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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa
Laura Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36674 di ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in Caulonia (RC), via Brooklin 12b, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Lara Cirillo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo telematico ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo telematico, dall'avv. Alessia Pelucco e dall'avv. Emanuela Guerra del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata in Roma, Archimede n. 15, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Lorenzo Mazzeo CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 13.2.2025 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero in via subordinata ex arti. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti nel sinistro avvenuto il 2.9.2022 presso la stazione di Sapri quantificati in complessivi € 17.956,45, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi,
rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda deduceva che il giorno 2.9.2022 viaggiava a bordo del treno Italo diretto alla stazione di Milano centrale.
Giunto alle ore 16,10/ 16,20 circa alla stazione di Sapri, scendeva momentaneamente dal treno allorché veniva colpito alla testa ed alla spalla sinistra da una porzione di intonaco di circa 60
CP_ cm staccatosi dal cornicione di una pensilina. Dell'accaduto informava subito il personale ,
come da modulo di sinistro/malore che depositava, e proseguiva il viaggio verso Milano.
Avendo accusato nel corso del viaggio dolore alla testa ed al torace oltre ad un senso di nausea,
si faceva accompagnare al pronto soccorso dell'Ospedale San Raffaele dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico. Nei giorni successivi, persistendo la sintomatologia dolorosa,
si sottoponeva a visita fisiatrica e ad esami diagnostici. Il sinistro veniva tempestivamente denunciato alla società convenuta la quale con mail del 21.9.2022 lo informava che l'area era stata messa in sicurezza invitandolo a segnalare il sinistro al “servizio reclami e segnalazioni”
qualora avesse intenzione di formulare richiesta di risarcimento del danno. Alcun riscontro da
Cont parte di era però seguito alla successiva segnalazione ed alla costituzione in mora,
formulata sulla scorta dei risultati della perizia medico legale alla quale si era sottoposto.
Ritenuta responsabile ex art.2051 c.c. dei danni subiti a causa del distacco del CP_4
calcinaccio dalla pensilina situata nella stazione ferroviaria di Sapri ovvero, in via subordinata,
per fatto illecito ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione dei beni immobili e comunque per omessa segnalazione dello stato di pericolo, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno che quantificava sulla scorta di un danno biologico accertato in misura pari al 4/6% preceduto da giorni 10 di ITA, giorni 10 di ITP al 75% e di ulteriori giorni 10 di ITP al 50%.
Si costituiva in giudizio che concludeva chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata. In via subordinata, in caso di accoglimento, chiedeva che venisse accertato l'effettivo danno subito dall'attore e conseguentemente la condanna nei limiti dell'importo ritenuto congruo e dovuto all'esito del giudizio. A fondamento della difesa evidenziava come le fotografie depositate dall'attore non fossero idonee a provare il luogo, il momento dello scatto né, soprattutto, se il crollo fosse stato totale o parziale. Del pari contestava la valenza probatoria dell'articolo di giornale, in quanto redatto sulla base di informazioni fornite al giornalista da un informatore di cui non era possibile verificare l'attendibilità, nonché
del contenuto della e-mail inviata dalla società convenuta con la quale veniva semplicemente manifestato il rammarico “… per quanto segnalato e non già per quanto riconosciuto come
accaduto”. Rilevava altresì che nel modulo di sinistro sottoscritto il signor dichiarava Pt_1
di essere stato colpito da “un calcinaccio”, circostanza tutt'altro che irrilevante ai fini della valutazione della proporzionalità tra l'evento lamentato ed i danni subiti. Contestava infine la quantificazione del danno in quanto ritenuto eccessivo.
Cont Con decreto dell'8.11.2023, veniva invitata a depositare la procura notarile a rogito dott.
, rep. 63584, con la quale erano stati conferiti al signor i Persona_1 Persona_2
poteri di rappresentanza in giudizio, e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti dalla quale far decorrere i termini di cui all'articolo 171 ter c.p.c. All'udienza del 15.2.2024 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice e ordinato, dapprima alla società
convenuta e successivamente a di indicare il nominativo del dipendente che aveva CP_5
sottoscritto il modulo di sinistri/malore, indicato dall'attore come teste che aveva assistito al sinistro. La causa proseguiva quindi con l'escussione della teste Testimone_1
CP_ dipendente che il giorno del sinistro aveva sottoscritto il modulo in qualità di capotreno del convoglio utilizzato dall'attore, all'esito della quale la causa veniva rinviata ex art. 281 quinquies all'udienza del 13.2.2025 per essere decisa sull'an con concessione dei termini di cui all'art 189
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Come è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ha espresso i seguenti principi: “… non è ulteriormente discutibile che la
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione
con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche
della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal
principio 'nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e
della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in
rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che,
con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe
segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito
che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode";
all'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni
Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili
(punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi
ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione
della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b)
"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di
comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità
di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso"; c) " il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della
regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto
alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il
caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri
in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2; e) quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi appena evocati sanciscono
in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa,
pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in
nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove
dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una
relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l' imputazione in
capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto
dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l' inaccettabilità di una
mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); …” (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n. 11152/2023). Ne consegue che è onere del danneggiato fornire la prova certa del nesso di causalità tra la cosa ed il danno subìto.
Nel caso in esame, secondo la ricostruzione dell'evento fornita dalla difesa dell'attore le lesioni sarebbero derivate dall'improvvisa caduta di una porzione di intonaco delle dimensioni di circa
60 cm. staccatosi dal cornicione di una pensilina in calcestruzzo situata nella stazione di Sapri.
La circostanza, tuttavia, non è stata confermata dall'unico teste escusso, signora Testimone_1
la quale seppure riferisca di “aver sentito un rumore e di aver visto dei calcinacci a
[...]
terra” non ricorda di aver “visto alcun passeggero colpito dagli stessi” né se sulla banchina, in prossimità dei calcinacci, ci fossero persone. La stessa teste riferisce di essere stata avvicinata solo successivamente, forse alla Stazione di Napoli, “… da un signore il quale mi ha riferito di
essere stato colpito dai calcinacci, mi sembra alla spalla sinistra, non ricordo bene perché è
passato molto tempo ..” e che “… come da protocollo ho chiesto allo stesso se avesse bisogno
di assistenza medica …”, da questi rifiutata, e di aver redatto la scheda di sinistro.
In tale contesto, ininfluente ai fini della decisione appare l'articolo di giornale pubblicato su un quotidiano locale (cfr doc.10 fascicolo parte attrice), dove peraltro viene precisato che l'episodio
CP_
“non ha provocato danni alle persone presenti”, né la denuncia fatta al capotreno dove vengono riportate le dichiarazioni dello stesso danneggiato.
In assenza della prova che il signor sia stato effettivamente colpito dall'intonaco Pt_1
staccatosi dalla pensilina la domanda non può pertanto trovare accoglimento né sotto il profilo di responsabilità da cose in custodia né sotto quello diverso di cui all'art. 2043 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 55/2010 tenuto conto della ridotta attività istruttoria e del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione rigetta la domanda formulata dal signor nei confronti di Parte_1 [...] Controparte_1
Condanna a rifondere le spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, Cassa Previdenziale ed IVA.
[...]
Roma, 4.4.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa
Laura Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36674 di ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in Caulonia (RC), via Brooklin 12b, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Lara Cirillo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo telematico ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo telematico, dall'avv. Alessia Pelucco e dall'avv. Emanuela Guerra del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata in Roma, Archimede n. 15, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Lorenzo Mazzeo CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 13.2.2025 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero in via subordinata ex arti. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti nel sinistro avvenuto il 2.9.2022 presso la stazione di Sapri quantificati in complessivi € 17.956,45, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi,
rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda deduceva che il giorno 2.9.2022 viaggiava a bordo del treno Italo diretto alla stazione di Milano centrale.
Giunto alle ore 16,10/ 16,20 circa alla stazione di Sapri, scendeva momentaneamente dal treno allorché veniva colpito alla testa ed alla spalla sinistra da una porzione di intonaco di circa 60
CP_ cm staccatosi dal cornicione di una pensilina. Dell'accaduto informava subito il personale ,
come da modulo di sinistro/malore che depositava, e proseguiva il viaggio verso Milano.
Avendo accusato nel corso del viaggio dolore alla testa ed al torace oltre ad un senso di nausea,
si faceva accompagnare al pronto soccorso dell'Ospedale San Raffaele dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico. Nei giorni successivi, persistendo la sintomatologia dolorosa,
si sottoponeva a visita fisiatrica e ad esami diagnostici. Il sinistro veniva tempestivamente denunciato alla società convenuta la quale con mail del 21.9.2022 lo informava che l'area era stata messa in sicurezza invitandolo a segnalare il sinistro al “servizio reclami e segnalazioni”
qualora avesse intenzione di formulare richiesta di risarcimento del danno. Alcun riscontro da
Cont parte di era però seguito alla successiva segnalazione ed alla costituzione in mora,
formulata sulla scorta dei risultati della perizia medico legale alla quale si era sottoposto.
Ritenuta responsabile ex art.2051 c.c. dei danni subiti a causa del distacco del CP_4
calcinaccio dalla pensilina situata nella stazione ferroviaria di Sapri ovvero, in via subordinata,
per fatto illecito ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione dei beni immobili e comunque per omessa segnalazione dello stato di pericolo, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno che quantificava sulla scorta di un danno biologico accertato in misura pari al 4/6% preceduto da giorni 10 di ITA, giorni 10 di ITP al 75% e di ulteriori giorni 10 di ITP al 50%.
Si costituiva in giudizio che concludeva chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata. In via subordinata, in caso di accoglimento, chiedeva che venisse accertato l'effettivo danno subito dall'attore e conseguentemente la condanna nei limiti dell'importo ritenuto congruo e dovuto all'esito del giudizio. A fondamento della difesa evidenziava come le fotografie depositate dall'attore non fossero idonee a provare il luogo, il momento dello scatto né, soprattutto, se il crollo fosse stato totale o parziale. Del pari contestava la valenza probatoria dell'articolo di giornale, in quanto redatto sulla base di informazioni fornite al giornalista da un informatore di cui non era possibile verificare l'attendibilità, nonché
del contenuto della e-mail inviata dalla società convenuta con la quale veniva semplicemente manifestato il rammarico “… per quanto segnalato e non già per quanto riconosciuto come
accaduto”. Rilevava altresì che nel modulo di sinistro sottoscritto il signor dichiarava Pt_1
di essere stato colpito da “un calcinaccio”, circostanza tutt'altro che irrilevante ai fini della valutazione della proporzionalità tra l'evento lamentato ed i danni subiti. Contestava infine la quantificazione del danno in quanto ritenuto eccessivo.
Cont Con decreto dell'8.11.2023, veniva invitata a depositare la procura notarile a rogito dott.
, rep. 63584, con la quale erano stati conferiti al signor i Persona_1 Persona_2
poteri di rappresentanza in giudizio, e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti dalla quale far decorrere i termini di cui all'articolo 171 ter c.p.c. All'udienza del 15.2.2024 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice e ordinato, dapprima alla società
convenuta e successivamente a di indicare il nominativo del dipendente che aveva CP_5
sottoscritto il modulo di sinistri/malore, indicato dall'attore come teste che aveva assistito al sinistro. La causa proseguiva quindi con l'escussione della teste Testimone_1
CP_ dipendente che il giorno del sinistro aveva sottoscritto il modulo in qualità di capotreno del convoglio utilizzato dall'attore, all'esito della quale la causa veniva rinviata ex art. 281 quinquies all'udienza del 13.2.2025 per essere decisa sull'an con concessione dei termini di cui all'art 189
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Come è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ha espresso i seguenti principi: “… non è ulteriormente discutibile che la
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione
con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche
della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal
principio 'nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e
della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in
rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che,
con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe
segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito
che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode";
all'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni
Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili
(punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi
ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione
della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b)
"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di
comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità
di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso"; c) " il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della
regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto
alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il
caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri
in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2; e) quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi appena evocati sanciscono
in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa,
pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in
nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove
dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una
relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l' imputazione in
capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto
dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l' inaccettabilità di una
mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); …” (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n. 11152/2023). Ne consegue che è onere del danneggiato fornire la prova certa del nesso di causalità tra la cosa ed il danno subìto.
Nel caso in esame, secondo la ricostruzione dell'evento fornita dalla difesa dell'attore le lesioni sarebbero derivate dall'improvvisa caduta di una porzione di intonaco delle dimensioni di circa
60 cm. staccatosi dal cornicione di una pensilina in calcestruzzo situata nella stazione di Sapri.
La circostanza, tuttavia, non è stata confermata dall'unico teste escusso, signora Testimone_1
la quale seppure riferisca di “aver sentito un rumore e di aver visto dei calcinacci a
[...]
terra” non ricorda di aver “visto alcun passeggero colpito dagli stessi” né se sulla banchina, in prossimità dei calcinacci, ci fossero persone. La stessa teste riferisce di essere stata avvicinata solo successivamente, forse alla Stazione di Napoli, “… da un signore il quale mi ha riferito di
essere stato colpito dai calcinacci, mi sembra alla spalla sinistra, non ricordo bene perché è
passato molto tempo ..” e che “… come da protocollo ho chiesto allo stesso se avesse bisogno
di assistenza medica …”, da questi rifiutata, e di aver redatto la scheda di sinistro.
In tale contesto, ininfluente ai fini della decisione appare l'articolo di giornale pubblicato su un quotidiano locale (cfr doc.10 fascicolo parte attrice), dove peraltro viene precisato che l'episodio
CP_
“non ha provocato danni alle persone presenti”, né la denuncia fatta al capotreno dove vengono riportate le dichiarazioni dello stesso danneggiato.
In assenza della prova che il signor sia stato effettivamente colpito dall'intonaco Pt_1
staccatosi dalla pensilina la domanda non può pertanto trovare accoglimento né sotto il profilo di responsabilità da cose in custodia né sotto quello diverso di cui all'art. 2043 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 55/2010 tenuto conto della ridotta attività istruttoria e del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione rigetta la domanda formulata dal signor nei confronti di Parte_1 [...] Controparte_1
Condanna a rifondere le spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, Cassa Previdenziale ed IVA.
[...]
Roma, 4.4.2025
dott.ssa Laura Liberati