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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1404 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Amalia Falcone e Parte_1
Gianluca Ranaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma Piazza Euclide 31;
APPELLANTE
E
in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avvocata
Pasqualina Monaco ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, via dei Pirenei 15;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avvocata Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10279/2022 pubblicata in data
16/1/2023 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , dichiarava la sussistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato tra quest'ultimo e le società nel periodo dal 2/2/2017 al 31/7/2017 Controparte_1
e nel periodo dal 1/8/2017 al 14/11/2018 con condanna di queste Controparte_1 ultime, in solido tra di loro, al pagamento in favore del suddetto lavoratore di € 250,13 a titolo di differenze retributive e TFR per il periodo dal 2/2/2017 al 14/11/2018, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo nonché alla regolarizzazione presso l'Inps della posizione contributiva del lavoratore.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
Entrambe le appellate si costituivano resistendo all'accoglimento del gravame.
Si costituiva in giudizio anche l'Inps chiedendo la condanna delle resistenti, ove rilevata la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, al pagamento dei contributi per la parte non prescritta chiedendo nel resto il rigetto della domanda del lavoratore.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere svolto per le società appellanti, presso il Parte_1 bed & breakfast denominato “Via del Corso Home”, sito in Roma in via del Corso, attività di lavoro subordinato dal 28/10/2015 al 14/11/2018.
Questo lavorando alle dipendenze dapprima della società (dal 28/10/2015 al Controparte_1
31/7/2017) e, nel periodo successivo sino al 14/11/2018 (data della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore), della Controparte_1
subentrata quest'ultima, senza soluzione di continuità, nella gestione della suddetta
[...] struttura ricettiva.
Allegava di avere assunto di fatto, per l'intero periodo dedotto in giudizio, la conduzione della Parte responsabilità del di via del Corso svolgendo mansioni, meglio indicate nel ricorso, riconducibili al terzo livello ex C.C.N.L. Alberghi Minori Confcommercio ed osservando un orario di lavoro dalle 7:30 alle 13:30 oppure dalle 15:30 alle ore 21:30 per cinque giorni alla settimana
(alternandosi con l'altro dipendente delle resistenti ) nonché un giorno alla settimana, Persona_1 ed almeno due domeniche ogni mese, per l'intera giornata dalle 7: 30 alle 13 e dalle 16:00 alle 21:30
(garantendo comunque la propria reperibilità dalle ore 13.30 alle ore 15.30 sino a quando iniziava il turno di pomeriggio e subentrava l'altro collega) lavorando altresì anche nei giorni festivi spesso per l'intera giornata e godendo di due settimane di ferie nel mese di agosto di altre due settimane tra gennaio e febbraio.
Allegava che tale rapporto di lavoro si era svolto, fino al 2/2/2017, sulla base formale di un rapporto di stage/tirocinio e, successivamente, di un contratto di apprendistato a tempo pieno con qualifica di “addetto all'accoglienza” ed inquadramento nel quinto livello C.C.N.L. Alberghi Minori
Confcommercio, rapporti contrattuali di cui affermava la natura fittizia, con conseguente loro nullità, affermando di non avere mai svolto alcuna attività di formazione interna all'azienda, né teorica e pratica, né seguito corsi di formazione esterni né di avere usufruito della presenza di un tutor.
Rivendicava pertanto il proprio diritto a maggiori retribuzioni ed altre indennità di lavoro (a titolo di 13ª e 14ª mensilità, ferie, permessi, lavoro straordinario, domenicale festivo e TFR) per l'importo complessivo di € 38.897,92 chiedendo la condanna in solido di entrambe le società resistenti al pagamento in suo favore di tale somma oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e mediante prova per testi e nel corso della quale emetteva a carico delle società resistenti ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. per l'importo netto di € 6.459 a titolo di crediti retributivi non contestati (riferibili alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018 e al TFR la cui debenza era stata ammessa dalle resistenti in sede di costituzione di primo grado), per un totale di € 6.459,00, accoglieva solo parzialmente tali rivendicazioni.
Riconosceva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti solo a decorrere dal 2/2/2017 evidenziando come fosse stato sufficientemente provato che l'odierno appellante non avesse mai usufruito di alcuna formazione riferibile al contratto di apprendistato svolgendo quindi una ordinaria attività di lavoro subordinato.
Escludeva invece la sussistenza di tale rapporto di lavoro per il periodo precedente evidenziando come le buste paga prodotte in atti avessero dato conto di un rapporto, durato sino al dicembre 2016, di stage con corresponsione da parte delle società resistenti, mensilmente, di un compenso lordo variabile tra i € 1.200 e € 1.900 circa, evidenziando come lo stage non configurasse un rapporto di lavoro subordinato, né autonomo né parasubordinato.
Escludeva inoltre, per quanto riguarda il periodo di lavoro subordinato, la riconducibilità delle mansioni svolte al terzo livello C.C.N.L. non avendo le dichiarazioni rese dai testi escussi evidenziato lo svolgimento di mansioni riconducibili, per le loro caratteristiche, a tale livello di inquadramento.
Riconosceva pertanto al lavoratore il residuo credito di € 250,13, con conseguente condanna in solido delle resistenti, importo determinato detraendo l'importo di € 6,459,00 già percepito dal lavoratore in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio di primo grado.
Respingeva, per carenza di idonea prova, l'eccezione riconvenzionale delle resistenti di compensazione dei crediti rivendicati dal con quello di € 2.460 per costi sopportati a causa Pt_1 dell'uso privato da parte di quest'ultimo del telefono aziendale.
Con un primo motivo il lavoratore contesta la gravata sentenza, per omessa pronuncia, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2094 c.c., nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata sin dal 28/10/2015.
Ribadisce la fondatezza di tale rivendicazione, evidenziando come le società resistenti non avessero puntualmente contestato le sue allegazioni, limitandosi ad asserire lo svolgimento di un periodo di stage retribuito dal 19/11/2015 al 18/5/2016, non specificamente contestando la data di inizio del rapporto de quo e quanto allegato in ricorso in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Evidenzia altresì a tale proposito l'esito delle prove testimoniali ed il contenuto di quelle documentali, in ordine all'inizio, senza alcuna regolamentazione contrattuale, della sua attività lavorativa sin dal 28/10/2015 (anteriore all'instaurazione del dedotto rapporto di stage) lamentando come il giudice di prime cure avesse ignorato la domanda formulata limitandosi a riportare la definizione del rapporto di stage (implicitamente riconoscendo la sussistenza dello stesso con decorrenza 19/11/2015 come dedotto dalle resistenti).
Con un secondo motivo l'appellante lamenta la “Erroneità e illegittimità della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto l'illegittimità o nullità del rapporto di stage presuntivamente intercorso tra le parti: sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata” nonché la “Violazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e delle allegate “Linee-guida in materia di tirocini”, della Deliberazione n. 199 del 18 luglio 2013 della Giunta della Regione Lazio e degli artt. 115 c.p.c. e 2094 e 2697 c.c.”
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la reale sussistenza del rapporto di stage esclusivamente sulla base dei prospetti paga depositati in atti ignorando completamente le argomentazioni dell'appellante e trascurando le risultanze istruttorie del giudizio, affermando l'inidoneità di tale documentazione a comprovare il dedotto rapporto di stage (che evidenziava necessitare di prova per iscritto essendo obbligatoria, per la costituzione di tale tipologia di rapporto, la sottoscrizione di apposita convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, la predisposizione di un progetto formativo, l'assicurazione contro gli infortuni presso l'Inail etc.).
Evidenzia altresì l'assenza di regolarizzazione, oltre che per il periodo dal 28/10/2015 al
19/11/2015, anche per il successivo periodo dal maggio 2016 al febbraio 2017 in cui aveva comunque continuato a prestare la propria attività lavorativa per la Controparte_1
Evidenzia inoltre gli ulteriori riscontri in ordine alla natura fittizia di tale rapporto con riferimento alla mancata sottoscrizione e consegna del progetto formativo, all'assenza sul lavoro del tutor ivi indicato e alla diversità dell'orario e dei compensi ivi previsti rispetto a quelli Persona_2 descritti nella memoria di costituzione o emersi all'esito dell'istruttoria nonché l'assenza in tale periodo di qualsiasi attività di apprendimento o di formazione teorico o pratica.
Con un terzo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, per erroneità, ingiustizia e contraddittorietà, laddove non aveva riconosciuto la riconducibilità delle mansioni svolte, per come provato in giudizio, al livello III ex C.C.N.L. Alberghi Minori-Confcommercio.
Evidenzia a tale proposito le dichiarazioni rese dal teste in ordine al contenuto Persona_1 delle mansioni svolte, contestando la loro riconducibilità alla figura del semplice “addetto all'accoglienza”, evidenziando la ravvisabilità in esse dell'elemento decisivo, ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, dell'autonomia nello svolgimento della prestazione ed evidenziando altresì come il livello contrattualmente attribuito presupponesse invece lo svolgimento di compiti meramente esecutivi rivendicando in via subordinata il riconoscimento, quanto meno, di mansioni riconducibili al livello quarto dello stesso C.C.N.L.
Con un quarto motivo contesta la gravata sentenza, per erroneità, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà, anche nella parte in cui aveva quantificato le superiori retribuzioni dovute, detratto l'importo pagato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., in € 250,13 evidenziando come non fosse in alcun modo desumibile agli atti di causa come il primo giudice fosse giunto a tale quantificazione che affermava essere in ogni caso illogica, ingiusta, erronea e non conferente con quanto emerso in sede di giudizio.
Lamenta inoltre l'omesso riconoscimento della indennità di preavviso, evidenziando come le sue dimissioni per giusta causa fossero imputabili al mancato pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi da agosto ad ottobre 2018.
Con un quinto motivo contesta la gravata sentenza per erroneità, ingiustizia ed illegittimità e per violazione degli artt. 91, 92 e 418 c.p.c., anche nella parte in cui aveva compensato le spese di lite tra le parti.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno sulla nullità del rapporto di apprendistato formalmente instaurato a partire dal 2/2/2017, sulla conseguente instaurazione tra le parti, a partire da tale data, di un rapporto di lavoro subordinato e sulla responsabilità in solido delle società resistenti per i crediti retributivi maturati dal lavoratore.
Parimenti risulta essersi formato il giudicato interno anche sul non impugnato rigetto della eccezione di compensazione avanzata dalle resistenti, essendo in contestazione esclusivamente l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 28/10/2015 e la riconducibilità delle mansioni svolte dall'appellante, per l'intero periodo, al superiore livello rivendicato in ricorso.
Si osserva ancora, sempre in via preliminare, che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle società appellante per violazione del “dovere di sinteticità degli atti processuali”.
A tale proposito è sufficiente rilevare come tale eccezione sia stata sollevata, peraltro del tutto genericamente (le appellanti si limitano a tale proposito, in sostanza, ad evidenziare il numero di pagine, pari a 25, dell'atto d'impugnazione e a lamentare, senza però riferimenti specifici, la ripetitività dello stesso), con evidente riferimento quanto disposto dall'art. 121 c.p.c. così come riformulato, dal d.lgs. 149/ 2022 (c.d. "Riforma Cartabia" ) ove sancisce in particolare che “Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
Trattasi di norma alla cui violazione il legislatore non ha però ricollegato sanzioni processuali, così come del resto espressamente affermato dall'art. 46 disp. att c.p.c. ove, nel delegare, al comma 3, ad un Regolamento ministeriale “ i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti”
(attualmente il DM 110/2023, il quale, peraltro, nel fissare, in relazione alle controversie di valore inferiore a € 500.000, i limiti dimensionali dell'atto di citazione o del ricorso prevede, all'art. 3, ,
80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'art. 6 dello stesso Dm) prevede espressamente, al successivo comma 4, che “Il mancato rispetto … dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.
Tanto premesso i primi due motivi di appello, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante le ragioni di reciproca connessione (essendo entrambi finalizzati a contestare la gravata sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la nullità del rapporto di stage asseritamente instaurato tra le parti e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 28/10/2015) risultano fondati.
Risulta pacifica in causa, oltre che documentalmente riscontrata, la stipulazione fra le parti in data
2/2/2017 di un contratto di apprendistato a tempo pieno ed indeterminato con qualifica di “addetto all'accoglienza” ed inquadramento nel quinto livello del C.C.N.L. Alberghi Minori Confcommercio.
Risulta infine pacifica in causa l'avvenuta successione nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio, inizialmente instaurato con la società , a partire dal 1/8/2017, alle dipendenze della società CP_1 in quanto subentrata, a seguito di atto di cessione di ramo di azienda, Controparte_1 nella titolarità della struttura ricettiva di via del Corso in cui era impiegato l'odierno appellante.
Le società appellate sostengono che l'odierno appellante avrebbe, nel periodo antecedente a tale stipulazione, in particolare dal 19/11/2015 al 18/5/2016 (per un totale pertanto di sei mesi) svolto Parte presso il di via del Corso, un periodo di stage retribuito, producendo, a riscontro di tale allegazione, unitamente alla segnalazione dell'instaurazione di tale rapporto e al relativo modello di convenzione stipulato, quale soggetto promotore, con la Fondazione Consulenti per il Lavoro, la relativa convenzione con allegato progetto formativo, in copia però non sottoscritta dal lavoratore
(all. 3 della comparsa di costituzione).
Tanto premesso si osserva che il teste , il quale ha lavorato nel B&B in questione Persona_1 dal settembre 2014 al novembre 2018, nel riferire di essersi alternato con l'odierno appellante svolgendo le sue stesse mansioni, ha dichiarato, confermando le allegazioni avanzate a tale proposito nel ricorso introduttivo, che il aveva iniziato a lavorare presso tale struttura ricettiva sin Pt_1 dall'ottobre 2015, riferendo di come quest'ultimo avesse svolto le sue stesse mansioni di “factotum”
(serviva le colazioni, accoglieva gli ospiti faceva gli ordini ai fornitori, provvedendo anche ad incassare il prezzo, a prendere le prenotazioni, anche quelli provenienti dalla piattaforma Internet
“booking.com” o Espedia, ad effettuare, nei limiti dell'ordinario, gli ordini ai fornitori per quanto riguarda la colazione e il rifornimento del mini bar) e riferendo altresì di come solo il si Pt_1 occupasse anche del marketing.
Riferiva altresì di come entrambi lavorassero sulla base di un orario suddiviso in turni, rispettivamente, di cinque ore la mattina o cinque ore il pomeriggio per cinque giorni a settimana osservando un giorno a settimana un orario di lavoro di 10 ore “per consentire all'altro di riposare”.
Il suddetto testimone riferiva inoltre di non avere mai visto nessuno “fornire formazione teorica e/o pratica al ricorrente anche perché li lavoravamo solo noi due, alternandoci…” individuando quale loro referente e “tutor”, da un punto di vista formale, la titolare e riferendo di avere Persona_3 redatto, su indicazione di quest'ultima, “una sorta di vademecum per il ricorrente dove c'erano tutte le mansioni da svolgere nell'arco della giornata”.
Trattasi di dichiarazioni certamente attendibili, in quanto frutto della conoscenza diretta del testimone (privo, alla data della sua deposizione, per quanto risulta, di rapporti di rilievo con le parti)
e che non risultano in alcun modo smentite da ulteriori emergenze istruttorie.
Nulla hanno in particolare riferito di specifico in ordine all'epoca e alle modalità di svolgimento del lavoro i testi di parte resistente e mentre la teste di parte Testimone_1 Testimone_2 ricorrente , addetta alle pulizie della struttura, ha sostanzialmente confermato, Testimone_3 con riferimento al periodo di sua conoscenza a partire dalla metà dell'anno 2018, il contenuto delle mansioni svolte così come riferito dal teste riferendo altresì di non avere mai visto nessun Per_1 Parte altro all'interno del
Risulta inoltre documentalmente come la società abbia continuato ad emettere in favore CP_1 del ricorrente, prospetti paga, relativi allo stage, anche nel periodo successivo alla scadenza dello stesso nei mesi da giugno a dicembre 2016 (cfr prospetti paga prodotti come all. 5 del ricorso).
Dai prospetti paga in questione risulta inoltre la corresponsione al lavoratore di compensi di importo netti variabile tra € 1.100 e 1.400 circa (cfr prospetti paga prodotti in atti).
Da tali concordi risultanze istruttorie si desume pertanto l'avvenuto svolgimento da parte dell'odierno appellante, sin dall'ottobre 2015, di attività lavorativa assoggettata ad obblighi di orario,
e caratterizzata dalla totale assenza di qualsivoglia attività formativa (non essendo certo qualificabile in tal senso l'elenco delle mansioni che il teste afferma di avere redatto, qualificabile Per_1 quest'ultimo alla stregua di un vero e proprio ordine di servizio, significativo in quanto tale dell'esercizio nei confronti del lavoratore del potere direttivo tipicamente datoriale.
Dai prospetti paga allegati al ricorso risulta inoltre come l'attività lavorativa del si fosse in Pt_1 realtà protratta anche per tutto il periodo successivo alla scadenza dello stages sino al dicembre 2016.
Trattasi di risultanze istruttorie che dimostrano l'avvenuto instaurazione sin dall'ottobre 2015 di un rapporto di lavoro subordinato (caratterizzato non solo dall'assoggettamento dell'odierno appellante al potere direttivo datoriale ma anche dalla sussistenza di molteplici elementi sussidiari tipici quali la personalità della prestazione, effettuata utilizzando strumenti del datore di lavoro,
l'assoggettamento ad un orario fisso, nonché l'assenza in capo al lavoratore di una propria organizzazione imprenditoriale), in data anteriore a quello di instaurazione del tirocinio formativo che la società sostiene di avere stipulato con il tirocinio comunque nullo (anche a voler Pt_1 prescindere dalla considerazione che il relativo progetto formativo non reca nemmeno la sottoscrizione del lavoratore) in quanto stipulato in pendenza di un rapporto di lavoro dipendente già in corso (risultando l'attività lavorativa dipendente dell'odierno appellante, iniziata, come precedentemente evidenziato, già dal mese di ottobre 2015).
Deve peraltro rilevarsi, sotto diverso ed ulteriore profilo, come la natura fittizia di tale tirocinio formativo trova riscontro nella totale assenza di qualsiasi attività formativa e nella grave difformità delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'appellante, rispetto a quanto previsto nel piano formativo, sia quanto al tutor (indicato nel piano formativo in certo
[...]
, della cui presenza sul luogo di lavoro non emerge alcun riscontro avendo anzi il teste Per_2 Per_1 così come precedentemente evidenziato, individuato come tutor un soggetto diverso e cioè
[...]
), sia quanto agli orari di lavoro (previsti nel piano formativo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle Per_3
18 per 6 giorni alla settimana, per un totale quindi di quattro ore giornaliere e senza prevedere l'ulteriore giornata di 10 ore ), sia quanto alla indennità mensile, individuata nel piano formativo in quella di importo ben minore rispetto a quanto risulta essere stato corrisposto al lavoratore, seppure minimo, di € 400. Trattasi di elementi che dimostrano con chiarezza la natura simulata di tale tirocinio, e che trovano ulteriore riscontro proprio nell'essersi, tale attività protratta, con modalità identiche, ma anche successivamente alla scadenza del tirocinio (18/5/2016).
Dovrà pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritenersi riscontrata l'avvenuta instaurazione tra le parti di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato sin dal
28/10/2015.
Risulta fondato anche il terzo motivo nella parte in cui contesta la gravata sentenza per non avere accolto le rivendicazioni relative allo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore terzo livello ex C.C.N.L. Alberghi Minori Confcommercio.
Si osserva che appartengono a tale livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica….”
Con riferimento al comparto delle aziende alberghiere sono in particolare ricondotte a tale livello di inquadramento le figure professionali del “portiere unico” e del “segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria”.
Appartengono invece al quinto livello, attribuito contrattualmente al lavoratore, “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
Sono ricondotte a tale livello di inquadramento in particolare le figure del “magazziniere comune con funzioni operaie” o dell'addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, a ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci movimento personale, con mansioni d'ordine”
Appartengono invece al livello quarto “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Ritiene il Collegio che le mansioni svolte dall'appellante, così come emerse all'esito dell'istruttoria svolta nella precedente fase del giudizio, siano riconducibili al livello rivendicato, risultando come quest'ultimo si sia occupato, in particolare, all'interno del B&B gestito dalle resistenti, alternandosi con l'altro teste in solitudine (durante il suo turno di servizio) ed Per_1 autonomia (non risulta che fosse vincolato da specifiche disposizioni datoriali) dell'interattività ricettiva (compresa la raccolta delle prenotazioni) e dei rapporti con i fornitori.
Trattasi di mansioni svolte in autonomia e riconducibili in quanto tali, in particolare, alla figure professionali del portiere unico o del segretario con funzione di portineria espressamente ricondotte dalla citata declaratoria contrattuale al quinto livello C.C.N.L. (dovendosi invece escludere la ravvisabilità nella specie della figura professionale dell'addetto all'amministrazione del personale caratterizzata quest'ultimo da mansioni d'ordine e da compiti meramente esecutivi non corrispondenti alle caratteristiche dell'attività svolta dal . Pt_1
Risulta inoltre dovuta, così come eccepito dall'appellante, anche l'indennità sostitutiva del preavviso richiesta, con quantificazione non specificamente contestata, per l'importo di € 2.019,25, risultando ravvisabile la giusta causa delle dimissioni del lavoratore nel pacifico mancato pagamento da parte della società datrice delle ultime tre mensilità del rapporto (mancato pagamento ammesso dalle stesse appellate nella comparsa di costituzione di primo grado).
Quanto dovuto al lavoratore, dovrà essere quantificato, sulla base dei conteggi allegati al ricorso di primo grado e dei dati da essi desumibili (non specificamente contestati sotto il profilo contabile dalla società resistente) nell'importo di € 35.142,03, importo determinato sottraendo da quello complessivamente richiesto con tali conteggi, pari a € 38.897,92, gli importi richiesti a titolo di straordinario per € 3.755,89.
Mentre lo svolgimento da parte del lavoratore di un orario di lavoro a tempo pieno , oltre che espressamente previsto nel contratto di apprendistato stipulato tra le parti (cfr. all. 4), trova riscontro, nelle stesse allegazioni difensive della società resistente (la quale riferiva nella comparsa di costituzione di primo grado di un orario di lavoro quantificabile, compresa la giornata intera settimanale in sostituzione del collega e non considerando l'effettuazione, del tutto generica Per_1 sporadica e non compiutamente quantificabile di lavoro domenicale, in 40 ore settimanali, cfr. in particolare punto 9) non risulta avere invece trovato idoneo riscontro, all'esito dell'istruttoria espletata nel precedente grado di giudizio, lo svolgimento del più esteso orario di lavoro dedotto dal nel ricorso di primo grado. Pt_1
Del tutto inammissibile, in ragione della sua tardività, risulta inoltre quanto allegato dal Pt_1 solo nella presente fase di impugnazione, in ordine all'essere stato pattuito tra le parti uno straordinario forfettizzato.
Si richiamano sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua della effettiva sussistenza di crediti retributivi per lavoro straordinario, deve necessariamente essere fornita prova in termini sufficientemente certi e realistici, anche eventualmente avvalendosi di presunzioni semplici da parte del lavoratore che agisca in giudizio. In particolare il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (in ordine a tali principi cfr., ad es., Cass. n. 12434 del 25/05/2006. Nello stesso senso Cass. n. 4076 del 20/02/2018).
Trattasi di importo che ricomprende anche quello pacificamente pagato dalle società resistenti inadempimento dell'ordinanza ex art. 423 per € 6.459 importo quest'ultimo che non si ritiene possa essere detratto dalla somma oggetto di condanna in quanto rappresentato da un titolo, l'ordinanza ex art. 423 c.p.c., emessa dal Tribunale nel corso della precedente fase del giudizio, di natura non definitiva ed inevitabilmente assorbito, in quanto tale, dalle statuizioni contenute nella presente decisione (ferma restando in ogni caso la necessità di considerare, in caso di eventuale azione esecutiva, tutti gli importi materialmente pagati dalle società resistenti). Per tale importo dovrà essere emessa sentenza di condanna a carico di entrambe le parti resistenti in solido oltre rivalutazione monetaria ed interessi e contributi previdenziali e assistenziali ove non prescritti assumendo le considerazioni che precedono rilievo pienamente assorbente, rispetto all'esame dell'ulteriore profilo di contestazione attinente alla quantificazione delle somme dovute
(effettuato con riferimento a quella effettuata dal giudice di prime cure sulla base della meno estesa durata del rapporto di lavoro subordinato da questi accertata all'esito della precedente fase di giudizio).
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e la società sin dal 28/10/2015 (anziché dal 2/2/2017) con condanna delle CP_1 società appellate e in solido tra di loro, al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore dell'appellante dell'importo di € 35.142,03 (anziché € 250,13) oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese del giudizio segue, per entrambi gradi, la soccombenza da attribuirsi ad entrambe le parti resistenti in solido (risulta pertanto assorbito, stante la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite, l'ulteriore profilo di contestazione dell'appellante attinente specificamente alla compensazione delle spese disposta dal primo giudice) mentre sussiste invece motivo per compensare interamente le spese di entrambi gradi del giudizio nei confronti dell'Inps evocato in giudizio quale mero litisconsorte necessario.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e la società sin dal 28/10/2015 (anziché 2/2/2017) e condanna le società CP_1 appellate e in solido, al pagamento in favore CP_1 Controparte_1 dell'appellante dell'importo di € 35.142,03 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione.
Condanna le suddette società appellate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 7.792 e per il presente grado di giudizio in € 5.211. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Compensa interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell'Inps.
Roma, 16.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE ù LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1404 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Amalia Falcone e Parte_1
Gianluca Ranaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma Piazza Euclide 31;
APPELLANTE
E
in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avvocata
Pasqualina Monaco ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, via dei Pirenei 15;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avvocata Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10279/2022 pubblicata in data
16/1/2023 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , dichiarava la sussistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato tra quest'ultimo e le società nel periodo dal 2/2/2017 al 31/7/2017 Controparte_1
e nel periodo dal 1/8/2017 al 14/11/2018 con condanna di queste Controparte_1 ultime, in solido tra di loro, al pagamento in favore del suddetto lavoratore di € 250,13 a titolo di differenze retributive e TFR per il periodo dal 2/2/2017 al 14/11/2018, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo nonché alla regolarizzazione presso l'Inps della posizione contributiva del lavoratore.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
Entrambe le appellate si costituivano resistendo all'accoglimento del gravame.
Si costituiva in giudizio anche l'Inps chiedendo la condanna delle resistenti, ove rilevata la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, al pagamento dei contributi per la parte non prescritta chiedendo nel resto il rigetto della domanda del lavoratore.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere svolto per le società appellanti, presso il Parte_1 bed & breakfast denominato “Via del Corso Home”, sito in Roma in via del Corso, attività di lavoro subordinato dal 28/10/2015 al 14/11/2018.
Questo lavorando alle dipendenze dapprima della società (dal 28/10/2015 al Controparte_1
31/7/2017) e, nel periodo successivo sino al 14/11/2018 (data della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore), della Controparte_1
subentrata quest'ultima, senza soluzione di continuità, nella gestione della suddetta
[...] struttura ricettiva.
Allegava di avere assunto di fatto, per l'intero periodo dedotto in giudizio, la conduzione della Parte responsabilità del di via del Corso svolgendo mansioni, meglio indicate nel ricorso, riconducibili al terzo livello ex C.C.N.L. Alberghi Minori Confcommercio ed osservando un orario di lavoro dalle 7:30 alle 13:30 oppure dalle 15:30 alle ore 21:30 per cinque giorni alla settimana
(alternandosi con l'altro dipendente delle resistenti ) nonché un giorno alla settimana, Persona_1 ed almeno due domeniche ogni mese, per l'intera giornata dalle 7: 30 alle 13 e dalle 16:00 alle 21:30
(garantendo comunque la propria reperibilità dalle ore 13.30 alle ore 15.30 sino a quando iniziava il turno di pomeriggio e subentrava l'altro collega) lavorando altresì anche nei giorni festivi spesso per l'intera giornata e godendo di due settimane di ferie nel mese di agosto di altre due settimane tra gennaio e febbraio.
Allegava che tale rapporto di lavoro si era svolto, fino al 2/2/2017, sulla base formale di un rapporto di stage/tirocinio e, successivamente, di un contratto di apprendistato a tempo pieno con qualifica di “addetto all'accoglienza” ed inquadramento nel quinto livello C.C.N.L. Alberghi Minori
Confcommercio, rapporti contrattuali di cui affermava la natura fittizia, con conseguente loro nullità, affermando di non avere mai svolto alcuna attività di formazione interna all'azienda, né teorica e pratica, né seguito corsi di formazione esterni né di avere usufruito della presenza di un tutor.
Rivendicava pertanto il proprio diritto a maggiori retribuzioni ed altre indennità di lavoro (a titolo di 13ª e 14ª mensilità, ferie, permessi, lavoro straordinario, domenicale festivo e TFR) per l'importo complessivo di € 38.897,92 chiedendo la condanna in solido di entrambe le società resistenti al pagamento in suo favore di tale somma oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e mediante prova per testi e nel corso della quale emetteva a carico delle società resistenti ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. per l'importo netto di € 6.459 a titolo di crediti retributivi non contestati (riferibili alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018 e al TFR la cui debenza era stata ammessa dalle resistenti in sede di costituzione di primo grado), per un totale di € 6.459,00, accoglieva solo parzialmente tali rivendicazioni.
Riconosceva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti solo a decorrere dal 2/2/2017 evidenziando come fosse stato sufficientemente provato che l'odierno appellante non avesse mai usufruito di alcuna formazione riferibile al contratto di apprendistato svolgendo quindi una ordinaria attività di lavoro subordinato.
Escludeva invece la sussistenza di tale rapporto di lavoro per il periodo precedente evidenziando come le buste paga prodotte in atti avessero dato conto di un rapporto, durato sino al dicembre 2016, di stage con corresponsione da parte delle società resistenti, mensilmente, di un compenso lordo variabile tra i € 1.200 e € 1.900 circa, evidenziando come lo stage non configurasse un rapporto di lavoro subordinato, né autonomo né parasubordinato.
Escludeva inoltre, per quanto riguarda il periodo di lavoro subordinato, la riconducibilità delle mansioni svolte al terzo livello C.C.N.L. non avendo le dichiarazioni rese dai testi escussi evidenziato lo svolgimento di mansioni riconducibili, per le loro caratteristiche, a tale livello di inquadramento.
Riconosceva pertanto al lavoratore il residuo credito di € 250,13, con conseguente condanna in solido delle resistenti, importo determinato detraendo l'importo di € 6,459,00 già percepito dal lavoratore in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio di primo grado.
Respingeva, per carenza di idonea prova, l'eccezione riconvenzionale delle resistenti di compensazione dei crediti rivendicati dal con quello di € 2.460 per costi sopportati a causa Pt_1 dell'uso privato da parte di quest'ultimo del telefono aziendale.
Con un primo motivo il lavoratore contesta la gravata sentenza, per omessa pronuncia, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2094 c.c., nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata sin dal 28/10/2015.
Ribadisce la fondatezza di tale rivendicazione, evidenziando come le società resistenti non avessero puntualmente contestato le sue allegazioni, limitandosi ad asserire lo svolgimento di un periodo di stage retribuito dal 19/11/2015 al 18/5/2016, non specificamente contestando la data di inizio del rapporto de quo e quanto allegato in ricorso in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Evidenzia altresì a tale proposito l'esito delle prove testimoniali ed il contenuto di quelle documentali, in ordine all'inizio, senza alcuna regolamentazione contrattuale, della sua attività lavorativa sin dal 28/10/2015 (anteriore all'instaurazione del dedotto rapporto di stage) lamentando come il giudice di prime cure avesse ignorato la domanda formulata limitandosi a riportare la definizione del rapporto di stage (implicitamente riconoscendo la sussistenza dello stesso con decorrenza 19/11/2015 come dedotto dalle resistenti).
Con un secondo motivo l'appellante lamenta la “Erroneità e illegittimità della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto l'illegittimità o nullità del rapporto di stage presuntivamente intercorso tra le parti: sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata” nonché la “Violazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e delle allegate “Linee-guida in materia di tirocini”, della Deliberazione n. 199 del 18 luglio 2013 della Giunta della Regione Lazio e degli artt. 115 c.p.c. e 2094 e 2697 c.c.”
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la reale sussistenza del rapporto di stage esclusivamente sulla base dei prospetti paga depositati in atti ignorando completamente le argomentazioni dell'appellante e trascurando le risultanze istruttorie del giudizio, affermando l'inidoneità di tale documentazione a comprovare il dedotto rapporto di stage (che evidenziava necessitare di prova per iscritto essendo obbligatoria, per la costituzione di tale tipologia di rapporto, la sottoscrizione di apposita convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, la predisposizione di un progetto formativo, l'assicurazione contro gli infortuni presso l'Inail etc.).
Evidenzia altresì l'assenza di regolarizzazione, oltre che per il periodo dal 28/10/2015 al
19/11/2015, anche per il successivo periodo dal maggio 2016 al febbraio 2017 in cui aveva comunque continuato a prestare la propria attività lavorativa per la Controparte_1
Evidenzia inoltre gli ulteriori riscontri in ordine alla natura fittizia di tale rapporto con riferimento alla mancata sottoscrizione e consegna del progetto formativo, all'assenza sul lavoro del tutor ivi indicato e alla diversità dell'orario e dei compensi ivi previsti rispetto a quelli Persona_2 descritti nella memoria di costituzione o emersi all'esito dell'istruttoria nonché l'assenza in tale periodo di qualsiasi attività di apprendimento o di formazione teorico o pratica.
Con un terzo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza, per erroneità, ingiustizia e contraddittorietà, laddove non aveva riconosciuto la riconducibilità delle mansioni svolte, per come provato in giudizio, al livello III ex C.C.N.L. Alberghi Minori-Confcommercio.
Evidenzia a tale proposito le dichiarazioni rese dal teste in ordine al contenuto Persona_1 delle mansioni svolte, contestando la loro riconducibilità alla figura del semplice “addetto all'accoglienza”, evidenziando la ravvisabilità in esse dell'elemento decisivo, ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, dell'autonomia nello svolgimento della prestazione ed evidenziando altresì come il livello contrattualmente attribuito presupponesse invece lo svolgimento di compiti meramente esecutivi rivendicando in via subordinata il riconoscimento, quanto meno, di mansioni riconducibili al livello quarto dello stesso C.C.N.L.
Con un quarto motivo contesta la gravata sentenza, per erroneità, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà, anche nella parte in cui aveva quantificato le superiori retribuzioni dovute, detratto l'importo pagato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., in € 250,13 evidenziando come non fosse in alcun modo desumibile agli atti di causa come il primo giudice fosse giunto a tale quantificazione che affermava essere in ogni caso illogica, ingiusta, erronea e non conferente con quanto emerso in sede di giudizio.
Lamenta inoltre l'omesso riconoscimento della indennità di preavviso, evidenziando come le sue dimissioni per giusta causa fossero imputabili al mancato pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi da agosto ad ottobre 2018.
Con un quinto motivo contesta la gravata sentenza per erroneità, ingiustizia ed illegittimità e per violazione degli artt. 91, 92 e 418 c.p.c., anche nella parte in cui aveva compensato le spese di lite tra le parti.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno sulla nullità del rapporto di apprendistato formalmente instaurato a partire dal 2/2/2017, sulla conseguente instaurazione tra le parti, a partire da tale data, di un rapporto di lavoro subordinato e sulla responsabilità in solido delle società resistenti per i crediti retributivi maturati dal lavoratore.
Parimenti risulta essersi formato il giudicato interno anche sul non impugnato rigetto della eccezione di compensazione avanzata dalle resistenti, essendo in contestazione esclusivamente l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 28/10/2015 e la riconducibilità delle mansioni svolte dall'appellante, per l'intero periodo, al superiore livello rivendicato in ricorso.
Si osserva ancora, sempre in via preliminare, che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle società appellante per violazione del “dovere di sinteticità degli atti processuali”.
A tale proposito è sufficiente rilevare come tale eccezione sia stata sollevata, peraltro del tutto genericamente (le appellanti si limitano a tale proposito, in sostanza, ad evidenziare il numero di pagine, pari a 25, dell'atto d'impugnazione e a lamentare, senza però riferimenti specifici, la ripetitività dello stesso), con evidente riferimento quanto disposto dall'art. 121 c.p.c. così come riformulato, dal d.lgs. 149/ 2022 (c.d. "Riforma Cartabia" ) ove sancisce in particolare che “Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
Trattasi di norma alla cui violazione il legislatore non ha però ricollegato sanzioni processuali, così come del resto espressamente affermato dall'art. 46 disp. att c.p.c. ove, nel delegare, al comma 3, ad un Regolamento ministeriale “ i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti”
(attualmente il DM 110/2023, il quale, peraltro, nel fissare, in relazione alle controversie di valore inferiore a € 500.000, i limiti dimensionali dell'atto di citazione o del ricorso prevede, all'art. 3, ,
80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'art. 6 dello stesso Dm) prevede espressamente, al successivo comma 4, che “Il mancato rispetto … dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.
Tanto premesso i primi due motivi di appello, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente stante le ragioni di reciproca connessione (essendo entrambi finalizzati a contestare la gravata sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la nullità del rapporto di stage asseritamente instaurato tra le parti e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 28/10/2015) risultano fondati.
Risulta pacifica in causa, oltre che documentalmente riscontrata, la stipulazione fra le parti in data
2/2/2017 di un contratto di apprendistato a tempo pieno ed indeterminato con qualifica di “addetto all'accoglienza” ed inquadramento nel quinto livello del C.C.N.L. Alberghi Minori Confcommercio.
Risulta infine pacifica in causa l'avvenuta successione nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio, inizialmente instaurato con la società , a partire dal 1/8/2017, alle dipendenze della società CP_1 in quanto subentrata, a seguito di atto di cessione di ramo di azienda, Controparte_1 nella titolarità della struttura ricettiva di via del Corso in cui era impiegato l'odierno appellante.
Le società appellate sostengono che l'odierno appellante avrebbe, nel periodo antecedente a tale stipulazione, in particolare dal 19/11/2015 al 18/5/2016 (per un totale pertanto di sei mesi) svolto Parte presso il di via del Corso, un periodo di stage retribuito, producendo, a riscontro di tale allegazione, unitamente alla segnalazione dell'instaurazione di tale rapporto e al relativo modello di convenzione stipulato, quale soggetto promotore, con la Fondazione Consulenti per il Lavoro, la relativa convenzione con allegato progetto formativo, in copia però non sottoscritta dal lavoratore
(all. 3 della comparsa di costituzione).
Tanto premesso si osserva che il teste , il quale ha lavorato nel B&B in questione Persona_1 dal settembre 2014 al novembre 2018, nel riferire di essersi alternato con l'odierno appellante svolgendo le sue stesse mansioni, ha dichiarato, confermando le allegazioni avanzate a tale proposito nel ricorso introduttivo, che il aveva iniziato a lavorare presso tale struttura ricettiva sin Pt_1 dall'ottobre 2015, riferendo di come quest'ultimo avesse svolto le sue stesse mansioni di “factotum”
(serviva le colazioni, accoglieva gli ospiti faceva gli ordini ai fornitori, provvedendo anche ad incassare il prezzo, a prendere le prenotazioni, anche quelli provenienti dalla piattaforma Internet
“booking.com” o Espedia, ad effettuare, nei limiti dell'ordinario, gli ordini ai fornitori per quanto riguarda la colazione e il rifornimento del mini bar) e riferendo altresì di come solo il si Pt_1 occupasse anche del marketing.
Riferiva altresì di come entrambi lavorassero sulla base di un orario suddiviso in turni, rispettivamente, di cinque ore la mattina o cinque ore il pomeriggio per cinque giorni a settimana osservando un giorno a settimana un orario di lavoro di 10 ore “per consentire all'altro di riposare”.
Il suddetto testimone riferiva inoltre di non avere mai visto nessuno “fornire formazione teorica e/o pratica al ricorrente anche perché li lavoravamo solo noi due, alternandoci…” individuando quale loro referente e “tutor”, da un punto di vista formale, la titolare e riferendo di avere Persona_3 redatto, su indicazione di quest'ultima, “una sorta di vademecum per il ricorrente dove c'erano tutte le mansioni da svolgere nell'arco della giornata”.
Trattasi di dichiarazioni certamente attendibili, in quanto frutto della conoscenza diretta del testimone (privo, alla data della sua deposizione, per quanto risulta, di rapporti di rilievo con le parti)
e che non risultano in alcun modo smentite da ulteriori emergenze istruttorie.
Nulla hanno in particolare riferito di specifico in ordine all'epoca e alle modalità di svolgimento del lavoro i testi di parte resistente e mentre la teste di parte Testimone_1 Testimone_2 ricorrente , addetta alle pulizie della struttura, ha sostanzialmente confermato, Testimone_3 con riferimento al periodo di sua conoscenza a partire dalla metà dell'anno 2018, il contenuto delle mansioni svolte così come riferito dal teste riferendo altresì di non avere mai visto nessun Per_1 Parte altro all'interno del
Risulta inoltre documentalmente come la società abbia continuato ad emettere in favore CP_1 del ricorrente, prospetti paga, relativi allo stage, anche nel periodo successivo alla scadenza dello stesso nei mesi da giugno a dicembre 2016 (cfr prospetti paga prodotti come all. 5 del ricorso).
Dai prospetti paga in questione risulta inoltre la corresponsione al lavoratore di compensi di importo netti variabile tra € 1.100 e 1.400 circa (cfr prospetti paga prodotti in atti).
Da tali concordi risultanze istruttorie si desume pertanto l'avvenuto svolgimento da parte dell'odierno appellante, sin dall'ottobre 2015, di attività lavorativa assoggettata ad obblighi di orario,
e caratterizzata dalla totale assenza di qualsivoglia attività formativa (non essendo certo qualificabile in tal senso l'elenco delle mansioni che il teste afferma di avere redatto, qualificabile Per_1 quest'ultimo alla stregua di un vero e proprio ordine di servizio, significativo in quanto tale dell'esercizio nei confronti del lavoratore del potere direttivo tipicamente datoriale.
Dai prospetti paga allegati al ricorso risulta inoltre come l'attività lavorativa del si fosse in Pt_1 realtà protratta anche per tutto il periodo successivo alla scadenza dello stages sino al dicembre 2016.
Trattasi di risultanze istruttorie che dimostrano l'avvenuto instaurazione sin dall'ottobre 2015 di un rapporto di lavoro subordinato (caratterizzato non solo dall'assoggettamento dell'odierno appellante al potere direttivo datoriale ma anche dalla sussistenza di molteplici elementi sussidiari tipici quali la personalità della prestazione, effettuata utilizzando strumenti del datore di lavoro,
l'assoggettamento ad un orario fisso, nonché l'assenza in capo al lavoratore di una propria organizzazione imprenditoriale), in data anteriore a quello di instaurazione del tirocinio formativo che la società sostiene di avere stipulato con il tirocinio comunque nullo (anche a voler Pt_1 prescindere dalla considerazione che il relativo progetto formativo non reca nemmeno la sottoscrizione del lavoratore) in quanto stipulato in pendenza di un rapporto di lavoro dipendente già in corso (risultando l'attività lavorativa dipendente dell'odierno appellante, iniziata, come precedentemente evidenziato, già dal mese di ottobre 2015).
Deve peraltro rilevarsi, sotto diverso ed ulteriore profilo, come la natura fittizia di tale tirocinio formativo trova riscontro nella totale assenza di qualsiasi attività formativa e nella grave difformità delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'appellante, rispetto a quanto previsto nel piano formativo, sia quanto al tutor (indicato nel piano formativo in certo
[...]
, della cui presenza sul luogo di lavoro non emerge alcun riscontro avendo anzi il teste Per_2 Per_1 così come precedentemente evidenziato, individuato come tutor un soggetto diverso e cioè
[...]
), sia quanto agli orari di lavoro (previsti nel piano formativo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle Per_3
18 per 6 giorni alla settimana, per un totale quindi di quattro ore giornaliere e senza prevedere l'ulteriore giornata di 10 ore ), sia quanto alla indennità mensile, individuata nel piano formativo in quella di importo ben minore rispetto a quanto risulta essere stato corrisposto al lavoratore, seppure minimo, di € 400. Trattasi di elementi che dimostrano con chiarezza la natura simulata di tale tirocinio, e che trovano ulteriore riscontro proprio nell'essersi, tale attività protratta, con modalità identiche, ma anche successivamente alla scadenza del tirocinio (18/5/2016).
Dovrà pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritenersi riscontrata l'avvenuta instaurazione tra le parti di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato sin dal
28/10/2015.
Risulta fondato anche il terzo motivo nella parte in cui contesta la gravata sentenza per non avere accolto le rivendicazioni relative allo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore terzo livello ex C.C.N.L. Alberghi Minori Confcommercio.
Si osserva che appartengono a tale livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica….”
Con riferimento al comparto delle aziende alberghiere sono in particolare ricondotte a tale livello di inquadramento le figure professionali del “portiere unico” e del “segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria”.
Appartengono invece al quinto livello, attribuito contrattualmente al lavoratore, “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
Sono ricondotte a tale livello di inquadramento in particolare le figure del “magazziniere comune con funzioni operaie” o dell'addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, a ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci movimento personale, con mansioni d'ordine”
Appartengono invece al livello quarto “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Ritiene il Collegio che le mansioni svolte dall'appellante, così come emerse all'esito dell'istruttoria svolta nella precedente fase del giudizio, siano riconducibili al livello rivendicato, risultando come quest'ultimo si sia occupato, in particolare, all'interno del B&B gestito dalle resistenti, alternandosi con l'altro teste in solitudine (durante il suo turno di servizio) ed Per_1 autonomia (non risulta che fosse vincolato da specifiche disposizioni datoriali) dell'interattività ricettiva (compresa la raccolta delle prenotazioni) e dei rapporti con i fornitori.
Trattasi di mansioni svolte in autonomia e riconducibili in quanto tali, in particolare, alla figure professionali del portiere unico o del segretario con funzione di portineria espressamente ricondotte dalla citata declaratoria contrattuale al quinto livello C.C.N.L. (dovendosi invece escludere la ravvisabilità nella specie della figura professionale dell'addetto all'amministrazione del personale caratterizzata quest'ultimo da mansioni d'ordine e da compiti meramente esecutivi non corrispondenti alle caratteristiche dell'attività svolta dal . Pt_1
Risulta inoltre dovuta, così come eccepito dall'appellante, anche l'indennità sostitutiva del preavviso richiesta, con quantificazione non specificamente contestata, per l'importo di € 2.019,25, risultando ravvisabile la giusta causa delle dimissioni del lavoratore nel pacifico mancato pagamento da parte della società datrice delle ultime tre mensilità del rapporto (mancato pagamento ammesso dalle stesse appellate nella comparsa di costituzione di primo grado).
Quanto dovuto al lavoratore, dovrà essere quantificato, sulla base dei conteggi allegati al ricorso di primo grado e dei dati da essi desumibili (non specificamente contestati sotto il profilo contabile dalla società resistente) nell'importo di € 35.142,03, importo determinato sottraendo da quello complessivamente richiesto con tali conteggi, pari a € 38.897,92, gli importi richiesti a titolo di straordinario per € 3.755,89.
Mentre lo svolgimento da parte del lavoratore di un orario di lavoro a tempo pieno , oltre che espressamente previsto nel contratto di apprendistato stipulato tra le parti (cfr. all. 4), trova riscontro, nelle stesse allegazioni difensive della società resistente (la quale riferiva nella comparsa di costituzione di primo grado di un orario di lavoro quantificabile, compresa la giornata intera settimanale in sostituzione del collega e non considerando l'effettuazione, del tutto generica Per_1 sporadica e non compiutamente quantificabile di lavoro domenicale, in 40 ore settimanali, cfr. in particolare punto 9) non risulta avere invece trovato idoneo riscontro, all'esito dell'istruttoria espletata nel precedente grado di giudizio, lo svolgimento del più esteso orario di lavoro dedotto dal nel ricorso di primo grado. Pt_1
Del tutto inammissibile, in ragione della sua tardività, risulta inoltre quanto allegato dal Pt_1 solo nella presente fase di impugnazione, in ordine all'essere stato pattuito tra le parti uno straordinario forfettizzato.
Si richiamano sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua della effettiva sussistenza di crediti retributivi per lavoro straordinario, deve necessariamente essere fornita prova in termini sufficientemente certi e realistici, anche eventualmente avvalendosi di presunzioni semplici da parte del lavoratore che agisca in giudizio. In particolare il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (in ordine a tali principi cfr., ad es., Cass. n. 12434 del 25/05/2006. Nello stesso senso Cass. n. 4076 del 20/02/2018).
Trattasi di importo che ricomprende anche quello pacificamente pagato dalle società resistenti inadempimento dell'ordinanza ex art. 423 per € 6.459 importo quest'ultimo che non si ritiene possa essere detratto dalla somma oggetto di condanna in quanto rappresentato da un titolo, l'ordinanza ex art. 423 c.p.c., emessa dal Tribunale nel corso della precedente fase del giudizio, di natura non definitiva ed inevitabilmente assorbito, in quanto tale, dalle statuizioni contenute nella presente decisione (ferma restando in ogni caso la necessità di considerare, in caso di eventuale azione esecutiva, tutti gli importi materialmente pagati dalle società resistenti). Per tale importo dovrà essere emessa sentenza di condanna a carico di entrambe le parti resistenti in solido oltre rivalutazione monetaria ed interessi e contributi previdenziali e assistenziali ove non prescritti assumendo le considerazioni che precedono rilievo pienamente assorbente, rispetto all'esame dell'ulteriore profilo di contestazione attinente alla quantificazione delle somme dovute
(effettuato con riferimento a quella effettuata dal giudice di prime cure sulla base della meno estesa durata del rapporto di lavoro subordinato da questi accertata all'esito della precedente fase di giudizio).
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e la società sin dal 28/10/2015 (anziché dal 2/2/2017) con condanna delle CP_1 società appellate e in solido tra di loro, al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore dell'appellante dell'importo di € 35.142,03 (anziché € 250,13) oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese del giudizio segue, per entrambi gradi, la soccombenza da attribuirsi ad entrambe le parti resistenti in solido (risulta pertanto assorbito, stante la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite, l'ulteriore profilo di contestazione dell'appellante attinente specificamente alla compensazione delle spese disposta dal primo giudice) mentre sussiste invece motivo per compensare interamente le spese di entrambi gradi del giudizio nei confronti dell'Inps evocato in giudizio quale mero litisconsorte necessario.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e la società sin dal 28/10/2015 (anziché 2/2/2017) e condanna le società CP_1 appellate e in solido, al pagamento in favore CP_1 Controparte_1 dell'appellante dell'importo di € 35.142,03 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo e alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione.
Condanna le suddette società appellate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 7.792 e per il presente grado di giudizio in € 5.211. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Compensa interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell'Inps.
Roma, 16.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE ù LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario