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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17689 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 9872/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con gli Avv.ti BELLANTE MARCO Parte_1 C.F._1
e RA GI ( ), C.F._2
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti GRILLI CARLO e Controparte_1 C.F._3
TI OR,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
1) accertato e dichiarato il diritto della signora di ottenere la divisione Parte_1 giudiziale, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 cod. civ. e degli artt. 788 ss. cod. proc. civ., lo scioglimento della comunione tra essa attrice e la signora Controparte_1 sull'immobile sito in Roma, Via Garibaldi n. 72, piano 2, interno 2, censito al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al foglio 490, part. 160, sub. 16, zona cens. 2, cat. A/2, classe 4, vani 6, rendita € 2.076,16, superficie catastale 97 m2, superficie escluse aree scoperte 96 m2;
2) condannare la signora al pagamento, in favore della signora Controparte_1 Pt_1
dell'indennità di occupazione nella misura di € 1.000,00 mensili, ovvero nella
[...]
Pagina 1 di 10 diversa misura, maggiore o minore, che risulterà all'esito della espletanda istruttoria o che sarà determinata dal Giudice anche in via equitativa, a titolo di indennità di occupazione del ridetto immobile, a decorrere dal 26 luglio 2018 ovvero, in alternativa, dal 12 dicembre
2018, ovvero ancora dalla diversa data che il Giudice riterrà di stabilire, sino alla data della emananda sentenza o a quella, eventualmente diversa, di scioglimento della comunione;
3) ordinare che nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile fra i condividenti, in ragione dei loro diritti di comproprietà, si tenga conto della somma dovuta dalla signora a titolo di indennità di occupazione in Controparte_1
favore della signora all'uopo disponendo i relativi conguagli, in Parte_1 particolare, detraendo detta somma dalla quota spettante alla signora e, Controparte_1
contestualmente, incrementando del corrispondente importo la quota spettante alla signora
Parte_1
4) porre a carico della convenuta le spese del giudizio di divisione scaturenti da infondate opposizioni sul diritto a dividere, da inaccoglibili contestazioni sollevate nel corso delle operazioni divisionali ovvero comunque necessitate da eccessive pretese e/o inutili resistenze della convenuta medesima;
5) tener conto nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato di eventuali esborsi
e anticipazioni che, nelle more, l'attrice dovrà sostenere per l'immobile o in ragione della vendita giudiziaria, disponendone il rimborso in favore della stessa;
6) rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla convenuta».
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condannare la Sig.ra al rimborso delle somme anticipate/pagate dalla Parte_1
Sig.ra per la quota di sua spettanza, al condominio, per la manutenzione e Controparte_1
le migliorie dell'immobile comune (come meglio indicate in premessa), nella misura di Euro
19.790,60 (Euro 39.581,69:2), o nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa, tenendone conto nel conguaglio da farsi in sede di divisione o di assegnazione o di vendita a terzi;
- accertare e dichiarare l'attrice responsabile di “mala gestio” nell'amministrazione dell'appartamento, avendo impedito la locazione a terzi, nonché con riferimento al rapporto con l'amministrazione finanziaria e alla manutenzione dell'immobile, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della convenuta di un importo a titolo di risarcimento
Pagina 2 di 10 danni da determinarsi in via equitativa dal giudice;
- accertare e dichiarare se il bene è divisibile in natura e dividerlo in due parti distinte da assegnare ai comproprietari, salvo eventuale conguaglio nel caso si dovessero realizzare due immobili di valore diverso, detratte le somme dichiarate dovute dall'attrice alla convenuta (in base alla domanda riconvenzionale);
- oppure in subordine, attribuire alla Sig.ra il bene immobile appartenente Controparte_1
all'asse ereditario (al prezzo indicato dal Borsino Immobiliare o, se necessario, a quello che verrà stabilito nel corso del presente giudizio a mezzo di professionista all'uopo delegato), disponendo la corresponsione del conguaglio in denaro in favore dell'avente diritto ai sensi dell'art. 728 c.c., sulla base delle quote ereditarie, detratte le somme dichiarate dovute dall'attrice alla convenuta (in base alla domanda riconvenzionale);
- oppure in ulteriore subordine, disporre la divisione ex art. 713 c.c., attraverso la vendita del bene oggetto di successione ai sensi dell'art. 788 c.p.c., rappresentato dall'immobile sito in
Roma, Via Garibaldi n.72, piano 2, interno 2, al prezzo che verrà stabilito nel corso del presente giudizio, se necessario a mezzo di professionista all'uopo delegato e, per l'effetto, provvedere alla ripartizione della somma ricavata dalla vendita in favore degli aventi diritto, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, disponendo la corresponsione del conguaglio in denaro in favore dell'avente diritto ai sensi dell'art. 728 c.c., sulla base delle quote ereditarie, detratte le somme dichiarate dovute dall'attrice alla convenuta (in base alla domanda riconvenzionale);
- ordinare che nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile tra i condividendi, in ragione dei loro diritti di comproprietà, si tenga conto delle somme dovute, per i motivi di cui in premessa, dalla signora in favore Parte_1 della signora all'uopo disponendo i relativi conguagli, in particolare, Controparte_1
detraendo detta somma dalla quota spettante alla signora e, Controparte_1 contestualmente, incrementando del corrispondente importo la quota spettante alla signora
Parte_1
- infine, porre le relative spese a carico dei condividendi e, in caso di contestazione, condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge, o, in subordine, compensare comunque tali spese”.
Pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla divisione dell'immobile comune. Inammissibilità per assenza di idoneo titolo abilitativo.
Posto che non vi è (e non vi può essere) contestazione sul diritto alla divisione, che, del resto,
è un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi condividente (art. 1111 c.c.), e che non può essere impedito od ostacolato, essendo prevista dalla norma soltanto la facoltà di chiederne una dilazione, il punto nodale della presente controversia è quello di verificare se la divisione sia giuridicamente possibile, ed eventualmente in che modo attuarla.
Deve ritenersi pacifico e, comunque, correttamente rilevato dalla TU (sul punto, non contestata), che l'unico immobile oggetto in comproprietà tra le parti non sia comodamente divisibile in natura, trattandosi di unità abitativa avente superficie netta di circa 85 mq, che, quindi, in base alle vigenti normative urbanistiche, non ne consente il frazionamento in due distinte unità autonome;
frazionamento ostacolato anche dalla conformazione e distribuzione interna dei locali (cfr. pag. 14 relazione Arch. dep. 13.03.2023). Persona_1
Nel caso in cui il bene comune non sia comodamente divisibile in natura, la legge (art. 720
c.c.), prevede, quali metodi subordinati per lo scioglimento della comunione, l'assegnazione per intero ad uno o più condividenti, ovvero la vendita a terzi;
per il primo (assegnazione) è necessaria la richiesta di almeno uno dei condividenti.
Tuttavia, come noto, uno dei presupposti essenziali per poter pronunciare lo scioglimento di una comunione (in qualunque modalità debba attuarsi), è quello della regolarità edilizia (ed anche catastale), dei beni comuni.
Sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito diversi fondamentali principi di diritto in materia di giudizio di divisione, affermando che: «gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del
1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la Suprema Corte ha tratto la conseguenza che
«quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione
Pagina 4 di 10 dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto (anche) un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi inammissibile o improcedibile.
Il fatto, poi, che l'immobile abusivo sia eventualmente solo una parte dell'intero compendio da dividere non vale ad escludere l'improcedibilità della domanda, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione;
a temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse
(Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del
24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: «nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1,
c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»).
Nel caso di specie, tali questioni non si pongono, essendo soltanto uno l'immobile in comunione tra le parti.
Ebbene, quanto all'accertamento sulla conformità edilizia, si richiama quanto rilevato dalla
TU, Arch. le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di condividere ed Persona_1
Pagina 5 di 10 accogliere, in quanto basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici (e, peraltro, nemmeno contestate dalle parti, sul punto specifico).
Nella relazione depositata il 13.03.2023, l'Arch. rileva: «All'interno del fascicolo Per_1
visionabile presso l'Archivio Storico Capitolino prot. 23499 del 1871 è presente un progetto relativo “la riduzione e rialzamento di un piano di una casa posta in via delle fornaci ai civ.
72 – 73” (All. 10 – Progetto Fascicolo prot. 23499 del 1871), all'interno dello stesso è presente l'elaborato grafico riferito all'immobile oggetto della presente causa.
Con i dati nella disponibilità del TU, non risultano presentate ulteriori domande di condono, progetti al PAU o pratiche edilizie presso gli uffici competenti.
L'immobile da quanto è stato possibile accertare è privo di certificato di abitabilità.
L'appartamento ubicato al piano 2 individuato con l'int.2, oggetto della presente relazione non corrisponde al progetto allegato alla pratica N° 23499 del 1871 per le seguenti difformità:
- diversa distribuzione degli spazi interni con realizzazione di un nuovo bagno (n.2);
- creazione del bagno n. 1 al posto di parte della latrina e del cavedio, con riduzione dello spessore della muratura di confine con l'edificio civico 74;
- ampliamento dell'apertura su muratura portante tra ingresso e soggiorno con creazione di un passaggio ad arco;
- chiusura della porta dalla scala verso la camera 3;
- slittamento dell'apertura tra il disimpegno e la cucina su muratura portante;
- presenza di una nicchia nella camera 3;
- slittamento del muro tra corpo scala e corridoio;
- leggera differenza nell'inclinazione della parete con affaccio sul cortile e nell'inclinazione della parete a confine con il civico 74;
- presenza del balcone con affaccio sul cortile interno e pertanto la conseguente trasformazione delle finestre a portefinestre nelle camere 2 e 3.
I balconi, presenti su tutti i piani del corpo di fabbrica, non risultano rappresentati all'interno dell'elaborato progettuale del 1871, considerato che il balcone del piano secondo, interno 2, è graficizzato nella planimetria catastale del 1939 allegata, si presume che siano stati realizzati tra il 1871 ed il 1939» (pagg. 10-11 relazione).
Ancora, la TU ha ritenuto che «Sulla base degli elementi a disposizione dell'esperto e di quanto è stato possibile accertare in sede di sopralluogo sarà previsto il ripristino di parte
Pagina 6 di 10 della muratura portante (cuci e scuci) del passaggio tra ingresso e soggiorno, del passaggio tra disimpegno e cucina, del ringrosso della muratura portante all'interno del bagno 1 e della nicchia nella camera 3 e la modifica delle dimensioni delle camere 1 e 2 per raggiungere i 9 mq richiesti dal regolamento edilizio di Roma per mantenerne l'utilizzo attuale delle camere. […] Inoltre si prevede la redazione di una pratica edilizia in sanatoria
(accertamento di doppia conformità) secondo le normative vigenti, per le difformità riscontrate nell'appartamento previo nulla osta di Compatibilità Paesaggistica richiesto all'ufficio , comprese le Controparte_2
spese tecniche, verifiche strutturali, sanatorie, amministrative e l'aggiornamento catastale.
La pratica comprenderà il ripristino delle aree sopra citate, la sanatoria del balcone, la trasformazione delle finestre in portefinestre, la diversa distribuzione degli spazi interni, le tolleranze del 2% e la modifica del cavedio e della latrina in bagno 1 e chiostrina» (pagg. 12
e 13).
È quindi evidente che ci troviamo di fronte ad una serie di interventi di modifica e trasformazione dell'immobile, che però non sono assistiti dalla richiesta e dal rilascio del necessario titolo abilitativo (licenza, concessione o permesso a costruire, a seconda dell'epoca di realizzazione); ma vi è di più, perché come rilevato dall'Arch. , Per_1
l'immobile si trova in zona vincolata paesaggisticamente, dal che discende che gli interventi di trasformazione edilizia, oltre che soggetti agli ordinari permessi (DPR 380/01, TU
Edilizia), sono anche soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo
42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); tale norma, al comma 4, stabilisce che «L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico- edilizio» (si tratta, appunto, della c.d. “doppia conformità” di cui ha parlato anche la TU).
La giurisprudenza ha più volte affermato che, in caso di beni sottoposti a vincolo paesistico, sebbene i due atti amministrativi (autorizzazione paesistica e permesso di costruire, o anche
SCIA) siano tra loro autonomi e distinti, gli stessi sono però tra loro complementari e devono essere rilasciati entrambi, per la legittimità dell'intervento edilizio, tanto che il titolo edilizio
“ordinario” (permesso di costruire) è invalido, o, comunque, inefficace, laddove non sia stato preceduto dal nulla osta paesistico, come, del resto, si evince chiaramente dalla disposizione normativa sopra citata, che qualifica l'autorizzazione quale “presupposto” del permesso di costruire (cfr. ex multis: Cass., Sez. 1, n. 4781 del 24/02/2025; Cons. Stato, Consiglio di
Pagina 7 di 10 Stato, sez. II, 29/01/2025 n. 677, sez. I, 18/09/2024 n. 1224 e sez. IV, n. 8147 del 4/09/2023;
T.A.R. Roma, sez. II n. 24 del 2/01/2025; T.A.R. Trento, sez. I, n. 125 del 27/08/2024;
T.A.R. Palermo, sez. IV, n. 2438 del 12/08/2024 e n. 850 del 4/03/2024; Trib. Livorno, sez. I
n. 89 del 28/01/2025, in DeJure).
Ne consegue che l'immobile in esame non può ritenersi regolare da un punto di vista edilizio, essendo stato oggetto di interventi di trasformazione, senza i necessari titoli abilitativi;
ovviamente, la documentazione depositata dalla difesa attrice con nota del 24.04.2024 non elide tale problematica, dal momento che sana esclusivamente il profilo della difformità catastale (pure idoneo, in astratto, a determinare la nullità del trasferimento del bene e, quindi, della divisione, v. art. 29 comma 1-bis Legge n. 52 del 27.02.1985), ma non la mancanza dei titoli autorizzativi.
Sebbene la TU abbia ritenuto che gli interventi erano comunque sanabili (anche se, per alcuni, ha precisato che si sarebbe dovuto procedere alla riduzione in pristino), è pacifico che, allo stato, tale sanatoria non è stata ottenuta (per la verità, nemmeno richiesta).
Infatti, se è vero che la regolarità urbanistica-edilizia e catastale dell'immobile, proprio in quanto condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione, potendo quindi anche sopravvenire successivamente all'instaurazione del giudizio (ex multis Cass. sez. 2, n.
26769 del 18/12/2014; più di recente, si veda Cass. sez. 1, n. 8584 del 16/03/2022), è pur vero (e risponde a principi logici, prima ancora che giuridici), che la pronuncia deve intervenire nel momento che deriva dall'ordinario e naturale sviluppo del processo, sicché, quando la causa è rimessa in decisione, non può certo pretendersi di procrastinare tale decisione, in attesa di un evento futuro, incerto e meramente eventuale, che farebbe sopravvenire la condizione richiesta. Nel presente processo, peraltro, la questione, all'esito della TU, è stata ben evidenziata e sottoposta alle parti, a cui sono stati anche concessi appositi termini e rinvii, per consentire loro di sanare le irregolarità riscontrate, ma senza esito.
È chiaro, invero, che la questione della regolarità dell'immobile -in quanto condizione dell'azione- deve essere procurata dalle parti, le quali hanno interesse a coltivare il giudizio,
e non può essere adottato alcun provvedimento giudiziale in tal senso (anche perché la questione non è oggetto diretto di alcuna domanda), non potendo il Giudice terzo intervenire proattivamente ed adoperarsi per il conseguimento delle condizioni necessarie alla pronuncia, dovendosi limitare a prenderne atto e verificarne la sussistenza, ai fini della decisione.
Pagina 8 di 10 Sulla domanda di indennità di occupazione esclusiva e sulle riconvenzionali della convenuta (rimborso spese e risarcimento per mala gestio).
Dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione, tale declaratoria travolge anche tutte le domande accessorie proposte da entrambe le parti, in quanto le stesse dipendono dal medesimo titolo posto a base della domanda principale (comproprietà dell'immobile) e, soprattutto, rientrano nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra condividenti, all'interno ed a seguito delle operazioni divisionali.
Ciò vale senza alcun dubbio per la domanda della convenuta, diretta ad ottenere il rimborso, in proprio favore, delle spese ed oneri anticipati da lei esclusivamente sostenuti per la gestione e manutenzione dell'immobile, trattandosi di una regolamentazione dei rapporti dare-avere tra comunisti, prevista espressamente quale fase delle operazioni divisionali (artt.
723 e 754 c.c.); ma vale anche per la domanda dell'attrice, di condanna della convenuto al pagamento di un'indennità per occupazione esclusiva del bene.
Tale domanda può certo avere natura autonoma rispetto a quella di divisione, ma ciò non può dirsi nel caso di specie, laddove, per come formulata dalla difesa attrice, risulta chiaramente accessoria ed ancillare rispetto alla divisione;
in proposito, è sufficiente riportare il passaggio di cui al punto 5 dell'atto di citazione, ove si dice «Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è fermo intendimento dell'esponente chiedere, unitamente allo scioglimento della comunione, la contestuale condanna della signora al pagamento Controparte_1
dell'indennità di occupazione dell'immobile comune nella misura sopra determinata (ovvero in quella eventualmente diversa che verrà accertata) dalla data di occupazione fino a quella di scioglimento della comunione ovvero della emananda sentenza.
Per effetto di quanto sopra, l'attrice chiede che il Giudice tenga conto di tale somma nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile, all'uopo disponendo i relativi conguagli tra i condividenti (i.e. incrementando la quota dell'attrice di tale importo e, contestualmente, detraendo il medesimo importo dalla quota della convenuta)» (pag. 4, le sottolineature sono nostre ndr); richiesta, peraltro, confermata e formalizzata anche nelle conclusioni (mai modificate dall'attrice).
Ad identiche conclusioni deve giungersi con riferimento alla domanda riconvenzionale della convenuta, di risarcimento danni per mala gestio dell'immobile comune, atteso che, anche in relazione a tali somme, la convenuta ha espressamente chiesto che se ne tenga conto nella
Pagina 9 di 10 formazione del progetto di distribuzione, al fine della determinazione dei rispettivi conguagli.
Spese di lite.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto del pacifico principio adottato in giurisprudenza, secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, n. 15926 del 13/06/2019) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n.
22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020); principio tanto più congruo nel caso di specie, dal momento che la pronuncia sulla divisione è stata in rito e non è stato possibile decidere nel merito nemmeno le domande accessorie.
In base ai medesimi principi, anche le spese di TU –nella misura già liquidata dal GU in corso di causa– devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i condividenti, in proporzione alle rispettive quote (e, dunque, al 50% per ciascuno), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (ex multis Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015
– secondo cui le spese di TU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 9872/2020, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sull'immobile sito in Roma, Via Garibaldi n. 72, censito al Catasto al foglio 490, part. 160, sub. 16 e di tutte le ulteriori domande accessorie e riconvenzionali;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di TU, come già liquidate con decreto del GU, definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 17/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 9872/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con gli Avv.ti BELLANTE MARCO Parte_1 C.F._1
e RA GI ( ), C.F._2
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti GRILLI CARLO e Controparte_1 C.F._3
TI OR,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
1) accertato e dichiarato il diritto della signora di ottenere la divisione Parte_1 giudiziale, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 cod. civ. e degli artt. 788 ss. cod. proc. civ., lo scioglimento della comunione tra essa attrice e la signora Controparte_1 sull'immobile sito in Roma, Via Garibaldi n. 72, piano 2, interno 2, censito al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al foglio 490, part. 160, sub. 16, zona cens. 2, cat. A/2, classe 4, vani 6, rendita € 2.076,16, superficie catastale 97 m2, superficie escluse aree scoperte 96 m2;
2) condannare la signora al pagamento, in favore della signora Controparte_1 Pt_1
dell'indennità di occupazione nella misura di € 1.000,00 mensili, ovvero nella
[...]
Pagina 1 di 10 diversa misura, maggiore o minore, che risulterà all'esito della espletanda istruttoria o che sarà determinata dal Giudice anche in via equitativa, a titolo di indennità di occupazione del ridetto immobile, a decorrere dal 26 luglio 2018 ovvero, in alternativa, dal 12 dicembre
2018, ovvero ancora dalla diversa data che il Giudice riterrà di stabilire, sino alla data della emananda sentenza o a quella, eventualmente diversa, di scioglimento della comunione;
3) ordinare che nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile fra i condividenti, in ragione dei loro diritti di comproprietà, si tenga conto della somma dovuta dalla signora a titolo di indennità di occupazione in Controparte_1
favore della signora all'uopo disponendo i relativi conguagli, in Parte_1 particolare, detraendo detta somma dalla quota spettante alla signora e, Controparte_1
contestualmente, incrementando del corrispondente importo la quota spettante alla signora
Parte_1
4) porre a carico della convenuta le spese del giudizio di divisione scaturenti da infondate opposizioni sul diritto a dividere, da inaccoglibili contestazioni sollevate nel corso delle operazioni divisionali ovvero comunque necessitate da eccessive pretese e/o inutili resistenze della convenuta medesima;
5) tener conto nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato di eventuali esborsi
e anticipazioni che, nelle more, l'attrice dovrà sostenere per l'immobile o in ragione della vendita giudiziaria, disponendone il rimborso in favore della stessa;
6) rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla convenuta».
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condannare la Sig.ra al rimborso delle somme anticipate/pagate dalla Parte_1
Sig.ra per la quota di sua spettanza, al condominio, per la manutenzione e Controparte_1
le migliorie dell'immobile comune (come meglio indicate in premessa), nella misura di Euro
19.790,60 (Euro 39.581,69:2), o nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa, tenendone conto nel conguaglio da farsi in sede di divisione o di assegnazione o di vendita a terzi;
- accertare e dichiarare l'attrice responsabile di “mala gestio” nell'amministrazione dell'appartamento, avendo impedito la locazione a terzi, nonché con riferimento al rapporto con l'amministrazione finanziaria e alla manutenzione dell'immobile, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della convenuta di un importo a titolo di risarcimento
Pagina 2 di 10 danni da determinarsi in via equitativa dal giudice;
- accertare e dichiarare se il bene è divisibile in natura e dividerlo in due parti distinte da assegnare ai comproprietari, salvo eventuale conguaglio nel caso si dovessero realizzare due immobili di valore diverso, detratte le somme dichiarate dovute dall'attrice alla convenuta (in base alla domanda riconvenzionale);
- oppure in subordine, attribuire alla Sig.ra il bene immobile appartenente Controparte_1
all'asse ereditario (al prezzo indicato dal Borsino Immobiliare o, se necessario, a quello che verrà stabilito nel corso del presente giudizio a mezzo di professionista all'uopo delegato), disponendo la corresponsione del conguaglio in denaro in favore dell'avente diritto ai sensi dell'art. 728 c.c., sulla base delle quote ereditarie, detratte le somme dichiarate dovute dall'attrice alla convenuta (in base alla domanda riconvenzionale);
- oppure in ulteriore subordine, disporre la divisione ex art. 713 c.c., attraverso la vendita del bene oggetto di successione ai sensi dell'art. 788 c.p.c., rappresentato dall'immobile sito in
Roma, Via Garibaldi n.72, piano 2, interno 2, al prezzo che verrà stabilito nel corso del presente giudizio, se necessario a mezzo di professionista all'uopo delegato e, per l'effetto, provvedere alla ripartizione della somma ricavata dalla vendita in favore degli aventi diritto, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, disponendo la corresponsione del conguaglio in denaro in favore dell'avente diritto ai sensi dell'art. 728 c.c., sulla base delle quote ereditarie, detratte le somme dichiarate dovute dall'attrice alla convenuta (in base alla domanda riconvenzionale);
- ordinare che nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile tra i condividendi, in ragione dei loro diritti di comproprietà, si tenga conto delle somme dovute, per i motivi di cui in premessa, dalla signora in favore Parte_1 della signora all'uopo disponendo i relativi conguagli, in particolare, Controparte_1
detraendo detta somma dalla quota spettante alla signora e, Controparte_1 contestualmente, incrementando del corrispondente importo la quota spettante alla signora
Parte_1
- infine, porre le relative spese a carico dei condividendi e, in caso di contestazione, condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge, o, in subordine, compensare comunque tali spese”.
Pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla divisione dell'immobile comune. Inammissibilità per assenza di idoneo titolo abilitativo.
Posto che non vi è (e non vi può essere) contestazione sul diritto alla divisione, che, del resto,
è un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi condividente (art. 1111 c.c.), e che non può essere impedito od ostacolato, essendo prevista dalla norma soltanto la facoltà di chiederne una dilazione, il punto nodale della presente controversia è quello di verificare se la divisione sia giuridicamente possibile, ed eventualmente in che modo attuarla.
Deve ritenersi pacifico e, comunque, correttamente rilevato dalla TU (sul punto, non contestata), che l'unico immobile oggetto in comproprietà tra le parti non sia comodamente divisibile in natura, trattandosi di unità abitativa avente superficie netta di circa 85 mq, che, quindi, in base alle vigenti normative urbanistiche, non ne consente il frazionamento in due distinte unità autonome;
frazionamento ostacolato anche dalla conformazione e distribuzione interna dei locali (cfr. pag. 14 relazione Arch. dep. 13.03.2023). Persona_1
Nel caso in cui il bene comune non sia comodamente divisibile in natura, la legge (art. 720
c.c.), prevede, quali metodi subordinati per lo scioglimento della comunione, l'assegnazione per intero ad uno o più condividenti, ovvero la vendita a terzi;
per il primo (assegnazione) è necessaria la richiesta di almeno uno dei condividenti.
Tuttavia, come noto, uno dei presupposti essenziali per poter pronunciare lo scioglimento di una comunione (in qualunque modalità debba attuarsi), è quello della regolarità edilizia (ed anche catastale), dei beni comuni.
Sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito diversi fondamentali principi di diritto in materia di giudizio di divisione, affermando che: «gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del
1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la Suprema Corte ha tratto la conseguenza che
«quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione
Pagina 4 di 10 dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto (anche) un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi inammissibile o improcedibile.
Il fatto, poi, che l'immobile abusivo sia eventualmente solo una parte dell'intero compendio da dividere non vale ad escludere l'improcedibilità della domanda, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione;
a temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse
(Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del
24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: «nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1,
c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»).
Nel caso di specie, tali questioni non si pongono, essendo soltanto uno l'immobile in comunione tra le parti.
Ebbene, quanto all'accertamento sulla conformità edilizia, si richiama quanto rilevato dalla
TU, Arch. le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di condividere ed Persona_1
Pagina 5 di 10 accogliere, in quanto basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici (e, peraltro, nemmeno contestate dalle parti, sul punto specifico).
Nella relazione depositata il 13.03.2023, l'Arch. rileva: «All'interno del fascicolo Per_1
visionabile presso l'Archivio Storico Capitolino prot. 23499 del 1871 è presente un progetto relativo “la riduzione e rialzamento di un piano di una casa posta in via delle fornaci ai civ.
72 – 73” (All. 10 – Progetto Fascicolo prot. 23499 del 1871), all'interno dello stesso è presente l'elaborato grafico riferito all'immobile oggetto della presente causa.
Con i dati nella disponibilità del TU, non risultano presentate ulteriori domande di condono, progetti al PAU o pratiche edilizie presso gli uffici competenti.
L'immobile da quanto è stato possibile accertare è privo di certificato di abitabilità.
L'appartamento ubicato al piano 2 individuato con l'int.2, oggetto della presente relazione non corrisponde al progetto allegato alla pratica N° 23499 del 1871 per le seguenti difformità:
- diversa distribuzione degli spazi interni con realizzazione di un nuovo bagno (n.2);
- creazione del bagno n. 1 al posto di parte della latrina e del cavedio, con riduzione dello spessore della muratura di confine con l'edificio civico 74;
- ampliamento dell'apertura su muratura portante tra ingresso e soggiorno con creazione di un passaggio ad arco;
- chiusura della porta dalla scala verso la camera 3;
- slittamento dell'apertura tra il disimpegno e la cucina su muratura portante;
- presenza di una nicchia nella camera 3;
- slittamento del muro tra corpo scala e corridoio;
- leggera differenza nell'inclinazione della parete con affaccio sul cortile e nell'inclinazione della parete a confine con il civico 74;
- presenza del balcone con affaccio sul cortile interno e pertanto la conseguente trasformazione delle finestre a portefinestre nelle camere 2 e 3.
I balconi, presenti su tutti i piani del corpo di fabbrica, non risultano rappresentati all'interno dell'elaborato progettuale del 1871, considerato che il balcone del piano secondo, interno 2, è graficizzato nella planimetria catastale del 1939 allegata, si presume che siano stati realizzati tra il 1871 ed il 1939» (pagg. 10-11 relazione).
Ancora, la TU ha ritenuto che «Sulla base degli elementi a disposizione dell'esperto e di quanto è stato possibile accertare in sede di sopralluogo sarà previsto il ripristino di parte
Pagina 6 di 10 della muratura portante (cuci e scuci) del passaggio tra ingresso e soggiorno, del passaggio tra disimpegno e cucina, del ringrosso della muratura portante all'interno del bagno 1 e della nicchia nella camera 3 e la modifica delle dimensioni delle camere 1 e 2 per raggiungere i 9 mq richiesti dal regolamento edilizio di Roma per mantenerne l'utilizzo attuale delle camere. […] Inoltre si prevede la redazione di una pratica edilizia in sanatoria
(accertamento di doppia conformità) secondo le normative vigenti, per le difformità riscontrate nell'appartamento previo nulla osta di Compatibilità Paesaggistica richiesto all'ufficio , comprese le Controparte_2
spese tecniche, verifiche strutturali, sanatorie, amministrative e l'aggiornamento catastale.
La pratica comprenderà il ripristino delle aree sopra citate, la sanatoria del balcone, la trasformazione delle finestre in portefinestre, la diversa distribuzione degli spazi interni, le tolleranze del 2% e la modifica del cavedio e della latrina in bagno 1 e chiostrina» (pagg. 12
e 13).
È quindi evidente che ci troviamo di fronte ad una serie di interventi di modifica e trasformazione dell'immobile, che però non sono assistiti dalla richiesta e dal rilascio del necessario titolo abilitativo (licenza, concessione o permesso a costruire, a seconda dell'epoca di realizzazione); ma vi è di più, perché come rilevato dall'Arch. , Per_1
l'immobile si trova in zona vincolata paesaggisticamente, dal che discende che gli interventi di trasformazione edilizia, oltre che soggetti agli ordinari permessi (DPR 380/01, TU
Edilizia), sono anche soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo
42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); tale norma, al comma 4, stabilisce che «L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico- edilizio» (si tratta, appunto, della c.d. “doppia conformità” di cui ha parlato anche la TU).
La giurisprudenza ha più volte affermato che, in caso di beni sottoposti a vincolo paesistico, sebbene i due atti amministrativi (autorizzazione paesistica e permesso di costruire, o anche
SCIA) siano tra loro autonomi e distinti, gli stessi sono però tra loro complementari e devono essere rilasciati entrambi, per la legittimità dell'intervento edilizio, tanto che il titolo edilizio
“ordinario” (permesso di costruire) è invalido, o, comunque, inefficace, laddove non sia stato preceduto dal nulla osta paesistico, come, del resto, si evince chiaramente dalla disposizione normativa sopra citata, che qualifica l'autorizzazione quale “presupposto” del permesso di costruire (cfr. ex multis: Cass., Sez. 1, n. 4781 del 24/02/2025; Cons. Stato, Consiglio di
Pagina 7 di 10 Stato, sez. II, 29/01/2025 n. 677, sez. I, 18/09/2024 n. 1224 e sez. IV, n. 8147 del 4/09/2023;
T.A.R. Roma, sez. II n. 24 del 2/01/2025; T.A.R. Trento, sez. I, n. 125 del 27/08/2024;
T.A.R. Palermo, sez. IV, n. 2438 del 12/08/2024 e n. 850 del 4/03/2024; Trib. Livorno, sez. I
n. 89 del 28/01/2025, in DeJure).
Ne consegue che l'immobile in esame non può ritenersi regolare da un punto di vista edilizio, essendo stato oggetto di interventi di trasformazione, senza i necessari titoli abilitativi;
ovviamente, la documentazione depositata dalla difesa attrice con nota del 24.04.2024 non elide tale problematica, dal momento che sana esclusivamente il profilo della difformità catastale (pure idoneo, in astratto, a determinare la nullità del trasferimento del bene e, quindi, della divisione, v. art. 29 comma 1-bis Legge n. 52 del 27.02.1985), ma non la mancanza dei titoli autorizzativi.
Sebbene la TU abbia ritenuto che gli interventi erano comunque sanabili (anche se, per alcuni, ha precisato che si sarebbe dovuto procedere alla riduzione in pristino), è pacifico che, allo stato, tale sanatoria non è stata ottenuta (per la verità, nemmeno richiesta).
Infatti, se è vero che la regolarità urbanistica-edilizia e catastale dell'immobile, proprio in quanto condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione, potendo quindi anche sopravvenire successivamente all'instaurazione del giudizio (ex multis Cass. sez. 2, n.
26769 del 18/12/2014; più di recente, si veda Cass. sez. 1, n. 8584 del 16/03/2022), è pur vero (e risponde a principi logici, prima ancora che giuridici), che la pronuncia deve intervenire nel momento che deriva dall'ordinario e naturale sviluppo del processo, sicché, quando la causa è rimessa in decisione, non può certo pretendersi di procrastinare tale decisione, in attesa di un evento futuro, incerto e meramente eventuale, che farebbe sopravvenire la condizione richiesta. Nel presente processo, peraltro, la questione, all'esito della TU, è stata ben evidenziata e sottoposta alle parti, a cui sono stati anche concessi appositi termini e rinvii, per consentire loro di sanare le irregolarità riscontrate, ma senza esito.
È chiaro, invero, che la questione della regolarità dell'immobile -in quanto condizione dell'azione- deve essere procurata dalle parti, le quali hanno interesse a coltivare il giudizio,
e non può essere adottato alcun provvedimento giudiziale in tal senso (anche perché la questione non è oggetto diretto di alcuna domanda), non potendo il Giudice terzo intervenire proattivamente ed adoperarsi per il conseguimento delle condizioni necessarie alla pronuncia, dovendosi limitare a prenderne atto e verificarne la sussistenza, ai fini della decisione.
Pagina 8 di 10 Sulla domanda di indennità di occupazione esclusiva e sulle riconvenzionali della convenuta (rimborso spese e risarcimento per mala gestio).
Dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione, tale declaratoria travolge anche tutte le domande accessorie proposte da entrambe le parti, in quanto le stesse dipendono dal medesimo titolo posto a base della domanda principale (comproprietà dell'immobile) e, soprattutto, rientrano nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra condividenti, all'interno ed a seguito delle operazioni divisionali.
Ciò vale senza alcun dubbio per la domanda della convenuta, diretta ad ottenere il rimborso, in proprio favore, delle spese ed oneri anticipati da lei esclusivamente sostenuti per la gestione e manutenzione dell'immobile, trattandosi di una regolamentazione dei rapporti dare-avere tra comunisti, prevista espressamente quale fase delle operazioni divisionali (artt.
723 e 754 c.c.); ma vale anche per la domanda dell'attrice, di condanna della convenuto al pagamento di un'indennità per occupazione esclusiva del bene.
Tale domanda può certo avere natura autonoma rispetto a quella di divisione, ma ciò non può dirsi nel caso di specie, laddove, per come formulata dalla difesa attrice, risulta chiaramente accessoria ed ancillare rispetto alla divisione;
in proposito, è sufficiente riportare il passaggio di cui al punto 5 dell'atto di citazione, ove si dice «Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è fermo intendimento dell'esponente chiedere, unitamente allo scioglimento della comunione, la contestuale condanna della signora al pagamento Controparte_1
dell'indennità di occupazione dell'immobile comune nella misura sopra determinata (ovvero in quella eventualmente diversa che verrà accertata) dalla data di occupazione fino a quella di scioglimento della comunione ovvero della emananda sentenza.
Per effetto di quanto sopra, l'attrice chiede che il Giudice tenga conto di tale somma nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile, all'uopo disponendo i relativi conguagli tra i condividenti (i.e. incrementando la quota dell'attrice di tale importo e, contestualmente, detraendo il medesimo importo dalla quota della convenuta)» (pag. 4, le sottolineature sono nostre ndr); richiesta, peraltro, confermata e formalizzata anche nelle conclusioni (mai modificate dall'attrice).
Ad identiche conclusioni deve giungersi con riferimento alla domanda riconvenzionale della convenuta, di risarcimento danni per mala gestio dell'immobile comune, atteso che, anche in relazione a tali somme, la convenuta ha espressamente chiesto che se ne tenga conto nella
Pagina 9 di 10 formazione del progetto di distribuzione, al fine della determinazione dei rispettivi conguagli.
Spese di lite.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto del pacifico principio adottato in giurisprudenza, secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, n. 15926 del 13/06/2019) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n.
22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020); principio tanto più congruo nel caso di specie, dal momento che la pronuncia sulla divisione è stata in rito e non è stato possibile decidere nel merito nemmeno le domande accessorie.
In base ai medesimi principi, anche le spese di TU –nella misura già liquidata dal GU in corso di causa– devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i condividenti, in proporzione alle rispettive quote (e, dunque, al 50% per ciascuno), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (ex multis Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015
– secondo cui le spese di TU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 9872/2020, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione sull'immobile sito in Roma, Via Garibaldi n. 72, censito al Catasto al foglio 490, part. 160, sub. 16 e di tutte le ulteriori domande accessorie e riconvenzionali;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di TU, come già liquidate con decreto del GU, definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 17/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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