Articolo 5 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 4Articolo 6
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10 marzo 1987
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15 gennaio 2000
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28 giugno 2000
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1 gennaio 2020
Art. 5. (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicita' iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicita'.
3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita' con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. ((16)) 5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. ((16)) 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila .

-------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera d)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
[...] d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ;".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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