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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2991/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
14.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12.12.2024 da e da Parte_1 Pt_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI CRESCENZO ROSA,tendente ad
[...] ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MADALONI (CE) in data 16.08.2021 dal quale è nato il figlio (il 3.03.2023); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. affidare in modo condiviso ad entrambi i coniugi il figlio minore (nato il Per_1
03.03.2023 a Caserta (CE), C.F.: , con collocazione stabile dello C.F._1 stesso presso il domicilio e la residenza della madre - la quale Parte_1 attualmente domicilia in Maddaloni alla Via Statale Appia n. 228 presso l'abitazione di proprietà della sorella;
Parte_3
2. dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti ed autonomi;
3. i genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni maggiormente rappresentative nell'interesse di e tenendo conto delle sue capacità, delle sue aspirazioni e delle sue attitudini Per_1
1 con l'unica eccezione che, per le questioni di minuta ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità in maniera disgiunta, così come per legge;
4. la casa familiare, sita in Maddaloni alla Via Statale Appia di proprietà della Parte_3
, resterà nella disponibilità materiale della sig. che vi
[...] Parte_1 continuerà ad abitare;
-
− Quanto al mobilio essendo lo stesso di proprietà della sorella della ricorrente
(cucina, camera da letto e salone) verrà lasciato nell'appartamento poiché col matrimonio i ricorrenti si sono trasferiti nell'appartamento già ammobiliato;
5. la sig.ra rinuncia al mantenimento in suo favore a carico del coniuge;
Parte_1
6. il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 minore la somma complessiva di euro 250,00 mensili, da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 24 dello stesso mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN[...]con valutazione annuale secondo variazione degli indici Istat (indice F.O.I.) con decorrenza Gennaio
2026);
7. Disporre che l'assegno universale di cui all'art 1 del D.lgs. 29/12/2021 n. 230 venga attribuito - stante la concorde richiesta delle parti - in misura del 100% direttamente alla SI.ra ; Parte_1
8. Disporre che il abbia a contribuire in ragione del 50% alle spese Parte_2 straordinarie (debitamente documentate) come da protocollo di Intesa intercorso tra il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'afferente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che qui e da intendersi integralmente riportato;
9. Disporre, in via precauzionale e cioè nell'ipotesi in cui le parti non riescano a definire con previ accordi di volta in volta il diritto di visita al figlio, e ciò anche in considerazione dei loro impegni e quello del minore atteso che quest'ultimo frequenta il Centro Medico Erre per effettuare la terapia di fisioterapia e psicomotricità, che : il padre vedrà e starà con il figlio il mercoledì ed il venerdì dalle 16.30 19.30, il Sabato e la Domenica dalle 16.30 alle 18.30 attesa la tenera età del bambino, quanto al pernottamento lo stesso verrà regolato di comune accordo tra le parti a partire dal quarto anno di età del minore;
10. Il padre nei giorni indicati all'esercizio del diritto di visita padre/figlio dovrà adempiere a tutte le incombenze indicate per il minore (cena, pranzo, catechismo,
2 palestra, doposcuola ecc.) il bimbo verrà prelevato presso la residenza della e Parte_1 riaccompagnato dal padre sempre presso la residenza della Parte_1
11. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il minore trascorrerà in maniera equa le giornate di festa con i genitori (per il primo anno il 24 dicembre 2024 il padre prenderà il minore il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 mentre il 31 dicembre il minore resterà con la madre e il padre lo prenderà il giorno 1° gennaio), le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il
Lunedì dell'Angelo e viceversa;
12. Il padre potrà trascorrere con il minora, ogni anno, il giorno della Festa del Papà ed il giorno del proprio compleanno e onomastica (dalle ore 18.00 alle ore 21.00) così come il figlio starà con la madre nel giorno domenicale della Festa della Mamma ed in quello del compleanno e onomastico di essa e sempre tenendo conto delle esigenze Parte_1 del bambino;
13. Nel caso il sig. non potesse tenere con se il figlio nei previsti giorni ed orari, lo Pt_2 stesso dovrà avvertire - tramite messaggi whatsapp - la sig.ra di tale suo Parte_1 impedimento almeno un'ora prima, diversamente e decorsi i 30 minuti dall'orario fissato, la riterrà che il non abbia inteso esercitare per quel giorno il Parte_1 Pt_2 suo diritto/dovere di visita e potrà quindi comportarsi di conseguenza:
14. bambino a partire dal quarto anno d'età e fino al raggiungimento della loro maggiore età trascorrerà almeno quindici giorni, frazionati in due settimane, con il padre nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto), periodo da predeterminare con le madre entro il 30 aprile.
15. I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione e ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e correttezza, al fine di tutelare la serena crescita di evitando di coinvolgere il minore in Per_1 dinamiche lesive, pregiudizievoli e dannose per il medesimo. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n.65, parte II, serie A, anno 2021);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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