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10 marzo 1987
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15 gennaio 2000
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28 giugno 2000
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1 gennaio 2020
1 gennaio 2020
Art. 5. (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicita' iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicita'.
3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita' con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. ((16)) 5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. ((16)) 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila .
-------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera d)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
[...] d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ;".
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicita'.
3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita' con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. ((16)) 5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. ((16)) 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila .
-------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera d)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
[...] d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ;".
Commentari • 8
- 1. Bilancio di previsione 2021-2023: i tetti di spesa abrogatihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 6.073183
[…] la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; art. 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987: obbligo di comunicazione per i comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni in merito alle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. art. 2, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 25/11/2014, n. 11821Provvedimento: […] Peraltro è la stessa ricorrente a riferire che, con delibera n. 129/2002, non impugnata, l'Autorità regolò l'obbligo previsto dall'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nei seguenti termini: “Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti pubblici inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, nonché le aziende sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le loro spese di carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio finanziario. […]Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- obbligo di comunicazione anche in assenza di spese·
- art. 5 legge 25 febbraio 1987, n. 67·
- violazione art. 41 comma 3 D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177·
- mancata trasmissione prospetti spese pubblicitarie·
- proporzionalità della sanzione·
- legittimazione passiva·
- sindacato del giudice amministrativo su sanzioni amministrative·
- responsabilità dell'ente e del responsabile del procedimento