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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 1053/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1053 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
04.03.2025 da:
, (C.F. , con l'avv. Martina Boato Parte_1 C.F._1
( C.F. , con l'avv. Alfonso Castagna CP_1 C.F._2
- ricorrenti –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss.
c.p.c.
Con provvedimento del 01.07.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 che di seguito si riproducono: “ affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione e residenza prevalente presso l'abitazione della madre, nulla opponendo il padre che la residenza del bambino sia ubicata in provincia di Venezia.
- il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino: Durante il periodo scolastico un week end al mese dal sabato mattino alle ore 9.30 alla domenica sera alle ore 20.30; metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. L'affidamento del bambino per i periodi concordati a favore dell'uno e dell'altro genitore dovrà avvenire presso il casello autostradale di
Altedo, luogo pressoché equidistante dalle abitazioni di entrambi i genitori.
Durante il periodo estivo: potrà trascorrere con il padre 10-15 giorni consecutivi, periodo Per_1 che dovrà essere concordato entro il mese di maggio di ciascun anno.
- i genitori convengono di effettuare una videochiamata alle ore 20.00 di ogni giorno.
- il padre si obbliga a concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile di euro 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà rivalutata mensilmente in base agli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026;
- Le spese straordinarie, secondo lo schema del Protocollo del Consiglio nazionale Forense dovranno essere sostenute da entrambi i genitori per la quota del 50%. Il genitore obbligato a fronte di una richiesta scritta dell'altro deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ( massimo entro dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria.
- l'assegno unico per il bambino sarà percepito per intero dalla madre.
- l'eventuale indennità di frequenza o altre provvidenze di natura economica che dovessero essere riconosciute in futuro a favore di otranno essere gestite per intero dalla madre senza alcun Per_1 obbligo di rendiconto.
- spese legali compensate”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere Parte_1 CP_1 regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ato fuori dal matrimonio in data 24.11.2016, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
I ricorrenti deducono che, conclusa la loro relazione sentimentale, sono addivenuti ad un accordo circa l'affidamento, la collocazione prevalente del figlio, nonché la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice
Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore minore possono trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura dello stesso e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Nulla sulle spese, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 01.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Tania Vettore