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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 414/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 11/6/2021 da Parte_1
P.IVA_1
Rappresen vv. Filippo Doni elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, 6, Parte appellante contro
– C.F. CP_1 C.F._1
Parte appellata-contumace
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 466/2020 resa dal Tribunale di Treviso in data 11.12.2020 e non notificata.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Dichiarare cessata la materia del contendere sulle cartelle: Per la cartella n. 11320090032799340000, vi è stato Stralcio totale 16.02.2020 , Per la cartella n. 11320100014195477000 vi è stato Stralcio totale 11.02.2023, Per la cartella n. 11320100021891332000, vi è stato Stralcio totale 16.02.2020 . Rigettare il ricorso di primo grado sulle residue cartelle: 11320090024768786000 e 11320179000962252000 . Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
*
Motivi della decisione
1 1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione il Tribunale di Treviso accoglieva parzialmente i ricorsi (confluiti in un unico procedimento) proposti da in opposizione a due intimazioni di pagamento ed atti CP_1 sottostati (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito), nei limiti dell'eccezione (recuperatoria) di prescrizione sollevata, riducendo così gli importi delle intimazioni di pagamento pervenute dall' per il resto, rigettava il ricorso Pt_1
e, per l'effetto, confermava le intimazioni per gli importi residui.
In particolare, il era destinatario di due intimazioni di CP_1 pagamento:
- la n. 11320189006048325000: con la quale gli era stato ingiunto il pagamento delle somme già contemplate in precedentemente emesse cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
- la n. 11320189006048325000: con la quale gli era stato ingiunto il pagamento delle somme già contemplate in precedentemente emessi avvisi di addebito.
1.1. Nello specifico, in relazione alle notifiche delle cartelle esattoriali, il giudice di prime cure rilevava che l' non aveva fornito adeguata prova della Pt_1 loro effettuazione. Quanto alle notifiche degli avvisi di addebito, invece, il primo giudice riteneva che la loro notificazione fosse andata a buon fine, vista l'utilizzazione del mezzo postale, previsto dall'ordinamento e adeguatamente documentato dall'Istituto previdenziale.
1.2. Nel merito, il giudice trevigiano accoglieva, per quanto oggi di interesse, l'eccezione di prescrizione dei contributi, visto il decorso del termine quinquennale e la mancata prova di atti interruttivi nei termini.
In ordine agli avvisi di addebito, invece, il giudice di prime cure evidenziava che il avrebbe dovuto sollevare il motivo d'impugnazione nel termine di CP_1 quaranta giorni dalla notifica dei singoli avvisi, mentre, con l'opposizione all'esecuzione promossa non potevano essere sollevati i motivi di opposizione né di forma, né di merito, né di prescrizione. La sentenza gravata, visto il decorso del termine quinquennale e la mancata prova di atti interruttivi nei termini con riferimento ai crediti portati dalle summenzionate cartelle, concludeva quindi per la prescrizione dei crediti portati dalle dette cartelle di pagamento e per l'effetto riduceva l'importo complessivo delle intimazioni di pagamento per un importo pari a quello delle cartelle stesse;
respingeva nel
2 resto il ricorso e confermava l'intimazione di pagamento per gli importi residui;
compensava le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello l' con atto Pt_1 depositato in data 11/6/2021.
2.1. Con il primo motivo d'impugnazione, l' evidenziava come il Pt_1 primo giudice avesse omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102, comma 2, c.p.c., in quanto sarebbe stato litisconsorte necessario anche il concessionario per la riscossione, vista, peraltro, la sua competenza nella formazione e notificazione delle cartelle esattoriali;
a sostegno richiamava la sentenza n. 835/2016 della Corte di Cassazione.
2.2. Con il secondo motivo di censura, l'appellante metteva in luce la competenza del concessionario alla riscossione per la notifica delle cartelle esattoriali, peraltro rilevata dal primo giudice, che però sarebbe giunto a una conclusione errata, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte. Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie dell'ente, con cui veniva richiesto di ordinare all'agente di riscossione la produzione in giudizio degli atti compiuti per il recupero dei crediti.
In aggiunta a ciò, l' elencava, per ciascuna cartella, le azioni esecutive Pt_1 emerse dai propri archivi al fine di procedere alla riscossione: erano state effettuate, infatti, diverse iscrizioni ipotecarie, diversi fermi amministrativi su beni mobili registrati e pignoramenti presso terzi.
2.3. L' , infine, richiamava le proprie difese avanti il giudice di prime cure Pt_1
e le note autorizzate del 31.1.2020 e sottolineava come le eccezioni nel merito dovessero essere considerate inammissibili, visto il mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione.
Per il resto, l' evidenziava che il , fino al 13.11.2014, Pt_1 CP_1 risultava socio accomandatario della di per la Controparte_3 quale svolgeva attività part – time, da cui derivava l'obbligo di contribuzione, e che non erano giunte all'ente comunicazioni di cessazione dell'attività o cancellazione dal registro delle imprese.
3. Non si è costituito nel presente giudizio pur CP_1 correttamente effettuata la notifica dell'atto di appello.
3 4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 29/9/2022, è stata rinviata per ragioni organizzative al 6/4/2023, al 21/3/2024, al 19/12/2024 e al 30/10/2025 nel corso della quale la difesa dell' ha dato atto dello Pt_1 stralcio di porzione delle cartelle oggetto di appello e chiesto differimento dell'udienza per consentire l'acquisizione di documentazione presso
[...]
al fine di dar prova dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi CP_4 della prescrizione del credito portato dalle residuali (due) cartello oggetto di domanda.
Il Collegio, assunta la causa in riserva, ha fissato, nulla autorizzando, successiva udienza al 6/11/2025 nel corso della quale, preso atto dell'invio da parte di della suddetta documentazione, la parte appellante ha precisato Pt_1 le conclusioni (come da nota dimessa in data 6/11/2025).
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Innanzitutto, quanto al primo motivo di appello – apparentemente rinunciato alla luce delle conclusioni da ultimo rassegnate (cfr. nota datata 6/11/2025) - afferente al dedotto vizio della pronuncia appellata per non avere questa disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti di appare qui sufficiente richiamare il consolidato Controparte_4 orientamento giurisprudenziale secondo il quale <In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>> (Cass civ Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Deve pertanto escludersi che sia necessaria la presenza, all'interno del presente giudizio, dell'Ente incaricato da della riscossione dei crediti. Pt_1
7. Quanto al mancato accoglimento della richiesta acquisizione, presso della documentazione attestante l'avvenuta Controparte_4 comunicazione/notifica da parte dell di riscossione degli atti CP_5 determinanti interruzione del decorso della prescrizione, preme al Collegio,
4 innanzitutto rilevare come solo in atto di appello, abbia elencato in Pt_1 modo puntuale le attività poste in essere da al fine di Controparte_4 tentare di recuperare il proprio credito. In primo grado era stato fatto invero solo generico – estremamente generico – riferimento.
Ora, alla luce di quanto sopra, non può non essere evidenziato come la richiesta istruttoria formulata ai sensi dell'art. 210 cpc. da fosse, in Pt_1 primo grado, del tutto esplorativa non potendo la stessa, per ciò solo, essere ragionevolmente accolta dal giudice di prime cure.
7.1. Fermo restando quanto sopra e, in particolare, il fatto che la richiesta pure oggi riformulata da trova il proprio substrato in allegazioni del tutto Pt_1 nuove, deve essere ricordato il consolidato orientamento del Supremo Collegio che ritiene strumento istruttorio residuale l'acquisizione presso terzi - ovvero presso una delle parti - di documentazione, essendo logicamente una simile attività circoscritta ad ipotesi nelle quali la parte che è interessata alla produzione non aveva (non ha) la possibilità di procurarsi il documento oggetto di istanza. Si richiamano, a tal riguardo, i seguenti precedenti di legittimità: - Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del 3/11/2021: <L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto>>; - Sez. 5, Ordinanza n. 33506 del 27/12/2018: <Nel processo tributario, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed in applicazione dell'art. 58, comma 1, del medesimo decreto, al giudice di appello non è più consentito ordinare il deposito di documenti, dovendo, invece, essergli riconosciuto il potere di ordinarne l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., entro gli stessi limiti consentiti al giudice di primo grado, ossia quando è impossibile acquisire altrimenti la prova, come nel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possesso dell'altra, ovvero in situazioni di oggettiva incertezza, al fine di integrare gli elementi istruttori in atti, non potendo invece essere ordinata d'ufficio l'esibizione di documenti di una parte o di un terzo, quando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa>>;
- Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014: <L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra
5 parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice>>.
Ora, è evidente come parte appellante – che di fatto ha appaltato ad un terzo il servizio di riscossione – non solo avesse la possibilità (proprio in ragione del rapporto interno con ) di procurarsi (già da prima dalla Controparte_4 ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) la documentazione attestante l'avvenuta interruzione del decorso della prescrizione, ma anche la possibilità di quantomeno descrivere (cosa che peraltro risulta avere fatto con l'atto di appello, quindi ben prima dell'odierna produzione) le attività poste in essere da al fine di Controparte_4 salvaguardare il proprio credito.
7.2. Quanto sopra determina, pertanto, l'inammissibilità della richiesta (formulata in primo grado e riformulata in questa sede) di acquisizione di documentazione presso terzi ai sensi dell'art. 210 cpc.
Anche il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
8. Vista la produzione da parte di della suddetta documentazione con Pt_1 nota pervenuta nel corso della giornata di udienza del 6/11/2025, doveroso è affermarne l'inammissibilità in ragione della tardività.
8.1. In ogni caso preme al Collegio precisare come non ricorrano nel caso di specie i presupposti per l'acquisizione d'ufficio della documentazione in oggetto ai sensi dell'art. 337 cpc.
Ed infatti, come ha più volte avuto modo di puntualizzare anche il Supremo Collegio, la Corte d'appello può disporre ai sensi dell'art. 337 cpc solo in ipotesi di incertezza della prova (circostanza qui non ricorrente) e sempre che la parte abbia fornito sufficiente e soprattutto tempestiva (cosa che qui, come già sopra detto, non si riscontra) allegazione delle circostanze che con la richiesta documentazione si intendono dimostrare (cfr. cass. civ. 1100/2023).
6 Non è quindi possibile autorizzare alla produzione – tentata in data Pt_1
6/11/2025 – della documentazione apparentemente dimostrativa del compimento di attività funzionale all'interruzione del decorso della prescrizione.
10. Viste le precisazioni di parte appellante che segnala lo stralcio di alcune cartelle – e degli inerenti crediti –, il Collegio ne prende atto in particolare evidenziando trattarsi delle cartelle aventi i seguenti numeri finali
<<…340000>> [relativa a contributi per l'anno 2009 per complessivi euro 1140,47], <<…477000>> [relativa a contributi per l'anno 2009 per complessivi euro 5340,25] e <<…32000>> [relativa a contributi per l'anno 2009 per complessivi euro 1128,90].
La domanda di parte appellante, come dalla stessa anche chiarito all'atto della finale precisazione delle conclusioni, deve intendersi quindi logicamente limitata alle cartelle con finali <<…786000>> [relativa a contributi per gli anni dal 2004 al 2009 per complessivi euro 148.252,54] e <<…033000>>
[relativa a contributi per l'anno 2004 per complessivi euro 7.691,96].
In relazione alle prime, è evidente, è doveroso dichiarare la cessazione della materia del contendere a tal proposito dovendosi rammentare come
<La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese>> (Cass. civ. 30251/2023).
Circa alle seconde, rigettati i motivi di appello e non autorizzata la produzione tardiva della documentazione di cui alla nota in data 6/11/2025, deve essere confermata la pronuncia impugnata.
11. Quanto, infine, alle spese di lite, sulle stesse non è necessario provvedere stante l'assenza di attività difensiva da parte dell'appellato in conseguenza della contumacia dello stesso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o
7 assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento con finali <<11320090032799340000>>,
<<11320100014195477000>>, 11320100021891332000>>;
- rigetta nel resto l'appello;
- nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 11/6/2021 da Parte_1
P.IVA_1
Rappresen vv. Filippo Doni elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, 6, Parte appellante contro
– C.F. CP_1 C.F._1
Parte appellata-contumace
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 466/2020 resa dal Tribunale di Treviso in data 11.12.2020 e non notificata.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Dichiarare cessata la materia del contendere sulle cartelle: Per la cartella n. 11320090032799340000, vi è stato Stralcio totale 16.02.2020 , Per la cartella n. 11320100014195477000 vi è stato Stralcio totale 11.02.2023, Per la cartella n. 11320100021891332000, vi è stato Stralcio totale 16.02.2020 . Rigettare il ricorso di primo grado sulle residue cartelle: 11320090024768786000 e 11320179000962252000 . Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
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Motivi della decisione
1 1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione il Tribunale di Treviso accoglieva parzialmente i ricorsi (confluiti in un unico procedimento) proposti da in opposizione a due intimazioni di pagamento ed atti CP_1 sottostati (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito), nei limiti dell'eccezione (recuperatoria) di prescrizione sollevata, riducendo così gli importi delle intimazioni di pagamento pervenute dall' per il resto, rigettava il ricorso Pt_1
e, per l'effetto, confermava le intimazioni per gli importi residui.
In particolare, il era destinatario di due intimazioni di CP_1 pagamento:
- la n. 11320189006048325000: con la quale gli era stato ingiunto il pagamento delle somme già contemplate in precedentemente emesse cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
- la n. 11320189006048325000: con la quale gli era stato ingiunto il pagamento delle somme già contemplate in precedentemente emessi avvisi di addebito.
1.1. Nello specifico, in relazione alle notifiche delle cartelle esattoriali, il giudice di prime cure rilevava che l' non aveva fornito adeguata prova della Pt_1 loro effettuazione. Quanto alle notifiche degli avvisi di addebito, invece, il primo giudice riteneva che la loro notificazione fosse andata a buon fine, vista l'utilizzazione del mezzo postale, previsto dall'ordinamento e adeguatamente documentato dall'Istituto previdenziale.
1.2. Nel merito, il giudice trevigiano accoglieva, per quanto oggi di interesse, l'eccezione di prescrizione dei contributi, visto il decorso del termine quinquennale e la mancata prova di atti interruttivi nei termini.
In ordine agli avvisi di addebito, invece, il giudice di prime cure evidenziava che il avrebbe dovuto sollevare il motivo d'impugnazione nel termine di CP_1 quaranta giorni dalla notifica dei singoli avvisi, mentre, con l'opposizione all'esecuzione promossa non potevano essere sollevati i motivi di opposizione né di forma, né di merito, né di prescrizione. La sentenza gravata, visto il decorso del termine quinquennale e la mancata prova di atti interruttivi nei termini con riferimento ai crediti portati dalle summenzionate cartelle, concludeva quindi per la prescrizione dei crediti portati dalle dette cartelle di pagamento e per l'effetto riduceva l'importo complessivo delle intimazioni di pagamento per un importo pari a quello delle cartelle stesse;
respingeva nel
2 resto il ricorso e confermava l'intimazione di pagamento per gli importi residui;
compensava le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello l' con atto Pt_1 depositato in data 11/6/2021.
2.1. Con il primo motivo d'impugnazione, l' evidenziava come il Pt_1 primo giudice avesse omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102, comma 2, c.p.c., in quanto sarebbe stato litisconsorte necessario anche il concessionario per la riscossione, vista, peraltro, la sua competenza nella formazione e notificazione delle cartelle esattoriali;
a sostegno richiamava la sentenza n. 835/2016 della Corte di Cassazione.
2.2. Con il secondo motivo di censura, l'appellante metteva in luce la competenza del concessionario alla riscossione per la notifica delle cartelle esattoriali, peraltro rilevata dal primo giudice, che però sarebbe giunto a una conclusione errata, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte. Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie dell'ente, con cui veniva richiesto di ordinare all'agente di riscossione la produzione in giudizio degli atti compiuti per il recupero dei crediti.
In aggiunta a ciò, l' elencava, per ciascuna cartella, le azioni esecutive Pt_1 emerse dai propri archivi al fine di procedere alla riscossione: erano state effettuate, infatti, diverse iscrizioni ipotecarie, diversi fermi amministrativi su beni mobili registrati e pignoramenti presso terzi.
2.3. L' , infine, richiamava le proprie difese avanti il giudice di prime cure Pt_1
e le note autorizzate del 31.1.2020 e sottolineava come le eccezioni nel merito dovessero essere considerate inammissibili, visto il mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione.
Per il resto, l' evidenziava che il , fino al 13.11.2014, Pt_1 CP_1 risultava socio accomandatario della di per la Controparte_3 quale svolgeva attività part – time, da cui derivava l'obbligo di contribuzione, e che non erano giunte all'ente comunicazioni di cessazione dell'attività o cancellazione dal registro delle imprese.
3. Non si è costituito nel presente giudizio pur CP_1 correttamente effettuata la notifica dell'atto di appello.
3 4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 29/9/2022, è stata rinviata per ragioni organizzative al 6/4/2023, al 21/3/2024, al 19/12/2024 e al 30/10/2025 nel corso della quale la difesa dell' ha dato atto dello Pt_1 stralcio di porzione delle cartelle oggetto di appello e chiesto differimento dell'udienza per consentire l'acquisizione di documentazione presso
[...]
al fine di dar prova dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi CP_4 della prescrizione del credito portato dalle residuali (due) cartello oggetto di domanda.
Il Collegio, assunta la causa in riserva, ha fissato, nulla autorizzando, successiva udienza al 6/11/2025 nel corso della quale, preso atto dell'invio da parte di della suddetta documentazione, la parte appellante ha precisato Pt_1 le conclusioni (come da nota dimessa in data 6/11/2025).
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Innanzitutto, quanto al primo motivo di appello – apparentemente rinunciato alla luce delle conclusioni da ultimo rassegnate (cfr. nota datata 6/11/2025) - afferente al dedotto vizio della pronuncia appellata per non avere questa disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti di appare qui sufficiente richiamare il consolidato Controparte_4 orientamento giurisprudenziale secondo il quale <In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>> (Cass civ Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Deve pertanto escludersi che sia necessaria la presenza, all'interno del presente giudizio, dell'Ente incaricato da della riscossione dei crediti. Pt_1
7. Quanto al mancato accoglimento della richiesta acquisizione, presso della documentazione attestante l'avvenuta Controparte_4 comunicazione/notifica da parte dell di riscossione degli atti CP_5 determinanti interruzione del decorso della prescrizione, preme al Collegio,
4 innanzitutto rilevare come solo in atto di appello, abbia elencato in Pt_1 modo puntuale le attività poste in essere da al fine di Controparte_4 tentare di recuperare il proprio credito. In primo grado era stato fatto invero solo generico – estremamente generico – riferimento.
Ora, alla luce di quanto sopra, non può non essere evidenziato come la richiesta istruttoria formulata ai sensi dell'art. 210 cpc. da fosse, in Pt_1 primo grado, del tutto esplorativa non potendo la stessa, per ciò solo, essere ragionevolmente accolta dal giudice di prime cure.
7.1. Fermo restando quanto sopra e, in particolare, il fatto che la richiesta pure oggi riformulata da trova il proprio substrato in allegazioni del tutto Pt_1 nuove, deve essere ricordato il consolidato orientamento del Supremo Collegio che ritiene strumento istruttorio residuale l'acquisizione presso terzi - ovvero presso una delle parti - di documentazione, essendo logicamente una simile attività circoscritta ad ipotesi nelle quali la parte che è interessata alla produzione non aveva (non ha) la possibilità di procurarsi il documento oggetto di istanza. Si richiamano, a tal riguardo, i seguenti precedenti di legittimità: - Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del 3/11/2021: <L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto>>; - Sez. 5, Ordinanza n. 33506 del 27/12/2018: <Nel processo tributario, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed in applicazione dell'art. 58, comma 1, del medesimo decreto, al giudice di appello non è più consentito ordinare il deposito di documenti, dovendo, invece, essergli riconosciuto il potere di ordinarne l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., entro gli stessi limiti consentiti al giudice di primo grado, ossia quando è impossibile acquisire altrimenti la prova, come nel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possesso dell'altra, ovvero in situazioni di oggettiva incertezza, al fine di integrare gli elementi istruttori in atti, non potendo invece essere ordinata d'ufficio l'esibizione di documenti di una parte o di un terzo, quando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa>>;
- Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014: <L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra
5 parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice>>.
Ora, è evidente come parte appellante – che di fatto ha appaltato ad un terzo il servizio di riscossione – non solo avesse la possibilità (proprio in ragione del rapporto interno con ) di procurarsi (già da prima dalla Controparte_4 ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) la documentazione attestante l'avvenuta interruzione del decorso della prescrizione, ma anche la possibilità di quantomeno descrivere (cosa che peraltro risulta avere fatto con l'atto di appello, quindi ben prima dell'odierna produzione) le attività poste in essere da al fine di Controparte_4 salvaguardare il proprio credito.
7.2. Quanto sopra determina, pertanto, l'inammissibilità della richiesta (formulata in primo grado e riformulata in questa sede) di acquisizione di documentazione presso terzi ai sensi dell'art. 210 cpc.
Anche il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
8. Vista la produzione da parte di della suddetta documentazione con Pt_1 nota pervenuta nel corso della giornata di udienza del 6/11/2025, doveroso è affermarne l'inammissibilità in ragione della tardività.
8.1. In ogni caso preme al Collegio precisare come non ricorrano nel caso di specie i presupposti per l'acquisizione d'ufficio della documentazione in oggetto ai sensi dell'art. 337 cpc.
Ed infatti, come ha più volte avuto modo di puntualizzare anche il Supremo Collegio, la Corte d'appello può disporre ai sensi dell'art. 337 cpc solo in ipotesi di incertezza della prova (circostanza qui non ricorrente) e sempre che la parte abbia fornito sufficiente e soprattutto tempestiva (cosa che qui, come già sopra detto, non si riscontra) allegazione delle circostanze che con la richiesta documentazione si intendono dimostrare (cfr. cass. civ. 1100/2023).
6 Non è quindi possibile autorizzare alla produzione – tentata in data Pt_1
6/11/2025 – della documentazione apparentemente dimostrativa del compimento di attività funzionale all'interruzione del decorso della prescrizione.
10. Viste le precisazioni di parte appellante che segnala lo stralcio di alcune cartelle – e degli inerenti crediti –, il Collegio ne prende atto in particolare evidenziando trattarsi delle cartelle aventi i seguenti numeri finali
<<…340000>> [relativa a contributi per l'anno 2009 per complessivi euro 1140,47], <<…477000>> [relativa a contributi per l'anno 2009 per complessivi euro 5340,25] e <<…32000>> [relativa a contributi per l'anno 2009 per complessivi euro 1128,90].
La domanda di parte appellante, come dalla stessa anche chiarito all'atto della finale precisazione delle conclusioni, deve intendersi quindi logicamente limitata alle cartelle con finali <<…786000>> [relativa a contributi per gli anni dal 2004 al 2009 per complessivi euro 148.252,54] e <<…033000>>
[relativa a contributi per l'anno 2004 per complessivi euro 7.691,96].
In relazione alle prime, è evidente, è doveroso dichiarare la cessazione della materia del contendere a tal proposito dovendosi rammentare come
<La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese>> (Cass. civ. 30251/2023).
Circa alle seconde, rigettati i motivi di appello e non autorizzata la produzione tardiva della documentazione di cui alla nota in data 6/11/2025, deve essere confermata la pronuncia impugnata.
11. Quanto, infine, alle spese di lite, sulle stesse non è necessario provvedere stante l'assenza di attività difensiva da parte dell'appellato in conseguenza della contumacia dello stesso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o
7 assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento con finali <<11320090032799340000>>,
<<11320100014195477000>>, 11320100021891332000>>;
- rigetta nel resto l'appello;
- nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
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