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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3419/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.3.2025 da
1) , Parte_1
nato il [...] a [...]
C.F. C.F._1 residente a [...] cittadino Italiano
con l'Avv. Giuseppe D'Alonzo (CF C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata il [...] a [...]
C.F. C.F._3
residente a [...] cittadina Italiana
con l'Avv. Giuseppe D'Alonzo (CF C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Concordatario in EN (MI) in data 06.05.1990 ritualmente iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di EN al n. 25, parte Seconda Serie
A
x separati con sentenza n. 4848/2008 RG 27681/2002 Tribunale di Milano, seguita da sentenza n. 3221/2009 RG 2406/2008 della Corte di Appello di Milano, passata in giudicato (v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.3.2025 contenente rinuncia reciproca al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio senza ulteriori condizioni
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ra e in EN (MI) in data 06.05.1990 ritualmente Parte_1 Parte_2 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di EN al n. 25, parte Seconda Serie A, senza ulteriori condizioni.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.3.2025 da
1) , Parte_1
nato il [...] a [...]
C.F. C.F._1 residente a [...] cittadino Italiano
con l'Avv. Giuseppe D'Alonzo (CF C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata il [...] a [...]
C.F. C.F._3
residente a [...] cittadina Italiana
con l'Avv. Giuseppe D'Alonzo (CF C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Concordatario in EN (MI) in data 06.05.1990 ritualmente iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di EN al n. 25, parte Seconda Serie
A
x separati con sentenza n. 4848/2008 RG 27681/2002 Tribunale di Milano, seguita da sentenza n. 3221/2009 RG 2406/2008 della Corte di Appello di Milano, passata in giudicato (v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.3.2025 contenente rinuncia reciproca al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio senza ulteriori condizioni
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ra e in EN (MI) in data 06.05.1990 ritualmente Parte_1 Parte_2 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di EN al n. 25, parte Seconda Serie A, senza ulteriori condizioni.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG