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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/12/2025, n. 18067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18067 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4240/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa AR RI CO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 4240 dell'anno 2023, vertente
TRA
, in Parte_1 persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in viale Pt_1 delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Favi, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
pagina 1 di 16 , elettivamente domiciliato in via Arno n. 68, Controparte_1 Pt_1 presso lo studio dell'avv. Filippo Ungari Trasatti, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: in vista dell'udienza dell'1 luglio 2025, tenuta con modalità cartolare, parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in cui ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi. Parte opposta ha depositato note di trattazione scritta in cui si è riportata alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione ed ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domande spiegate dal e, per l'effetto, di confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 11.959,69, oltre agli interessi moratori sino al soddisfo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'arch. premesso di Controparte_1 aver ricevuto, in data 20.4.2021, dal Parte_1
, l'incarico per la redazione del computo metrico estimativo dei
[...] lavori di recupero e restauro della facciata condominiale e di esser stato nominato, in data 14 ottobre 2021, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, ha esposto di aver maturato, per l'attività svolta fino alla rinuncia all'incarico, rassegnata in data 11.11.2021, compensi per complessivi euro 12.447,69, come da contratto, a fronte dei quali il aveva corrisposto solo l'importo di euro 522,00. Pertanto, ha Parte_1
pagina 2 di 16 chiesto la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della residua somma, pari ad euro 11.925,69, oltre interessi di mora.
Emesso da questo Tribunale il provvedimento monitorio n. 21009 del
6.12.2022 (RG 68289/22), per euro 11.959,69, notificato in data 7.12.2022, il in con atto di Parte_2 Pt_1 citazione, notificato, a mezzo pec, in data 13.1.2023, ha proposto opposizione.
In particolare, l'opponente, ricostruiti i fatti di causa, ha esposto che l'unico adempimento professionale svolto dall'architetto era consistito CP_1 nella redazione del computo metrico estimativo, per il quale il professionista aveva emesso la fattura n. 5/2021, che era stata regolarmente saldata. Nessun ulteriore compenso poteva ritenersi dovuto, né poteva applicarsi la previsione dell'art.8 del contratto, sottoscritto tra le parti in data 20.9.2021, in virtù del quale era previsto, contestualmente alla firma, un acconto pari al 30%, giacché le opere di restauro della facciata dell'edificio, pur deliberate, non avevano mai avuto inizio. Ha osservato infatti che, con l'assemblea del 30.11.2021, i condomini, all'unanimità, avevano deliberato la rescissione del contratto con la appaltatrice,
[...]
e la rinuncia ai lavori sulla facciata, a causa della mancanza delle CP_2 condizioni necessarie per poter beneficiare dei bonus fiscali. Il Parte_1 ha, quindi, eccepito l'inesistenza dello svolgimento, da parte del CP_1 delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, considerato altresì il breve lasso di tempo intercorso tra la nomina del medesimo e le dimissioni, rassegnate in data 11.11.2021, in ragione di non meglio specificate difficoltà riscontrate, che avrebbero reso all'architetto impossibile adempiere all'incarico conferitogli. L'opponente ha chiesto pagina 3 di 16 pertanto di dichiarare nullo, privo di effetti e, dunque, revocato il Decreto
Ingiuntivo N.21009/2022.
In vista dell'udienza di prima comparizione, differita ai sensi dell'art. 168 bis V comma, c.p.c. al 12.9.2023, si è costituito in giudizio, in data
8.2.2023, l'arch. il quale, ha riepilogato tutta l'attività Controparte_1 svolta in favore del evidenziando che la stessa non era limitata Parte_1 alla sola redazione del computo metrico estimativo, per il quale era stato convenuto il compenso di euro 500,00, oltre IVA, saldato dall'opponente e riportato nella fattura n. 5/2021, ma era consistita in tutta una serie di ulteriori adempimenti ed elaborati, dettagliatamente indicati, sia con riferimento alla manutenzione ordinaria della facciata sia per CP_3
i lavori “urgenti”, che si erano resi nel frattempo necessari a seguito del distacco del materiale di rivestimento della facciata, avvenuto in data 23 ottobre 2021. In particolare, ha osservato di aver redatto l'istanza di parere preventivo per la Sovrintendenza del Comune di con la relazione Pt_1 tecnica asseverata e l'elaborato grafico, di aver predisposto il Giornale di
Cantiere sulla piattaforma digitale “PriMus Platform”, di aver redatto la Parte planimetria del cantiere, la bozza della comunicazione da inoltrare alla e alla Direzione Provinciale del Lavoro, di aver elaborato il Piano delle misure per la sicurezza e salute fisica dei lavoratori e il Protocollo di sicurezza anticontagio “COVID-19”, ad integrazione. Quanto ai lavori urgenti fatti eseguire dopo aver riscontrato il distacco di materiale dalla facciata, ha riferito di essersi tempestivamente attivato, segnalando l'accaduto all'Amministratore e suggerendo il transennamento dell'area e ha riferito che, successivamente, aveva provveduto a redigere il verbale di consegna dell'area di cantiere e il verbale della riunione di coordinamento per la sicurezza, per poi disporre, in data 5 novembre 2021, la sospensione pagina 4 di 16 dei lavori. L'opposto ha osservato di aver rinunciato all'incarico, in data
11.11.2021, poiché aveva riscontrato la presenza di alcuni manufatti posti al piano VIII del Condominio, in area privata, e aveva richiesto all'amministratore del Condominio e al condomino che ne era proprietario di trasmettergli il relativo titolo abilitativo, senza riscontro, così che non aveva potuto verificare la possibilità per il Condominio di usufruire delle agevolazioni fiscali per il cd. “bonus facciate”, tanto è che, come riconosciuto dalla controparte, nell'assemblea del 30.11.2021, i condomini, all'unanimità, avevano deliberato di porre fine al contratto con la appaltatrice e avevano rinunciato ai lavori di restauro della facciata. In merito al corrispettivo dovuto, ha osservato che, stante l'impossibilità di prosecuzione dell'appalto, aveva dovuto emettere la nota di credito numero
2/2021, a storno della fattura 6/2021 del 22.10.2021 per € 1.099,63 (al netto dello sconto in fattura del 90% per agevolazioni fiscali), a suo tempo emessa a titolo di acconto, come da disciplinare d'incarico del 14 ottobre
2021 e aveva, quindi, chiesto il compenso per € 11.925,69, (di cui: €
6.856,07 per la Direzione Lavori;
€ 4.529,90 per il ruolo di Coordinatore
Sicurezza nella fase della Progettazione;
€ 489,72, quale Coordinatore
Sicurezza nella fase della Esecuzione;
€ 50,00 per Rimborso reversali), calcolato al netto dell'importo di euro 522,00, già ricevuto dal Parte_1 per la redazione del computo metrico estimativo. L'opposto, in via preliminare, ha chiesto la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito, ha rassegnato le conclusioni come sopra specificate.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte dalle parti, si osserva che è pacifico e documentalmente provato, che il opponente, che aveva deliberato di eseguire dei lavori di Parte_1
pagina 5 di 16 manutenzione, tali da comprendere il rifacimento delle facciate, aveva, dapprima, incaricato l'arch. della redazione del computo Persona_1 metrico dei lavori, per un compenso di € 500,00, comprensivo del corrispettivo per i rilievi, e, poi, aveva incaricato il medesimo professionista della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione. (cfr. all. 1, 2 e 3 del fascicolo del monitorio).
Nel dettaglio, il disciplinare di incarico, sottoscritto tra le parti in data
14.10.2021, all'art. 7, prevedeva, per tutte le prestazioni commissionate, un compenso pari al 15% dell'importo finale dei lavori offerti alla Ditta appaltatrice così suddiviso: 10% per la direzione dei lavori, 5% per il coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed in quella di
Esecuzione. Le parti avevano, poi, previsto specifici compensi per eventuali accessi agli atti e verifiche catastali pari a € 15,00 a immobile per visura e planimetria;
€ 35,00 per ogni planimetria di impianto;
€ 300,00 per recupero del fascicolo progettuale presso l'archivio comunale. Quanto alle tempistiche di pagamento era stato convenuto il versamento di un acconto, pari al 30% del compenso, alla firma del contratto, il pagamento di ulteriori acconti a stato avanzamento lavori e il saldo alla chiusura dei lavori così da essere calcolato sul consuntivo.
E' analogamente pacifico e documentale che l'arch. , con pec Per_1 dell'11.11.2021, aveva comunicato al Condominio la sua volontà di recedere dal rapporto contrattuale (cfr. all. 6 al fascicolo del monitorio).
3. Ciò posto va, sin da subito, considerato che la pretesa creditoria avanzata deve essere riscontrata, alla luce della disposizione di cui all'art. 2237 c.c.
In particolare, la predetta norma, al secondo comma, in tema di recesso del prestatore d'opera, prevede che “Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle
pagina 6 di 16 spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.”
In ragione di quanto previsto dalla citata disposizione, dunque, il prestatore d'opera intellettuale, che sia receduto da un incarico professionale prima di averlo portato a compimento, ha diritto ad un compenso solo in caso di recesso per giusta causa e sempre che dall'opera svolta sia derivato per il cliente un risultato utile. Inoltre, tale corrispettivo va proporzionato all'opera effettivamente eseguita prima di porre anticipatamente fine al rapporto negoziale.
Sul punto va, quindi, rilevato che, come chiarito dalla Corte di legittimità, in ossequio ai principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori a carico delle parti, grava sul professionista che agisce in giudizio per il pagamento del compenso, dare dimostrazione della sussistenza in concreto dei presupposti di fatto del diritto azionato e, quindi, per quanto interessa in questa sede, della giusta causa di recesso e del risultato utile che dalla sua opera è derivato al cliente (cfr. Cass. n. 13753 del 27 giugno 2005).
4. Tanto premesso, deve, in primo luogo, ritenersi l'esistenza di una giusta causa di recesso.
Al riguardo si osserva che è incontestato e documentale che l'odierno opposto, con nota del 18.10.2021, aveva scritto all'amministratore del
In particolare, aveva rilevato che sui lastrici solari Parte_1 dell'appartamento sito al piano VIII insistevano due manufatti, realizzati con struttura in legno e tetto policarbonato, chiusi su tre lati, così da non poter esser considerati delle “tettoie”, e, dato atto che il fabbricato ricadeva nell'area censita nella Carta di qualità del Piano Regolatore Generale del
Comune di considerata la volontà del Condominio committente di Pt_1 fruire delle agevolazioni fiscali, aveva chiesto di procurargli il titolo pagina 7 di 16 attestante la regolarità di tali manufatti (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta).
Tale richiesta era stata successivamente reiterata, dapprima, con pec del
27.10.2021 e, poi, con pec del 4.11.2021, con cui l'arch. aveva Per_1 evidenziato che l'esistenza dei manufatti risultava anche dalla planimetria catastale (cfr. all. 11 e 19 di parte convenuta).
Invero, considerato che è pacifico che tale documentazione non è stata trasmessa al Corrente, deve ritenersi sorretta da giusta causa la determinazione assunta dal professionista opposto di recedere dal rapporto negoziale. La mancata disponibilità della documentazione richiesta ha, infatti, precluso ogni riscontro funzionale a verificare l'assenza di ragioni ostative alla fruizione delle agevolazioni fiscali previsti per il rifacimento delle facciate, essendo, del resto, pacifica l'importanza per il Parte_1 committente di poterne fruire.
Sul punto va, infatti, considerato il disposto di cui all'art. 49 TU n.
380/2002, a mente del quale, “fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui
pagina 8 di 16 all'articolo 24 ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente”.
Né può ritenersi che l'opposto fosse a conoscenza di tale situazione prima di accettare l'incarico, per essere egli stesso un condomino.
E' infatti pacifico che l'arch. non è il proprietario dei manufatti di Per_1 cui si discute così che non vi sono elementi per ritenere che fosse a lui nota la relativa regolarità/irregolarità sotto un profilo edilizio.
5. Si osserva, quindi, che l'arch. ha fornito prova documentale Per_1 dell'attività espletata, per la quale ha chiesto il riconoscimento di un compenso, fino alla rinuncia all'incarico, consistita, oltre che nella redazione del computo metrico estimativo (cfr. all. 1 fascicolo monitorio), per la quale il corrispettivo dovuto è stato già pacificamente riconosciuto e saldato dal , anche nella redazione dell'istanza di parere Parte_1 preventivo per l'attività di edilizia libera per la manutenzione della facciata condominiale, presentata alla Sovrintendenza Capitolina in data 5.7.2021, con annessa documentazione, integrata in data 25.10.2021 (cfr. all. 2 e 7 allegati alla costituzione); nella predisposizione del giornale di cantiere in forma digitale su apposita piattaforma (cfr, allegato 1 e 12 alla comparsa di risposta); nella elaborazione della planimetria di cantiere (cfr. all. 13 costituzione); nella richiesta al Comune di del progetto di costruzione Pt_1
580/1940, effettuata in data 27.10.2021 (cfr.. all. 22 costituzione); nella Parte predisposizione della comunicazione da inoltrare alla ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro del 2.11.2021 (cfr. all.14 costituzione); nella redazione del verbale di consegna dell'area e nel verbale della riunione di coordinamento del 4.11.2021, previa convocazione (cfr. all.10, 20 costituzione); nella redazione del Piano delle Misure per la Sicurezza e salute dei lavoratori e nella successiva integrazione del 3.11.2021 con la pagina 9 di 16 normativa emergenziale Covid-19, trasmessa all'appaltatrice (all.ti 5, 6, 15
e 17 alla costituzione) e nella elaborazione della bozza del capitolato speciale dei lavori oggetto di appalto (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione). Sussiste altresì prova documentale del pagamento delle reversali, corrisposte dall'opposto al rispettivamente in CP_4 data 5.7.2021 e 22.10.2021, di cui è stata richiesta la rifusione, per il complessivo importo di euro 50,00 (cfr. all.ti 11 e 12 fascicolo monitorio allegato alla costituzione dell'opposto).
Risulta che, in tale contesto, il professionista opposto si era, inoltre, avveduto della caduta di elementi in laterizio dalle facciate e ne aveva dato immediato avviso al (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione), Parte_1 facendo transennare l'area.
Da quanto sopra esposto emerge che l'attività svolta dall'arch. si è Per_1 tradotta nell'elaborazione di istanze, relazioni tecniche, piano delle misure di sicurezza e altri documenti, come sopra specificamente indicati, così da non potersi ritenere che si è trattato di prestazioni prive di utilità per il committente, in quanto funzionali alla realizzazione dei lavori di manutenzione del fabbricato, di cui il Condominio avrebbe potuto giovarsi, anche incaricando terzi della direzione dei lavori, laddove avesse deciso di proseguire, comunque, nei lavori alle facciate. La decisione presa dal di non proseguire in tali lavori, non essendo dipesa da un Parte_1 inadempimento del , non può privare di utilità le prestazioni rese. Per_1
Peraltro, la stessa attività di verifica svolta dall'arch. ha suggerito CP_1 al Condominio di valutare la sussistenza dei presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali in ragione di eventuali irregolarità urbanistiche, così traducendosi, anche sotto tale profilo, in una utilità per l'opponente, che ha pagina 10 di 16 evitato la prosecuzione nel rapporto con l'appaltatrice e l'esecuzione dei lavori, in assenza dei presupposti per fruire dei bonus fiscali.
6. Venendo, quindi, alla determinazione delle somme spettanti al creditore opposto, fermo il diritto alla ripetizione della reversale per complessivi €
50,00, va considerato che l'arch. ha diritto alla liquidazione di un CP_1 compenso per le sole attività effettivamente svolte.
Pertanto, il compenso pattuito, nella misura indicata in contratto, rapportata al prezzo di appalto, pari a€ 174.227,08, va rideterminato in proporzione alle attività effettivamente eseguite (cfr. Cass. n. 29745 del 29.12.2020 e n.
36071 del 9.12.2022).
Nel dettaglio va riconosciuto per intero il corrispettivo concordato per il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, trattandosi di attività integralmente eseguita alla data del recesso dall'incarico, così che va liquidato il compenso pattuito nella misura del 2,5% del corrispettivo di appalto, pari a € 4.355,67 oltre accessori di legge.
Alla data del recesso, infatti, l'arch. aveva elaborato il piano per la Per_1 sicurezza integrato con le misure funzionali al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e lo aveva comunicato all'impresa.
7. Venendo ora ai compensi relativi alle altre prestazioni professionali, va in primo luogo, evidenziato il carattere non vincolante del parere dell'ordine professionale versato in atti (cfr. Cass. n. 712 del 15.01.2018 e n. 6517 del
14.03.2017), da cui questo giudice ritiene di discostarsi.
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione di quanto rilevato da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in cui è stato evidenziato il carattere vincolante di tale parere, in ragione di quanto previsto nell'art. 11 del disciplinare di incarico.
pagina 11 di 16 Nel dettaglio tale clausola prevede che “in caso di contestazioni sui compensi spettanti al professionista, se non risulta risolta in via bonaria nel termine di 30 giorni, la stessa verrà sottoposta al parere di congruità dell'Ordine di appartenenza, previo deposito degli elaborati progettuali.
Tale parere sarà accettato dalle parti. Si indica il foro di per tutte le Pt_1 ulteriori controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico che non si fosse potuto definire in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate al comma 1 nel termine di 90 giorni dalla mancata conciliazione” (cfr. all. 3 del fascicolo del monitorio).
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che dalla lettura della disposizione in parola emerge che le parti avevano convenuto, in caso di contrasti sul compenso dovuto all'arch. di sottoporre la lite al Consiglio CP_1 dell'Ordine di Appartenenza così da evidenziare a tale organo le ragioni di entrambe le parti, laddove, nel caso di specie, come osservato dall'opponente, il solo arch. si è rivolto al suo Ordine CP_1 professionale per chiedere un parere di congruità della parcella senza evidenziare le ragioni della controparte.
Va quindi considerato che, da una lettura sistematica del contratto, tale per cui la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, va intesa in ragione di quanto stabilito al comma 2, emerge che le parti avevano previsto la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria anche nel caso in cui non fosse stato possibile definire la lite con “l'espletamento delle attività indicate al comma 1” e, quindi, dopo averne investito il Consiglio dell'Ordine degli architetti ,“nel termine di 90 giorni dalla mancata conciliazione”.
pagina 12 di 16 Pertanto, non potendo attribuirsi altro significato alla clausola in parola, che prevede la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, anche in caso di mancato raggiungimento di un accordo, dopo “l'espletamento delle attività indicate al comma 1”, deve ritenersi che il rilascio del parere da parte dell'Ordine professionale non determinava ex se la definizione della controversia, essendo necessaria una successiva conciliazione, così da essere accettato dalle parti solo come base di partenza di un successivo accordo.
Va, da ultimo, rilevato che lo stesso professionista opposto non ha attivato il meccanismo di cui all'art. 11 del contratto, ma si è rivolto direttamente all'autorità giudiziaria, tanto ciò vero da aver presentato la sua richiesta all'Ordine solo in corso di causa, senza darne notizia alla controparte, sino al deposito della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Tale condotta è indicativa di una rinuncia ad avvalersi di tale meccanismo di risoluzione della lite.
D'altra parte, anche l'assetto normativo di cui al d.lgs n. 28/2010, in materia di mediazione, è tale per cui, in caso di mediazione su clausola contrattuale, la procedura di mediazione non va esperita, ove il relativo mancato esperimento non sia stato eccepito in prima udienza.
8. Tanto esposto si osserva che dalla disamina del DM 140/2012 emerge che il compenso dovuto agli architetti è normativamente parametrato ad una pluralità di elementi, quali il costo delle singole categorie di lavori, la complessità e la specificità della prestazione, ma non all'elemento temporale in sé e per sé considerato.
Ne discende che non è corretto riparametrare il compenso dovuto all'opposto sulla base di tale unico elemento. L'applicazione di tale parametro determinerebbe, infatti, l'irragionevole conclusione per cui pagina 13 di 16 sarebbero trattati allo stesso modo il professionista che in uno stesso lasso di tempo ha svolto poche prestazioni da quello che nel medesimo periodo ne ha svolte molte, laddove ciò che interessa al committente e che si traduce in una sua utilità sono le attività rese e non il tempo trascorso dal conferimento dell'incarico.
Peraltro, è del tutto illogico che per una prestazione, quale la direzione dei lavori, che si sostanzia nella verifica dei lavori eseguiti, sia considerato il termine intercorrente tra il conferimento dell'incarico e la sua rinuncia, a prescindere dalle opere eseguite.
9. Ciò posto si osserva che è pacifico che, alla data del recesso, i lavori affidati in appalto non erano cominciati così che l'arch. si era occupato di Per_1 adempimenti, necessari per l'esecuzione dei lavori, ma di carattere preliminare e non aveva ancora reso quelle prestazioni che costituiscono il nucleo essenziale delle attività proprie dell'incarico professionale affidato, quali, per quanto concerne la direzione lavori, il controllo sulla corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle regole dell'arte, e la verifica della contabilità dei lavori attraverso i SAL.
Ne consegue che, per le attività specificamente indicate in comparsa di risposta, cui si riferisce la domanda di compenso, va riconosciuto un onorario di € 2.613,4 pari al 15% del compenso di € 17.422,7, da ritenersi congruo, trattandosi di attività prodromiche, e, peraltro, anche rispondente al dovuto in applicazione dei parametri di cui al DM 140/2012.
10. Nulla può essere riconosciuto quale compenso per il coordinamento per la sicurezza in sede di esecuzione. Tutte le attività svolte, infatti, compresa la comunicazione del piano della sicurezza e la relativa presentazione all'appaltatrice rientrano tra le attività di progettazione, per la quale è stato riconosciuto, per intero, il compenso previsto in contratto, laddove non pagina 14 di 16 essendo stati iniziati i lavori, il professionista opposto non ha svolto le attività afferenti al coordinamento per la sicurezza in sede esecutiva.
11. In definitiva, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente va condannata al pagamento in favore della controparte della somma di €
7.019,07 (ossia € 50,00 + € 4.355,67 + € 2.613,4) oltre accessori di legge e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del ricorso al saldo.
12. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione in ragione di un mezzo delle spese di lite liquidate, per la restante metà, come in dispositivo, ai valori medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 21009 emesso da questo Tribunale in data 6.12.2022 e condanna il Parte_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1 somma di € 7.019,07 oltre accessori di legge e interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
• compensa in ragione di un mezzo le spese di lite e per la restante metà condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese che liquida in €
72,75 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa avvocati come per legge.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR RI CO
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa AR RI CO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 4240 dell'anno 2023, vertente
TRA
, in Parte_1 persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in viale Pt_1 delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Favi, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
pagina 1 di 16 , elettivamente domiciliato in via Arno n. 68, Controparte_1 Pt_1 presso lo studio dell'avv. Filippo Ungari Trasatti, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: in vista dell'udienza dell'1 luglio 2025, tenuta con modalità cartolare, parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in cui ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi. Parte opposta ha depositato note di trattazione scritta in cui si è riportata alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione ed ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domande spiegate dal e, per l'effetto, di confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 11.959,69, oltre agli interessi moratori sino al soddisfo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'arch. premesso di Controparte_1 aver ricevuto, in data 20.4.2021, dal Parte_1
, l'incarico per la redazione del computo metrico estimativo dei
[...] lavori di recupero e restauro della facciata condominiale e di esser stato nominato, in data 14 ottobre 2021, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, ha esposto di aver maturato, per l'attività svolta fino alla rinuncia all'incarico, rassegnata in data 11.11.2021, compensi per complessivi euro 12.447,69, come da contratto, a fronte dei quali il aveva corrisposto solo l'importo di euro 522,00. Pertanto, ha Parte_1
pagina 2 di 16 chiesto la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della residua somma, pari ad euro 11.925,69, oltre interessi di mora.
Emesso da questo Tribunale il provvedimento monitorio n. 21009 del
6.12.2022 (RG 68289/22), per euro 11.959,69, notificato in data 7.12.2022, il in con atto di Parte_2 Pt_1 citazione, notificato, a mezzo pec, in data 13.1.2023, ha proposto opposizione.
In particolare, l'opponente, ricostruiti i fatti di causa, ha esposto che l'unico adempimento professionale svolto dall'architetto era consistito CP_1 nella redazione del computo metrico estimativo, per il quale il professionista aveva emesso la fattura n. 5/2021, che era stata regolarmente saldata. Nessun ulteriore compenso poteva ritenersi dovuto, né poteva applicarsi la previsione dell'art.8 del contratto, sottoscritto tra le parti in data 20.9.2021, in virtù del quale era previsto, contestualmente alla firma, un acconto pari al 30%, giacché le opere di restauro della facciata dell'edificio, pur deliberate, non avevano mai avuto inizio. Ha osservato infatti che, con l'assemblea del 30.11.2021, i condomini, all'unanimità, avevano deliberato la rescissione del contratto con la appaltatrice,
[...]
e la rinuncia ai lavori sulla facciata, a causa della mancanza delle CP_2 condizioni necessarie per poter beneficiare dei bonus fiscali. Il Parte_1 ha, quindi, eccepito l'inesistenza dello svolgimento, da parte del CP_1 delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, considerato altresì il breve lasso di tempo intercorso tra la nomina del medesimo e le dimissioni, rassegnate in data 11.11.2021, in ragione di non meglio specificate difficoltà riscontrate, che avrebbero reso all'architetto impossibile adempiere all'incarico conferitogli. L'opponente ha chiesto pagina 3 di 16 pertanto di dichiarare nullo, privo di effetti e, dunque, revocato il Decreto
Ingiuntivo N.21009/2022.
In vista dell'udienza di prima comparizione, differita ai sensi dell'art. 168 bis V comma, c.p.c. al 12.9.2023, si è costituito in giudizio, in data
8.2.2023, l'arch. il quale, ha riepilogato tutta l'attività Controparte_1 svolta in favore del evidenziando che la stessa non era limitata Parte_1 alla sola redazione del computo metrico estimativo, per il quale era stato convenuto il compenso di euro 500,00, oltre IVA, saldato dall'opponente e riportato nella fattura n. 5/2021, ma era consistita in tutta una serie di ulteriori adempimenti ed elaborati, dettagliatamente indicati, sia con riferimento alla manutenzione ordinaria della facciata sia per CP_3
i lavori “urgenti”, che si erano resi nel frattempo necessari a seguito del distacco del materiale di rivestimento della facciata, avvenuto in data 23 ottobre 2021. In particolare, ha osservato di aver redatto l'istanza di parere preventivo per la Sovrintendenza del Comune di con la relazione Pt_1 tecnica asseverata e l'elaborato grafico, di aver predisposto il Giornale di
Cantiere sulla piattaforma digitale “PriMus Platform”, di aver redatto la Parte planimetria del cantiere, la bozza della comunicazione da inoltrare alla e alla Direzione Provinciale del Lavoro, di aver elaborato il Piano delle misure per la sicurezza e salute fisica dei lavoratori e il Protocollo di sicurezza anticontagio “COVID-19”, ad integrazione. Quanto ai lavori urgenti fatti eseguire dopo aver riscontrato il distacco di materiale dalla facciata, ha riferito di essersi tempestivamente attivato, segnalando l'accaduto all'Amministratore e suggerendo il transennamento dell'area e ha riferito che, successivamente, aveva provveduto a redigere il verbale di consegna dell'area di cantiere e il verbale della riunione di coordinamento per la sicurezza, per poi disporre, in data 5 novembre 2021, la sospensione pagina 4 di 16 dei lavori. L'opposto ha osservato di aver rinunciato all'incarico, in data
11.11.2021, poiché aveva riscontrato la presenza di alcuni manufatti posti al piano VIII del Condominio, in area privata, e aveva richiesto all'amministratore del Condominio e al condomino che ne era proprietario di trasmettergli il relativo titolo abilitativo, senza riscontro, così che non aveva potuto verificare la possibilità per il Condominio di usufruire delle agevolazioni fiscali per il cd. “bonus facciate”, tanto è che, come riconosciuto dalla controparte, nell'assemblea del 30.11.2021, i condomini, all'unanimità, avevano deliberato di porre fine al contratto con la appaltatrice e avevano rinunciato ai lavori di restauro della facciata. In merito al corrispettivo dovuto, ha osservato che, stante l'impossibilità di prosecuzione dell'appalto, aveva dovuto emettere la nota di credito numero
2/2021, a storno della fattura 6/2021 del 22.10.2021 per € 1.099,63 (al netto dello sconto in fattura del 90% per agevolazioni fiscali), a suo tempo emessa a titolo di acconto, come da disciplinare d'incarico del 14 ottobre
2021 e aveva, quindi, chiesto il compenso per € 11.925,69, (di cui: €
6.856,07 per la Direzione Lavori;
€ 4.529,90 per il ruolo di Coordinatore
Sicurezza nella fase della Progettazione;
€ 489,72, quale Coordinatore
Sicurezza nella fase della Esecuzione;
€ 50,00 per Rimborso reversali), calcolato al netto dell'importo di euro 522,00, già ricevuto dal Parte_1 per la redazione del computo metrico estimativo. L'opposto, in via preliminare, ha chiesto la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito, ha rassegnato le conclusioni come sopra specificate.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte dalle parti, si osserva che è pacifico e documentalmente provato, che il opponente, che aveva deliberato di eseguire dei lavori di Parte_1
pagina 5 di 16 manutenzione, tali da comprendere il rifacimento delle facciate, aveva, dapprima, incaricato l'arch. della redazione del computo Persona_1 metrico dei lavori, per un compenso di € 500,00, comprensivo del corrispettivo per i rilievi, e, poi, aveva incaricato il medesimo professionista della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione. (cfr. all. 1, 2 e 3 del fascicolo del monitorio).
Nel dettaglio, il disciplinare di incarico, sottoscritto tra le parti in data
14.10.2021, all'art. 7, prevedeva, per tutte le prestazioni commissionate, un compenso pari al 15% dell'importo finale dei lavori offerti alla Ditta appaltatrice così suddiviso: 10% per la direzione dei lavori, 5% per il coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed in quella di
Esecuzione. Le parti avevano, poi, previsto specifici compensi per eventuali accessi agli atti e verifiche catastali pari a € 15,00 a immobile per visura e planimetria;
€ 35,00 per ogni planimetria di impianto;
€ 300,00 per recupero del fascicolo progettuale presso l'archivio comunale. Quanto alle tempistiche di pagamento era stato convenuto il versamento di un acconto, pari al 30% del compenso, alla firma del contratto, il pagamento di ulteriori acconti a stato avanzamento lavori e il saldo alla chiusura dei lavori così da essere calcolato sul consuntivo.
E' analogamente pacifico e documentale che l'arch. , con pec Per_1 dell'11.11.2021, aveva comunicato al Condominio la sua volontà di recedere dal rapporto contrattuale (cfr. all. 6 al fascicolo del monitorio).
3. Ciò posto va, sin da subito, considerato che la pretesa creditoria avanzata deve essere riscontrata, alla luce della disposizione di cui all'art. 2237 c.c.
In particolare, la predetta norma, al secondo comma, in tema di recesso del prestatore d'opera, prevede che “Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle
pagina 6 di 16 spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.”
In ragione di quanto previsto dalla citata disposizione, dunque, il prestatore d'opera intellettuale, che sia receduto da un incarico professionale prima di averlo portato a compimento, ha diritto ad un compenso solo in caso di recesso per giusta causa e sempre che dall'opera svolta sia derivato per il cliente un risultato utile. Inoltre, tale corrispettivo va proporzionato all'opera effettivamente eseguita prima di porre anticipatamente fine al rapporto negoziale.
Sul punto va, quindi, rilevato che, come chiarito dalla Corte di legittimità, in ossequio ai principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori a carico delle parti, grava sul professionista che agisce in giudizio per il pagamento del compenso, dare dimostrazione della sussistenza in concreto dei presupposti di fatto del diritto azionato e, quindi, per quanto interessa in questa sede, della giusta causa di recesso e del risultato utile che dalla sua opera è derivato al cliente (cfr. Cass. n. 13753 del 27 giugno 2005).
4. Tanto premesso, deve, in primo luogo, ritenersi l'esistenza di una giusta causa di recesso.
Al riguardo si osserva che è incontestato e documentale che l'odierno opposto, con nota del 18.10.2021, aveva scritto all'amministratore del
In particolare, aveva rilevato che sui lastrici solari Parte_1 dell'appartamento sito al piano VIII insistevano due manufatti, realizzati con struttura in legno e tetto policarbonato, chiusi su tre lati, così da non poter esser considerati delle “tettoie”, e, dato atto che il fabbricato ricadeva nell'area censita nella Carta di qualità del Piano Regolatore Generale del
Comune di considerata la volontà del Condominio committente di Pt_1 fruire delle agevolazioni fiscali, aveva chiesto di procurargli il titolo pagina 7 di 16 attestante la regolarità di tali manufatti (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta).
Tale richiesta era stata successivamente reiterata, dapprima, con pec del
27.10.2021 e, poi, con pec del 4.11.2021, con cui l'arch. aveva Per_1 evidenziato che l'esistenza dei manufatti risultava anche dalla planimetria catastale (cfr. all. 11 e 19 di parte convenuta).
Invero, considerato che è pacifico che tale documentazione non è stata trasmessa al Corrente, deve ritenersi sorretta da giusta causa la determinazione assunta dal professionista opposto di recedere dal rapporto negoziale. La mancata disponibilità della documentazione richiesta ha, infatti, precluso ogni riscontro funzionale a verificare l'assenza di ragioni ostative alla fruizione delle agevolazioni fiscali previsti per il rifacimento delle facciate, essendo, del resto, pacifica l'importanza per il Parte_1 committente di poterne fruire.
Sul punto va, infatti, considerato il disposto di cui all'art. 49 TU n.
380/2002, a mente del quale, “fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui
pagina 8 di 16 all'articolo 24 ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente”.
Né può ritenersi che l'opposto fosse a conoscenza di tale situazione prima di accettare l'incarico, per essere egli stesso un condomino.
E' infatti pacifico che l'arch. non è il proprietario dei manufatti di Per_1 cui si discute così che non vi sono elementi per ritenere che fosse a lui nota la relativa regolarità/irregolarità sotto un profilo edilizio.
5. Si osserva, quindi, che l'arch. ha fornito prova documentale Per_1 dell'attività espletata, per la quale ha chiesto il riconoscimento di un compenso, fino alla rinuncia all'incarico, consistita, oltre che nella redazione del computo metrico estimativo (cfr. all. 1 fascicolo monitorio), per la quale il corrispettivo dovuto è stato già pacificamente riconosciuto e saldato dal , anche nella redazione dell'istanza di parere Parte_1 preventivo per l'attività di edilizia libera per la manutenzione della facciata condominiale, presentata alla Sovrintendenza Capitolina in data 5.7.2021, con annessa documentazione, integrata in data 25.10.2021 (cfr. all. 2 e 7 allegati alla costituzione); nella predisposizione del giornale di cantiere in forma digitale su apposita piattaforma (cfr, allegato 1 e 12 alla comparsa di risposta); nella elaborazione della planimetria di cantiere (cfr. all. 13 costituzione); nella richiesta al Comune di del progetto di costruzione Pt_1
580/1940, effettuata in data 27.10.2021 (cfr.. all. 22 costituzione); nella Parte predisposizione della comunicazione da inoltrare alla ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro del 2.11.2021 (cfr. all.14 costituzione); nella redazione del verbale di consegna dell'area e nel verbale della riunione di coordinamento del 4.11.2021, previa convocazione (cfr. all.10, 20 costituzione); nella redazione del Piano delle Misure per la Sicurezza e salute dei lavoratori e nella successiva integrazione del 3.11.2021 con la pagina 9 di 16 normativa emergenziale Covid-19, trasmessa all'appaltatrice (all.ti 5, 6, 15
e 17 alla costituzione) e nella elaborazione della bozza del capitolato speciale dei lavori oggetto di appalto (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione). Sussiste altresì prova documentale del pagamento delle reversali, corrisposte dall'opposto al rispettivamente in CP_4 data 5.7.2021 e 22.10.2021, di cui è stata richiesta la rifusione, per il complessivo importo di euro 50,00 (cfr. all.ti 11 e 12 fascicolo monitorio allegato alla costituzione dell'opposto).
Risulta che, in tale contesto, il professionista opposto si era, inoltre, avveduto della caduta di elementi in laterizio dalle facciate e ne aveva dato immediato avviso al (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione), Parte_1 facendo transennare l'area.
Da quanto sopra esposto emerge che l'attività svolta dall'arch. si è Per_1 tradotta nell'elaborazione di istanze, relazioni tecniche, piano delle misure di sicurezza e altri documenti, come sopra specificamente indicati, così da non potersi ritenere che si è trattato di prestazioni prive di utilità per il committente, in quanto funzionali alla realizzazione dei lavori di manutenzione del fabbricato, di cui il Condominio avrebbe potuto giovarsi, anche incaricando terzi della direzione dei lavori, laddove avesse deciso di proseguire, comunque, nei lavori alle facciate. La decisione presa dal di non proseguire in tali lavori, non essendo dipesa da un Parte_1 inadempimento del , non può privare di utilità le prestazioni rese. Per_1
Peraltro, la stessa attività di verifica svolta dall'arch. ha suggerito CP_1 al Condominio di valutare la sussistenza dei presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali in ragione di eventuali irregolarità urbanistiche, così traducendosi, anche sotto tale profilo, in una utilità per l'opponente, che ha pagina 10 di 16 evitato la prosecuzione nel rapporto con l'appaltatrice e l'esecuzione dei lavori, in assenza dei presupposti per fruire dei bonus fiscali.
6. Venendo, quindi, alla determinazione delle somme spettanti al creditore opposto, fermo il diritto alla ripetizione della reversale per complessivi €
50,00, va considerato che l'arch. ha diritto alla liquidazione di un CP_1 compenso per le sole attività effettivamente svolte.
Pertanto, il compenso pattuito, nella misura indicata in contratto, rapportata al prezzo di appalto, pari a€ 174.227,08, va rideterminato in proporzione alle attività effettivamente eseguite (cfr. Cass. n. 29745 del 29.12.2020 e n.
36071 del 9.12.2022).
Nel dettaglio va riconosciuto per intero il corrispettivo concordato per il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, trattandosi di attività integralmente eseguita alla data del recesso dall'incarico, così che va liquidato il compenso pattuito nella misura del 2,5% del corrispettivo di appalto, pari a € 4.355,67 oltre accessori di legge.
Alla data del recesso, infatti, l'arch. aveva elaborato il piano per la Per_1 sicurezza integrato con le misure funzionali al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e lo aveva comunicato all'impresa.
7. Venendo ora ai compensi relativi alle altre prestazioni professionali, va in primo luogo, evidenziato il carattere non vincolante del parere dell'ordine professionale versato in atti (cfr. Cass. n. 712 del 15.01.2018 e n. 6517 del
14.03.2017), da cui questo giudice ritiene di discostarsi.
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione di quanto rilevato da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in cui è stato evidenziato il carattere vincolante di tale parere, in ragione di quanto previsto nell'art. 11 del disciplinare di incarico.
pagina 11 di 16 Nel dettaglio tale clausola prevede che “in caso di contestazioni sui compensi spettanti al professionista, se non risulta risolta in via bonaria nel termine di 30 giorni, la stessa verrà sottoposta al parere di congruità dell'Ordine di appartenenza, previo deposito degli elaborati progettuali.
Tale parere sarà accettato dalle parti. Si indica il foro di per tutte le Pt_1 ulteriori controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico che non si fosse potuto definire in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate al comma 1 nel termine di 90 giorni dalla mancata conciliazione” (cfr. all. 3 del fascicolo del monitorio).
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che dalla lettura della disposizione in parola emerge che le parti avevano convenuto, in caso di contrasti sul compenso dovuto all'arch. di sottoporre la lite al Consiglio CP_1 dell'Ordine di Appartenenza così da evidenziare a tale organo le ragioni di entrambe le parti, laddove, nel caso di specie, come osservato dall'opponente, il solo arch. si è rivolto al suo Ordine CP_1 professionale per chiedere un parere di congruità della parcella senza evidenziare le ragioni della controparte.
Va quindi considerato che, da una lettura sistematica del contratto, tale per cui la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, va intesa in ragione di quanto stabilito al comma 2, emerge che le parti avevano previsto la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria anche nel caso in cui non fosse stato possibile definire la lite con “l'espletamento delle attività indicate al comma 1” e, quindi, dopo averne investito il Consiglio dell'Ordine degli architetti ,“nel termine di 90 giorni dalla mancata conciliazione”.
pagina 12 di 16 Pertanto, non potendo attribuirsi altro significato alla clausola in parola, che prevede la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, anche in caso di mancato raggiungimento di un accordo, dopo “l'espletamento delle attività indicate al comma 1”, deve ritenersi che il rilascio del parere da parte dell'Ordine professionale non determinava ex se la definizione della controversia, essendo necessaria una successiva conciliazione, così da essere accettato dalle parti solo come base di partenza di un successivo accordo.
Va, da ultimo, rilevato che lo stesso professionista opposto non ha attivato il meccanismo di cui all'art. 11 del contratto, ma si è rivolto direttamente all'autorità giudiziaria, tanto ciò vero da aver presentato la sua richiesta all'Ordine solo in corso di causa, senza darne notizia alla controparte, sino al deposito della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Tale condotta è indicativa di una rinuncia ad avvalersi di tale meccanismo di risoluzione della lite.
D'altra parte, anche l'assetto normativo di cui al d.lgs n. 28/2010, in materia di mediazione, è tale per cui, in caso di mediazione su clausola contrattuale, la procedura di mediazione non va esperita, ove il relativo mancato esperimento non sia stato eccepito in prima udienza.
8. Tanto esposto si osserva che dalla disamina del DM 140/2012 emerge che il compenso dovuto agli architetti è normativamente parametrato ad una pluralità di elementi, quali il costo delle singole categorie di lavori, la complessità e la specificità della prestazione, ma non all'elemento temporale in sé e per sé considerato.
Ne discende che non è corretto riparametrare il compenso dovuto all'opposto sulla base di tale unico elemento. L'applicazione di tale parametro determinerebbe, infatti, l'irragionevole conclusione per cui pagina 13 di 16 sarebbero trattati allo stesso modo il professionista che in uno stesso lasso di tempo ha svolto poche prestazioni da quello che nel medesimo periodo ne ha svolte molte, laddove ciò che interessa al committente e che si traduce in una sua utilità sono le attività rese e non il tempo trascorso dal conferimento dell'incarico.
Peraltro, è del tutto illogico che per una prestazione, quale la direzione dei lavori, che si sostanzia nella verifica dei lavori eseguiti, sia considerato il termine intercorrente tra il conferimento dell'incarico e la sua rinuncia, a prescindere dalle opere eseguite.
9. Ciò posto si osserva che è pacifico che, alla data del recesso, i lavori affidati in appalto non erano cominciati così che l'arch. si era occupato di Per_1 adempimenti, necessari per l'esecuzione dei lavori, ma di carattere preliminare e non aveva ancora reso quelle prestazioni che costituiscono il nucleo essenziale delle attività proprie dell'incarico professionale affidato, quali, per quanto concerne la direzione lavori, il controllo sulla corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle regole dell'arte, e la verifica della contabilità dei lavori attraverso i SAL.
Ne consegue che, per le attività specificamente indicate in comparsa di risposta, cui si riferisce la domanda di compenso, va riconosciuto un onorario di € 2.613,4 pari al 15% del compenso di € 17.422,7, da ritenersi congruo, trattandosi di attività prodromiche, e, peraltro, anche rispondente al dovuto in applicazione dei parametri di cui al DM 140/2012.
10. Nulla può essere riconosciuto quale compenso per il coordinamento per la sicurezza in sede di esecuzione. Tutte le attività svolte, infatti, compresa la comunicazione del piano della sicurezza e la relativa presentazione all'appaltatrice rientrano tra le attività di progettazione, per la quale è stato riconosciuto, per intero, il compenso previsto in contratto, laddove non pagina 14 di 16 essendo stati iniziati i lavori, il professionista opposto non ha svolto le attività afferenti al coordinamento per la sicurezza in sede esecutiva.
11. In definitiva, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente va condannata al pagamento in favore della controparte della somma di €
7.019,07 (ossia € 50,00 + € 4.355,67 + € 2.613,4) oltre accessori di legge e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del ricorso al saldo.
12. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione in ragione di un mezzo delle spese di lite liquidate, per la restante metà, come in dispositivo, ai valori medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 21009 emesso da questo Tribunale in data 6.12.2022 e condanna il Parte_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1 somma di € 7.019,07 oltre accessori di legge e interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
• compensa in ragione di un mezzo le spese di lite e per la restante metà condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese che liquida in €
72,75 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e cassa avvocati come per legge.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR RI CO
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