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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.01.2024 da
domiciliato presso l'Avvocatura Parte_1
distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni CP_1
Rinaldi che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fabio
Ganci, Nicola Zampieri, Walter Miceli per mandato depositato telematicamente.
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 588/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: carta elettronica del docente
Causa trattata all'udienza del 12.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza
n. 588 /2023, pronunciata sub r.g. n. 2370/2022, depositata il
20/12/2023, pronunciata sub r.g. n. 2370/2022, del Tribunale di
Padova – Sezione Lavoro, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla Carta Docenti in favore del signor
per l'a.s. 2017/2018. Spese e competenze legali di CP_1
ambedue i gradi rifuse”
Conclusioni per parte appellata: “in via principale, preso atto della rinuncia già manifestata di parte appellata, disporre l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere;
in subordine aderire alle richieste formulate in appello e rilevata la prescrizione dell'annualità 2017.2018 riconoscere il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 solamente per gli anni 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, confermare la condanna del appellante al pagamento delle Parte_1
spese di I grado così come liquidate dal Giudice compensando invece le spese del procedimento di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19.01.2024 il
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova ha accolto la domanda del docente , CP_1
non assunto in ruolo, volto ad ottenere il beneficio della carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 in relazione ai rapporti di lavoro a termine negli anni scolastici da 2017/18 a
2022/23.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
L'amministrazione chiede la riforma parziale della sentenza in ragione dell'omessa pronuncia in relazione all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e qui riproposta con l'unico motivo d'appello, con riferimento alla spettanza del beneficio in relazione all'a.s. 2017/18.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente convenendo con la parte appellante in merito all'intervenuta prescrizione dell'emolumento richiesto per l'a.s. 2017/18 alla luce della giurisprudenza di Cassazione intervenuta in materia.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è fondato e, d'altro canto, anche la parte appellata ne ha dato atto costituendosi in giudizio.
1.1 – Il , nella propria memoria di costituzione in primo Parte_1
grado aveva specificamente sollevato, quale prima difesa, l'eccezione di prescrizione quinquennale che non è stata esaminata dal giudice di prime cure.
1.2 – La Suprema Corte, nell'ambito di una pronuncia ex art. 363bis
c.p.c. ha avuto modo di chiarire, in punto prescrizione, che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e
2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
(Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso di specie l'azione svolta in primo grado è quella diretta ad ottenere l'attribuzione della Carta docente e, conseguentemente, risulta assoggettata al termine di prescrizione quinquennale.
1.3 - Risulta fondata l'eccezione sollevata dal con Parte_1
riferimento al beneficio riferibile all'a.s. 2017/18 atteso che – alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata – tra il conferimento dell'incarico (5.10.2017) – successivo alla data dell'1.09.2017, a partire dalla quale era possibile registrarsi sulla piattaforma web della carta elettronica per l' a.s. 2017/18 (D.M.
28.11.2016) – e la data di notifica del ricorso (27.01.2023 come comprovato dalla pec di notifica depositata nel fascicolo di primo grado) sono trascorsi più di cinque anni (non risultano prodotte in primo grado diffide interruttive precedenti alla notifica del ricorso).
1.3.1 – Peraltro, la stessa parte appellata ha aderito nella propria memoria di costituzione alla richiesta di riforma avanzata dal manifestando anche la volontà di rinunciare all'annualità Parte_1
2017/18 riconosciuta nella sentenza di primo grado.
1.4 – Per le ragioni esposte e tenuto conto della necessità di riformare parzialmente la sentenza di primo grado (non essendo stata formalizzata una conciliazione tra le parti e permanendo motivo di contrasto in ordine alle spese di lite), l'appello va accolto con conseguente rigetto della domanda svolta in primo grado nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio economico di Euro 500 tramite attribuzione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico
2017/18.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
2 – In ragione dell'esito complessivo del giudizio, comunque conclusosi con l'accoglimento della domanda per cinque su sei anni scolastici le spese di lite vengono compensate per un quarto per entrambi i gradi di giudizio e poste a carico del per i tre Parte_1
quarti residui, liquidati come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta in primo grado volta ad ottenere il beneficio economico di Euro 500 tramite attribuzione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2017/18;
− Compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi e condanna il al pagamento dei tre Parte_1
quarti residui che si liquidano in Euro 772.50 per il primo grado ed Euro 721,50 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte dichiaratisi CP_1
antistatari.
Venezia, 12.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 5 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.01.2024 da
domiciliato presso l'Avvocatura Parte_1
distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni CP_1
Rinaldi che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fabio
Ganci, Nicola Zampieri, Walter Miceli per mandato depositato telematicamente.
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 588/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: carta elettronica del docente
Causa trattata all'udienza del 12.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza
n. 588 /2023, pronunciata sub r.g. n. 2370/2022, depositata il
20/12/2023, pronunciata sub r.g. n. 2370/2022, del Tribunale di
Padova – Sezione Lavoro, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla Carta Docenti in favore del signor
per l'a.s. 2017/2018. Spese e competenze legali di CP_1
ambedue i gradi rifuse”
Conclusioni per parte appellata: “in via principale, preso atto della rinuncia già manifestata di parte appellata, disporre l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere;
in subordine aderire alle richieste formulate in appello e rilevata la prescrizione dell'annualità 2017.2018 riconoscere il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 solamente per gli anni 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, confermare la condanna del appellante al pagamento delle Parte_1
spese di I grado così come liquidate dal Giudice compensando invece le spese del procedimento di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19.01.2024 il
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova ha accolto la domanda del docente , CP_1
non assunto in ruolo, volto ad ottenere il beneficio della carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 in relazione ai rapporti di lavoro a termine negli anni scolastici da 2017/18 a
2022/23.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
L'amministrazione chiede la riforma parziale della sentenza in ragione dell'omessa pronuncia in relazione all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e qui riproposta con l'unico motivo d'appello, con riferimento alla spettanza del beneficio in relazione all'a.s. 2017/18.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente convenendo con la parte appellante in merito all'intervenuta prescrizione dell'emolumento richiesto per l'a.s. 2017/18 alla luce della giurisprudenza di Cassazione intervenuta in materia.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è fondato e, d'altro canto, anche la parte appellata ne ha dato atto costituendosi in giudizio.
1.1 – Il , nella propria memoria di costituzione in primo Parte_1
grado aveva specificamente sollevato, quale prima difesa, l'eccezione di prescrizione quinquennale che non è stata esaminata dal giudice di prime cure.
1.2 – La Suprema Corte, nell'ambito di una pronuncia ex art. 363bis
c.p.c. ha avuto modo di chiarire, in punto prescrizione, che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e
2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
(Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso di specie l'azione svolta in primo grado è quella diretta ad ottenere l'attribuzione della Carta docente e, conseguentemente, risulta assoggettata al termine di prescrizione quinquennale.
1.3 - Risulta fondata l'eccezione sollevata dal con Parte_1
riferimento al beneficio riferibile all'a.s. 2017/18 atteso che – alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata – tra il conferimento dell'incarico (5.10.2017) – successivo alla data dell'1.09.2017, a partire dalla quale era possibile registrarsi sulla piattaforma web della carta elettronica per l' a.s. 2017/18 (D.M.
28.11.2016) – e la data di notifica del ricorso (27.01.2023 come comprovato dalla pec di notifica depositata nel fascicolo di primo grado) sono trascorsi più di cinque anni (non risultano prodotte in primo grado diffide interruttive precedenti alla notifica del ricorso).
1.3.1 – Peraltro, la stessa parte appellata ha aderito nella propria memoria di costituzione alla richiesta di riforma avanzata dal manifestando anche la volontà di rinunciare all'annualità Parte_1
2017/18 riconosciuta nella sentenza di primo grado.
1.4 – Per le ragioni esposte e tenuto conto della necessità di riformare parzialmente la sentenza di primo grado (non essendo stata formalizzata una conciliazione tra le parti e permanendo motivo di contrasto in ordine alle spese di lite), l'appello va accolto con conseguente rigetto della domanda svolta in primo grado nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio economico di Euro 500 tramite attribuzione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico
2017/18.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
2 – In ragione dell'esito complessivo del giudizio, comunque conclusosi con l'accoglimento della domanda per cinque su sei anni scolastici le spese di lite vengono compensate per un quarto per entrambi i gradi di giudizio e poste a carico del per i tre Parte_1
quarti residui, liquidati come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta in primo grado volta ad ottenere il beneficio economico di Euro 500 tramite attribuzione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2017/18;
− Compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi e condanna il al pagamento dei tre Parte_1
quarti residui che si liquidano in Euro 772.50 per il primo grado ed Euro 721,50 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte dichiaratisi CP_1
antistatari.
Venezia, 12.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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