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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 510/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 7 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COFANO Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SCAPINELLI 27 MODENApresso il difensore avv. COFANO GABRIELE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBINI ELISA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
BARBINI MARCO ( ) PIAZZA MANZONI 4/3 41124 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A.NARDI, 35 41100 MODENApresso il difensore avv. BARBINI ELISA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_2 sentire determinare le somme pagate in esubero all'impresa in esecuzione di contratto di appalto relativo a villetta di proprietà posta a Modena, via Conco n. 158; determinare i danni subiti pagina 2 di 6 conseguenti a vizi e difetti dell'opera; la risoluzione del contratto d'appalto e il pagamento del penale dovuta per il ritardo nel completamento dell'opera.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda.
Ante causam veniva effettuato a.t.p., acquisito agli atti del giudizio, e in corso di causa, c.t.u. da parte del medesimo tecnico.
II. La domanda attorea è fondata e va accolta.
E' emerso che il contratto di appalto di opere edili commissionate dalla a solo in parte è stato eseguito, Pt_1 CP_2 come pure che l'impresa a far data dal 6 luglio 2020 ha abbandonato il cantiere, ancora incompleto.
Faceva indi seguito risoluzione del contratto (come da mail in data 24 agosto 2020).
In sede di a.t.p. prima e poi di c.t.u. è stato accertato il credito della nei confronti della convenuta. Pt_1
Il geom. ha quantificato in € 3.083, la somma a credito CP_3 dell'attrice per attività ineseguite da parte di € 5.218 CP_2 per materiale non fornito alla;
mentre i costi di pristino Pt_1 dovuti a vizi acclarati sono stati così indicati: in € 3.720 ed in €
9.500 per ripristino delle cerchiature (p. 12 C.T.U.).
Il totale dei costi da rimborsare alla è pari perciò ad € Pt_1
23.674 (somma calcolata dal c.t.u. comprensiva d'IVA).
Compete pure la penale (di cui all'art. 6 del contratto d'appalto) pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo. La stessa viene calcolata a far data dal 6 luglio 2020 (data di abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore) e fino alla data di risoluzione di diritto del contratto, ovvero come da mail della in data 24 Pt_1 agosto 2020.
La clausola contrattuale in oggetto è applicabile, evidentemente, fino a quando il contratto che la prevedeva è rimasto valido ed efficace, ovvero fino alla data di risoluzione.
pagina 3 di 6 É dovuta perciò a questo titolo la somma di € 4.900.
Complessivamente, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 28.574.
Non competono ulteriori importi richiesti.
Va infine accolta la domanda di risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto degli inadempimenti (vizi e difetti acclarati), come pure il ritardo nell'esecuzione e completare l'opera.
III. Capitolo a sé merita la liquidazione delle spese processuali.
Dell'articolo 121 c.p.c. risulta che gli atti di parte sono soggetti al nuovo principio di sinteticità, che costituisce portato della riforma processuale del 2022, funzionale a garantire semplificazione degli adempimenti processuali ed a velocizzare il rito e la sua durata.
Questo significa che, accanto al principio di ragionevole durata del processo, vi è anche il principio di ragionevole estensione degli atti di parte. All'evidenza si tratta di due principi che si intersecano e si influenzano vicendevolmente, in un'ottica volta a garantire efficienza e miglior funzionamento della giurisdizione.
Dando attuazione all'innovativo principio, il D.M. 7 agosto 2023 del Ministro della Giustizia ha dato attuazione al principio.
Il D.M. ha stabilito, tra l'altro, limiti dimensionali di redazione degli atti, come pure le caratteristiche ed i criteri di redazione dei medesimi.
Si stabilisce, in particolare, che le note difensive non possono eccedere le cinque pagine (art. 3, comma 1), che gli atti di parte devono contenere almeno 20 parole chiave (art. 2, comma 1), come pure che del contenuto dell'atto deve essere fornita una breve sintesi (art. 5).
Ebbene, nulla di tutto ciò nel ricorso introduttivo, esteso ben
39 pagine, privo di parole chiave e di abstract, come pure esuberante pagina 4 di 6 il limite dimensionale fissato dal D.M. 7 agosto 2023 sono le note sostitutive dell'udienza di discussione, esteso ben 18 pagine (ben oltre le cinque previste dall'atto amministrativo).
Dispone l'art. 46, comma 5, att. c.p.c., che “il mancato rispetto dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini delle decisione sulle spese del processo”.
Ebbene, nella specie, tenuto conto dell'omesso rispetto dei limiti e dei criteri redazionali fissati dal D.M. 7 agosto 2023, si stima equo disporre una parziale compensazione delle spese nella misura di 1/3 che, per il resto, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso per rito semplificato Parte_1 depositato in data 28 gennaio 2022,
1. dichiara tenuto e condanna la resistente a pagare la somma complessiva di € 28.574, con interessi al saggio legale decorrenti dal 28 gennaio 2022 e fino al saldo;
2. dichiara risolto il contratto d'appalto inter partes;
3. dichiara le spese processuali compensate per 1/3 dichiarando tenuta e condannando la convenuta a rimborsare il residuo che si liquida in complessivi € 4400 (di cui € 400 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso delle spese di c.t.p. sostenute nel procedimento di a.t.p. e di quelle di c.t.u. e c.t.p. sostenute in questo giudizio.
Modena, 7 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 510/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 7 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COFANO Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SCAPINELLI 27 MODENApresso il difensore avv. COFANO GABRIELE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBINI ELISA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
BARBINI MARCO ( ) PIAZZA MANZONI 4/3 41124 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A.NARDI, 35 41100 MODENApresso il difensore avv. BARBINI ELISA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_2 sentire determinare le somme pagate in esubero all'impresa in esecuzione di contratto di appalto relativo a villetta di proprietà posta a Modena, via Conco n. 158; determinare i danni subiti pagina 2 di 6 conseguenti a vizi e difetti dell'opera; la risoluzione del contratto d'appalto e il pagamento del penale dovuta per il ritardo nel completamento dell'opera.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda.
Ante causam veniva effettuato a.t.p., acquisito agli atti del giudizio, e in corso di causa, c.t.u. da parte del medesimo tecnico.
II. La domanda attorea è fondata e va accolta.
E' emerso che il contratto di appalto di opere edili commissionate dalla a solo in parte è stato eseguito, Pt_1 CP_2 come pure che l'impresa a far data dal 6 luglio 2020 ha abbandonato il cantiere, ancora incompleto.
Faceva indi seguito risoluzione del contratto (come da mail in data 24 agosto 2020).
In sede di a.t.p. prima e poi di c.t.u. è stato accertato il credito della nei confronti della convenuta. Pt_1
Il geom. ha quantificato in € 3.083, la somma a credito CP_3 dell'attrice per attività ineseguite da parte di € 5.218 CP_2 per materiale non fornito alla;
mentre i costi di pristino Pt_1 dovuti a vizi acclarati sono stati così indicati: in € 3.720 ed in €
9.500 per ripristino delle cerchiature (p. 12 C.T.U.).
Il totale dei costi da rimborsare alla è pari perciò ad € Pt_1
23.674 (somma calcolata dal c.t.u. comprensiva d'IVA).
Compete pure la penale (di cui all'art. 6 del contratto d'appalto) pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo. La stessa viene calcolata a far data dal 6 luglio 2020 (data di abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore) e fino alla data di risoluzione di diritto del contratto, ovvero come da mail della in data 24 Pt_1 agosto 2020.
La clausola contrattuale in oggetto è applicabile, evidentemente, fino a quando il contratto che la prevedeva è rimasto valido ed efficace, ovvero fino alla data di risoluzione.
pagina 3 di 6 É dovuta perciò a questo titolo la somma di € 4.900.
Complessivamente, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 28.574.
Non competono ulteriori importi richiesti.
Va infine accolta la domanda di risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto degli inadempimenti (vizi e difetti acclarati), come pure il ritardo nell'esecuzione e completare l'opera.
III. Capitolo a sé merita la liquidazione delle spese processuali.
Dell'articolo 121 c.p.c. risulta che gli atti di parte sono soggetti al nuovo principio di sinteticità, che costituisce portato della riforma processuale del 2022, funzionale a garantire semplificazione degli adempimenti processuali ed a velocizzare il rito e la sua durata.
Questo significa che, accanto al principio di ragionevole durata del processo, vi è anche il principio di ragionevole estensione degli atti di parte. All'evidenza si tratta di due principi che si intersecano e si influenzano vicendevolmente, in un'ottica volta a garantire efficienza e miglior funzionamento della giurisdizione.
Dando attuazione all'innovativo principio, il D.M. 7 agosto 2023 del Ministro della Giustizia ha dato attuazione al principio.
Il D.M. ha stabilito, tra l'altro, limiti dimensionali di redazione degli atti, come pure le caratteristiche ed i criteri di redazione dei medesimi.
Si stabilisce, in particolare, che le note difensive non possono eccedere le cinque pagine (art. 3, comma 1), che gli atti di parte devono contenere almeno 20 parole chiave (art. 2, comma 1), come pure che del contenuto dell'atto deve essere fornita una breve sintesi (art. 5).
Ebbene, nulla di tutto ciò nel ricorso introduttivo, esteso ben
39 pagine, privo di parole chiave e di abstract, come pure esuberante pagina 4 di 6 il limite dimensionale fissato dal D.M. 7 agosto 2023 sono le note sostitutive dell'udienza di discussione, esteso ben 18 pagine (ben oltre le cinque previste dall'atto amministrativo).
Dispone l'art. 46, comma 5, att. c.p.c., che “il mancato rispetto dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini delle decisione sulle spese del processo”.
Ebbene, nella specie, tenuto conto dell'omesso rispetto dei limiti e dei criteri redazionali fissati dal D.M. 7 agosto 2023, si stima equo disporre una parziale compensazione delle spese nella misura di 1/3 che, per il resto, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso per rito semplificato Parte_1 depositato in data 28 gennaio 2022,
1. dichiara tenuto e condanna la resistente a pagare la somma complessiva di € 28.574, con interessi al saggio legale decorrenti dal 28 gennaio 2022 e fino al saldo;
2. dichiara risolto il contratto d'appalto inter partes;
3. dichiara le spese processuali compensate per 1/3 dichiarando tenuta e condannando la convenuta a rimborsare il residuo che si liquida in complessivi € 4400 (di cui € 400 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al rimborso delle spese di c.t.p. sostenute nel procedimento di a.t.p. e di quelle di c.t.u. e c.t.p. sostenute in questo giudizio.
Modena, 7 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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