CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1760/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15718/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2008
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2009
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2010
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2011
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2012
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2013
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2014
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2015 - ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2016
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2017
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2018
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IMU 2012
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IMU 2013
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IMU 2014
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IMU 2015
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2010
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2013
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2015
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2017
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2018
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 I.C.I. 2009
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 I.C.I. 2010
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110227739553000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120152015603000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130144436280000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140437246460000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150136221114000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023731327000 CANONE Società_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160069159100000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160069159100000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160071799484000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170105293623000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180024519260000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180077346492000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180083675449000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190025725617000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190029556207000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190110560318000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190135059851000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190135059851000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190135059851000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210059910961000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099042314000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099042314000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099042314000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220162389967000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230000282660000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230005034859000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230012024924000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230022234001000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230046973314000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230056984962000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1750/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16.9.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120241460000457001 emessa con riferimento alle seguenti cartelle:
1) 071/2011/02277395/53, relativa a Irpef 2008
2) 071/2012/01520156/03, relativa a Irpef 2009
3) 071/2013/01444362/80, relativa a Irpef 2010
4) 071/2014/04372464/60, relativa a Irpef 2011
5) 071/2015/01362211/14, relativa a Irpef 2012
6) 071/2016/00237313/27, relativa a Società_1
7) 071/2016/00691591/00, relativa a Ici 2010
8) 071/2016/00717994/84, relativa a Irpef 2013
9) 071/2017/01052936/23, relativa a Irpef 2014
10) 071/2018/00245192/60, relativa a Ici 2010
11) 071/2018/00773464/92, relativa a Irpef 2015
12) 071/2018/00836754/49, relativa a registro 2010
13) 071/2019/00257256/17, relativa a Imu 2012
14) 071/2019/00295562/07, relativa a registro 2013
15) 071/2019/01105603/18, relativa a Irpef 2016
16) 071/2019/01350598/51, relativa a Imu 2013
17) 071/2021/00599109/61, relativa a Irpef 2017
18) 071/2022/00990423/14, relativa a Imu 2012
19) 071/2022/01623899/67, relativa a registro 2017
20) 071/2023/00002826/60, relativa a Imu 2013
21) 071/2023/00050348/59, relativa a registro 2017
22) 071/2023/00120249/24, relativa a registro 2018
23) 071/2023/00222340/01, relativa a Irpef 2018 24) 071/2023/00469733/14, relativa a registro 2018
25) 071/2023/00569849/62 relativa a cedolare 2019
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione delle imposte.
In data 6.10.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 19.1.2026 il ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, le relate di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti avvenute come segue: per il n. 1) il 15.12.2011 a mani convivente;
per il n. 3) il 14.9.2015 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 4) il 10.8.2015 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 5) il 11.3.2016 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 6) il 15.7.2016 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 8) il
26.4.2017 a mani destinatario;
per il n. 9) il 17.10.2018 a mani destinatario;
per il n. 10) il 25.1.2019 a mani destinatario;
per il n. 11) il 22.2.2019 a mani destinatario;
per il n. 12) il 7.6.2019 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 13) il 22.5.2019 a mani convivente;
per il n. 14) il 28.6.2019
a mani destinatario;
per il n. 15) il 28.1.2020 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 16) il 22.11.2021 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 17) il 12.6.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 18) il
14.9.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 19) il 14.9.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 20) il 14.9.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 22) il 29.8.2023 a mani convivente;
per il n. 23) il
29.8.2023 a mani convivente;
per il n. 24) il 29.8.2023 a mani convivente;
per il n. 24) il 14.12.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata.
Ed ancora: l'atto n. 1) risultava seguito dall'intimazione n. 07120229024310942000 notificata il 14.9.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
l'atto n. 2) risultava seguito dall'intimazione n. 07120189000613305000 notificata il 9.1.2019 a mani destinatario;
l'atto n. 3) risultava seguito dall'intimazione n. 07120219007328553000 notificata il 5.8.2022 a mani destinatario;
gli atti nn. 4)
5) 6) 7) 8) risultavano seguiti dall'intimazione n. 07120199025891286000 notificata il 28.1.2020 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
gli atti nn. 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) risultavano seguiti dall'intimazione n. 07120249025595318000 notificata il 27.8.2024 a mani destinatario.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente (tali non potendosi ritenere le contestazioni generiche ed aprioristiche effettuate nel ricorso introduttivo con riferimento a tutte le possibili ipotesi di invalidità di una notifica) per cui i rapporti tributari con il contribuente si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti atti presupposti, che risultano - come detto - notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla cartella di cui al punto 21) per la quale non risulta prodotto alcunché in merito all'intervenuta notifica.
2. Quanto alla pretesa prescrizione occorre precisare che quando si controverte di tributi statali il termine di prescrizione decennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale;
quando si tratta di tributi locali il termine di prescrizione quinquennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, quanto ai tributi statali, tenendo conto della più risalente notifica degli atti sottesi (9.1.2019 per l'intimazione facente seguito alla cartella n. 2) e dell'intervenuta notifica dell'ultima comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata (in data 6.8.2025), anche senza considerare la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale applicabile.
Quanto ai tributi locali, tenendo conto della più risalente notifica degli atti sottesi (28.1.2020 per l'intimazione facente seguito alla cartella n. 7) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento impugnata
(in data 6.8.2025), considerando la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n. 0712023005034859000.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella 0712023005034859000. Rigetta per il resto.
Compensa le spese.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(NC de LC GI) (AR RS)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15718/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2008
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2009
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2010
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2011
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2012
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2013
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2014
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2015 - ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2016
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2017
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IRPEF-ALTRO 2018
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IMU 2012
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IMU 2013
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IMU 2014
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 IMU 2015
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2010
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2013
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2015
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2017
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 REGISTRO 2018
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 I.C.I. 2009
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 I.C.I. 2010
- ISCR. IPOTECA n. 07120241460000457001 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110227739553000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120152015603000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130144436280000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140437246460000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150136221114000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023731327000 CANONE Società_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160069159100000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160069159100000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160071799484000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170105293623000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180024519260000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180077346492000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180083675449000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190025725617000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190029556207000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190110560318000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190135059851000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190135059851000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190135059851000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210059910961000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099042314000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099042314000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099042314000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220162389967000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230000282660000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230005034859000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230012024924000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230022234001000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230046973314000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230056984962000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1750/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16.9.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120241460000457001 emessa con riferimento alle seguenti cartelle:
1) 071/2011/02277395/53, relativa a Irpef 2008
2) 071/2012/01520156/03, relativa a Irpef 2009
3) 071/2013/01444362/80, relativa a Irpef 2010
4) 071/2014/04372464/60, relativa a Irpef 2011
5) 071/2015/01362211/14, relativa a Irpef 2012
6) 071/2016/00237313/27, relativa a Società_1
7) 071/2016/00691591/00, relativa a Ici 2010
8) 071/2016/00717994/84, relativa a Irpef 2013
9) 071/2017/01052936/23, relativa a Irpef 2014
10) 071/2018/00245192/60, relativa a Ici 2010
11) 071/2018/00773464/92, relativa a Irpef 2015
12) 071/2018/00836754/49, relativa a registro 2010
13) 071/2019/00257256/17, relativa a Imu 2012
14) 071/2019/00295562/07, relativa a registro 2013
15) 071/2019/01105603/18, relativa a Irpef 2016
16) 071/2019/01350598/51, relativa a Imu 2013
17) 071/2021/00599109/61, relativa a Irpef 2017
18) 071/2022/00990423/14, relativa a Imu 2012
19) 071/2022/01623899/67, relativa a registro 2017
20) 071/2023/00002826/60, relativa a Imu 2013
21) 071/2023/00050348/59, relativa a registro 2017
22) 071/2023/00120249/24, relativa a registro 2018
23) 071/2023/00222340/01, relativa a Irpef 2018 24) 071/2023/00469733/14, relativa a registro 2018
25) 071/2023/00569849/62 relativa a cedolare 2019
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione delle imposte.
In data 6.10.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 19.1.2026 il ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, le relate di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti avvenute come segue: per il n. 1) il 15.12.2011 a mani convivente;
per il n. 3) il 14.9.2015 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 4) il 10.8.2015 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 5) il 11.3.2016 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 6) il 15.7.2016 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 8) il
26.4.2017 a mani destinatario;
per il n. 9) il 17.10.2018 a mani destinatario;
per il n. 10) il 25.1.2019 a mani destinatario;
per il n. 11) il 22.2.2019 a mani destinatario;
per il n. 12) il 7.6.2019 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 13) il 22.5.2019 a mani convivente;
per il n. 14) il 28.6.2019
a mani destinatario;
per il n. 15) il 28.1.2020 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 16) il 22.11.2021 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 17) il 12.6.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 18) il
14.9.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 19) il 14.9.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 20) il 14.9.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
per il n. 22) il 29.8.2023 a mani convivente;
per il n. 23) il
29.8.2023 a mani convivente;
per il n. 24) il 29.8.2023 a mani convivente;
per il n. 24) il 14.12.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata.
Ed ancora: l'atto n. 1) risultava seguito dall'intimazione n. 07120229024310942000 notificata il 14.9.2023 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
l'atto n. 2) risultava seguito dall'intimazione n. 07120189000613305000 notificata il 9.1.2019 a mani destinatario;
l'atto n. 3) risultava seguito dall'intimazione n. 07120219007328553000 notificata il 5.8.2022 a mani destinatario;
gli atti nn. 4)
5) 6) 7) 8) risultavano seguiti dall'intimazione n. 07120199025891286000 notificata il 28.1.2020 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
gli atti nn. 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) risultavano seguiti dall'intimazione n. 07120249025595318000 notificata il 27.8.2024 a mani destinatario.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente (tali non potendosi ritenere le contestazioni generiche ed aprioristiche effettuate nel ricorso introduttivo con riferimento a tutte le possibili ipotesi di invalidità di una notifica) per cui i rapporti tributari con il contribuente si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti atti presupposti, che risultano - come detto - notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla cartella di cui al punto 21) per la quale non risulta prodotto alcunché in merito all'intervenuta notifica.
2. Quanto alla pretesa prescrizione occorre precisare che quando si controverte di tributi statali il termine di prescrizione decennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale;
quando si tratta di tributi locali il termine di prescrizione quinquennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, quanto ai tributi statali, tenendo conto della più risalente notifica degli atti sottesi (9.1.2019 per l'intimazione facente seguito alla cartella n. 2) e dell'intervenuta notifica dell'ultima comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata (in data 6.8.2025), anche senza considerare la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale applicabile.
Quanto ai tributi locali, tenendo conto della più risalente notifica degli atti sottesi (28.1.2020 per l'intimazione facente seguito alla cartella n. 7) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento impugnata
(in data 6.8.2025), considerando la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n. 0712023005034859000.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella 0712023005034859000. Rigetta per il resto.
Compensa le spese.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(NC de LC GI) (AR RS)