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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/09/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello, nella persona del Giudice Renato Cameli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3864/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vigevano (PV), Via De' Domenicani, n. 7, presso lo studio dell'Avvocato Paolo Zorzoli
Rossi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
C.F. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha concluso come da udienza del 16.9.2025 svoltasi in Parte_1 forma scritta e note depositate e, segnatamente: “Sospesa l'esecutorietà degli impugnati atti, in parziale revoca della impugnata Sentenza, dichiararsi nulli tutti gli accertamenti di violazione di cui in narrativa, da intendersi qui singolarmente riportati, per i motivi ivi espressi. Con vittoria di spese ed accessori per entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 l. 24.11.1981 n. 689 e 6
e 7 d.lgs.
1.9.2011 n. 150 il sig. proponeva impugnazione nei confronti dei Parte_1 verbali elevati dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e Gambolò nn.
19527A/23 del 14.3.2023, notificato in data 17.5.2023 per violazione dell'art. 142, co. 8, del d.lgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada, di seguito anche C.d.s.).; 19403A/2023 del
14.3.2023, notificato il 17.5.2023 per violazione dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.;
23309A/2023 del 21.3.2023, notificato il 17.5.2023 per violazione dell'art. 142, co. 7, del
C.d.s.; 19890A/2023 del 15.3.2023, notificato il 17.5.2023 per violazione dell'art. 142, co.
7, del C.d.s.; 19999A/2023 del 15.3.2023, notificato il 17.5.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.; 23817A/2023 dell'1.3.2023, notificato il 23.5.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.; 24869A/2023 del 24.3.2023, notificato il 23.5.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.; 26001A/2023 del 27.3.2023, notificato l'8.6.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 8, del C.d.s. e 27850A/2023 del 29.3.2023, notificato il
13.6.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.
A supporto della propria impugnazione deduceva che: tutti i verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada a lui notificati erano nulli perché
l'autovelox sulla base del quale le infrazioni al C.d.S. erano contestate, era stato soltanto
“approvato” e non “omologato”; il posizionamento dell'autovelox non era stato segnalato e l'apparecchio non era visibile, in contrasto con l'art. 142 del C.d.S. e con i principi espressi dalla Corte di Cassazione;
stante la compresenza nelle foto scattate dall'autovelox (in riferimento ai verbali di cui ai nn. 4; 6; 8 dei doc. di parte ricorrente) di altri autoveicoli che passavano insieme all'autovettura del ricorrente vi era l'impossibilità di stabilire quale autoveicolo, effettivamente, avesse violato il limite di velocità; non vi era la sottoscrizione da parte degli effettivi accertatori delle violazioni;
l'autovelox aveva ritratto i veicoli provenienti da Tromello e diretti in direzione Vigevano anteriormente, anziché posteriormente;
infine, dato il numero e la vicinanza temporale dei singoli verbali, era necessario aderire alla richiesta di rimodulazione cumulative dei loro importi, sulla base dell'art. 198 C.d.S.
pagina 2 di 13 Si costituiva il , in proprio e delegando, il Corpo Intercomunale di Parte_2
Polizia Locale dei Comuni di Tromello e Gambolò alla redazione di comparsa, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: l'autovelox era stato “approvato”; il
Legislatore utilizzava i termini “approvazione” ed “omologazione” come sinonimi e, dunque, i verbali non erano nulli;
lo strumento autovelox oggetto di contestazione era segnalato e ben visibile;
dato che la procedura di accertamento delle violazioni era ampiamente automatizzata era corretto non fosse presente la sottoscrizione dell'accertatore, ma quella del Comandante;
l'autovelox poteva legittimamente riprendere alcuni veicoli frontalmente ed altri posteriormente e l'art. 198 del C.d.S. riguarda una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella del caso concreto e, da ciò, discendeva l'inapplicabilità dell'istituto della rimodulazione cumulativa.
All'esito del giudizio di primo grado r.g. 958/2023, con sentenza 112/2024 del 18.4.2023, il
Giudice di pace di Vigevano accoglieva parzialmente il ricorso e rigettandolo con riferimento ai verbali n. 19527A/2023, n. 19999A/2023, n. 23309A/2023, n. 24869A/2023,
n. 27850A/2023, che venivano confermati con le sanzioni ivi indicate. Evidenziando, a quest'ultimo proposito, che: “… Peraltro, l'apparecchiatura de qua è debitamente autorizzata;
né l'assenza di omologazione del dispositivo è ragione di invalidità dell'accertamento. Sul punto, ritiene questo giudice di condividere l'orientamento giurisprudenziale (tra gli altri, Sent. Trib. PV 901/2020) – basato sul dato letterale delle norme di riferimento – che porta a considerare come equivalenti ed alternativi le parole
“omologazione” ed “approvazione”. Infatti, la terminologia usata dal legislatore negli artt. 45 c. 6 CdS e 192 Reg. Att. CdS, induce a ritenere in maniera inequivoca che i due vocaboli siano assolutamente equiparati … “
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il sig. formulando, quali Pt_1 motivi di appello, l'eroneità della valutazione del Giudice di primo grado in merito all'equivalenza tra “approvazione” e “omologazione” non garantendo così la certezza del corretto accertamento di eventuali infrazioni stradali;
l'assenza di sottoscrizione dall'accertatore, ma solo dal Comandante;
la non indicazione del motivo che escludeva l'applicabilità dell'art. 189 – bis C.d.S.
pagina 3 di 13 Il non si costituiva e conseguentemente veniva dichiarato Parte_2 contumace
La causa era istruita mediante fascicolo di primo grado r.g. 958/2023 del Giudice di
Pace di Vigevano e documentazione della parte costituita.
All'esito della prima udienza, la causa era rinviata ex art. 352 c.p.c. per rimessione in decisione, previa assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.
A seguito di un rinvio all'udienza 16.9.2025, in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte appellante insisteva nelle proprie conclusioni e il Giudice riservava la deciisone
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il rito adottato
2.Il merito della controversia e i motivi di impugnazione
3. Le spese
1.Il rito adottato
In via preliminare, sul piano processuale, si evidenzia che, pur trattandosi di controversia disciplinata dal rito lavoro ex art. 6 d.lgs. 150/2011 anche in grado di appello
(malgrado contrasti sul punto, l'orientamento si è oggi consolidato cfr. Cass. 30.5.2018 n.
13736), il presente giudizio di appello è stato instaurato con atto di citazione e, quindi, nelle forme di rito ordinario e non con ricorso
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità espressamente: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs 150 del 2011, l'appello va proposto nella forma del ricorso con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi.” (Cass. 17.01.2017, n. 1020; Cass. 02.11.2015, n. 22390).
Orbene, nel presente giudizio, l'erronea individuazione del rito, oltre che non eccepita dalla parte convenuta appellata che rimaneva contumace, risulta irrilevante sul Pt_2
pagina 4 di 13 piano processuale atteso che comunque, poiché la sentenza era depositata in data 18.4.2024,
l'atto di citazione risulta tempestivamente depositato in data 24.10.2024 e quindi nel termine semestrale previsto ex lege considerando il periodo feriale
2.Il merito della controversia e i motivi di impugnazione
Nel merito, questione dirimente e assorbente è costituita dal primo motivo di appello relativo all'assenza di “omologazione” dell'autovelox; dalla quale discenderebbe la nullità dei gravati verbali.
In base ai principi normativi ed elaborati in sede giurisprudenziale (costituzionale e di legittimità) , in via generale, ai fini della corretta contestazione di condotte violative di specifici divieti previsti dal Codice della Strada (come il superamento dei limiti di velocità),
è necessario che la P.A. verifichi in maniera periodica, seguendo le procedure legislative e regolamentari, il corretto funzionamento degli autovelox.
In via generale e in punto di diritto, infatti, ai sensi dell'art. 45 co. 6 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (C. d. S.) “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.”
Tale normativa è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità; in particolare è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. (Corte Cost. 18.11.2015 n.
113).
Orbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come:
“la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, "nella parte in cui non prevede che tutte le
pagina 5 di 13 apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura". La mancanza di dette verifiche è, infatti, idonea a pregiudicarne l'affidabilità, a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l'affidabilità, con potenziale compromissione anche della "fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale".
2.4. In caso di contestazioni circa la sua affidabilità, il giudice è tenuto, pertanto, ad accertare se l'apparecchio utilizzato per la rilevazione automatica della velocità è stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità
e taratura (cfr. Cass. n. 533 del 2018). Il relativo onere probatorio grava, peraltro, sull'amministrazione: in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021).” (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass, 06.07.2022., n.21327).
Tale modus procedendi è peraltro conforme all'ulteriore principio stabilito in sede giurisprudenziale secondo cui: “l'effettuazione dei controlli dev'essere, in effetti, dimostrata
o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi (Cass. del 24.9.2018 n. 22499)
Premesso pertanto il rilievo da sempre riconosciuto alla verifica periodica degli strumenti tecnici di rilevazione ai fini dell'affidabilità degli stessi, questione controversa in punto di diritto era costituita dalla distinzione tra i termini di approvazione ed omologazione pagina 6 di 13 A riguardo, il Tribunale è consapevole del precedente orientamento di merito, fatto proprio anche dallo stesso Tribunale di Pavia e riportato dal Giudice di Pace nella sua motivazione, secondo cui la terminologia usata dal legislatore negli artt. 45 c. 6 CdS e 192
Reg. Att. CdS, induce a ritenere in maniera inequivoca che i due vocaboli siano equivalenti
(cfr Trib. Pavia 901/2020)
Il citato orientamento è tuttavia meritevole di rivisitazione all'esito di recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui i termini legislativi di
“approvazione” ed “omologazione” non sono sinonimi, ma indicano due procedimenti ontologicamente distinti;
conseguentemente, da tale impostazione, discende che i verbali di constestazione di violazione dei limiti di velocità accertati con autovelox non “omologati”, ma solamente “approvati”, sono illegittimi in quanto solamente il procedimento di
“omologazione” è idoneo a garantire l'elevato grado di precisione e di certezza degli apparecchi atti alla misurazione della velocità dei veicoli
L'adesione a tale orientamento giurisprudenziale di legittimità è fatto proprio anche da precedenti sentenze della III Sezione Civile del medesimo Tribunale di Pavia (sentt.
20.5.2025 n. 599; 25.10.2024 n. 1422; 12.9.2024 n.1144 ).
Meritevole di riproposizione, in parte qua, l'iter logico motivazionale della
Cassazione secondo cui: “la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità
pagina 7 di 13 dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142
c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n.
495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero Controparte_2
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la
[...]
pagina 8 di 13 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6,
c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra
pagina 9 di 13 approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fitinterpretatio) e altri per i quali
è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, al quesito va data risposta negativa e pertanto il ricorso deve essere respinto.” (Cass. 18.4.2024 n. 10505,).
Tale pronuncia è stata confermata anche da successive sentenze in cui è stato espresso il principio per cui “, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è legittimo l'accertamento eseguito con apparecchio
“autovelox” (non soltanto approvato, ma anche) debitamente omologato”. (Cass.
26.5.2025 n. 13997 in senso analogo Cass. n. 26.7.2024 n. 20913)
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame, con riferimento alla prova dell'assenza di “omologazione” dell'autovelox, si ritengono, almeno indirettamente , aventi natura confessoria gli scritti difensivi di primo grado di giudizio redatti dall'amministrazione comunale per il tramite della Polizia Locale, nella parte in cui indicano che l'autovelox è solamente “approvato” e non indicano in alcun modo la presenza dell' “omologazione”; le argomentazioni contenute nell'atto difensivo si fondano inoltre prevalentemente su direttive ministeriali, confutate dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
In particolare, la prova dell'“omologazione”, secondo il principio generale della vicinanza della prova ex art, 2697 c.c. come declinato in questo specifico ambito dalla giurisprudenza di legittimità, doveva essere fornita dal l'ente in Parte_2
pagina 10 di 13 primo grado ha omesso qualsivoglia elemento probatorio (certificazioni, attestazioni etc.), o anche solo indiziario, mentre in secondo grado, pur ritualmente evocata in giudizio, non si
è costituita restando contumace..
A riguardo, il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116
c.p.c., comma 2)” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass..,
20.02.2006, n. 3601) secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre:
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte appellante ed anche da parte convenuta in primo grado, in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari,
15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223;
Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898; Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav.,
05.11.2012, n. 27275).
La contumacia dell'ente, costituisce ulteriore elemento a supporto della ricostruzione di parte appellante.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, i gravati verbali 19527A/2023 del
14.3.2023; n. 19999A/2023 del 15.3.2023; n. 23309A/2023 del 21.3.2023; n. 24869A/2023 del 24.3.2023 e n. 27850A/2023 del 29.3.2023 sono illegittimi perché emessi all'esito di accertamento compiuto atraverso autovelox e la sentenza di primo grado emessa dal pagina 11 di 13 Giudice di Pace di Vigevano n. 112 del 2024 quindi viene riformata nella parte in cui confermava i citati verbali
Gli ulteriori motivi di impugnazione sono assorbiti.
Conseguentemente, le spese di primo grado sono addebitate sul Pt_2
3.Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio sono addebitata su parte appellata soccombente contumace ex art. 91 c.p.c. Parte_2
I compensi del presente grado di giudizio si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per giudizi di valore inferiore a euro 1100 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta e documentale, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi pari a Euro 362,00 oltre spese generali al 15% iva cpa nonché spese di contributo ( 64,5) e marca da bollo.
Analogamente, stante la soccombenza, sono addebitate su parte convenuta le spese del primo grado di giudizio
I compensi del primo grado di giudizio si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per giudizi innanzi al giudice di pace di valore inferiore a euro 1100 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta e documentale, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi pari a Euro 207,00 oltre spese generali al 15% iva cpa nonché spese di contributo ( 43).
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte appellante
(C.F. ) e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 C.F._1 sentenza del Giudice di Pace di Vigevano, n. 112/2024, depositata in data 18/4/2024 all'esito del giudizio RG 958/2023:
a) accerta e dichiara l'illegittimità dei verbali n. 19527A/2023 del 14.3.2023; n.
pagina 12 di 13 19999A/2023 del 15.3.2023; n. 23309A/2023 del 21.3.2023; n. 24869A/2023 del 24.3.2023
e n. 27850A/2023 del 29.3.2023 emessi dal Corpo di Polizia Municipale intercomunale di
Tromello e Gambolò;
b) dispone l'annullamento dei verbali indicati al punto a) e delle sanzioni ivi riportate;
- II) condanna altresì parte convenuta (cf. ) a Parte_2 P.IVA_1 rimborsare alla parte attrice appellante le spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio, che si liquidano in € 64,5 per spese ed € 362,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
- III) condanna altresì parte convenuta contumace (cf. Parte_2
) a rimborsare alla parte attrice appellante le spese di lite del P.IVA_1 Parte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 43,00 per spese € €207,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cpa
Pavia, 20 settembre 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello, nella persona del Giudice Renato Cameli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3864/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vigevano (PV), Via De' Domenicani, n. 7, presso lo studio dell'Avvocato Paolo Zorzoli
Rossi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
C.F. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha concluso come da udienza del 16.9.2025 svoltasi in Parte_1 forma scritta e note depositate e, segnatamente: “Sospesa l'esecutorietà degli impugnati atti, in parziale revoca della impugnata Sentenza, dichiararsi nulli tutti gli accertamenti di violazione di cui in narrativa, da intendersi qui singolarmente riportati, per i motivi ivi espressi. Con vittoria di spese ed accessori per entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 l. 24.11.1981 n. 689 e 6
e 7 d.lgs.
1.9.2011 n. 150 il sig. proponeva impugnazione nei confronti dei Parte_1 verbali elevati dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e Gambolò nn.
19527A/23 del 14.3.2023, notificato in data 17.5.2023 per violazione dell'art. 142, co. 8, del d.lgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada, di seguito anche C.d.s.).; 19403A/2023 del
14.3.2023, notificato il 17.5.2023 per violazione dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.;
23309A/2023 del 21.3.2023, notificato il 17.5.2023 per violazione dell'art. 142, co. 7, del
C.d.s.; 19890A/2023 del 15.3.2023, notificato il 17.5.2023 per violazione dell'art. 142, co.
7, del C.d.s.; 19999A/2023 del 15.3.2023, notificato il 17.5.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.; 23817A/2023 dell'1.3.2023, notificato il 23.5.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.; 24869A/2023 del 24.3.2023, notificato il 23.5.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.; 26001A/2023 del 27.3.2023, notificato l'8.6.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 8, del C.d.s. e 27850A/2023 del 29.3.2023, notificato il
13.6.2023 per violazioni dell'art. 142, co. 7, del C.d.s.
A supporto della propria impugnazione deduceva che: tutti i verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada a lui notificati erano nulli perché
l'autovelox sulla base del quale le infrazioni al C.d.S. erano contestate, era stato soltanto
“approvato” e non “omologato”; il posizionamento dell'autovelox non era stato segnalato e l'apparecchio non era visibile, in contrasto con l'art. 142 del C.d.S. e con i principi espressi dalla Corte di Cassazione;
stante la compresenza nelle foto scattate dall'autovelox (in riferimento ai verbali di cui ai nn. 4; 6; 8 dei doc. di parte ricorrente) di altri autoveicoli che passavano insieme all'autovettura del ricorrente vi era l'impossibilità di stabilire quale autoveicolo, effettivamente, avesse violato il limite di velocità; non vi era la sottoscrizione da parte degli effettivi accertatori delle violazioni;
l'autovelox aveva ritratto i veicoli provenienti da Tromello e diretti in direzione Vigevano anteriormente, anziché posteriormente;
infine, dato il numero e la vicinanza temporale dei singoli verbali, era necessario aderire alla richiesta di rimodulazione cumulative dei loro importi, sulla base dell'art. 198 C.d.S.
pagina 2 di 13 Si costituiva il , in proprio e delegando, il Corpo Intercomunale di Parte_2
Polizia Locale dei Comuni di Tromello e Gambolò alla redazione di comparsa, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: l'autovelox era stato “approvato”; il
Legislatore utilizzava i termini “approvazione” ed “omologazione” come sinonimi e, dunque, i verbali non erano nulli;
lo strumento autovelox oggetto di contestazione era segnalato e ben visibile;
dato che la procedura di accertamento delle violazioni era ampiamente automatizzata era corretto non fosse presente la sottoscrizione dell'accertatore, ma quella del Comandante;
l'autovelox poteva legittimamente riprendere alcuni veicoli frontalmente ed altri posteriormente e l'art. 198 del C.d.S. riguarda una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella del caso concreto e, da ciò, discendeva l'inapplicabilità dell'istituto della rimodulazione cumulativa.
All'esito del giudizio di primo grado r.g. 958/2023, con sentenza 112/2024 del 18.4.2023, il
Giudice di pace di Vigevano accoglieva parzialmente il ricorso e rigettandolo con riferimento ai verbali n. 19527A/2023, n. 19999A/2023, n. 23309A/2023, n. 24869A/2023,
n. 27850A/2023, che venivano confermati con le sanzioni ivi indicate. Evidenziando, a quest'ultimo proposito, che: “… Peraltro, l'apparecchiatura de qua è debitamente autorizzata;
né l'assenza di omologazione del dispositivo è ragione di invalidità dell'accertamento. Sul punto, ritiene questo giudice di condividere l'orientamento giurisprudenziale (tra gli altri, Sent. Trib. PV 901/2020) – basato sul dato letterale delle norme di riferimento – che porta a considerare come equivalenti ed alternativi le parole
“omologazione” ed “approvazione”. Infatti, la terminologia usata dal legislatore negli artt. 45 c. 6 CdS e 192 Reg. Att. CdS, induce a ritenere in maniera inequivoca che i due vocaboli siano assolutamente equiparati … “
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il sig. formulando, quali Pt_1 motivi di appello, l'eroneità della valutazione del Giudice di primo grado in merito all'equivalenza tra “approvazione” e “omologazione” non garantendo così la certezza del corretto accertamento di eventuali infrazioni stradali;
l'assenza di sottoscrizione dall'accertatore, ma solo dal Comandante;
la non indicazione del motivo che escludeva l'applicabilità dell'art. 189 – bis C.d.S.
pagina 3 di 13 Il non si costituiva e conseguentemente veniva dichiarato Parte_2 contumace
La causa era istruita mediante fascicolo di primo grado r.g. 958/2023 del Giudice di
Pace di Vigevano e documentazione della parte costituita.
All'esito della prima udienza, la causa era rinviata ex art. 352 c.p.c. per rimessione in decisione, previa assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.
A seguito di un rinvio all'udienza 16.9.2025, in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte appellante insisteva nelle proprie conclusioni e il Giudice riservava la deciisone
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il rito adottato
2.Il merito della controversia e i motivi di impugnazione
3. Le spese
1.Il rito adottato
In via preliminare, sul piano processuale, si evidenzia che, pur trattandosi di controversia disciplinata dal rito lavoro ex art. 6 d.lgs. 150/2011 anche in grado di appello
(malgrado contrasti sul punto, l'orientamento si è oggi consolidato cfr. Cass. 30.5.2018 n.
13736), il presente giudizio di appello è stato instaurato con atto di citazione e, quindi, nelle forme di rito ordinario e non con ricorso
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità espressamente: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs 150 del 2011, l'appello va proposto nella forma del ricorso con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi.” (Cass. 17.01.2017, n. 1020; Cass. 02.11.2015, n. 22390).
Orbene, nel presente giudizio, l'erronea individuazione del rito, oltre che non eccepita dalla parte convenuta appellata che rimaneva contumace, risulta irrilevante sul Pt_2
pagina 4 di 13 piano processuale atteso che comunque, poiché la sentenza era depositata in data 18.4.2024,
l'atto di citazione risulta tempestivamente depositato in data 24.10.2024 e quindi nel termine semestrale previsto ex lege considerando il periodo feriale
2.Il merito della controversia e i motivi di impugnazione
Nel merito, questione dirimente e assorbente è costituita dal primo motivo di appello relativo all'assenza di “omologazione” dell'autovelox; dalla quale discenderebbe la nullità dei gravati verbali.
In base ai principi normativi ed elaborati in sede giurisprudenziale (costituzionale e di legittimità) , in via generale, ai fini della corretta contestazione di condotte violative di specifici divieti previsti dal Codice della Strada (come il superamento dei limiti di velocità),
è necessario che la P.A. verifichi in maniera periodica, seguendo le procedure legislative e regolamentari, il corretto funzionamento degli autovelox.
In via generale e in punto di diritto, infatti, ai sensi dell'art. 45 co. 6 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (C. d. S.) “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.”
Tale normativa è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità; in particolare è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. (Corte Cost. 18.11.2015 n.
113).
Orbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come:
“la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, "nella parte in cui non prevede che tutte le
pagina 5 di 13 apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura". La mancanza di dette verifiche è, infatti, idonea a pregiudicarne l'affidabilità, a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l'affidabilità, con potenziale compromissione anche della "fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale".
2.4. In caso di contestazioni circa la sua affidabilità, il giudice è tenuto, pertanto, ad accertare se l'apparecchio utilizzato per la rilevazione automatica della velocità è stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità
e taratura (cfr. Cass. n. 533 del 2018). Il relativo onere probatorio grava, peraltro, sull'amministrazione: in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021).” (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass, 06.07.2022., n.21327).
Tale modus procedendi è peraltro conforme all'ulteriore principio stabilito in sede giurisprudenziale secondo cui: “l'effettuazione dei controlli dev'essere, in effetti, dimostrata
o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi (Cass. del 24.9.2018 n. 22499)
Premesso pertanto il rilievo da sempre riconosciuto alla verifica periodica degli strumenti tecnici di rilevazione ai fini dell'affidabilità degli stessi, questione controversa in punto di diritto era costituita dalla distinzione tra i termini di approvazione ed omologazione pagina 6 di 13 A riguardo, il Tribunale è consapevole del precedente orientamento di merito, fatto proprio anche dallo stesso Tribunale di Pavia e riportato dal Giudice di Pace nella sua motivazione, secondo cui la terminologia usata dal legislatore negli artt. 45 c. 6 CdS e 192
Reg. Att. CdS, induce a ritenere in maniera inequivoca che i due vocaboli siano equivalenti
(cfr Trib. Pavia 901/2020)
Il citato orientamento è tuttavia meritevole di rivisitazione all'esito di recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui i termini legislativi di
“approvazione” ed “omologazione” non sono sinonimi, ma indicano due procedimenti ontologicamente distinti;
conseguentemente, da tale impostazione, discende che i verbali di constestazione di violazione dei limiti di velocità accertati con autovelox non “omologati”, ma solamente “approvati”, sono illegittimi in quanto solamente il procedimento di
“omologazione” è idoneo a garantire l'elevato grado di precisione e di certezza degli apparecchi atti alla misurazione della velocità dei veicoli
L'adesione a tale orientamento giurisprudenziale di legittimità è fatto proprio anche da precedenti sentenze della III Sezione Civile del medesimo Tribunale di Pavia (sentt.
20.5.2025 n. 599; 25.10.2024 n. 1422; 12.9.2024 n.1144 ).
Meritevole di riproposizione, in parte qua, l'iter logico motivazionale della
Cassazione secondo cui: “la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità
pagina 7 di 13 dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142
c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n.
495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero Controparte_2
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la
[...]
pagina 8 di 13 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6,
c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra
pagina 9 di 13 approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fitinterpretatio) e altri per i quali
è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, al quesito va data risposta negativa e pertanto il ricorso deve essere respinto.” (Cass. 18.4.2024 n. 10505,).
Tale pronuncia è stata confermata anche da successive sentenze in cui è stato espresso il principio per cui “, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è legittimo l'accertamento eseguito con apparecchio
“autovelox” (non soltanto approvato, ma anche) debitamente omologato”. (Cass.
26.5.2025 n. 13997 in senso analogo Cass. n. 26.7.2024 n. 20913)
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame, con riferimento alla prova dell'assenza di “omologazione” dell'autovelox, si ritengono, almeno indirettamente , aventi natura confessoria gli scritti difensivi di primo grado di giudizio redatti dall'amministrazione comunale per il tramite della Polizia Locale, nella parte in cui indicano che l'autovelox è solamente “approvato” e non indicano in alcun modo la presenza dell' “omologazione”; le argomentazioni contenute nell'atto difensivo si fondano inoltre prevalentemente su direttive ministeriali, confutate dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
In particolare, la prova dell'“omologazione”, secondo il principio generale della vicinanza della prova ex art, 2697 c.c. come declinato in questo specifico ambito dalla giurisprudenza di legittimità, doveva essere fornita dal l'ente in Parte_2
pagina 10 di 13 primo grado ha omesso qualsivoglia elemento probatorio (certificazioni, attestazioni etc.), o anche solo indiziario, mentre in secondo grado, pur ritualmente evocata in giudizio, non si
è costituita restando contumace..
A riguardo, il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116
c.p.c., comma 2)” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass..,
20.02.2006, n. 3601) secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre:
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte appellante ed anche da parte convenuta in primo grado, in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari,
15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223;
Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898; Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav.,
05.11.2012, n. 27275).
La contumacia dell'ente, costituisce ulteriore elemento a supporto della ricostruzione di parte appellante.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, i gravati verbali 19527A/2023 del
14.3.2023; n. 19999A/2023 del 15.3.2023; n. 23309A/2023 del 21.3.2023; n. 24869A/2023 del 24.3.2023 e n. 27850A/2023 del 29.3.2023 sono illegittimi perché emessi all'esito di accertamento compiuto atraverso autovelox e la sentenza di primo grado emessa dal pagina 11 di 13 Giudice di Pace di Vigevano n. 112 del 2024 quindi viene riformata nella parte in cui confermava i citati verbali
Gli ulteriori motivi di impugnazione sono assorbiti.
Conseguentemente, le spese di primo grado sono addebitate sul Pt_2
3.Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio sono addebitata su parte appellata soccombente contumace ex art. 91 c.p.c. Parte_2
I compensi del presente grado di giudizio si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per giudizi di valore inferiore a euro 1100 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta e documentale, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi pari a Euro 362,00 oltre spese generali al 15% iva cpa nonché spese di contributo ( 64,5) e marca da bollo.
Analogamente, stante la soccombenza, sono addebitate su parte convenuta le spese del primo grado di giudizio
I compensi del primo grado di giudizio si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per giudizi innanzi al giudice di pace di valore inferiore a euro 1100 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta e documentale, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi pari a Euro 207,00 oltre spese generali al 15% iva cpa nonché spese di contributo ( 43).
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
I) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte appellante
(C.F. ) e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 C.F._1 sentenza del Giudice di Pace di Vigevano, n. 112/2024, depositata in data 18/4/2024 all'esito del giudizio RG 958/2023:
a) accerta e dichiara l'illegittimità dei verbali n. 19527A/2023 del 14.3.2023; n.
pagina 12 di 13 19999A/2023 del 15.3.2023; n. 23309A/2023 del 21.3.2023; n. 24869A/2023 del 24.3.2023
e n. 27850A/2023 del 29.3.2023 emessi dal Corpo di Polizia Municipale intercomunale di
Tromello e Gambolò;
b) dispone l'annullamento dei verbali indicati al punto a) e delle sanzioni ivi riportate;
- II) condanna altresì parte convenuta (cf. ) a Parte_2 P.IVA_1 rimborsare alla parte attrice appellante le spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio, che si liquidano in € 64,5 per spese ed € 362,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
- III) condanna altresì parte convenuta contumace (cf. Parte_2
) a rimborsare alla parte attrice appellante le spese di lite del P.IVA_1 Parte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 43,00 per spese € €207,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cpa
Pavia, 20 settembre 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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