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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3882 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Parte_1
DO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla
Piazza Alario n. 1;
- RICORRENTE -
E 1) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Valerio Ciccariello presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Galleria Umberto I n. 50;
2) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2
OM NT e EN CO coi quali è elettivamente domiciliato in
Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: risarcimento danni per mobbing.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 , ex dipendente Parte_1
dell lamentando di aver contratto a causa di condotte Controparte_1
datoriali vessatorie un grave disturbo depressivo ansioso, chiedeva che l' e l' , accertata l'origine professionale della predetta Controparte_1 CP_2
patologia, fossero condannati - ciascuno per quanto di propria spettanza - a risarcirla. Sostenendo che la necessità di proseguire la terapia a base di psicofarmaci per la cura della depressione l'avrebbe indotta a scegliere d'interrompere una gravidanza, chiedeva la condanna dell' Controparte_1
al risarcimento altresì del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della Controparte_1 CP_2 domanda attorea e chiedendone il rigetto. L' in particolare eccepiva in via CP_2
preliminare l'improponibilità del ricorso nei suoi confronti per assenza d'una previa domanda amministrativa.
All'odierna prima udienza questo Giudicante - ritenuto opportuno (anche per evitare l'ulteriore aggravio a carico di parte ricorrente delle spese di lite relative alla fase istruttoria) definire immediatamente la domanda proposta nei confronti dell' e proseguire il giudizio soltanto nei confronti CP_2
dell e preso atto delle note di trattazione scritta depositate Controparte_1
dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. - ha deciso la causa limitatamente alla domanda proposta nei confronti dell' pronunciando la presente sentenza parziale CP_2
con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla domanda proposta nei confronti dell il ricorso non può CP_2
essere vagliato nel merito dovendosene piuttosto dichiarare l'improponibilità
per il preliminare e assorbente rilievo che difetta una domanda amministrativa.
In proposito, con recente pronuncia, la Corte di Cassazione richiamando il proprio costante orientamento, ha precisato che 'la necessità della previa
proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad
un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio
generale dell'ordinamento, che oltre ad essere di norma positivamente stabilito
nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda
relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di
cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si
debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per
la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente
interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione
della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità
dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso
introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443
c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto
del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che
non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente
previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della
fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda
all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732
del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016)' (così, Cass. civ., sez.
lav., ordinanza 27/12/2021, n. 41571).
La Corte ha precisato altresì che 'In tema di prestazioni previdenziali e
assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa
costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda
giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione dellart. 8 della
legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile
in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere
sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente
prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi
richiesta in sede giudiziaria. Ne consegue che, integrando la previa
presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della
domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitari, reddituale e di
incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del
procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della
domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non
abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa
non preclude la possibilità di proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice
di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione' (così Cass. Civ., sez.
lav., 12/3/2004, n. 5149; cfr. inoltre, nello stesso senso ad es. Cass. Civ., sez.
lav., 4/4/2022 n. 10745; Cass. Civ., sez. lav. 3/3/2017 n. 5453, e molte altre).
Pertanto, giusta i suesposti principi, in mancanza di domanda amministrativa non esiste alcun diritto tutelabile in sede giudiziaria perché tale diritto non è
ancora sorto.
Si determina in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio. Ne deriva che la domanda giudiziale proposta dalla innanzi al Parte_1
Giudice del Lavoro poiché volta ad ottenere una prestazione previdenziale,
avendo chiesto il riconoscimento di malattia professionale e la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, avrebbe dovuto essere CP_2
necessariamente preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa. Il che, tuttavia, non è avvenuto nel caso di specie.
In assenza di dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (quella agli atti vale soltanto ai ben diversi e più limitati fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in sede d'iscrizione a ruolo della causa) le spese di lite,
liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
Sovvengono al riguardo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di controversia (per quel che riguarda l' ) e al valore della causa (per quel che riguarda l' Controparte_3 CP_2
scaglione da 52.001,00 € a 260.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prendere atto dell'assenza d'una domanda amministrativa impone,
tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa nei confronti dell' già in prima CP_2
udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando limitatamente alla domanda promossa da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale rapp.te p.t., nel giudizio n. 3882 del ruolo CP_2
generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) dichiara improponibile la domanda promossa dalla nei confronti Parte_1
dell' ; CP_2
2) condanna la al pagamento in favore dell delle spese di lite Parte_1 CP_2
che liquida in complessivi € 4.201,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%.
Salerno, 23.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3882 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Parte_1
DO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla
Piazza Alario n. 1;
- RICORRENTE -
E 1) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Valerio Ciccariello presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Galleria Umberto I n. 50;
2) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2
OM NT e EN CO coi quali è elettivamente domiciliato in
Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: risarcimento danni per mobbing.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 , ex dipendente Parte_1
dell lamentando di aver contratto a causa di condotte Controparte_1
datoriali vessatorie un grave disturbo depressivo ansioso, chiedeva che l' e l' , accertata l'origine professionale della predetta Controparte_1 CP_2
patologia, fossero condannati - ciascuno per quanto di propria spettanza - a risarcirla. Sostenendo che la necessità di proseguire la terapia a base di psicofarmaci per la cura della depressione l'avrebbe indotta a scegliere d'interrompere una gravidanza, chiedeva la condanna dell' Controparte_1
al risarcimento altresì del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della Controparte_1 CP_2 domanda attorea e chiedendone il rigetto. L' in particolare eccepiva in via CP_2
preliminare l'improponibilità del ricorso nei suoi confronti per assenza d'una previa domanda amministrativa.
All'odierna prima udienza questo Giudicante - ritenuto opportuno (anche per evitare l'ulteriore aggravio a carico di parte ricorrente delle spese di lite relative alla fase istruttoria) definire immediatamente la domanda proposta nei confronti dell' e proseguire il giudizio soltanto nei confronti CP_2
dell e preso atto delle note di trattazione scritta depositate Controparte_1
dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. - ha deciso la causa limitatamente alla domanda proposta nei confronti dell' pronunciando la presente sentenza parziale CP_2
con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla domanda proposta nei confronti dell il ricorso non può CP_2
essere vagliato nel merito dovendosene piuttosto dichiarare l'improponibilità
per il preliminare e assorbente rilievo che difetta una domanda amministrativa.
In proposito, con recente pronuncia, la Corte di Cassazione richiamando il proprio costante orientamento, ha precisato che 'la necessità della previa
proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad
un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio
generale dell'ordinamento, che oltre ad essere di norma positivamente stabilito
nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda
relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di
cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si
debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per
la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente
interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione
della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità
dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso
introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443
c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto
del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che
non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente
previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della
fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda
all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732
del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016)' (così, Cass. civ., sez.
lav., ordinanza 27/12/2021, n. 41571).
La Corte ha precisato altresì che 'In tema di prestazioni previdenziali e
assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa
costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda
giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione dellart. 8 della
legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile
in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere
sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente
prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi
richiesta in sede giudiziaria. Ne consegue che, integrando la previa
presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della
domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitari, reddituale e di
incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del
procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della
domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non
abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa
non preclude la possibilità di proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice
di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione' (così Cass. Civ., sez.
lav., 12/3/2004, n. 5149; cfr. inoltre, nello stesso senso ad es. Cass. Civ., sez.
lav., 4/4/2022 n. 10745; Cass. Civ., sez. lav. 3/3/2017 n. 5453, e molte altre).
Pertanto, giusta i suesposti principi, in mancanza di domanda amministrativa non esiste alcun diritto tutelabile in sede giudiziaria perché tale diritto non è
ancora sorto.
Si determina in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio. Ne deriva che la domanda giudiziale proposta dalla innanzi al Parte_1
Giudice del Lavoro poiché volta ad ottenere una prestazione previdenziale,
avendo chiesto il riconoscimento di malattia professionale e la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, avrebbe dovuto essere CP_2
necessariamente preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa. Il che, tuttavia, non è avvenuto nel caso di specie.
In assenza di dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (quella agli atti vale soltanto ai ben diversi e più limitati fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in sede d'iscrizione a ruolo della causa) le spese di lite,
liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
Sovvengono al riguardo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di controversia (per quel che riguarda l' ) e al valore della causa (per quel che riguarda l' Controparte_3 CP_2
scaglione da 52.001,00 € a 260.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prendere atto dell'assenza d'una domanda amministrativa impone,
tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa nei confronti dell' già in prima CP_2
udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando limitatamente alla domanda promossa da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del legale rapp.te p.t., nel giudizio n. 3882 del ruolo CP_2
generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) dichiara improponibile la domanda promossa dalla nei confronti Parte_1
dell' ; CP_2
2) condanna la al pagamento in favore dell delle spese di lite Parte_1 CP_2
che liquida in complessivi € 4.201,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%.
Salerno, 23.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro