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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50946/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saira Di Eugenio, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Borromeo, per delega in atti CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la Per_ resistente, che dall'unione erano nati due figli ( in data 27.2.2001 e in data 23.10.2002), che il Per_1
Tribunale di Roma, con sentenza n. 10976/2015 (in atti, passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la determinazione di un assegno di mantenimento per i due figli a suo carico pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale, la revoca dell'assegno di mantenimento già previsto a suo carico per la moglie a decorrere dalla assunzione della stessa (aprile 2019), nonché la restituzione delle somme percepite da allora.
La resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie (in sede di memoria conclusionale, diminuito ad euro 800,00 mensili).
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status. In sede presidenziale veniva revocato l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la Pt_1
assente la domanda sul punto, e venivano confermate le condizioni di cui alla separazione (dunque, CP_1 un assegno di mantenimento per i due figli a carico del padre pari ad euro 600,00 mensili, la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per gli stessi di cui alla sentenza di separazione, oltre all'assegnazione della casa coniugale alla moglie).
Ebbene, rileva questo Collegio che non può essere assegnata la casa coniugale alla in assenza di una CP_1 domanda sul punto da parte dell'avente diritto, cioè la stessa resistente (in ogni caso, il cespite dove lei abita con i due figli è di sua esclusiva proprietà, come incontestatamente emerso).
Deve, poi, dichiararsi inammissibile la domanda restitutoria del relativa all'assegno di Pt_1 mantenimento della moglie, non potendo questa pronuncia retroagire a data antecedente all'introduzione delle domande e, in ogni caso, trattandosi di domanda non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle del contenuto necessario relative a presente giudizio di divorzio. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..; pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella restitutoria, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del
22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Quanto alla domanda che residua concernente l'assegno di mantenimento per i figli a carico del si Pt_1 osserva preliminarmente che entrambi i ragazzi vivono con la madre e non sono economicamente autonomi, circostanze pacifiche tra le parti.
In ordine alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, gli estratti conto e le dichiarazioni dei redditi delle parti, in atti:
il lavora come coordinatore infermieristico presso l'Ospedale S. Camillo Forlanini con un reddito Pt_1 complessivo pari ad euro 42.119,00 annui, vive a Cerenova di Cerveteri (RM), immobile di sua proprietà, e risulta gravato da un finanziamento per l'acquisto della detta abitazione pari ad euro 350,00 mensili, prestito che gli avrebbe concesso un suo amico (cfr. lettera de 17.6.2017 scritta dal di Pt_1 riconoscimento di debito, in atti) e la cui restituzione è, in ogni caso, tracciata sul conto corrente;
la lavora presso uno studio professionale con un reddito pari ad euro 16.562,00 complessivi annui, CP_1 vive in un immobile di sua proprietà ed è contitolare di un deposito titoli con un valore di euro 8.855,00 circa.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di poter determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per i figli a carico del pari ad euro 800,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt_1 entro il g. 5 di ogni mese, come richiesto dalla stessa. CP_1
Le spese di lite sostenute dalla resistente, in vista della natura della causa e della soccombenza del ricorrente, sono poste a carico del nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, Pt_1 compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede: - determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per i figli a carico del Pt_1 pari ad euro 800,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese. CP_1
- pone le spese di lite sostenute dalla a carico del nella misura della metà, liquidate in euro CP_1 Pt_1
1.427,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 21.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50946/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saira Di Eugenio, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Borromeo, per delega in atti CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la Per_ resistente, che dall'unione erano nati due figli ( in data 27.2.2001 e in data 23.10.2002), che il Per_1
Tribunale di Roma, con sentenza n. 10976/2015 (in atti, passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la determinazione di un assegno di mantenimento per i due figli a suo carico pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale, la revoca dell'assegno di mantenimento già previsto a suo carico per la moglie a decorrere dalla assunzione della stessa (aprile 2019), nonché la restituzione delle somme percepite da allora.
La resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie (in sede di memoria conclusionale, diminuito ad euro 800,00 mensili).
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status. In sede presidenziale veniva revocato l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la Pt_1
assente la domanda sul punto, e venivano confermate le condizioni di cui alla separazione (dunque, CP_1 un assegno di mantenimento per i due figli a carico del padre pari ad euro 600,00 mensili, la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per gli stessi di cui alla sentenza di separazione, oltre all'assegnazione della casa coniugale alla moglie).
Ebbene, rileva questo Collegio che non può essere assegnata la casa coniugale alla in assenza di una CP_1 domanda sul punto da parte dell'avente diritto, cioè la stessa resistente (in ogni caso, il cespite dove lei abita con i due figli è di sua esclusiva proprietà, come incontestatamente emerso).
Deve, poi, dichiararsi inammissibile la domanda restitutoria del relativa all'assegno di Pt_1 mantenimento della moglie, non potendo questa pronuncia retroagire a data antecedente all'introduzione delle domande e, in ogni caso, trattandosi di domanda non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle del contenuto necessario relative a presente giudizio di divorzio. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..; pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella restitutoria, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del
22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Quanto alla domanda che residua concernente l'assegno di mantenimento per i figli a carico del si Pt_1 osserva preliminarmente che entrambi i ragazzi vivono con la madre e non sono economicamente autonomi, circostanze pacifiche tra le parti.
In ordine alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, gli estratti conto e le dichiarazioni dei redditi delle parti, in atti:
il lavora come coordinatore infermieristico presso l'Ospedale S. Camillo Forlanini con un reddito Pt_1 complessivo pari ad euro 42.119,00 annui, vive a Cerenova di Cerveteri (RM), immobile di sua proprietà, e risulta gravato da un finanziamento per l'acquisto della detta abitazione pari ad euro 350,00 mensili, prestito che gli avrebbe concesso un suo amico (cfr. lettera de 17.6.2017 scritta dal di Pt_1 riconoscimento di debito, in atti) e la cui restituzione è, in ogni caso, tracciata sul conto corrente;
la lavora presso uno studio professionale con un reddito pari ad euro 16.562,00 complessivi annui, CP_1 vive in un immobile di sua proprietà ed è contitolare di un deposito titoli con un valore di euro 8.855,00 circa.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di poter determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per i figli a carico del pari ad euro 800,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt_1 entro il g. 5 di ogni mese, come richiesto dalla stessa. CP_1
Le spese di lite sostenute dalla resistente, in vista della natura della causa e della soccombenza del ricorrente, sono poste a carico del nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, Pt_1 compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede: - determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per i figli a carico del Pt_1 pari ad euro 800,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese. CP_1
- pone le spese di lite sostenute dalla a carico del nella misura della metà, liquidate in euro CP_1 Pt_1
1.427,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 21.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi