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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/09/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Tribunale, composto da
TT.SA Bianchi Silvia Presidente relatore
TT.SA Ivana Morandin Giudice
TT.SA Sara Pitinari Giudice
Dr.SA CRISTINA SALVATO Giornalista Pubblicista
Dr. IVANO TOLETTINI Giornalista professionista ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1543/2025 R.G. promoSA da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1 MORSOLETTO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO MORSOLETTO, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv.to MARIA GRAZIA PINARDI, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. MARIA GRAZIA PINARDI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTI
e
1 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
LITISCONSORTE NECESSARIO
Oggetto: impugnazione della Delibera 2/2025 del Consiglio di Disciplina Nazionale
Ordine dei Giornalisti.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte ricorrente ha concluso: “In via preliminare: -
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in riferimento a quanto disciplinarmente contestato all'odierna ricorrente nella delibera n. 2/2025 del Consiglio di Disciplina
Nazionale Ordine dei Giornalisti emeSA in data 16.1.2025 e notificata in data 4.2.2025 che conferma la sanzione disciplinare della censura con biasimo formale emeSA dal
Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti del Veneto, Collegio 4, in data
10.05.2023, con delibera n. 169/2023, Prot. n. 2675/2023 nei confronti della TT.SA
, come sopra identificata, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente Parte_1 atto, con tutte le conseguenti statuizioni di legge. Nel merito: - Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima la delibera n. 2/2025 del Consiglio di Disciplina
Nazionale emeSA in data 16.1.2025 e notificata in data 4.2.2025 Controparte_1 che conferma la sanzione disciplinare della censura con biasimo formale emeSA dal
Consiglio del Veneto, Collegio 4, in data Controparte_2
10.05.2023, con delibera n. 169/2023, Prot. n. 2675/2023 nei confronti della TT.SA
, come sopra identificata, per i motivi esposti nel presente atto, con ogni Parte_1 statuizione conseguente. - Spese e compensi di causa rifusi”.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: “nel merito respingere il proposto ricorso, confermando la sanzione inflitta della censura, irrogata al ricorrente dal Consiglio di
Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e confermata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. In ogni caso con vittoria di spese (anche generali), competenze ed onorari”.
Motivi di fatto e di diritto
Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell' , nella Controparte_3 riunione tenutasi in data 10.5.2023, con delibera n. 169/2023, Prot. n. 2675/2023, ha applicato alla dott.SA la sanzione del biasimo formale, ai sensi dell'art. 53 L. Pt_1
2 69/1963, con richiamo all'osservanza dei doveri professionali e al rispetto dei principi deontologici (doc. 3 dimesso da parte attrice).
L'illecito contestato alla dott.SA iscritta all' del Parte_1 Controparte_1
Veneto dal 12.3.2009, era quello di aver omesso di curare l'aggiornamento professionale tramite la frequentazione di corsi accreditati, disponibili anche online, durante tutto il triennio 2017-2019, violando in tal modo gli artt. 2 e 48 della Legge professionale in relazione all'art. 2 lettera h) del testo unico dei doveri del giornalista 27.01.2016 che prevede l'obbligo deontologico di formazione continua del giornalista.
La dott.SA ha impugnato il provvedimento disciplinare avanti al Pt_1 [...]
per i seguenti motivi: Controparte_1
- nullità del provvedimento per violazione dell'art. 58 della L. 69/1963 per decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni dal fatto, tenuto conto che i fatti contestati si riferivano al triennio 2017-2019 mentre il primo evento interruttivo della prescrizione era consistito nella notifica della delibera sanzionatoria in data 9.7.2024;
- violazione degli artt. 51, 56 e 58 L. 69/1963, poiché la ricorrente non aveva mai ricevuto la notificazione della delibera n. 227/2002 del 10.11.2022 con la quale avrebbe dovuto ricevere l'invito a comparire avanti al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto;
- insussistenza dei fatti addebitati alla ricorrente e conseguente nullità della decisione per inattivà professionale della ricorrente dall'anno 2012, risultando assunta con contratto a tempo indeterminato presso , agenzia di Vicenza, a far data dal CP_4
18.12.2012, con le mansioni inizialmente di tutor formatore non solo presso l'Agenzia di
Vicenza ma altresì al bisogno presso le altre sedi operative di quindi, dal CP_4
1.9.2017, altresì con le mansioni di coordinatrice delle attività relative al target Adulti e
Imprese per l'annualità 2017/2018 rinnovato poi per l'annualità 2018/2019 e con orario di lavoro a tempo pieno;
- violazione dell'art. 11 delle disposizioni attuative del Regolamento 06.11.2013 sulla
Formazione Professionale continua degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, in base al quale al giornalista che non ha assolto l'obbligo, l' avrebbe dovuto Controparte_5
3 notificare l'inadempienza formulando l'invito ad avviare entro tre mesi il percorso formativo.
Con comunicazione del Consiglio di Disciplina Nazionale Ordine dei datata CP_1
5.12.2024, la ricorrente ha ricevuto copia del parere del P.G. della Corte d'Appello di
IA, il quale con provvedimento del 12.11.2024, depositato in data 28.11.2024, ha espresso “parere favorevole all'accoglimento” del ricorso presentato dalla ricorrente” tenuto conto che la dott.SA non ha svolto alcuna attività giornalistica, essendo Pt_1 assunta a tempo indeterminato presso l'ente O” (doc. 5 dimesso da parte CP_4 attrice).
La ricorrente ha depositato una memoria conclusiva ex art. 65 del reg. di esecuzione della
L. n. 69/1963 reiterando, in sostanza, le conclusioni già rassegnate anche alla luce di quelle formulate dal P.G. presso la Corte d'Appello di IA (doc. 6 dimesso da parte attrice).
Il Consiglio di Disciplina Nazionale Ordine dei Giornalisti ha emesso la delibera n.
2/2025, datata 16.1.2025 e notificata in data 4.2.2025, che ha confermato la sanzione disciplinare della censura con biasimo formale emeSA dal Consiglio di Disciplina
Territoriale Ordine dei del Veneto. CP_1
La ricorrente ha impugnato la delibera n. 2/2025 del Consiglio di Disciplina Nazionale
Ordine dei Giornalisti avanti al Tribunale di IA, ribadendo di non aver mai ricevuto alcun invito dell' , al fine di regolarizzare la propria Controparte_3 posizione relativa agli obblighi formativi, atteso che la steSA non era tenuta a mantenere attivo l'indirizzo pec.
Inoltre, la dott.SA ha riaffermato di non aver mai ricevuto alcun invito allo scopo di Pt_1 fornire chiarimenti riguardo l'inadempienza all'obbligo formativo. Nello specifico, la sig.ra ha affermato che la notifica a mezzo lettera raccomandata A/R recapitata Pt_1 presso la residenza della steSA indicata all'Ordine al momento dell'iscrizione, non era andata a buon fine, in quanto il destinatario risultava “sconosciuto”.
Ancora, la ricorrente ha ribadito di non aver mai ricevuto alcun invito per l'audizione, prevista per il 10.5.2023, avanti al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei del Veneto, poiché la notifica a mezzo lettera raccomandata A/R, recapitata CP_1
4 presso la residenza della steSA indicata all'Ordine al momento dell'iscrizione, non era andata a buon fine, in quanto il destinatario risultava “trasferito”. Di conseguenza, la ricorrente ha affermato la nullità della delibera di apertura del procedimento disciplinare a carico della steSA n. 227/2022 del 10.11.2022, quale atto prodromico alle delibere impugnate ex artt. 51 - 56 e 58 L. 69/1963 e ulteriore violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
La ricorrente ha, poi, riproposto la eccezione di prescrizione quinquennale, ex art. 58 della L. 69/1963, dal compimento del fatto, tenuto conto che l'addebito si riferiva al triennio 2017-2019, mentre il primo evento interruttivo della prescrizione era consistito nella notifica della delibera sanzionatoria in data 9.7.2024.
La ricorrente ha, inoltre, contestato quanto riportato nella delibera circa la proroga, causa
Covid, al 2020 del triennio di formazione 2017-2019, poiché nessuna contestazione era stata ricevuta in riferimento all'anno 2020.
La ricorrente ha sostenuto la mancata applicazione dell'art. 41 della L. 69/1963, che prevede la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale o comunque in caso di svolgimento di altra attività da continuativa a lucrativa, con conseguente nullità della delibera impugnata. La TT.SA
ha precisato di essere iscritta all'elenco dei pubblicisti dal 12.3.2009 e di essere Pt_1 stata assunta il 18.12.2012 con contratto a tempo indeterminato presso CP_4 agenzia di Vicenza, pertanto, ha affermato che, quanto meno dal 18/12/2024, doveva essere cancellata dall'elenco dei pubblicisti, in quanto era del tutto inattiva nello svolgere l'attività di pubblicista con il venir meno dell'obbligo di partecipare e di frequentare corsi di formazione e di tenere aperto l'indirizzo PEC.
Ancora, la ricorrente ha lamentato che l' avrebbe dovuto notificare Controparte_5
l'inadempienza, formulando l'invito ad avviare entro tre mesi il percorso formativo sulla base dell'art. 11 delle disposizioni attuative del Regolamento 06.11.2013 sulla
Formazione Professionale continua degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti.
In ultimo, la ricorrente ha lamentato che il Consiglio non aveva tenuto conto del parere del P.G. della Corte d'Appello di IA favorevole all'accoglimento del ricorso presentato dalla ricorrente.
5 Si è costituito il di Disciplina Nazionale chiedendo il CP_1 Controparte_1 rigetto del ricorso.
Ritiene il Collegio che l'impugnazione non sia meritevole di accoglimento.
Il mancato perfezionamento delle notifiche, effettuate mediante lettere raccomandate a/R dal Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti nei confronti della dott.SA
, è da imputare alla giornalista steSA, stante la mancata comunicazione del cambio Pt_1 di residenza.
Dalla relata relativa alla prima notifica, contenente l'invito alla dott.SA a fornire Pt_1 chiarimenti riguardo l'inadempienza all'obbligo formativo, non andata a buon fine poiché il destinatario risultava “sconosciuto”, risulta che la notifica era stata indirizzata dal Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti alla residenza (in via
Peraroli n. 74, Camisano Vicentino), indicata della steSA dott.SA all'Ordine al Pt_1 momento della sua iscrizione (doc. 3 dimesso da parte convenuta).
Anche la seconda notifica, riguardante l'invito alla dott.SA a presentarsi per Pt_1
l'audizione del 10.5.2023, non andata a buon fine apparendo la destinataria “trasferita”, era stata indirizzata dal Consiglio di Disciplina Territoriale alla CP_1 Controparte_1 residenza indicata all'Ordine al momento dell'iscrizione dalla dott.SA (doc. 3 Pt_1 dimesso da parte convenuta).
Inoltre, anche il mancato perfezionamento delle comunicazioni, inviate via pec dal Co Consiglio Disciplina alla dott.SA , non ha Controparte_2 Pt_1 avuto esito positivo, con codice errore “indirizzo non valido”, per cause da imputare alla dott.SA , stante la mancata sussistenza di un valido indirizzo PEC attivo in capo alla Pt_1 steSA.
Infatti, dall'avviso di mancata consegna del giorno 14/07/2022 e del giorno 08/09/2022, risulta che le pec sono state correttamente inviate all'indirizzo
( indicato nell'Albo dei Giornalisti. Email_1
Per di più, dalla documentazione dimeSA dal Consiglio di Disciplina Nazionale, risulta che tale indirizzo ( era attivo, quantomeno nel 2020, Email_1 stante la avvenuta prova della consegna dell'invito a regolarizzare la posizione da parte
6 dell' giornalisti del Veneto in data 27/2/2020 alla dott.SA (doc. 3 CP_1 Pt_1 dimesso da parte convenuta).
Leggendo in combinato disposto gli artt. 27, 31 e 37 della legge professionale n. 36/1963, sussiste in capo al giornalista l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di residenza ed eventuali cambi di residenza, trattandosi di elementi essenziali che devono essere contenuti nell'Albo professionale.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto-legge n. 185 del 2008, sussiste in capo ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale, ed in caso di omeSA comunicazione sussiste in capo all'Ordine di appartenenza, l'obbligo di diffidare il professionista all'adempimento, entro il termine di 30 giorni, pena la sospensione dall'Albo.
Pertanto, la dott.SA era tenuta ad informare l'ordine circa il proprio cambio di Pt_1 residenza, ed a mantenere attivo il proprio indirizzo pec fornito all'Ordine, quale domicilio digitale di riferimento.
La circostanza che la dott.SA abbia, poi, dichiarato di essere stata assunta con Pt_1 contratto a tempo indeterminato presso , agenzia di Vicenza, a far data CP_4 dal 18.12.2012, non è, di per sé, sufficiente a sostenere la propria inattività professionale dall'anno 2012.
La dott.SA , essendo una giornalista pubblicista, poteva svolgere l'attività Pt_1 giornalistica in via non esclusiva, in modo continuativo e retribuito, insieme ad altre professioni o impieghi.
Infatti, secondo quanto statuito all'art 1 della legge professionale n. 36/1963, sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Parte attrice risulta, allo stato, ancora iscritta nell'elenco pubblicisti dell'Albo
Professionale (doc. 16 dimesso da parte convenuta e doc 2 dimesso da parte attrice).
Un tanto è stato confermato dalla steSA dott.SA che, nel ricorso, afferma di essere Pt_1 iscritta all' del Veneto, elenco Pubblicisti dal 12.3.2009, con Controparte_1 anzianità dal 24.5.2008.
7 Venendo, ora, all' eccezione di prescrizione quinquennale, va precisato che l'art 58 della
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 statuisce che l'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto ed è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'intereSAto, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
Come affermato anche dal Consiglio di Disciplina Nazionale nella delibera n. 2/2025, la giurisprudenza prevalente qualifica l'inadempimento agli obblighi di aggiornamento professionale come un illecito omissivo di tipo istantaneo, per cui, decorso il termine, la condotta antigiuridica si è definitivamente concretizzata e non può essere in alcun modo sanata, con la conseguenza della decorrenza della prescrizione dalla scadenza del periodo formativo.
Sul punto, la dott.SA nulla ha controdedotto, né ha fornito una diversa Pt_1 prospettazione, eventualmente argomentando circa un diverso dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Deve, quindi, concludersi che il “fatto”, ovverosia l'inadempimento della formazione obbligatoria relativa al triennio 2017-2019, quale termine iniziale di decorso della prescrizione come individuato dall'art. 58 legge professionale, deve individuarsi alla scadenza del periodo formativo prorogato, ovvero al 30 settembre 2020, poiché entro tale data la dott.SA avrebbe potuto adempiere all'obbligo formativo e recuperare i Pt_1
crediti mancanti.
Ad ogni modo, anche qualora si volesse considerare, quale dies a quo, il dicembre 2019, senza considerare il periodo di proroga, non risulterebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione, poiché in data 9.7.2024 è stata notificata alla dott.SA la delibera Pt_1
n.169/2023 del 10.5.2023 da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale, presso il suo nuovo indirizzo di residenza.
Per di più, parte convenuta ha provato la sussistenza di un evento interruttivo della prescrizione quinquennale, poiché la sig.ra con PEC del 27.2.2020, ritualmente Pt_1 consegnatagli, era stata invitata ad adempiere all'obbligo formativo entro il 20.9.2020, ricevendo, altresì, dettagliate istruzioni circa la piattaforma da utilizzare per la formazione on line e sulle modalità di comunicazione all'Ordine dei corsi frequentati e dei crediti acquisiti (doc. 3 dimesso da parte convenuta).
8 Per tali ragioni, anche considerando questo evento interruttivo, non si ritiene intervenuta la prescrizione quinquennale tra la già menzionata PEC, consegnata alla dott.SA il Pt_1
27.2.2020, ed il 9.7.2024, data in cui la dott.SA ha ricevuto la notifica della delibera n.169/2023.
Per il resto, non è in contestazione l'obbligo, in capo alla dott.SA. , di adempiere Pt_1 all'obbligo deontologico di formazione.
Ulteriormente, non si ritiene meritevole di accoglimento la lamentata mancata cancellazione d'ufficio da parte dell' , ex art. 41 legge Controparte_3 professionale, dopo due anni di inattività, poiché l'Ordine non avrebbe potuto conoscere la inoperosità della dott.SA Pelle.
La dott.SA non ha provato di aver informato l'Ordine circa la sua protratta inattività Pt_1 professionale o la sua intenzione di voler essere cancellata dall'Albo professionale.
In ultimo, si ricorda che il provvedimento del 12.11.2024 del P.G. della Corte d'Appello di IA è solo un parere espresso rispetto al ricorso presentato dalla dott.SA , Pt_1 senza alcun valore vincolante per il Consiglio di Disciplina.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 1543/2025 V.G. promoSA da Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
[...]
- rigetta il reclamo proposto da avverso la Delibera n. 2/2025 del Parte_1
Consiglio di Disciplina Nazionale Ordine dei Giornalisti;
- condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...] delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 2.336,00, di cui nulla per spese, oltre ad accessori come per legge.
IA, 10.7.2025
Il Presidente
dott.SA Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.SA VaneSA Pontani.
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Tribunale, composto da
TT.SA Bianchi Silvia Presidente relatore
TT.SA Ivana Morandin Giudice
TT.SA Sara Pitinari Giudice
Dr.SA CRISTINA SALVATO Giornalista Pubblicista
Dr. IVANO TOLETTINI Giornalista professionista ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1543/2025 R.G. promoSA da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1 MORSOLETTO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO MORSOLETTO, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv.to MARIA GRAZIA PINARDI, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. MARIA GRAZIA PINARDI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTI
e
1 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
LITISCONSORTE NECESSARIO
Oggetto: impugnazione della Delibera 2/2025 del Consiglio di Disciplina Nazionale
Ordine dei Giornalisti.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte ricorrente ha concluso: “In via preliminare: -
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in riferimento a quanto disciplinarmente contestato all'odierna ricorrente nella delibera n. 2/2025 del Consiglio di Disciplina
Nazionale Ordine dei Giornalisti emeSA in data 16.1.2025 e notificata in data 4.2.2025 che conferma la sanzione disciplinare della censura con biasimo formale emeSA dal
Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti del Veneto, Collegio 4, in data
10.05.2023, con delibera n. 169/2023, Prot. n. 2675/2023 nei confronti della TT.SA
, come sopra identificata, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente Parte_1 atto, con tutte le conseguenti statuizioni di legge. Nel merito: - Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima la delibera n. 2/2025 del Consiglio di Disciplina
Nazionale emeSA in data 16.1.2025 e notificata in data 4.2.2025 Controparte_1 che conferma la sanzione disciplinare della censura con biasimo formale emeSA dal
Consiglio del Veneto, Collegio 4, in data Controparte_2
10.05.2023, con delibera n. 169/2023, Prot. n. 2675/2023 nei confronti della TT.SA
, come sopra identificata, per i motivi esposti nel presente atto, con ogni Parte_1 statuizione conseguente. - Spese e compensi di causa rifusi”.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: “nel merito respingere il proposto ricorso, confermando la sanzione inflitta della censura, irrogata al ricorrente dal Consiglio di
Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e confermata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. In ogni caso con vittoria di spese (anche generali), competenze ed onorari”.
Motivi di fatto e di diritto
Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell' , nella Controparte_3 riunione tenutasi in data 10.5.2023, con delibera n. 169/2023, Prot. n. 2675/2023, ha applicato alla dott.SA la sanzione del biasimo formale, ai sensi dell'art. 53 L. Pt_1
2 69/1963, con richiamo all'osservanza dei doveri professionali e al rispetto dei principi deontologici (doc. 3 dimesso da parte attrice).
L'illecito contestato alla dott.SA iscritta all' del Parte_1 Controparte_1
Veneto dal 12.3.2009, era quello di aver omesso di curare l'aggiornamento professionale tramite la frequentazione di corsi accreditati, disponibili anche online, durante tutto il triennio 2017-2019, violando in tal modo gli artt. 2 e 48 della Legge professionale in relazione all'art. 2 lettera h) del testo unico dei doveri del giornalista 27.01.2016 che prevede l'obbligo deontologico di formazione continua del giornalista.
La dott.SA ha impugnato il provvedimento disciplinare avanti al Pt_1 [...]
per i seguenti motivi: Controparte_1
- nullità del provvedimento per violazione dell'art. 58 della L. 69/1963 per decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni dal fatto, tenuto conto che i fatti contestati si riferivano al triennio 2017-2019 mentre il primo evento interruttivo della prescrizione era consistito nella notifica della delibera sanzionatoria in data 9.7.2024;
- violazione degli artt. 51, 56 e 58 L. 69/1963, poiché la ricorrente non aveva mai ricevuto la notificazione della delibera n. 227/2002 del 10.11.2022 con la quale avrebbe dovuto ricevere l'invito a comparire avanti al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto;
- insussistenza dei fatti addebitati alla ricorrente e conseguente nullità della decisione per inattivà professionale della ricorrente dall'anno 2012, risultando assunta con contratto a tempo indeterminato presso , agenzia di Vicenza, a far data dal CP_4
18.12.2012, con le mansioni inizialmente di tutor formatore non solo presso l'Agenzia di
Vicenza ma altresì al bisogno presso le altre sedi operative di quindi, dal CP_4
1.9.2017, altresì con le mansioni di coordinatrice delle attività relative al target Adulti e
Imprese per l'annualità 2017/2018 rinnovato poi per l'annualità 2018/2019 e con orario di lavoro a tempo pieno;
- violazione dell'art. 11 delle disposizioni attuative del Regolamento 06.11.2013 sulla
Formazione Professionale continua degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, in base al quale al giornalista che non ha assolto l'obbligo, l' avrebbe dovuto Controparte_5
3 notificare l'inadempienza formulando l'invito ad avviare entro tre mesi il percorso formativo.
Con comunicazione del Consiglio di Disciplina Nazionale Ordine dei datata CP_1
5.12.2024, la ricorrente ha ricevuto copia del parere del P.G. della Corte d'Appello di
IA, il quale con provvedimento del 12.11.2024, depositato in data 28.11.2024, ha espresso “parere favorevole all'accoglimento” del ricorso presentato dalla ricorrente” tenuto conto che la dott.SA non ha svolto alcuna attività giornalistica, essendo Pt_1 assunta a tempo indeterminato presso l'ente O” (doc. 5 dimesso da parte CP_4 attrice).
La ricorrente ha depositato una memoria conclusiva ex art. 65 del reg. di esecuzione della
L. n. 69/1963 reiterando, in sostanza, le conclusioni già rassegnate anche alla luce di quelle formulate dal P.G. presso la Corte d'Appello di IA (doc. 6 dimesso da parte attrice).
Il Consiglio di Disciplina Nazionale Ordine dei Giornalisti ha emesso la delibera n.
2/2025, datata 16.1.2025 e notificata in data 4.2.2025, che ha confermato la sanzione disciplinare della censura con biasimo formale emeSA dal Consiglio di Disciplina
Territoriale Ordine dei del Veneto. CP_1
La ricorrente ha impugnato la delibera n. 2/2025 del Consiglio di Disciplina Nazionale
Ordine dei Giornalisti avanti al Tribunale di IA, ribadendo di non aver mai ricevuto alcun invito dell' , al fine di regolarizzare la propria Controparte_3 posizione relativa agli obblighi formativi, atteso che la steSA non era tenuta a mantenere attivo l'indirizzo pec.
Inoltre, la dott.SA ha riaffermato di non aver mai ricevuto alcun invito allo scopo di Pt_1 fornire chiarimenti riguardo l'inadempienza all'obbligo formativo. Nello specifico, la sig.ra ha affermato che la notifica a mezzo lettera raccomandata A/R recapitata Pt_1 presso la residenza della steSA indicata all'Ordine al momento dell'iscrizione, non era andata a buon fine, in quanto il destinatario risultava “sconosciuto”.
Ancora, la ricorrente ha ribadito di non aver mai ricevuto alcun invito per l'audizione, prevista per il 10.5.2023, avanti al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei del Veneto, poiché la notifica a mezzo lettera raccomandata A/R, recapitata CP_1
4 presso la residenza della steSA indicata all'Ordine al momento dell'iscrizione, non era andata a buon fine, in quanto il destinatario risultava “trasferito”. Di conseguenza, la ricorrente ha affermato la nullità della delibera di apertura del procedimento disciplinare a carico della steSA n. 227/2022 del 10.11.2022, quale atto prodromico alle delibere impugnate ex artt. 51 - 56 e 58 L. 69/1963 e ulteriore violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
La ricorrente ha, poi, riproposto la eccezione di prescrizione quinquennale, ex art. 58 della L. 69/1963, dal compimento del fatto, tenuto conto che l'addebito si riferiva al triennio 2017-2019, mentre il primo evento interruttivo della prescrizione era consistito nella notifica della delibera sanzionatoria in data 9.7.2024.
La ricorrente ha, inoltre, contestato quanto riportato nella delibera circa la proroga, causa
Covid, al 2020 del triennio di formazione 2017-2019, poiché nessuna contestazione era stata ricevuta in riferimento all'anno 2020.
La ricorrente ha sostenuto la mancata applicazione dell'art. 41 della L. 69/1963, che prevede la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale o comunque in caso di svolgimento di altra attività da continuativa a lucrativa, con conseguente nullità della delibera impugnata. La TT.SA
ha precisato di essere iscritta all'elenco dei pubblicisti dal 12.3.2009 e di essere Pt_1 stata assunta il 18.12.2012 con contratto a tempo indeterminato presso CP_4 agenzia di Vicenza, pertanto, ha affermato che, quanto meno dal 18/12/2024, doveva essere cancellata dall'elenco dei pubblicisti, in quanto era del tutto inattiva nello svolgere l'attività di pubblicista con il venir meno dell'obbligo di partecipare e di frequentare corsi di formazione e di tenere aperto l'indirizzo PEC.
Ancora, la ricorrente ha lamentato che l' avrebbe dovuto notificare Controparte_5
l'inadempienza, formulando l'invito ad avviare entro tre mesi il percorso formativo sulla base dell'art. 11 delle disposizioni attuative del Regolamento 06.11.2013 sulla
Formazione Professionale continua degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti.
In ultimo, la ricorrente ha lamentato che il Consiglio non aveva tenuto conto del parere del P.G. della Corte d'Appello di IA favorevole all'accoglimento del ricorso presentato dalla ricorrente.
5 Si è costituito il di Disciplina Nazionale chiedendo il CP_1 Controparte_1 rigetto del ricorso.
Ritiene il Collegio che l'impugnazione non sia meritevole di accoglimento.
Il mancato perfezionamento delle notifiche, effettuate mediante lettere raccomandate a/R dal Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti nei confronti della dott.SA
, è da imputare alla giornalista steSA, stante la mancata comunicazione del cambio Pt_1 di residenza.
Dalla relata relativa alla prima notifica, contenente l'invito alla dott.SA a fornire Pt_1 chiarimenti riguardo l'inadempienza all'obbligo formativo, non andata a buon fine poiché il destinatario risultava “sconosciuto”, risulta che la notifica era stata indirizzata dal Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti alla residenza (in via
Peraroli n. 74, Camisano Vicentino), indicata della steSA dott.SA all'Ordine al Pt_1 momento della sua iscrizione (doc. 3 dimesso da parte convenuta).
Anche la seconda notifica, riguardante l'invito alla dott.SA a presentarsi per Pt_1
l'audizione del 10.5.2023, non andata a buon fine apparendo la destinataria “trasferita”, era stata indirizzata dal Consiglio di Disciplina Territoriale alla CP_1 Controparte_1 residenza indicata all'Ordine al momento dell'iscrizione dalla dott.SA (doc. 3 Pt_1 dimesso da parte convenuta).
Inoltre, anche il mancato perfezionamento delle comunicazioni, inviate via pec dal Co Consiglio Disciplina alla dott.SA , non ha Controparte_2 Pt_1 avuto esito positivo, con codice errore “indirizzo non valido”, per cause da imputare alla dott.SA , stante la mancata sussistenza di un valido indirizzo PEC attivo in capo alla Pt_1 steSA.
Infatti, dall'avviso di mancata consegna del giorno 14/07/2022 e del giorno 08/09/2022, risulta che le pec sono state correttamente inviate all'indirizzo
( indicato nell'Albo dei Giornalisti. Email_1
Per di più, dalla documentazione dimeSA dal Consiglio di Disciplina Nazionale, risulta che tale indirizzo ( era attivo, quantomeno nel 2020, Email_1 stante la avvenuta prova della consegna dell'invito a regolarizzare la posizione da parte
6 dell' giornalisti del Veneto in data 27/2/2020 alla dott.SA (doc. 3 CP_1 Pt_1 dimesso da parte convenuta).
Leggendo in combinato disposto gli artt. 27, 31 e 37 della legge professionale n. 36/1963, sussiste in capo al giornalista l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di residenza ed eventuali cambi di residenza, trattandosi di elementi essenziali che devono essere contenuti nell'Albo professionale.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto-legge n. 185 del 2008, sussiste in capo ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale, ed in caso di omeSA comunicazione sussiste in capo all'Ordine di appartenenza, l'obbligo di diffidare il professionista all'adempimento, entro il termine di 30 giorni, pena la sospensione dall'Albo.
Pertanto, la dott.SA era tenuta ad informare l'ordine circa il proprio cambio di Pt_1 residenza, ed a mantenere attivo il proprio indirizzo pec fornito all'Ordine, quale domicilio digitale di riferimento.
La circostanza che la dott.SA abbia, poi, dichiarato di essere stata assunta con Pt_1 contratto a tempo indeterminato presso , agenzia di Vicenza, a far data CP_4 dal 18.12.2012, non è, di per sé, sufficiente a sostenere la propria inattività professionale dall'anno 2012.
La dott.SA , essendo una giornalista pubblicista, poteva svolgere l'attività Pt_1 giornalistica in via non esclusiva, in modo continuativo e retribuito, insieme ad altre professioni o impieghi.
Infatti, secondo quanto statuito all'art 1 della legge professionale n. 36/1963, sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Parte attrice risulta, allo stato, ancora iscritta nell'elenco pubblicisti dell'Albo
Professionale (doc. 16 dimesso da parte convenuta e doc 2 dimesso da parte attrice).
Un tanto è stato confermato dalla steSA dott.SA che, nel ricorso, afferma di essere Pt_1 iscritta all' del Veneto, elenco Pubblicisti dal 12.3.2009, con Controparte_1 anzianità dal 24.5.2008.
7 Venendo, ora, all' eccezione di prescrizione quinquennale, va precisato che l'art 58 della
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 statuisce che l'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto ed è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'intereSAto, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
Come affermato anche dal Consiglio di Disciplina Nazionale nella delibera n. 2/2025, la giurisprudenza prevalente qualifica l'inadempimento agli obblighi di aggiornamento professionale come un illecito omissivo di tipo istantaneo, per cui, decorso il termine, la condotta antigiuridica si è definitivamente concretizzata e non può essere in alcun modo sanata, con la conseguenza della decorrenza della prescrizione dalla scadenza del periodo formativo.
Sul punto, la dott.SA nulla ha controdedotto, né ha fornito una diversa Pt_1 prospettazione, eventualmente argomentando circa un diverso dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Deve, quindi, concludersi che il “fatto”, ovverosia l'inadempimento della formazione obbligatoria relativa al triennio 2017-2019, quale termine iniziale di decorso della prescrizione come individuato dall'art. 58 legge professionale, deve individuarsi alla scadenza del periodo formativo prorogato, ovvero al 30 settembre 2020, poiché entro tale data la dott.SA avrebbe potuto adempiere all'obbligo formativo e recuperare i Pt_1
crediti mancanti.
Ad ogni modo, anche qualora si volesse considerare, quale dies a quo, il dicembre 2019, senza considerare il periodo di proroga, non risulterebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione, poiché in data 9.7.2024 è stata notificata alla dott.SA la delibera Pt_1
n.169/2023 del 10.5.2023 da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale, presso il suo nuovo indirizzo di residenza.
Per di più, parte convenuta ha provato la sussistenza di un evento interruttivo della prescrizione quinquennale, poiché la sig.ra con PEC del 27.2.2020, ritualmente Pt_1 consegnatagli, era stata invitata ad adempiere all'obbligo formativo entro il 20.9.2020, ricevendo, altresì, dettagliate istruzioni circa la piattaforma da utilizzare per la formazione on line e sulle modalità di comunicazione all'Ordine dei corsi frequentati e dei crediti acquisiti (doc. 3 dimesso da parte convenuta).
8 Per tali ragioni, anche considerando questo evento interruttivo, non si ritiene intervenuta la prescrizione quinquennale tra la già menzionata PEC, consegnata alla dott.SA il Pt_1
27.2.2020, ed il 9.7.2024, data in cui la dott.SA ha ricevuto la notifica della delibera n.169/2023.
Per il resto, non è in contestazione l'obbligo, in capo alla dott.SA. , di adempiere Pt_1 all'obbligo deontologico di formazione.
Ulteriormente, non si ritiene meritevole di accoglimento la lamentata mancata cancellazione d'ufficio da parte dell' , ex art. 41 legge Controparte_3 professionale, dopo due anni di inattività, poiché l'Ordine non avrebbe potuto conoscere la inoperosità della dott.SA Pelle.
La dott.SA non ha provato di aver informato l'Ordine circa la sua protratta inattività Pt_1 professionale o la sua intenzione di voler essere cancellata dall'Albo professionale.
In ultimo, si ricorda che il provvedimento del 12.11.2024 del P.G. della Corte d'Appello di IA è solo un parere espresso rispetto al ricorso presentato dalla dott.SA , Pt_1 senza alcun valore vincolante per il Consiglio di Disciplina.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 1543/2025 V.G. promoSA da Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
[...]
- rigetta il reclamo proposto da avverso la Delibera n. 2/2025 del Parte_1
Consiglio di Disciplina Nazionale Ordine dei Giornalisti;
- condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...] delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 2.336,00, di cui nulla per spese, oltre ad accessori come per legge.
IA, 10.7.2025
Il Presidente
dott.SA Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.SA VaneSA Pontani.
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