Provvedimento: Poiché il possesso del muro divisorio deve presumersi comune, al pari della proprietà, fino a prova contraria, in considerazione dell'utilità che esso fornisce ad entrambi i fondi limitrofi, non commette spoglio o turbativa il confinante che utilizzi il muro sul confine per innestarvi o appoggiarvi un proprio edificio, senza aver provveduto al pagamento dell'indennità eventualmente dovuta, perché la funzione primaria del muro, di separare i due fondi, non viene compromessa, ed il pagamento dell'indennità, quando dovuta, non è imposto in via preventiva, richiedendosi l'accertamento in Sede petitoria, della proprietà del muro e del suolo sul quale è stato costruito al fine di stabilire se …
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