Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/04/2026, n. 7725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7725 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13105 del 2024, proposto da
Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Agata Di Milite, via Michele Amari n.3 E;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 2 dell’11.07.2024, notificato in data 17.09.2024 (doc. n. 1), emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, avente ad oggetto “Decreto con determinazione motivazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 19 aprile 2024, con protocollo n. 73900, avente ad oggetto la parziale deperimetrazione del S.I.N. “Priolo”, in particolare nella parte in cui vengono rigettate e/o respinte le osservazioni inoltrate, in data 22 maggio 2024, dal Comune di Priolo Gargallo;
- del D.M. n. 306 del 04.09.2024, notificato in data 17.09.2024 (doc. n. 2), mediante cui il Ministero resistente ha ridefinito il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale “Priolo” così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, compresa l’istruttoria e la conferenza di servizi, ancorché non conosciuto e/o non trasmesso, inclusa tutta la documentazione espressamente richiesta con istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. del 08.11.2024 (doc. n. 3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa FR AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Atteso che, nell’odierno giudizio, parte ricorrente ha agito per l’annullamento del decreto n. 2/2024 dell’11 luglio 2024 emesso dalla Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, avente ad oggetto “Decreto con determinazione motivazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 19 aprile 2024, con protocollo n. 73900, avente ad oggetto la parziale deperimetrazione del S.I.N. Priolo ”, nella parte in cui vengono rigettate e/o respinte le osservazioni inoltrate, in data 22 maggio 2024, dal Comune di Priolo Gargallo, nonché per l’annullamento del D.M. n. 306 del 04.09.2024, notificato in data 17.09.2024, mediante cui il Ministero ha ridefinito il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale “Priolo”;
Vista la memoria di costituzione del Ministero dell’Ambiente;
Rilevato che all’udienza del 22 aprile 2026 è dato avviso al difensore della parte ricorrente della possibile incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo;
Rilevato che:
- L’art. 13 c.p.a. statuisce che: “ 1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”;
- Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale;
- La conclusione si evince dalla parola “ comunque ” inserita nel secondo periodo della norma richiamata, atta ad indicare che si deve avere riguardo, per individuare il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, in primo luogo all'efficacia dell'atto: se questa è limitata ad una determinata Regione, sarà competente il Tribunale competente per tale Regione;
- L’Adunanza Plenaria n. 13/2021 ha precisato che il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (nello stesso senso: Cons. St., Ad. plen., 24 settembre 2012);
- La competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell’ente che ha emesso l’atto; tale criterio viene integrato ( rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso;
- In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10561);
Considerato che, nella fattispecie in esame gli effetti dell’atto impugnato – ed in generale l’ambito di efficacia dei provvedimenti presupposti nonché dell’assetto di interessi oggetto di ricorso – sono interamente limitati all’area territoriale della Regione IC (e segnatamente all’interno della provincia di Siracusa), né vengono in rilievo atti generali, o comunque destinati ad avere efficacia ultraregionale;
Rilevato che in questo caso l'incompetenza territoriale deve essere rilevata con sentenza e non con ordinanza, posto che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 15, comma 4, del c.p.a., in seguito all'art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare, ex comma 2 del medesimo articolo, o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3, deducendo da ciò che, negli altri casi, ovverosia quando deve essere dichiarata, come nell'ipotesi di specie, all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia di incompetenza territoriale deve essere adottata con sentenza (cfr. in tal senso TAR Lazio, Roma, Sezione V, 23 giugno 2022 n. 8547; TAR Campania, Napoli, Sezione VII, 11 gennaio 2022, n.193; id., 4 ottobre 2021, n. 6186; TAR Molise Sez. I, 10 novembre 2020, n. 310; TAR Trentino Alto Adige –Sezione autonoma di Bolzano, 4 marzo 2020, n. 63; TAR Veneto, Sezione I, 18 giugno 2019, n. 726; TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, 15 aprile 2019, n. 4867; TAR Campania, Napoli, Sezione V, 4 luglio 2018, n. 4441);
Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 4, c.p.a. deve dichiararsi il difetto di competenza territoriale del TAR del Lazio, in favore del TAR IC, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto e proseguire ex art. 15 comma 4 del c.p.a.;
Ritenuto che le spese della presente fase di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 13 del c.p.a., e indica quale giudice competente il T.a.r. IC, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 15, comma 4, del c.p.a. dalla comunicazione della presente ordinanza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
FR AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| FR AZ | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO