Ordinanza cautelare 22 settembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Iannone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
di A.R.S.A.C., Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della certificazione interdittiva antimafia di cui al provvedimento della Prefettura di Catanzaro U.T.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente agisce per l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia n.-OMISSIS- del 27.06.2022, adottata dal Prefetto di Catanzaro, prospettandone l’illegittimità per violazione degli artt. 84, 85 e 91 D. Lgs. n. 159/2011, nonché per vizio di eccesso di potere;
Premesso altresì che:
- si è costituta l’intimata amministrazione, confutando le avverse censure e concludendo per il rigetto del gravame;
- con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di periculum in mora ;
Rilevato che:
- l’esponente, con una prima censura, lamenta l’illegittimità dell’avversata determinazione, poiché adottata nei propri confronti quale persona fisica e non imprenditore;
Considerato che:
- l’elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell’art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 individua quali destinatari dell’interdittiva l’impresa individuale, comma 1, ovvero associazioni, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, comma 2;
- la sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica, quindi, deve essere necessariamente funzionale ad eventuali condizionamenti criminosi nei confronti di un’impresa individuale o collettiva, al fine di prevenire il rischio di inquinamento dell’economia legale ed infatti per l’impresa individuale si richiede la sottoposizione a verifica del titolare o del direttore tecnico o dei familiari conviventi, mentre per le società, associazioni, consorzi, la platea di soggetti sottoposti a verifica è estesa ad altre categorie di persone, quali i soci, i legali rappresentanti, i membri dei collegi sindacali, oltre a tutti i familiari conviventi;
- come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 3/2018, l’informazione interdittiva antimafia “ è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost.; costituisce una misura volta -ad un tempo- alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. L’interdittiva esclude, dunque, che [solo] un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge ”;
- in ragione di quanto indicato, le informazioni antimafia interdittive riguardano specificamente soggetti ascrivibili nella categoria degli “ operatori economici ”, comprensiva delle persone giuridiche, società, ovvero delle imprese individuali, laddove l’impresa coincida con la persona fisica;
- di contro, non si rinviene nella richiamata normativa il riferimento all’adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti di una persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 79; 22 luglio 2024, n. 1189);
Ritenuto che:
- in applicazione della richiamata giurisprudenza risulta fondata, con valenza assorbente, la dedotta censura, in quanto la statuizione interdittiva è stata emanata nei riguardi dell’esponente quale persona fisica ed in assenza di un necessario raccordo con un’attività d’impresa;
- il ricorso pertanto debba essere accolto;
Ritenuto infine che:
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD DR, Presidente
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | RD DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.