In ogni caso ordinare l'eliminazione delle opere poste in violazione di detto passaggio con rimessione in pristino. Con
3 espressa riserva di agire per il risarcimento del danno in conseguenza del subito spoglio. In ogni caso vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, e hanno Controparte_1 CP_2 adito il Tribunale di Savona esponendo che: • Esse sono proprietarie, per successione mortis causa, del terreno, censito al Catasto Terreni del Comune di Finale Ligure al foglio 37, Mapp. 377 di mq
3742, da più di vent'anni adibito a coltivazione di piante /vivaio; • detto terreno, acquistato da parte del loro dante causa, con atto pubblico in data 15.01.1998 dai sig.ri Persona_3 Parte_1
e , è sempre stato collegato alla strada pubblica mediante passaggio, anche con
[...] Parte_5
mezzi pesanti, sul terreno confinante, in nuda proprietà dei sig.ri , e Parte_4 Pt_2
, e gravato da usufrutto in favore di e , distinto al Parte_3 Parte_1 Parte_5
Catasto Terreni del Comune di Finale Ligure al Foglio 37, Mapp. 872 e dotato di sbocco sulla pubblica via Caprazoppa snc;
• in passato, il mappale 377 delle parti attrici era stato occupato illegittimamente dai sig.ri come riconosciuto a seguito di vertenza giudiziaria, conclusasi Parte_1
con sentenza del 23.9.2015, che ne ordinava la restituzione alle proprietarie;
solo a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario il bene immobile era stato rilasciato. Tuttavia, dal 30.01.2017
aveva ostruito il passaggio carrabile collegante il fondo alla pubblica Via Parte_1
Caprazoppa, mediante recinzione e cancello, posizionati a confine tra i mappali 872 e 377, impedendo l'accesso a quest'ultimo e rendendo il fondo intercluso agli automezzi. • Sennonché, doveva ritenersi che il mappale 377 godesse di servitù di passaggio sul mappale 872 in quanto costituita contrattualmente o per destinazione del padre di famiglia (essendo i due fondi provenienti da un unico proprietario che aveva mantenuto inalterate la destinazione e lo stato dei luoghi al momento della vendita) o per usucapione, in quanto il possesso della servitù era stato esercitato per oltre 20 anni. In ogni caso, il mappale era intercluso in quanto non aveva altri sbocchi sulla pubblica via, principalmente per il transito di mezzi carrai, sicché la servitù di passaggio doveva essere costituita coattivamente. • A nulla erano valsi i tentativi di bonaria composizione della vertenza. Tutto ciò premesso, le sig.re e hanno chiesto l'accertamento e/o il Controparte_1 CP_2
riconoscimento ed in subordine la costituzione della servitù di passaggio sul fondo distinto al mappale
872, ed in favore del fondo identificato al mappale 377 di loro proprietà, con conseguente condanna dei convenuti: - alla rimozione del cancello e di ogni altra opera realizzata atta ad impedire il passaggio come da tempo immemore esercitato;
- al risarcimento del danno “in re ipsa” subito per lo spoglio.
4 Si costituivano i sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e replicando alle avverse argomentazioni che: • Non poteva Parte_4 Parte_5
ritenersi in primo luogo che la servitù di passaggio invocata dalle attrici fosse stata costituita contrattualmente, poiché nei titoli di provenienza non si rinveniva alcuna specifica menzione al diritto reale, né lo stesso risultava trascritto;
• Neppure era dimostrata la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, poiché l'originario proprietario comune dei fondi, da individuarsi in , non aveva creato tale situazione e non aveva inteso asservire il fondo distinto Controparte_3 al mappale 872 a quello 377. • Il passaggio per accedere al mappale attoreo, inoltre, non era stato esercitato fino al 2007, quando gli stessi signori avevano chiesto al Comune di Finale Parte_1
Ligure una concessione per il mantenimento del passo carrabile ad uso civile sul suolo pubblico di
8.5 mq per accedere ai fondi di proprietà; • In ogni caso, il mappale 377 non era intercluso, in quanto l'accesso allo stesso era da sempre stato esercitato mediante altra via, che si dipartiva dal civico n. 14 della via Caprazzoppa. I convenuti hanno, pertanto, concluso chiedendo respingere le domande attoree, ritenute infondate in fatto ed in diritto.
La causa era istruita mediante l'espletamento di CTU, ed al suo esito era disposta una integrazione a chiarimento di alcuni aspetti rimasti non del tutto intellegibili.
Al termine dell'istruttoria il Tribunale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc, così statuendo: “1) Accerta l'esistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia, insistente sul fondo censito al NCT del Comune di Finale Ligure, foglio 37, mappale 872 in favore del fondo censito al NCT del Comune di Finale Ligure, foglio 37, mappale 377, avente la posizione, l'estensione e le caratteristiche delineate graficamente dal doc. 10 di parte attrice;
2) Condanna i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere costruzioni e manufatti che impediscano e/o ostacolino l'esercizio della servitù di passaggio;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 1.314,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte)
e C.P.A..
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e proponevano appello lamentando l'erronea Parte_3 Parte_4 Parte_5 valutazione della sussistenza della servitù, anche con riferimento all'omesso esame di documenti, che la sentenza del Tribunale non quantificava l'indennità dovuta ai proprietari del fondo servente per la
5 riconosciuta servitù di passaggio ed altresì non chiariva quali fossero le modalità operative di godimento della servitù che grava su un mappale utilizzato commercialmente come vivaio dai proprietari del fondo servente 872, che perciò ne subiscono un grave danno, che le istanze istruttorie erano state respinte omettendo ogni motivazione sul punto.
Si costituivano in giudizio le sig.re e con comparsa di costituzione e Controparte_1 CP_2 risposta insistendo per l'infondatezza dell'appello e formulando appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale relativamente all'usucapione ovvero costituzione coattiva della servitù.
L'appellante presentava istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza.
La Corte respingeva l'istanza di sospensiva e fissava udienza davanti al Consigliere istruttore per esperire tentativo di conciliazione in data 12 dicembre 2023 ore 12,00, riservando all'esito dell'udienza di valutare, nel caso di fallimento del tentativo, l'eventuale rimessione delle parti al procedimento di mediazione.
All'udienza del 12.12.2023 il Consigliere istruttore, sussistendo una volontà conciliativa invitava le parti ad esperire un procedimento di mediazione per un tentativo di definizione della controversia.
Visto l'esito negativo del procedimento di mediazione con ordinanza dell'11.12.2024 fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 21.1.2025, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc. Con ordinanza del 22.01.2025 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono quattro e precisamente “1) Errata pronuncia circa l'esistenza della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1062 c.c.: impugnazione del capo da pagina 7 a pagina 10 della sentenza.; 2) Omessa pronuncia sulla domanda relativa all'indennità dovuta ai sig.ri e Parte_1
quali proprietari del fondo ritenuto servente;
3) Errato rigetto delle istanze istruttorie: omessa Tes_1
pronuncia e motivazione del Giudice di primo grado;
4) errata condanna al pagamento delle spese di lite e della CTU.
Osserva questa Corte che l'art. 1062 cc, come evidenziato dallo stesso Tribunale, disciplina la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia che avviene quando, in una situazione di fatto per la quale un fondo risulta asservito con opere permanenti e visibili all'utilità di un altro fondo appartenente al medesimo proprietario (o ai medesimi comproprietari), un altro soggetto
6 diviene proprietario di uno dei due fondi. La servitù si costituisce nel momento in cui i due fondi vengono divisi e, cioè, ceduti, a due diversi acquirenti, lasciando, tuttavia, lo stato di fatto per il quale un fondo è gravato da un peso a favore di un altro fondo.
In sostanza, perché operi l'istituto in esame è necessario:
a) che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti o, comunque, lasciati in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri, nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) che esistano opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
d) che manchino disposizioni relative alla servitù.
Nella specie i requisiti sono soddisfatti.
È pacifico che dal 1980 i due fondi cessarono di appartenere ai medesimi proprietari. È questo il momento in cui può nascere la servitù, in quanto “ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi. (Cass. 40824/21).
La Corte rileva che dai rilievi aerofotografici emerge l'esistenza del passaggio sin dal momento della cessione del fondo;
infatti, la Corte ha potuto esaminare le copie cartacee dei documenti allegati C2
(relativo all'anno 1974/1976) e C3 ( ) richiamati dal consulente;
entrambi i fotogrammi Per_4
rappresentano la presenza di una strada che dimostra visivamente la preesistenza della strada di accesso dal mappale 872 che parte dalla strada provinciale Via Caprazoppa per svilupparsi fino al mappale 377.
Tale circostanza è stata, comunque, accertata dal CTU nominato, il quale ha verificato, esaminando le documentazioni aerofotografiche, l'esistenza di una strada;
in particolare il CTU ha confermato la preesistenza di un passaggio di accesso al mappale 377 (quello di proprietà delle odierne appellate) attraverso il fondo mappale 872. Tale accertamento è stato effettuato previo esame delle diverse fotografie aeree presenti nel fascicolo e dall'esame delle planimetrie sin dal 1976 che fanno emergere che, in detti anni l'accesso al mappale 377 avveniva dal mappale 872.
7 È confermata quindi la presenza di un passaggio a servizio del fondo.
Conclusivamente il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Con riferimento al secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla domanda di indennità dovuta ai sig.ri e quali proprietari del fondo servente. La Parte_1 Tes_1
doglianza non coglie nel segno.
Infatti, l'indennità è prevista nei casi disciplinati dagli articoli 1051 e 1052 c.c., come indicato dall'art. 1054 c.c. e non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1062 c.c.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
Parte appellante lamenta poi che il Giudice non ha ammesso le istanze istruttorie formulate in primo grado e reiterate nel giudizio di appello: l'eccezione non ha pregio, in quanto il Tribunale, attraverso l'esame della copiosa documentazione prodotta da entrambe le parti, è stato in grado di istruire sufficientemente la causa e le prove orali risultavano ininfluenti rispetto alla documentazione prodotta ed all'istruttoria svolta licenziando la consulenza tecnica.
L'appello principale va quindi respinto.
La reiezione dell'appello principale determina l'assorbimento dell'appello incidentale svolto da parte appellata in via condizionata.
L'appello deve pertanto essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e liquidate per il presente grado di giudizio secondo i parametri di cui al DM 55/2014 in complessivi euro
5.000,00 oltre Iva (se dovuta), Cpa e spese forfettarie al 15%.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni, previste dall'art. 13, comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) del D.P.R. 30.5.2002 n.
115, per il “raddoppio” del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 606/2023 avverso la sentenza n. 1083/2022 del 21.12.2022, emessa dal Tribunale di
Savona e pubblicata in pari data, così decide:
8 1. Respinge l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna gli appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e al pagamento, in favore degli appellati
[...] Parte_4 Parte_5
e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1 CP_2 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre Iva (se dovuta), Cpa e spese forfettarie al 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo
13, comma 1 bis.
Genova, 9 maggio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott. Marcello Bruno
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