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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2119/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. INFELISE Parte_1 C.F._1
RA
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. INFELISE Controparte_1 C.F._2
RA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in AN (PI) in data 04/09/2004, trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio del suddetto comune al n.18, Parte2, Serie A, Anno 2004, dalla cui unione nascevano in data 05.08.2005 la prima figlia oggi maggiorenne e studentessa Per_1 all'università di Pisa, ove abita in un appartamento locato, e non è ancora economicamente Per_ autosufficiente, e in data 22.01.2013 studentessa di scuola media.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...], in Parte_1 data 10.03.1975 (codice fiscale: e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...], in data [...] (codice fiscale: ), che hanno CodiceFiscale_3 contratto matrimonio in AN (PI) in data 04/09/2004, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del suddetto comune al n.18, Parte2, Serie A, Anno 2004; Per_
2) AFFIDA la figlia oggi minorenne, in modo condiviso, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di via Ricciarelli 29, Volterra. Il padre ha facoltà di vederla quando desidera e di tenerla con sé comunque due giorni a settimana lunedì e giovedì dall'uscita di scuola fino al rientro a scuola l'indomani, e a week end alterni dalla mattina del sabato al lunedì mattino con il rientro a scuola, festività quali Natale,
Capodanno, Pasqua, e le più rilevanti alternate e per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi ricreativi della minore, aventi valenza prevalente. Il periodo di ferie estive viene concordato tra i coniugi che se ne daranno notizia entro il 30.05. di ogni anno;
3) DISPONE, per il mantenimento delle figlie, PER LA GL NO , Per_2
l'obbligo a carico del sig. di versare quale contributo di mantenimento ordinario la CP_1 somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a favore della sig.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie;
PER LA GL Parte_1
MAGGIORENNE GIULIA, i coniugi sono obbligati a versare la somma di euro 500 mensili suddivisi in euro 350 a carico del sig. e 150 a carico della signora su un conto CP_1 Pt_1 corrente già intestato alla ragazza, e contribuiscono, per le eccedenze, nella misura del 50%. Per_ Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie di oggi minorenne, per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, mentre rientreranno tra quelle straordinarie l'acquisto dei libri di testo, l'eventuale abbonamento del pullman o pulmino, i costi per la partecipazione alle gite scolastiche, per i viaggi studio all'estero, le ripetizioni scolastiche. Da ritenersi, altresì, quali spese straordinarie le attività ludico sportive e le spese sanitarie ad eccezione delle ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro e, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico, o l'occhiale. Rientrano tra le spese straordinarie l'acquisto di un computer o quello di un motorino, come le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida. Così per le spese straordinarie per la figlia maggiorenne, i coniugi Per_1 pattuiscono che vi rientrano le spese di affitto dell'appartamento locato ai fini universitari, le tasse universitarie, i testi universitari e utili ai fini di studio, i costi delle utenze dell'immobile locato per l'università, le spese di eventuali abbonamenti in palestra, le spese relative ad eventuale assicurazione auto, bollo, viaggi studio, visite mediche.
4) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
5) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di AN (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i ricorrenti vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- circa le spese mediche, i ricorrenti godono di polizza assicurativa a copertura parziale per entrambe le figlie, l'eccedenza verrà versata nella misura del 50%;
- i ricorrenti si sono dichiarati, economicamente, autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta e/o attribuzione di natura economica;
- il sig. ha dato atto di aver già provveduto a lasciare la casa coniugale anche se di CP_1 sua proprietà ed a ritirare dalla stessa i propri effetti personali. I ricorrenti hanno pattuito e concordato che, essendo la casa assegnata alla signora , di proprietà del sig. Parte_1
questa vi dimora con la figlia minorenne e la maggiorenne quando rientra CP_1 dall'università e non è dal padre, ma che la stessa abitazione verrà resa al sig. e CP_1 lasciata, qualora la signora intenda costituire nuovo nucleo familiare con un nuovo Pt_1 compagno. La signora si è impegnata, altresì, a non far dimorare e/o anche solo Pt_1 pernottare o abitare per brevi periodi, nell'abitazione di Volterra via Ricciarelli n. 29, nessun nuovo compagno;
- la sig.ra è proprietaria di un'abitazione posta in Cecina (Li) dove mantiene la residenza Pt_1 precedentemente ivi presa;
- i ricorrenti si sono dati reciproco consenso al rinnovo dei passaporti;
- i ricorrenti hanno riconosciuto che hanno definito tutti i loro rapporti e hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e ragione.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di stato civile del Comune di AN (PI) per l'annotazione e gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa il 01/12/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2119/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. INFELISE Parte_1 C.F._1
RA
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. INFELISE Controparte_1 C.F._2
RA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in AN (PI) in data 04/09/2004, trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio del suddetto comune al n.18, Parte2, Serie A, Anno 2004, dalla cui unione nascevano in data 05.08.2005 la prima figlia oggi maggiorenne e studentessa Per_1 all'università di Pisa, ove abita in un appartamento locato, e non è ancora economicamente Per_ autosufficiente, e in data 22.01.2013 studentessa di scuola media.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...], in Parte_1 data 10.03.1975 (codice fiscale: e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...], in data [...] (codice fiscale: ), che hanno CodiceFiscale_3 contratto matrimonio in AN (PI) in data 04/09/2004, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del suddetto comune al n.18, Parte2, Serie A, Anno 2004; Per_
2) AFFIDA la figlia oggi minorenne, in modo condiviso, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di via Ricciarelli 29, Volterra. Il padre ha facoltà di vederla quando desidera e di tenerla con sé comunque due giorni a settimana lunedì e giovedì dall'uscita di scuola fino al rientro a scuola l'indomani, e a week end alterni dalla mattina del sabato al lunedì mattino con il rientro a scuola, festività quali Natale,
Capodanno, Pasqua, e le più rilevanti alternate e per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi ricreativi della minore, aventi valenza prevalente. Il periodo di ferie estive viene concordato tra i coniugi che se ne daranno notizia entro il 30.05. di ogni anno;
3) DISPONE, per il mantenimento delle figlie, PER LA GL NO , Per_2
l'obbligo a carico del sig. di versare quale contributo di mantenimento ordinario la CP_1 somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a favore della sig.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie;
PER LA GL Parte_1
MAGGIORENNE GIULIA, i coniugi sono obbligati a versare la somma di euro 500 mensili suddivisi in euro 350 a carico del sig. e 150 a carico della signora su un conto CP_1 Pt_1 corrente già intestato alla ragazza, e contribuiscono, per le eccedenze, nella misura del 50%. Per_ Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie di oggi minorenne, per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, mentre rientreranno tra quelle straordinarie l'acquisto dei libri di testo, l'eventuale abbonamento del pullman o pulmino, i costi per la partecipazione alle gite scolastiche, per i viaggi studio all'estero, le ripetizioni scolastiche. Da ritenersi, altresì, quali spese straordinarie le attività ludico sportive e le spese sanitarie ad eccezione delle ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro e, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico, o l'occhiale. Rientrano tra le spese straordinarie l'acquisto di un computer o quello di un motorino, come le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida. Così per le spese straordinarie per la figlia maggiorenne, i coniugi Per_1 pattuiscono che vi rientrano le spese di affitto dell'appartamento locato ai fini universitari, le tasse universitarie, i testi universitari e utili ai fini di studio, i costi delle utenze dell'immobile locato per l'università, le spese di eventuali abbonamenti in palestra, le spese relative ad eventuale assicurazione auto, bollo, viaggi studio, visite mediche.
4) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
5) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di AN (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i ricorrenti vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- circa le spese mediche, i ricorrenti godono di polizza assicurativa a copertura parziale per entrambe le figlie, l'eccedenza verrà versata nella misura del 50%;
- i ricorrenti si sono dichiarati, economicamente, autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta e/o attribuzione di natura economica;
- il sig. ha dato atto di aver già provveduto a lasciare la casa coniugale anche se di CP_1 sua proprietà ed a ritirare dalla stessa i propri effetti personali. I ricorrenti hanno pattuito e concordato che, essendo la casa assegnata alla signora , di proprietà del sig. Parte_1
questa vi dimora con la figlia minorenne e la maggiorenne quando rientra CP_1 dall'università e non è dal padre, ma che la stessa abitazione verrà resa al sig. e CP_1 lasciata, qualora la signora intenda costituire nuovo nucleo familiare con un nuovo Pt_1 compagno. La signora si è impegnata, altresì, a non far dimorare e/o anche solo Pt_1 pernottare o abitare per brevi periodi, nell'abitazione di Volterra via Ricciarelli n. 29, nessun nuovo compagno;
- la sig.ra è proprietaria di un'abitazione posta in Cecina (Li) dove mantiene la residenza Pt_1 precedentemente ivi presa;
- i ricorrenti si sono dati reciproco consenso al rinnovo dei passaporti;
- i ricorrenti hanno riconosciuto che hanno definito tutti i loro rapporti e hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e ragione.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di stato civile del Comune di AN (PI) per l'annotazione e gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa il 01/12/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori