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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1501/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IST AUT n. MI29392/2025 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2703/2025 depositato il
04/07/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso avverso il diniego dell'istanza di autotutela prot. NSD 15487/2025, con cui era stato richiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale Territorio di Milano l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale n. 2025MI0015810, relativo all'immobile, di proprietà della ricorrente, sito nel Comune di Milano alla Indirizzo_1
(Foglio_1, Particella_1, Subalterno_1).
Originariamente, tutto l'immobile era affittato ad un solo soggetto (il Sole 24 Ore), ma dopo il suo rilascio e i lavori di riqualificazione, l'edificio è stato suddiviso in varie unità (uffici e posti auto).
Per adeguare la situazione catastale alla nuova realtà, la Società ha dato incarico ad un proprio tecnico di presentare una pratica (DOCFA registrato il 31.11.2023) all'Agenzia delle Entrate per frazionare il vecchio subalterno unico Subalterno_2) in tanti nuovi subalterni distinti (sub. da Subalterno_3 a Subalterno_4), ognuno corrispondente a un singolo posto auto e moto situati al piano terra. Questo al fine di attribuire a ciascun posto auto una propria rendita catastale e di stipulare contratti di affitto separati.
Con l'avviso di accertamento catastale del 16.01.2025, l'Ufficio ha annullato il frazionamento e ha nuovamente accorpato tutti i posti auto in un solo subalterno (Subalterno_1), sostenendo che non c'erano sufficienti motivi oggettivi per trattare i singoli posti auto come unità autonome e che la suddivisione era dettata solo da esigenze contrattuali della proprietà.
La ricorrente, dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento, in data 21.01.2025 ha presentato istanza di autotutela, respinta dall'Ufficio con una motivazione ritenuta generica e contraria alle norme di settore.
Secondo la Società, ciascun posto auto dispone di autonoma capacità reddituale e funzionale ed è effettivamente locato a soggetti diversi, in piena coerenza con la normativa catastale (art. 2 D.M. 28/1998; art. 5 R.D.L. 652/1939; art. 40 DPR 1142/1949), che impone il frazionamento quando le porzioni immobiliari sono in grado di produrre reddito autonomo.
Inoltre, la Società ha anche evidenziato che casi identici sono trattati diversamente in altri immobili della stessa città di Milano, dove il frazionamento dei posti auto viene regolarmente riconosciuto.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto di annullare il diniego di autotutela e di ripristinare la suddivisione dei posti auto, riconoscendo la legittimità del frazionamento, nonché di condannare l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio.
Successivamente, in data 22.05.2025 parte ricorrente ha depositato in atti istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano – Territorio si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 23.05.2025 chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/92 a seguito della rinuncia al ricorso della società ricorrente.
Alla pubblica udienza del 04.07.2025 nessuna delle parti è presente.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la rinuncia al ricorso dichiarata da parte ricorrente con apposita istanza del 22.05.2025, depositata in atti, la Corte osserva che è venuto meno l'oggetto del contenzioso di che trattasi, per cui deve dichiararsi la cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso ex art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992.
Spese compensate, stante la mancata richiesta in tal senso dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Milano.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1501/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IST AUT n. MI29392/2025 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2703/2025 depositato il
04/07/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso avverso il diniego dell'istanza di autotutela prot. NSD 15487/2025, con cui era stato richiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale Territorio di Milano l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale n. 2025MI0015810, relativo all'immobile, di proprietà della ricorrente, sito nel Comune di Milano alla Indirizzo_1
(Foglio_1, Particella_1, Subalterno_1).
Originariamente, tutto l'immobile era affittato ad un solo soggetto (il Sole 24 Ore), ma dopo il suo rilascio e i lavori di riqualificazione, l'edificio è stato suddiviso in varie unità (uffici e posti auto).
Per adeguare la situazione catastale alla nuova realtà, la Società ha dato incarico ad un proprio tecnico di presentare una pratica (DOCFA registrato il 31.11.2023) all'Agenzia delle Entrate per frazionare il vecchio subalterno unico Subalterno_2) in tanti nuovi subalterni distinti (sub. da Subalterno_3 a Subalterno_4), ognuno corrispondente a un singolo posto auto e moto situati al piano terra. Questo al fine di attribuire a ciascun posto auto una propria rendita catastale e di stipulare contratti di affitto separati.
Con l'avviso di accertamento catastale del 16.01.2025, l'Ufficio ha annullato il frazionamento e ha nuovamente accorpato tutti i posti auto in un solo subalterno (Subalterno_1), sostenendo che non c'erano sufficienti motivi oggettivi per trattare i singoli posti auto come unità autonome e che la suddivisione era dettata solo da esigenze contrattuali della proprietà.
La ricorrente, dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento, in data 21.01.2025 ha presentato istanza di autotutela, respinta dall'Ufficio con una motivazione ritenuta generica e contraria alle norme di settore.
Secondo la Società, ciascun posto auto dispone di autonoma capacità reddituale e funzionale ed è effettivamente locato a soggetti diversi, in piena coerenza con la normativa catastale (art. 2 D.M. 28/1998; art. 5 R.D.L. 652/1939; art. 40 DPR 1142/1949), che impone il frazionamento quando le porzioni immobiliari sono in grado di produrre reddito autonomo.
Inoltre, la Società ha anche evidenziato che casi identici sono trattati diversamente in altri immobili della stessa città di Milano, dove il frazionamento dei posti auto viene regolarmente riconosciuto.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto di annullare il diniego di autotutela e di ripristinare la suddivisione dei posti auto, riconoscendo la legittimità del frazionamento, nonché di condannare l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio.
Successivamente, in data 22.05.2025 parte ricorrente ha depositato in atti istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano – Territorio si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 23.05.2025 chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/92 a seguito della rinuncia al ricorso della società ricorrente.
Alla pubblica udienza del 04.07.2025 nessuna delle parti è presente.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la rinuncia al ricorso dichiarata da parte ricorrente con apposita istanza del 22.05.2025, depositata in atti, la Corte osserva che è venuto meno l'oggetto del contenzioso di che trattasi, per cui deve dichiararsi la cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso ex art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992.
Spese compensate, stante la mancata richiesta in tal senso dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Milano.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.