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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Giovanna
Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 705 del RGAC dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F. , in qualità di titolare della Pescheria “Fish Parte_1 C.F._1
& Food” con sede in Catanzaro Lido Via Caprera n. 381, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Ernesto Mazzei (C.F. e Caterina Primiero (C.F. ) C.F._2 C.F._3
giusta procura a margine del ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Catanzaro alla Via Indipendenza n. 6.
ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._4
Regionale in forza di procura generale alle liti rogata dal notaio , in Catanzaro, Persona_1
il giorno 11 giugno 2010 n.rep.141.993 –n.racc.25.904 ed in virtù di decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale resistente nonchè
, Controparte_2
in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato e domiciliato in Catanzaro, Via G. Da Fiore 38
resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 avverso ordinanza ingiunzione.
RGAC n. 705/2014 - Pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2014, la sig.ra proponeva opposizione, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14699 del 17.01.2014, emessa dal Dirigente del e Controparte_3
notificata in data 24.01.2014, per la violazione dell'art. 58 comma 5 lett. G) REG. CE 1124/09 nonché dell'art.1 D.M. 27/03/2002 poiché, a seguito di controllo presso la Pescheria Fish & Food, deteneva prodotti ittici destinati alla vendita al dettaglio (seppie) senza che fossero tracciabili in quanto privi delle informazioni obbligatorie al consumatore, e, dunque, senza che fosse possibile individuarne la provenienza, la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, non essendo ravvisabili gli estremi della violazione contestata, atteso che, al momento dell'accertamento, la ricorrente, in procinto di chiudere l'esercizio commerciale, era stata raggiunta dal marito, il quale stava sistemando i prodotti esposti al pubblico per poter procedere alla pulizia straordinaria e non rutinaria del bancone.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione previa sospensione, in via cautelare, dell'esecutività della stessa.
Si costituiva la che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che, Controparte_1 all'atto dell'accertamento, la pescheria risultava aperta al pubblico ed i prodotti ittici erano privi di etichettatura ed esposti per la vendita nel banco frigo;
che, pertanto, le deduzioni della ricorrente, oltre ad essere sfornite di prova, erano irrilevanti ai fini della violazione contestata. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale;
quindi, disposti alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 28 marzo 2025, nella quale, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28 aprile 2025 e viene decisa come da sentenza di seguito motivata.
2. L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
La violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione impugnata è quella prevista dall'art. 58 comma 5 lett. G) REG. CE 1124/09, a norma della quale “L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:
….g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio”.
RGAC n. 705/2014 - Pagina 2 di 5 In sintesi, l'articolo 58, comma 5, lettera g), del Regolamento CE 1224/09 fornisce le disposizioni per garantire che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili e che le informazioni pertinenti vengano comunicate al consumatore. Nella specie va osservato che la normativa comunitaria di cui al Reg. CE 1224/2009 e al Reg. (UE) 404/2011 (che ha trovato attuazione in
Italia con il D.M. Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 10 novembre 2011) disciplina la tracciabilità del prodotto ittico attraverso la produzione e il trasferimento dei dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.
Ciò posto, in ordine alla materialità della violazione contestata, si osserva che, secondo quanto emerso dal verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione amministrativa n. 16/17/12 redatto dagli agenti dell'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina risulta che, in data
30.01.2019, alle ore 12.30 gli stessi abbiano accertato, presso la Pescheria “Fish & Food” di
Catanzaro Lido l'assenza di idonea informazione obbligatoria (etichettatura) dei prodotti ittici destinati alla vendita al dettaglio (seppie).
Nel rapporto controdeduttivo redatto dai militari operanti, a seguito degli scritti difensivi presentati dalla ricorrente, è stato precisato che l'elevazione dell'infrazione commessa è avvenuta “in un arco temporale non coincidente, ma assolutamente precedente all'orario di chiusura dell'esercizio…… durante il quale ogni consumatore mantiene il diritto ad essere informato sui prodotti oggetto di un eventuale acquisto…”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n.
36573).
La fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, con la conseguenza che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza
RGAC n. 705/2014 - Pagina 3 di 5 dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr.
Cass. Civ., n. 3705 del 14.2.2013).
Orbene, nella fattispecie in esame è la stessa ricorrente che non nega la circostanza accertata e anche le stesse dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio non hanno fornito elementi idonei ad escludere gli estremi della violazione contestata.
A tale riguardo, dalla prova testimoniale espletata è emerso che, al momento dell'accertamento, la pescheria era ancora aperta anche se in procinto di chiudere e che la ricorrente, aiutata dal marito, aveva iniziato ad effettuare le pulizie anche se, nell'espositore, fosse presente ancora una piccola qualità di prodotti ittici. Consegue che l'esercizio commerciale risultava ancora aperto al momento del controllo e che alcuni prodotti ittici si trovavano ancora nel banco frigo in esposizione, senza etichetta di provenienza, con conseguente violazione della normativa sopra richiamata.
In merito va, infatti, ribadito che, avuto riguardo alla specifica finalità della normativa vigente in materia, diretta ad assicurare la tracciabilità dei prodotti ittici in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione, le informazioni obbligatorie - quali la denominazione commerciale della specie, la denominazione scientifica, il metodo di produzione e la zona di cattura - devono essere sempre visibili e conoscibili da parte dei consumatori e dei soggetti preposti ai controlli.
Né appare configurabile, in questa sede, l'esimente soggettiva della buona fede invocata dal ricorrente, tenuto conto che, al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che la buona fede può essere invocata quale esimente “solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 2011, n. 7885).
In conclusione, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
3. Atteso l'esito del giudizio, anche in considerazione della particolarità della questione giuridica trattata, esistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Onorario dott.ssa Maria
Giovanna Cataudo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
RGAC n. 705/2014 - Pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 14699 del
17.01.2014, emessa dal Dirigente del Controparte_3
e notificata in data 24.01.2014;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro lì 28/04/2025
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 705/2014 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Giovanna
Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 705 del RGAC dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F. , in qualità di titolare della Pescheria “Fish Parte_1 C.F._1
& Food” con sede in Catanzaro Lido Via Caprera n. 381, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Ernesto Mazzei (C.F. e Caterina Primiero (C.F. ) C.F._2 C.F._3
giusta procura a margine del ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Catanzaro alla Via Indipendenza n. 6.
ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._4
Regionale in forza di procura generale alle liti rogata dal notaio , in Catanzaro, Persona_1
il giorno 11 giugno 2010 n.rep.141.993 –n.racc.25.904 ed in virtù di decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale resistente nonchè
, Controparte_2
in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato e domiciliato in Catanzaro, Via G. Da Fiore 38
resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 avverso ordinanza ingiunzione.
RGAC n. 705/2014 - Pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2014, la sig.ra proponeva opposizione, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14699 del 17.01.2014, emessa dal Dirigente del e Controparte_3
notificata in data 24.01.2014, per la violazione dell'art. 58 comma 5 lett. G) REG. CE 1124/09 nonché dell'art.1 D.M. 27/03/2002 poiché, a seguito di controllo presso la Pescheria Fish & Food, deteneva prodotti ittici destinati alla vendita al dettaglio (seppie) senza che fossero tracciabili in quanto privi delle informazioni obbligatorie al consumatore, e, dunque, senza che fosse possibile individuarne la provenienza, la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, non essendo ravvisabili gli estremi della violazione contestata, atteso che, al momento dell'accertamento, la ricorrente, in procinto di chiudere l'esercizio commerciale, era stata raggiunta dal marito, il quale stava sistemando i prodotti esposti al pubblico per poter procedere alla pulizia straordinaria e non rutinaria del bancone.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione previa sospensione, in via cautelare, dell'esecutività della stessa.
Si costituiva la che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che, Controparte_1 all'atto dell'accertamento, la pescheria risultava aperta al pubblico ed i prodotti ittici erano privi di etichettatura ed esposti per la vendita nel banco frigo;
che, pertanto, le deduzioni della ricorrente, oltre ad essere sfornite di prova, erano irrilevanti ai fini della violazione contestata. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale;
quindi, disposti alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 28 marzo 2025, nella quale, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28 aprile 2025 e viene decisa come da sentenza di seguito motivata.
2. L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
La violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione impugnata è quella prevista dall'art. 58 comma 5 lett. G) REG. CE 1124/09, a norma della quale “L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:
….g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio”.
RGAC n. 705/2014 - Pagina 2 di 5 In sintesi, l'articolo 58, comma 5, lettera g), del Regolamento CE 1224/09 fornisce le disposizioni per garantire che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili e che le informazioni pertinenti vengano comunicate al consumatore. Nella specie va osservato che la normativa comunitaria di cui al Reg. CE 1224/2009 e al Reg. (UE) 404/2011 (che ha trovato attuazione in
Italia con il D.M. Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 10 novembre 2011) disciplina la tracciabilità del prodotto ittico attraverso la produzione e il trasferimento dei dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.
Ciò posto, in ordine alla materialità della violazione contestata, si osserva che, secondo quanto emerso dal verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione amministrativa n. 16/17/12 redatto dagli agenti dell'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina risulta che, in data
30.01.2019, alle ore 12.30 gli stessi abbiano accertato, presso la Pescheria “Fish & Food” di
Catanzaro Lido l'assenza di idonea informazione obbligatoria (etichettatura) dei prodotti ittici destinati alla vendita al dettaglio (seppie).
Nel rapporto controdeduttivo redatto dai militari operanti, a seguito degli scritti difensivi presentati dalla ricorrente, è stato precisato che l'elevazione dell'infrazione commessa è avvenuta “in un arco temporale non coincidente, ma assolutamente precedente all'orario di chiusura dell'esercizio…… durante il quale ogni consumatore mantiene il diritto ad essere informato sui prodotti oggetto di un eventuale acquisto…”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n.
36573).
La fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, con la conseguenza che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza
RGAC n. 705/2014 - Pagina 3 di 5 dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr.
Cass. Civ., n. 3705 del 14.2.2013).
Orbene, nella fattispecie in esame è la stessa ricorrente che non nega la circostanza accertata e anche le stesse dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio non hanno fornito elementi idonei ad escludere gli estremi della violazione contestata.
A tale riguardo, dalla prova testimoniale espletata è emerso che, al momento dell'accertamento, la pescheria era ancora aperta anche se in procinto di chiudere e che la ricorrente, aiutata dal marito, aveva iniziato ad effettuare le pulizie anche se, nell'espositore, fosse presente ancora una piccola qualità di prodotti ittici. Consegue che l'esercizio commerciale risultava ancora aperto al momento del controllo e che alcuni prodotti ittici si trovavano ancora nel banco frigo in esposizione, senza etichetta di provenienza, con conseguente violazione della normativa sopra richiamata.
In merito va, infatti, ribadito che, avuto riguardo alla specifica finalità della normativa vigente in materia, diretta ad assicurare la tracciabilità dei prodotti ittici in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione, le informazioni obbligatorie - quali la denominazione commerciale della specie, la denominazione scientifica, il metodo di produzione e la zona di cattura - devono essere sempre visibili e conoscibili da parte dei consumatori e dei soggetti preposti ai controlli.
Né appare configurabile, in questa sede, l'esimente soggettiva della buona fede invocata dal ricorrente, tenuto conto che, al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che la buona fede può essere invocata quale esimente “solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 2011, n. 7885).
In conclusione, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
3. Atteso l'esito del giudizio, anche in considerazione della particolarità della questione giuridica trattata, esistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Onorario dott.ssa Maria
Giovanna Cataudo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
RGAC n. 705/2014 - Pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 14699 del
17.01.2014, emessa dal Dirigente del Controparte_3
e notificata in data 24.01.2014;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro lì 28/04/2025
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 705/2014 - Pagina 5 di 5