Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5706 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. GAUDIO PIERPAOLO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CALABRO' LIVIO;
Controparte_1
CP 2, con l'AVV. MARCELLO CARNOVALE;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219004524140000 del
19.11.2021, notificatagli da parte di in data Controparte_3
4.10.2022, limitatamente alle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali CP 2 di competenza dell'intestato Tribunale, per una somma complessiva di € 19.628,27, portata dai seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n. 33420112000591310000 asseritamente notificato in data 7.10.2011
relativo a contributi IVS 2010; 2) avviso di addebito n. 33420120002117222000 asseritamente notificato in data 10.8.2012 relativo a contributi IVS 2011; 3) avviso di addebito n. 33420130002863831000 asseritamente notificato in data 19.12.2013 relativo a contributi IVS 2012; 4) avviso di addebito n.
33420140002408619000 asseritamente notificato in data 25.9.2014 relativo a contributi IVS 2013; 5) avviso di addebito n. 33420150002845290000 asseritamente notificato in data 7.11.2015 relativo a contributi IVS 2014.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti di spettanza dell' CP_2 sostenendo il decorso di più di un quinquennio dalla data di maturazione del credito contributivo, senza che nel frattempo fosse intervenuto alcun atto impositivo. Contestava, difatti, anche l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione.
Si costituiva in giudizio l' CP_2 che, in primo luogo, lamentava la propria carenza di legittimazione a controvertere e la tardività della proposta opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 e, in secondo luogo, rilevava che il contribuente, dopo aver presentato domanda di definizione agevolata ter il 26.4.2019 rispetto alla quale non ha poi effettuato alcun pagamento, aveva presentato poi la domanda di stralcio ai sensi della L. 145/2018 la quale è stata accolta e poi revocata per mancato pagamento. Concludeva il ricorso affermando che tali richieste costituivano atti di riconoscimento del debito, in quanto tali idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
Vale la pena di apprezzare, inoltre, che in atti l'ente impositore resistente allegava pure missiva del 29.12.2023 con la quale l' CP_4 certificava il saldo e stralcio per il debito identificato negli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, ai sensi della L. 197/2022 e poi un estratto di ruolo dal quale si evincerebbe lo stralcio delle poste di cui agli avvisi di addebito indicati nel ricorso. Si costituiva infine CP 4 contestando, parimenti, la propria legittimazione passiva rispetto alla controversia e sottolineando che la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione da parte dell' CP_2, la successiva notifica dell'intimazione stessa e la notifica anche di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria abbiano interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa.
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Dalla disamina degli atti prodotti in giudizio e, più in particolare, ictu oculi dalla risposta fornita dall' Controparte_1 rispetto alla missiva inviata dal ricorrente allegata da CP_2 nonché dall'estratto di ruolo riferito alla posizione contributiva di quest'ultimo prodotta dall' CP_4 si evince che i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto della odierna impugnazione sono stati oggetto di saldo e stralcio ai sensi della L.
197/22 (legge di bilancio 2023).
La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. I. 29 dicembre 2022, n.
198, convertito con modificazioni dalla I. 24 febbraio 2023, n. 14) ha infatti previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Fino a quella data, dunque, dovevano essere sospese le attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo della norma. Pertanto, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio e notificata al contribuente in data 4.10.2022, non ha ragion d'essere.
Risulta, infatti, evidente anche dalla lettura della intimazione di pagamento stessa che i singoli carichi portati dagli avvisi di pagamento ad essa sottesi, riferiti a crediti contributivi che si assume siano ancora dovuti dal ricorrente,
sono di importo inferiore a mille euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015; pertanto, essi non possono che essere stati annullati per effetto delle previsioni sopra richiamate.
La L. 197/ 2022 ripropone difatti una misura di tenore analogo - anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di
-
cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.
41 del 2021, conv. in I. n. 69 del 2021, che prevedevano uno stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, in effetti, di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla L. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve darsi dunque luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023), essendo -idoneo asopraggiunto un fatto – ossia l'introduzione della norma sopra citata privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della res litigiosa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 10/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO