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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5959/2021 R.G., pendente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Muschitiello per delega in atti appellante
CONTRO
(C.F. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 3801/2021 emessa in data 4.3.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma , respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della predetta sentenza--nella parte in cui addebita all'attrice la mancata produzione dei giustificativi di spesa relativi a somme che non ha mai ricevuto e per non aver considerato come già certe, liquide ed esigibili le somme erogate ad con il pignoramento erariale e dunque, nella parte in cui non considera CP_3
l'inadempimento dell'attrice come causato dalla forza maggiore intesa come factum principis addebitabile al comportamento della convenuta e di talché non dichiara l'illegittimità della revoca delle agevolazioni--ed in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione:
VOGLIA
Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nr. 3801/2021 pubbl.
04/03/2021 del Tribunale di Roma resa nel giudizio RG 12956/2017 rep. 4270/2021,
Nel merito,
accertare che la revoca delle agevolazioni come motivata è illegittima integrandosi l'ipotesi di forza maggiore di cui alla clausola art. 19 lett b) del contratto -inteso come factum principis del creditore-appellato per aver questi distratto illegittimamente a favore dell'erario le somme di cui alla seconda rata di finanziamento per € 14.880,00 e di cui al protocollo n.1053790 per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del decreto leg.21/04/2000 n. 185, somme a pacifico vincolo di destinazione ed impignorabilice per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'ingiunzione opposta con atto prot.21715/GPE del 20/12/2016, notificato in data 13.01.2017, per la somma di
€26.865,84.
-Con vittoria dispese del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata proposta dalla Sig.ra perché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1 - sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
Sig.ra avverso la sentenza n. 3801/2021 del Tribunale Ordinario di Roma resa in data 3 Parte_1
marzo 2021 per la violazione di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente atto;
- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
3801/2021 del Tribunale Ordinario di Roma resa in data 3 marzo 2021 per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3801/2021 del Tribunale Ordinario di Roma resa in data 3 marzo 2021;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha impugnato la sentenza n. 3801/2021 resa dal Tribunale di Roma Parte_1
in data 4 marzo 2021, con la quale era stata respinta l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 emessa in suo danno da
[...]
con la quale le era stato Controparte_4
intimato il pagamento della somma di euro 26.865,84, pari al finanziamento già deliberato in suo favore (euro 25.000,00) oltre interessi sulle somme versate.
L'appellante ha lamentato:
i)che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto idonea a giustificare la revoca del finanziamento la mancata produzione della documentazione prevista dagli artt. 5 e 8 del contratto con riguardo alla seconda tranches di finanziamento pari ad euro 15.000,00, posto che detta somma non era mai stata erogata in suo favore, a fronte del pignoramento presso terzi ( ) CP_4
irritualmente eseguito da;
CP_3
ii) che infatti le somme oggetto del finanziamento erano per legge impignorabili, giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 5 duodecies, della legge 11.11.2005 n. 231 e dalla normativa sovranazionale (e segnatamente dall'art. 80 del Regolamento 1083/2006 e dall'art. 132 del
Regolamento UE n. 1303/2013), talché irritualmente aveva dato corso alla procedura di CP_4
verifica ex art 48 bis D.P.R. n. 602/1973 cui era conseguito il pignoramento da parte di;
CP_3
iii) che pertanto la mancata rendicontazione delle spese per euro 15.000,00 era conseguita ad un fatto di forza maggiore, ovvero ad un factum principis, rispetto al quale la era incolpevole, di Pt_1 modo che non poteva ad esso essere correlato alcun inadempimento della beneficiaria, suscettibile di determinare la revoca del finanziamento erogato in suo favore.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per l'annullamento dell'impugnata pronuncia, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., stante CP_4
il difetto di specificità del gravame, e comunque la sua infondatezza.
Per l'effetto ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
L'appello deve essere rigettato.
Al fine di apprezzare il fondamento di tale conclusione è necessario richiamare l'analitica ed ampia motivazione posta dal primo Giudice a fondamento del provvedimento di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione emessa da ai sensi del R.D. 639/1910, in danno CP_4
dell'odierna appellante.
Il Tribunale si è espresso nei seguenti termini:
“Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' (cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C.,
CP_
, sent. n. 12002 del 28.05.2014) – e, ritenuta, infatti, inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità del pignoramento esattoriale per impignorabilità dei beni, in quanto già svolta dall'opponente nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 57 D.P.R. n. 602/1973 (R.G. n. 1710/2012) definito con sentenza n. 1868/2015 del Tribunale di Bari, nella quale… si legge chiaramente: “Né può ritenersi che con la proposta opposizione sia stata contestata la pignorabilità dei beni come rilevato dalla opponente solo all' udienza del 13/2/2013; dall'esame del contratto di concessione e, in particolare, dell'art. 6, si evince, peraltro, la regolamentazione espressa dell'ipotesi del pignoramento ex art. 72 bis” (doc. 4, fascicolo opponente), giova innanzitutto evidenziare che:
a) … è società a capitale interamente pubblico ed ha lo scopo “attraverso l'erogazione di servizi e Controparte_4
l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa
…” (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 1/1999) nel cui ambito rientrano gli “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego” disciplinati dal d.lgs. n. 185/2000, in precedenza regolati dalla l. 608/1996 ed erogati da
Sviluppo Italia s.p.a.,
b) in tale contesto normativo si inserisce il contratto di finanziamento prot. n. 1053790 avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni ex d.lgs. n. 185/2000, Titolo II, per la realizzazione di un progetto di lavoro autonomo avente ad oggetto “la realizzazione di un'attività di Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari;
”,
c) la procedura di recupero del credito azionato, conseguente alla risoluzione e/o alla revoca delle agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000, è disciplinata dal d. lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910,
d) la natura complessa dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD 639/1910, quale atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento, diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale ed a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale implica che il thema decidendum del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A,
e) il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, pertanto, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito (cfr. sent. n.
29653 del 12.12.2017).
7. Nel caso di specie, si rileva in fatto che l'intimazione di pagamento opposta risulta esente da vizi formali e sostanziali in quanto conforme nel suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2, co. 1, RD N. 639/1910, ed adeguatamente motivata (cfr. S.C. sent. n. 20513 del 22.09.2006, S.U. sent. n. 2874 del 17.03.1998), avuto riguardo al numero di contratto Prot. n. 1053790 ed agli importi richiesti, elementi senz'altro idonei a portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria azionata ed a consentirgli, come nel caso di specie, di predisporre un'adeguata difesa, ed, inoltre, preceduta da:
- comunicazione di revoca delle agevolazioni concesse del 06.06.2013 Prot. n. 12482/FIMP-DEL (doc. 10 fascicolo ), regolarmente ricevuta dall'odierna opponente in data 20.06.2013 e non impugnata in via CP_4
giudiziaria.
Nel merito, l'obbligazione di restituzione risulta non contestata e, comunque, adeguatamente provata dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 09.07.2010 offerto in comunicazione dalla stessa opponente (doc. 2, fascicolo opponente).
Dall' art. 2 del contratto “Concessione delle agevolazioni” risulta che “L nella sua qualità di soggetto CP_4
gestore delle agevolazioni pleviste dal D. Leg. vo n. 185/2000 concede al Beneficiario, che accetta: a) un contributo in conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di Euro 9.817,71 (novemilaottocentodiciasette/71), a fronte di spese per Euro 24.800,00(ventiquattromilaottocento/00), al netto dell'i.v.a, ammissibili all'agevolazione, ex art. 8 DM n.295/2001; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di Euro 14.982,29
(quattordicimilanovecentoottantadue/29), a fronte di spese per Euro 24.800,00 (ventiquattromilaottocento/00), al netto dell'i.v.a, ammissibili all'agevolazione, ex art. 8 del DM n,295/2001; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di Euro 5.764,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per le spese sostenute durante il primo anno di attività lavorativa ammissibili ex art.9 del DM n.295/2001, nell'ambito di quelle complessivamente sopportate in seguito alla realizzazione del progetto di lavoro autonomo presentato.”
A norma dell' art. 5 del contratto dedicato alle “Obbligazioni del Beneficiario” “Il Beneficiario si obbliga nei confronti dell'Agenzia: a) a realizzare entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del presente contratto, il programma degli investimenti indicato nei punti nn. 7 e 8 delle premesse, nonché nell'allegato sub A) (per il quale sono comunque fatte salve le variazioni di investimento di cui al successivo art. 14, ed a consegnare all'Agenzia entro il medesimo termine le dichiarazioni e la documentazionenindicate nell'art. 8 che segue fatta eccezione per i documenti richiamati nel quinto comma del medesimo articolo;
… (omissis)…”.
L' art. 6 dedicato alle “Condizioni e modalità di erogazione delle agevolazioni.” stabilisce che “Nei limiti degli importi massimi indicati nell'art.2 che precede, a condizione che il Ministro dell'Economia e delle Finanze abbia fatto accreditare all'Agenzia le somme di volta in volta occorrenti e solo dopo che quest'ultima abbia espletato con QU SE PA, la procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008 (Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia dì pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni), le erogazioni delle agevolazioni in conto investimenti (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato) e del contributo in conto gestione avverranno in unica soluzione, ovvero, in due soluzioni su richiesta scritta del
Beneficiario, mediante un'anticipazione rispettivamente non superiore al 40% dell'importo massimo stabilito per le agevolazioni in conto investimenti e non superiore al 40% dell'importo massimo determinato per il contributo in conto gestione, nonché mediante un saldo, per differenza, da corrispondere entro il termine ed alle condizioni indicati negli artt. 7, 8 e 9 che seguono.
Nel caso in cui, per effetto della suindicata procedura di verifica, l' QU SE PA dovesse comunicare all'Agenzia l'esistenza a carico del Beneficiario di un
"inadempimento" (intendendosi per tale il mancato assolvimento nel termine di 60 gg. dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00- diecimila virgola zero zero -, derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 10 gennaio 2000), ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto D.M., I'Agenzia provvederà, per i trenta giorni successivi alla predetta comunicazione, a trattenere dalle erogazioni delle agevolazioni, una somma pari a quella costituente l'inadempimento. Se durante il periodo intercorrente tra la più volte citata comunicazione e la notifica dell'ordine di versamento di cui al paragrafo che precede, fossero intervenuti pagamenti, da parte del Beneficiario o provvedimenti dell'Ente creditore, che facciano venir meno l'"inadempimento" o ne riducano l'ammontare, l'Agenzia provvederà ad erogare al Beneficiario gli importi che
QU SE S.p.a. avrà indicato di effettuare.
Qualora, decorsi i trenta giorni di cui sopra, non sarà stata notificata all' ai sensi dell'art.72 bis del CP_4
D.P.R. 602/ 1973, l'ordine di versamento dell'importo come sopra trattenuto, l'Agenzia provvederà ad effettuare il pagamento al Beneficiario dell'importo medesimo.
In ogni caso, l'erogazione dovrà considerarsi come effettuata per l'intero importo al
Beneficiario.”. L' art. 8 dispone che “Stanti le condizionì di cui all'art.6 che precede, al fine di ottenere I'erogazione in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti a lui concessi, ovvero il saldo delle agevolazioni medesime, il
Beneficiario dovrà far pervenire all'Agenzia, entro il termine d decadenza indicato nella lettera a) dell'art. 5 che precede e all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, gli attì e i documenti che seguono:…(omissis)…” e, al comma 5 che “ Entro il termine di sessanta giorni dall' accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti o del saldo delle stesse agevolazioni, il Beneficiario dovrà far pervenire all'Agenzia, all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, copia delle fatture quietanzate dai fornitori con la dichiarazione che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, ne sarà riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (I.V.A. compresa) è stato pattuito alle normali condizioni di mercato ed il verbale di verifica documentale scheda destinazione fondi investimenti redatto in conformità al modello allegato sub E) sottoscritto dal
Beneficiario e dall'Assistente tecnico dedicato a conclusione dell'incontro di assistenza tecnica e gestionale di cui all'art. 16 lett. c).”
L' art. 19 del contratto su citato avente ad oggetto -“Revoca delle agevolazioni”- stabilisce che “L'Agenzia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora il Beneficario: (…); b) non realizzi entro il termine di 6 mesi dalla data di conclusione del presente contratto il programma degli investimenti descritto nei punti nn. 7 e 8 delle premesse, nonché nell'allegato sub A) salvo comprovati casi di forza maggiore, ovvero c) non consegni all'Agenzia entro il termine di 6 (sei mesi) dalla data di conclusione del presente contratto le dichiarazioni e tutta la documentazione indicata nell'art. 8 che precede, fatta eccezione per i documenti indicati nel quinto comma del medesimo articolo, ovvero d) non adempia puntualmente ed esattamente a quanto previsto nell'articolo 8, comma 5, ovvero…(..) g) non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni previste nelle lettere b), c) , d), e ) f) g) i), j) k) l) ed m) dell'art. 5, ovvero, …(…omissis)…19.2. In tutti i casi di revoca delle agevolazioni, il Beneficiario oltre a restituire in unica soluzione i contributi ricevuti, dovrà corrispondere all interessi semplici , da calcolare sulle somme da CP_4
quest'ultima erogate dalle date delle erogazioni fino a quella della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso
Ufficiale di Sconto vigente al momento delle singole erogazioni delle quote dei contributi e maggiorato di volta in volta di cinque punti percentuali, così come stabilito nell'art. 9 del D. leg.vo n. 123 del 31 marzo 1998. 19.3 Il
Beneficiario, inoltre, dovrà rimborsare in unica soluzione il capitale residuo del finanziamento agevolato ricevuto, unitamente con gli interessi di mora eventualmente dovuti per rate scadute e con gli interessi corrispettivi maturati,
i quali dovranno essere ricalcolati dal momento dell'erogazione al Tasso di Riferimento
annuale, intero, indicato nell'art. 12.3 che precede, dovendosi, però, dedurre gli interessi nel frattempo già eventualmente corrisposti.”.
Nella fattispecie, pacifica e non contestata e, comunque, provata da risulta l'intervenuta erogazione CP_4
dell'anticipazione delle agevolazioni mediante bonifico (doc. 4-5, fascicolo ). CP_4
Pacifica risulta, inoltre, la circostanza dell'intervenuto pagamento da parte di , a favore della beneficiaria CP_4
(cfr. art. 6 c su citato) del saldo delle agevolazioni ancorché corrisposte ad in forza di atto di pignoramento CP_3
presso terzi.
Viceversa, non provato risulta l'adempimento delle obbligazioni esistenti in capo alla beneficiaria, odierna opponente, atteso che quest'ultima, pur invitata con lettera racc. a r. del 03.10.2011 ricevuta in data 20.10.2011
(doc. 14, fascicolo ), non ha provveduto all'invio della documentazione prevista dagli artt. 5 e 8 del CP_4
contratto ed in particolare all'invio delle fatture quietanzate e della documentazione comprovante la destinazione dei fondi.
Ne deriva che non rispettato risulta il disposto degli articoli 5, 6 e 8 sopra riportati per cui è stata proposta la revoca ex art. 19 .
Parte attrice… non ha assolto all'onere probatorio in relazione all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 5 del contratto, osservandosi che infondata e non provata risulta la causa di forza maggiore dedotta dall'opponente, tale non essendo il pignoramento presso terzi eseguito da
. CP_3
All'accertato inadempimento da parte della beneficiaria consegue, in via automatica, la revoca delle agevolazioni concesse quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati, osservandosi che tale disposizione contrattuale va qualificata come “clausola risolutiva espressa” e precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice (cfr. S.C.,n. 3102 del
17.03.2000). La revoca è, dunque, atto dovuto, al semplice verificarsi di una delle ipotesi contrattualmente previste ed CP_4
non poteva esimersi dall'adottarla, in presenza della violazione degli specifici obblighi contrattualmente assunti dal beneficiario in tema di destinazione dei fondi pubblici ricevuti per l'acquisto dei beni oggetto di agevolazione, al fine di assicurare l'effettività dell'utilizzo dei fondi pubblici erogati per tale specifica finalità.
Le conseguenze della revoca delle agevolazioni risultano contrattualmente stabilite dall'art. 19, co.
2-3 e comportano la restituzione in un'unica soluzione del capitale a fondo perduto, del finanziamento agevolato e degli interessi di mora ivi previsti”.
Tanto premesso, giova osservare come l'appellante non abbia in alcun modo contestato le seguenti rationes decidendi:
i)l'assunto che, a fronte della proposizione da parte della dell'opposizione all'esecuzione Pt_1
esattoriale, nel cui ambito era stata eccepita l'impignorabilità delle somme, ogni questione relativa alla pignorabilità o meno della residua tranche di finanziamento era devoluta a quel Giudice, che si era negativamente pronunciato sul punto, talché la relativa eccezione era inammissibile nella presente sede;
ii) l'affermazione che le disposizioni di legge e la corrispondente previsione contenuta nell'art. 6 del contratto inter partes prevedevano espressamente che le somme oggetto del finanziamento potessero essere accreditate alla beneficiaria “solo dopo che” avesse “espletato con QU CP_4
SE PA, la procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
40 del 18.1.2008”, attuative dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), e che, in caso di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'erogazione si sarebbe dovuta considerare
“come effettuata per l'intero importo al beneficiario”;
iii) il conseguente assunto che si era verificato l'inadempimento alle disposizioni negoziali che prevedevano la necessità di deposito della documentazione di spesa, la cui violazione, in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, era ex se idonea a determinare la revoca dell'intero finanziamento, senza possibilità di valutare la gravità dell'inadempimento.
Quanto al primo aspetto, osserva la Corte come nell'atto d'appello non sia contenuto anche solo un minimo riferimento alla rilevata preclusione processuale alla disamina, nell'ambito dell'odierno giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, della pignorabilità o meno delle somme oggetto
(della seconda tranche) del finanziamento, in quanto già sottoposta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione e dallo stesso negativamente delibata, con conseguente impossibilità di pronunciarsi nel merito in questa sede, pena la violazione del ne bis in idem.
Ebbene, trattandosi di una statuizione di per sé idonea a fondare la decisione di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione ex R.D. 639/1910 e, per quanto qui direttamente di interesse, dell'appello proposto avverso tale statuizione, ogni ulteriore considerazione è per l'effetto preclusa.
Appurato infatti che la non ha contestato le ulteriori statuizioni rese dal primo Giudice - Pt_1
relative alla legittimità del ricorso alla procedura di cui al regio decreto 639/1910, alla certezza delle somme ingiunte, alla violazione della clausola negoziale che prevedeva la revoca dell'intero finanziamento nel caso di mancata produzione della documentazione di spesa-, statuizioni che sono tutte passate in giudicato, il fatto che non si possa disquisire nella presente sede della postulata impignorabilità della somma oggetto del finanziamento, determina in via automatica la necessità di rigetto del gravame.
Una volta infatti esclusa la possibilità di delibare le eccezioni relative all'asserita irritualità della procedura di verifica cui ha dato corso prima di erogare la seconda quota del CP_4
finanziamento (ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 602/1973 e delle corrispondenti previsioni negoziali) e del pignoramento della relativa somma conseguito alle esposizioni debitorie della nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto appunto rimesse al vaglio di altro Giudice Pt_1
e dallo stesso definite in senso negativo, viene meno il presupposto su cui l'appellante fonda la richiesta di accertamento dell'inesistenza del suo inadempimento, ricondotto al verificarsi di un caso di “forza maggiore” asseritamente insito nella indisponibilità (di parte) delle somme finanziate in quanto in tesi illegittimamente pignorate.
L'appello deve per l'effetto essere rigettato.
La pronuncia sulle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia, deve infine essere accertata la debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 5959/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore div delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3. accerta la debenza, in capo all'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto