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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 506/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AT EL Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. EL BO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 506 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Gasparoli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Persona_1 CodiceFiscale_3
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Laura Tamiazzo, giusta procura alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 1524/2022 pubblicata in data 8.9.2022
Conclusioni di parte appellante:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare ammissibile e proponibile l'appello;
NEI CONFRONTI DELL'ATTRICE DI Controparte_2
NEL MERITO: rigettare le domande avversarie perché inammissibili per carenza dei presupposti di legge ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti e, solo in subordine, previo accertamento dei pagamenti effettuati dalla convenuta
[...] nell'interesse della comunione ereditaria e dei prelievi effettuati dalle altre Pt_1 cointestatarie, determinare la minor somma dovuta;
NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA DI PRIMO : CP_2 Controparte_3
IN VIA PRELIMINARE: si ribadisce l'eccezione di prescrizione delle pretese di restituzione vantate dalla convenuta nei confronti della convenuta Controparte_3
Parte_1
NEL MERITO: rigettare tutte le domande della convenuta poiché Persona_1 inammissibili per carenza dei presupposti di legge ed in ogni caso poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti e, solo in subordine, previo accertamento dei pagamenti effettuati dalla convenuta nell'interesse della comunione Parte_1 ereditaria e dei prelievi effettuati dalle altre cointestatarie, oltre che delle spese sostenute dalla medesima convenuta per il mantenimento della madre e Parte_1 della sorella e per la manutenzione degli immobili e del vivaio di famiglia, determinare
- secondo criteri tecnici e di prova assolutamente rigorosi - la minor somma dovuta;
IN OGNI CASO,
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettarsi tutte le istanze istruttorie di parte attrice di primo grado per CP_1 tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta di primo grado, oltre che nelle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. di primo grado del 29/6/2021,
29/7/2021 e 19/9/2021; - si chiede di essere ammessi alla prova per interpello di CP_1 sui capitoli di prova reiterati e indicati in atto di citazione d'appello per le
[...] ragioni esposte;
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli reiterati e specificati in atto di citazione d'appello per le ragioni esposte con i testimoni indicati;
- si chiede che venga ammessa C.t.u. contabile volta quantificazione dei costi necessari alla conduzione del vivaio di dal 2007 al 2018; Parte_2 Parte_1
- si chiede che il Giudice Voglia ordinare all'allora , ora Controparte_4 [...]
(C.F. ), ai Controparte_5 P.IVA_1 sensi degli artt. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dei contratti inerenti ai conti correnti n. 220 004513859-50, n. 004 502292 e deposito titoli n. 43619 e, in particolare, della documentazione bancaria relativa alle intestazioni dei conti e del deposito titoli degli anni 2005, 2006 e 2007;
- in subordine, si chiede che il Giudice Voglia ordinare all'attrice o alla CP_1
pag. 2/20 madre ai sensi degli artt. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dei Controparte_3 contratti inerenti ai conti correnti n. 220 004513859-50, n. 004 502292 e deposito titoli
n. 43619 dell'allora , ora Controparte_4 Controparte_5
e, in particolare, della documentazione bancaria relativa
[...] alle intestazioni dei conti e del deposito titoli degli anni 2005, 2006 e 2007.
A prova contraria:
- ci si oppone alla prova per testi formulata da parte attrice per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta di primo grado, oltre che nelle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. di primo grado del 29/6/2021, 29/7/2021 e
19/9/2021;
- in caso di ammissione della prova per testi formulata dall'attrice di primo grado, si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli stessi testi indicati dall'attrice e con gli ulteriori testi indicati dall'appellante a prova diretta;
- sempre in caso di ammissione della prova per testi formulata dall'attrice di primo grado, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli 39) e 40) qui articolati in atto di citazione d'appello con i testimoni ivi indicati;
- si chiede che vengano espunti i documenti attorei subb 138-141 per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 19/9/2021;
- ci si oppone alla richiesta attorea (di primo grado) di ordine di esibizione della perizia svolta in sede di mediazione civile ex D.Lgs. 28/2010, da rivolgersi all'Associazione dei Conciliatori del Veneto per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 19/9/2021;
- ci si oppone alle richieste di C.t.u. contabile formulata dall'attrice e dalla convenuta di primo grado per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI Per_1 comma, n. 3 c.p.c. del 19/9/2021;
- ci si oppone all'ammissione della prova per testi formulata dalla convenuta di primo grado per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 CP_3
c.p.c. del 19/9/2021;
- in caso di ammissione delle prove per testi formulate da parte della convenuta di primo grado si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi Per_1 testi indicati dalla convenuta;
- ci si oppone alla richiesta di produzione documentale formulata dalla convenuta di primo grado da rivolgersi alle banche Persona_1 Controparte_6
(già ) per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art.
[...] Controparte_4
183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 19/9/2021;
pag. 3/20 - ci si oppone alla richiesta della convenuta appellata di ammissione CP_1 delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado dalla convenuta (di primo grado) Persona_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Conclusioni di parte appellata:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e art 121 c.p.c. per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza;
- NEL MERITO: rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti sopra esposti, con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
- IN OGNI CASO, condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, con aggravamento per aver promosso un appello inammissibile ai sensi degli artt. 121 e 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo comma condannarsi controparte al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in favore dell'appellata, atteso il contegno processuale ed in particolare, la pervicacia nel tentare di strumentalizzare la realtà dei fatti pur di fronte alle evidenze documentali.
- IN VIA ISTRUTTORIA (per mero scrupolo difensivo): ammettersi le prove richieste da
nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate in primo grado e CP_1 segnatamente:
- a) ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte ai capitoli da n. 1 a n. 14
(memoria attorea ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c., pagine 7, 11, 12) ed eventualmente ammettersi a prova contraria i testi indicati sui capitoli di parte convenuta Pt_1
e sui capitoli formulati da n. 1 a n. 3 della memoria di replica ex art 183 comma
[...]
IV n. 3 c.p.c.;
- b) disporsi CTU contabile per accertare l'importo complessivo dei prelievi di denaro effettuati dalla convenuta e l'entità del danno causato dai Parte_1 disinvestimenti titoli venduti in perdita e/o prima della scadenza e/o per il mancato rinnovo degli investimenti medesimi;
- c) ordinare all' l'esibizione della Parte_3 perizia svolta dal perito nominato dal Mediatore nelle procedure riunite n. 1074 e 1080 tra le Parti a dimostrazione della mancanza di manutenzione sui beni;
- d) disporsi l'assunzione dei mezzi istruttori chiesti dall'allora convenuta
[...]
nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; Per_1
- e) ci si oppone alle prove richieste da controparte per le ragioni esposte nella terza memoria istruttoria attorea e a verbale dell'udienza del 2.12.21 che devono intendersi
pag. 4/20 integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio la CP_1 sorella al fine di ottenere, previo accertamento del prelievo da parte della Parte_1 convenuta di complessivi € 330.000,00 da conto corrente, libretto bancario e deposito titoli cointestati, la condanna alla restituzione della somma di € 110.000,00, pari alla sua quota di un terzo.
L'attrice esponeva che la provvista proveniva da risparmi del padre che erano stati intestati a loro favore qualche giorno prima che egli morisse, in data 12.4.2007.
Alla morte del padre si apriva la successione ex lege cui succedevano la moglie e le due figlie, ciascuna per la quota di un terzo, nella proprietà degli immobili siti ad Abano
Terme, mentre solo succedeva nella ditta “Vivai IA BR di Parte_1
IA NO prendendone la titolarità esclusiva ed aprendo in data 17.4.2007 una nuova ditta denominata “Vivai IA BR di IA AU, che esercitava l'attività vivaistica sugli immobili (terreni, serre e vivai) all'epoca di proprietà esclusiva di . Persona_1
A partire da tale momento iniziava ad effettuare prelievi dai conti Parte_1 cointestati senza alcuna autorizzazione nonché dai conti intestati alla sola madre
[...]
su cui aveva delega. Per_1
L'attrice evocava in giudizio anche la madre quale cointestataria per un Persona_1 terzo dei citati conto corrente, libretto bancario e deposito titoli, senza svolgere domande nei suoi confronti.
Si costituiva in persona del suo amministratore di sostegno, Persona_1 confermando i prelievi dedotti dall'attrice e rilevando la presenza di ulteriori prelievi da altri conti, cointestati o di sua esclusiva titolarità, da parte di entrambe le figlie, nonché allegando di aver effettuato atti di disposizione a favore delle figlie, da ritenersi nulli perché effetto di circonvenzione di incapace o per difetto forma, essendo donazioni;
chiedeva dunque nei confronti di entrambe la restituzione delle somme indebitamente prelevate o ricevute. si costituiva eccependo la natura ereditaria delle somme e della Parte_1 controversia e quindi l'inammissibilità della domanda di restituzione dovendosi procedere in sede di divisione ereditaria previa collazione;
allegava, comunque, di aver effettuato i prelevamenti per proseguire l'attività imprenditoriale vivaistica del padre e per sostenere il ménage familiare, anche nell'interesse della sorella e della madre e con il loro consenso.
pag. 5/20 Nel corso del giudizio e raggiungevano un accordo che Persona_1 CP_1 portava alla rinuncia delle domande della prima nei confronti della seconda e all'estinzione del giudizio tra loro.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova accoglieva la domanda attorea e quella riconvenzionale di e condannava a Persona_1 Parte_1 restituire a € 117.396,39 e a € 425.482,11, oltre interessi CP_1 Persona_1 al tasso legale dalla domanda al saldo, e a rimborsare le spese di lite, salva la compensazione di un quinto rispetto a perché soccombente virtuale Persona_1 rispetto alla domanda di nullità del comodato per cui aveva perso interesse. La motivazione è la seguente:
- andava respinta la difesa secondo cui i denari cointestati appartenevano alla comunione ereditaria successiva alla morte del padre, dal momento che la cointestazione era avvenuta prima del suo decesso, come andava respinta la tesi, sostenuta soltanto in conclusionale, che si trattasse di donazione diretta del denaro priva di forma solenne, in quanto le parti si sono sempre genericamente riferite ad un cambio di intestazione senza mai specificare le modalità concrete del trasferimento e da chi fosse stato effettuato (dal padre stesso piuttosto che dalla moglie o da una delle figlie con delega);
- non aveva contestato di aver effettuato le operazioni bancarie Parte_1 indicate dall'attrice nella citazione, se non tardivamente, e cioè in terza memoria e in conclusionale, e solo con riferimento a parte dei documenti;
- non aveva provato che le sue familiari fossero a conoscenza dei Parte_1 prelievi bancari, avendone dedotto soltanto il consenso tacito;
- non aveva fornito una quantificazione precisa delle spese Parte_1 asseritamente sostenute nell'interesse delle cointestatarie, non aveva provato di aver usato i denari prelevati proprio al fine di sostenere spese nell'interesse della famiglia, non aveva dimostrato di provvedere al vitto e alloggio delle familiari e il pagamento di debiti ereditari andava provato nell'eventuale giudizio di divisione ereditaria;
in ogni caso, nella misura in cui con l'affermazione di aver sostenuto spese nell'interesse della sorella fa valere un Parte_1 controcredito in compensazione, opera la prescrizione della domanda restitutoria tempestivamente eccepita da;
CP_1
- dichiarata la tardività dell'eccezione di prescrizione tardivamente opposta da nei confronti di , non veniva provato che i denari Parte_1 Persona_1 presenti nei conti intestati esclusivamente a quest'ultima provenissero dal marito pag. 6/20 e non veniva contestata l'effettuazione di prelievi bancari da detti conti ad opera di , né veniva dimostrata la legittimità degli stessi provando che ne Parte_1 fosse a conoscenza la madre;
discorso analogo valeva per il conto cointestato a e marito;
Persona_1
- quanto alle somme derivanti da assegni di andava respinta la Persona_1 tesi secondo tali denari costituissero donazioni di modica quantità, tenuto conto degli importi e quella per cui fossero adempimenti di obbligazione naturale nei confronti della figlia, considerato che per la maggior parte erano confluiti nel vivaio.
Avverso l'indicata pronuncia interponeva tempestivo appello Parte_1 deducendo: I. di aver contestato le operazioni indicate nell'atto di citazione di primo grado;
II. che i beni mobili dei quali è chiesta la restituzione fanno parte di comunione ereditaria indivisa;
III. che sorella e madre erano a conoscenza dei prelievi bancari dell'appellante; IV. che i prelievi erano legittimi;
V. che l'eccezione di prescrizione è fondata;
VI. che la madre non ha diritto alla restituzione di somme;
VII. che la condanna alle spese di lite è errata.
Si costituiva in appello in proprio e quale erede per la quota di ½ della CP_1 madre per aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Con la Persona_1 comparsa eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza e contestava puntualmente i motivi di impugnazione.
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 15.10.2024 con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore, veniva fissata una nuova udienza di rimessione della causa in decisione per il 23.9.2025.
2. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, poiché si ritengono sufficientemente rispettati i principi di chiarezza, sinteticità e specificità dell'atto di appello. Per quanto esso sia corposo e articolato, indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto nonché le ragioni giuridiche della richiesta riforma.
E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del pag. 7/20 rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. civ. S.U. n.
27199 del 16/11/2017).
3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1. L'esclusione del carattere ereditario delle pretese azionate nel presente giudizio.
L'appellante imposta plurimi motivi di impugnazione sul presupposto del carattere ereditario delle pretese azionate nel presente giudizio, sicchè appare opportuno esaminare preliminarmente tale prospettazione.
Secondo l'appellante la prova della natura ereditaria della comunione deriverebbe dall'incontestata provenienza delle somme dai denari paterni confluiti nei conti cointestati, che avrebbe comportato il sorgere della comunione alla morte del padre conseguente all'accettazione ereditaria da parte sua, della sorella e della Parte_2 madre.
Tale assunto fonderebbe conseguentemente l'opposizione alla restituzione dei denari prelevati dalla stessa appellante, in quanto si tratterebbe di un'anticipata liquidazione della quota ereditaria, inammissibile perché non dedotta in un giudizio di divisione, composto da plurime fasi che garantiscono la corretta ripartizione dei beni ereditari
(ossia formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, determinazione e attribuzione delle porzioni).
Tale prospettazione non può essere accolta perché, proprio il fatto che la cointestazione dei denari sia avvenuta quando il padre era ancora vivente (12.4.2007), ha determinato la fuoriuscita dei beni dal patrimonio paterno e, dunque, necessariamente, l'estraneità degli stessi all'asse ereditario lasciato al momento del decesso (17.4.2007).
La comunione ereditaria ha ad oggetto tutti e soli i beni che compongono il patrimonio del de cuius al tempo della morte e si costituisce di diritto tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di accettazioni di chiamate all'eredità del medesimo soggetto. Si tratta di peculiare ipotesi di comunione, definita incidentale perché nascente per legge da un fatto non riconducibile alla volontà dei comproprietari.
Sul punto, è utile richiamare la ricostruzione ben delineata da una recente sentenza di legittimità: “
4. La legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella - più generale - dettata dall'art. 1100 c.c. per la comunione c.d.
pag. 8/20 "ordinaria", definita come quella situazione in cui "la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone". Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione.
Ma la peculiarità della comunione ereditaria, che ne fa una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 c.c. e segg. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite).
La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità
(non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass., Sez. 2, n. 355 del
10/01/2011; Cass., Sez. 2, n. 1085 del 30/01/1995)” (Cassazione civile S.U., 07/10/2019
n. 25021).
Così chiaramente espressa la nozione giuridica che qui interessa, non si può ritenere che appartengano alla comunione ereditaria beni di cui il de cuius abbia disposto in vita: la disposizione a favore di terzi ne comporta necessariamente l'estromissione dal patrimonio del dante causa e l'acquisizione a quello dell'avente causa.
Ne consegue che è irrilevante ai fini del presente giudizio che la somma cointestata fosse di derivazione paterna ed è invece unicamente rilevante il fatto che con la cointestazione dei conti sia nata una comunione ordinaria in quote uguali tra le beneficiarie, con i correlati poteri di godimento e disposizione dei beni comuni.
Gli atti dispositivi compiuti dal de cuius, se eventualmente qualificati come donazioni, potrebbero semmai rilevare nel differente giudizio di divisione ereditaria, specificamente al momento della collazione, ma è valutazione estranea alla presente controversia, che concerne soltanto i rapporti tra soggetti comproprietari di beni oggetto di comunione ordinaria nata in data [...].
Svolta questa premessa, che respinge ogni successiva argomentazione dell'appellante pag. 9/20 direttamente connessa al carattere ereditario della comunione e della controversia, si procede all'esame dei singoli motivi appello.
3.2. Primo motivo di appello: contestazione delle operazioni indicate in citazione dall'attrice.
L'appellante sostiene di aver contestato la pretesa e quantificazione avversaria delle somme di cui e chiedono la restituzione sin dalla CP_1 Persona_1 procedura di Atp.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto asserito, non ha mai contestato di aver Parte_1 effettuato le operazioni bancarie dedotte e analiticamente elencate dalle controparti con i rispettivi atti costitutivi nel primo grado di giudizio e provate con la documentazione bancaria dimessa. Non si rinviene contestazione specifica dell'an e del quantum né nella comparsa di costituzione né nelle successive memorie, dalle quali si evince soltanto l'allegazione della legittimità delle operazioni menzionate.
L'appellante riporta quanto scritto a pag. 7 della memoria di costituzione e risposta nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 696 bis c.p.c. in cui avrebbe contestato l'“an di ogni pretesa … integralmente ed estensivamente” precisando “la legittimità dei prelievi dalla stessa effettuati anche con riferimento all'attività aziendale”.
Una contestazione dal tenore così generico non è sufficiente per dirsi rispettato il dettato dell'art. 167 c.p.c.
Il combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c. fonda in capo al convenuto un onere di specifica contestazione dei fatti allegati dall'attore fin dalla comparsa di costituzione e risposta, onere che si calibra rispetto alla specificità dei fatti allegati dall'attore e che ha ricadute sul piano probatorio (id est il fatto non contestato diventa pacifico).
In merito la Cassazione si è recentemente così espressa: “La violazione dell'onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017)” (Cass.sez.6
n. 27624 del 03/12/2020, in parte motiva).
Ne consegue che a fronte della deduzione chiara e specifica delle operazioni bancarie da parte della sorella e della madre, con elencazione dettagliata dei movimenti di prelievo di cui viene addebitata l'illegittimità, avrebbe dovuto precisamente e CP_1 tempestivamente contestare in comparsa di costituzione l'an e il quantum delle stesse,
pag. 10/20 non limitandosi a richiamare una precedente contestazione generica dell'an allegata in un diverso procedimento.
Le contestazioni effettuate nella memoria 183 co. 6 nr. 3 c.p.c. attengono soltanto ad alcuni documenti ritenendoli non probanti e non concernono fatti storici dedotti, pertanto sono inconferenti rispetto al motivo di impugnazione.
Con l'atto di appello reitera il rilievo, formulato per la prima volta solo in CP_1 comparsa conclusionale, della sussistenza di versamenti da lei effettuati a favore dei conti cointestati.
Si tratta di allegazione del tutto nuova e quindi tardiva, generica ed estranea al thema decidendum della presente controversia, non potendo ritenersi superata l'intempestività della allegazione dalla rilevabilità del fatto dalla documentazione dimessa – peraltro molto copiosa – dal momento che le prove devono funzionalmente sostenere l'allegazione (tempestiva) dei fatti e non possono essere utilizzate per far emergere fatti nuovi.
Si richiama, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cassazione civile sez. III, 05/03/2009, n.
5356).
Oltretutto la lettura che dà l'appellante di quei documenti è tutt'altro che congruente con la prova che vorrebbe trarne.
Al riguardo, va osservato che alcuni accrediti sono smentiti dalla documentazione bancaria in atti (gli asseriti versamenti di cui ai docc. attorei 37 e 39 sono in realtà prelevamenti, come risulta dal doc. attoreo 42) e, comunque, trattandosi di versamenti in contanti non è identificabile l'autore.
3.3. Secondo motivo di appello: appartenenza dei beni mobili oggetto di richiesta di restituzione alla comunione ereditaria.
L'appellante sostiene che i denari confluiti nei conti cointestati sono oggetto di comunione ereditaria perché derivanti dai risparmi paterni e di ciò vi sarebbe riscontro nei documenti, che provano l'origine paterna e riconoscimento esplicito da parte dell'attrice, che richiama la quota di un terzo delle cointestatarie;
afferma, altresì, che le pag. 11/20 cointestazioni sono state donazioni tipiche a esecuzione indirette, nulle perché prive di forma solenne o comunque donazioni indirette da collazionare.
Il motivo è infondato.
Premesso che i riferimenti di alla quota di un terzo erano chiaramente CP_1 attinenti alla comunione ordinaria nata con l'intestazione operata dal padre e che nella stessa di dichiarazione di successione di (doc.79 fascicolo I grado Parte_2 appellata) non vi è menzione dei conti, titoli e libretto oggetto di causa, va escluso, per quanto già evidenziato sub 3.1., che possa avere una qualche rilevanza la provenienza della provvista dal padre, in quanto non è un elemento che può fondare la qualificazione di comunione ereditaria anziché ordinaria.
L'appellante propone, poi, l'argomento della configurabilità della cointestazione dei conti come donazione diretta ad esecuzione indiretta o indiretta, alternative tra loro, strumentale al preteso riconoscimento della natura ereditaria dei beni, in quanto, secondo tale prospettazione, i trasferimenti debbono considerarsi nulli per difetto di forma con conseguente rientro nel patrimonio del de cuius al momento della morte e, dunque, di nuovo sussistenza della comunione ereditaria su quelle somme;
in ogni caso, anche ove qualificabili come donazioni indirette, sarebbero soggette a collazione.
Quanto alla collazione - al di là del fatto che è stato garantito il rapporto di proporzionalità (essendo stato attribuito un terzo a ciascuna delle cointestatarie, uniche tre eredi del defunto) - trattasi di obbligo che può essere fatto valere solo nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria e non certo in questa sede.
Quanto, invece, alla nullità per difetto di forma, l'argomento si traduce in una eccezione di nullità del trasferimento formulata tardivamente, in quanto il fatto costitutivo della dedotta nullità - ovvero che i trasferimenti integrerebbero donazione diretta nulla per difetto di forma - è stato dedotto per la prima volta da in sede di Parte_1 comparsa conclusionale di primo grado mentre, come chiarito dalla Suprema Corte (su tutte S.U. n.26242 del 12/12/2014), la quaestio nullitatis va coordinata con le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, sicchè “qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già (tempestivamente) allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass.sez. 1 n.7385 del 19/03/2025).
L'odierna appellante, nella comparsa di costituzione in primo grado, aveva allegato trattavasi di intestazione fiduciaria dei conti, mentre solo in comparsa conclusionale ha pag. 12/20 allegato che trattavasi di donazione diretta richiamando la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n.18725 del 27/07/2017, senza, peraltro, individuare l'animus donandi.
e hanno dedotto l'attribuzione patrimoniale avvenuta in CP_1 Persona_1 data 12.4.2007 come antefatto dell'odierna controversia senza mai soffermarsi sulla natura e soprattutto sulle modalità dello spostamento che, come osservato dal giudice di primo grado, poteva essere stato effettuato da o dalla moglie o da una Parte_2 delle figlie e, dunque, in assenza di prova che quel movimento sia stato effettuato dal de cuius piuttosto che da terzi (in ipotesi le cointestatarie stesse in accordo tra loro, come avvenuto con altri beni, quali i mezzi agricoli intestati a ) il presupposto Parte_1 dell'animus donandi sconta, in ogni caso, una carenza probatoria ab origine.
3.4. Terzo motivo di appello: conoscenza da parte di e CP_1 [...]
dei prelievi bancari effettuati da . Per_1 Parte_1
Deduce l'appellante di aver provato per presunzioni che madre e sorella erano a conoscenza delle operazioni bancarie da lei effettuate. Deporrebbero in tal senso l'aver vissuto nel medesimo edificio, l'aver lavorato insieme nel vivaio prima e dopo la morte del padre e l'aver ricevuto la documentazione bancaria presso l'indirizzo di residenza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Per orientamento consolidato, salva prova contraria, la cointestazione di conti correnti bancari e strumenti simili determina una presunzione di comproprietà in parti uguali del denaro depositato, la cui conseguenza è che, in assenza di consenso espresso o tacito dell'altro, ogni cointestatario non può disporre della somma depositata in misura eccedente la quota di propria spettanza (cfr. Cass. sez. 2 14/09/2022, n. 27069, sez. lav.,
27/07/2020, n. 15966, sez.2, 04/01/2018, n. 77).
Ne consegue che era onerata di provare il consenso espresso o tacito Parte_1 delle cointestatarie rispetto alle operazioni bancarie oggetto di causa;
onere che non risulta essere stato assolto, tanto meno per presunzioni ex art. 2729 c.c.: i fatti allegati non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti dal momento che più circostanze contrastano la ricostruzione dell'appellante.
Va, infatti, rilevato come non sussistesse effettivamente una condivisione quotidiana di vita e di lavoro tra le tre donne: viveva con il marito e i quattro figli in un Parte_1 appartamento distinto da quello della sorella e della madre;
ha sempre CP_1 svolto lavori estranei all'impresa vivaistica del padre prima e della sorella poi e, per quanto la madre collaborasse nell'impresa della figlia, non vi è prova che le decisioni venissero assunte di comune accordo. Le tre donne erano sicuramente legate, anche a pag. 13/20 causa delle vicissitudini che in quegli anni hanno colpito la famiglia, però il sostegno morale che hanno offerto madre e sorella nella cura dei figli di non implica che le Pt_1 stesse si confrontassero su come gestire il patrimonio comune.
Non depone per la condivisione della vita privata e lavorativa neanche quanto espresso da nella procedura di Voluntary Disclosure riguardante il fondo Persona_1 svizzero (doc. 31 pag. 10): in essa distingue chiaramente la propria gestione Per_1 familiare dai bisogni familiari e professionali delle figlie, specialmente di Pt_1
Del resto, aveva un proprio stipendio, mentre disponeva CP_1 Persona_1 della pensione e di altre entrate (ad es. gli affitti degli immobili), di conseguenza non avevano bisogno di attingere ai conti cointestati e la relazione di fiducia con Pt_1 non le portava a insospettirsi e a dubitare del suo operato.
[...]
È inoltre logicamente implausibile che per sette anni abbia saputo e CP_1 accettato che la propria parte di denaro venisse impiegata per salvare l'attività in costante perdita della sorella, dalla quale non risulta abbia mai tratto alcun utile. O che la madre abbia accettato e voluto per così tanti anni che i proventi di una vita andassero in gran parte a fondo perduto in un'attività in perdita.
Depongono, infine, per l'ignoranza dei prelievi anche le richieste di informazioni circa le proprie posizioni bancarie formulate da e nel CP_1 Persona_1 settembre e ottobre 2014, successive ai tre viaggi in Svizzera, nonché la donazione del novembre 2014 di cui la madre ha beneficiato la figlia per riequilibrare la sua posizione patrimoniale.
3.5. Quarto motivo di appello: legittimità dei prelievi.
L'appellante deduce di aver provato documentalmente e per presunzioni la legittimità dei prelievi, in quanto effettuati nell'interesse delle cointestatarie per sostenere il ménage del nucleo familiare d'origine, pagando, tra l'altro, bollette, tasse, assicurazioni, spese legali, con conseguente irripetibilità dei relativi importi perché adempimenti di obbligazioni naturali tra conviventi. Sostiene, inoltre, di aver estinto debiti paterni e di aver proseguito l'impresa familiare florovivaistica, anche nell'interesse di madre e sorella. Alla morte del padre, infatti, vi sarebbe stato un accordo tra le tre per cui lei avrebbe sostenuto ogni spesa e avrebbe continuato l'attività vivaistica del padre su richiesta della madre.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che non vi è prova in atti che vi sia stato un accordo in tal senso tra madre e figlie, viceversa smentito dalle circostanze già indicate nel precedente paragrafo e da altre che saranno in seguito evidenziate.
pag. 14/20 Va innanzitutto sottolineato come l'appellante richiami i medesimi argomenti per giustificare la legittimità dei prelievi effettuati dai conti cointestati con la madre e la sorella e da quelli in esclusiva proprietà della madre o cointestati ai genitori, volendo così legittimare ammanchi dal valore superiore a € 350.000,00 (oltre ai € 117.396,39 di sua spettanza e ai 184.000,00 di assegni da parte della madre). Ebbene, a fronte di contestazioni specifiche e analiticamente documentate da parte della sorella e della madre, avrebbe dovuto specificamente quantificare i costi sostenuti Parte_1 nell'interesse delle altre e dimostrare che i singoli prelievi, spesso di importi onerosi, erano finalizzati a specifiche spese.
Al contrario l'appellante non ha fornito alcuna quantificazione specifica e documentata delle spese necessarie per sostenere il ménage del nucleo familiare d'origine composto da due/tre persone. In via approssimativa le ha calcolate tra i € 36.000,00 e i 72.000,00 annui richiamando la stima dichiarata dalla madre nel già citato doc. 31.
Tuttavia, la quantificazione fatta dall'appellante è smentita dal medesimo documento, nel quale viene dichiarato che, della somma di € 72.000,00 prelevata dal detto fondo, solo € 22.000,00 erano destinati in parte alla gestione familiare e peraltro per annualità non solo “correnti” ma anche “future”. Pertanto, se anche si volesse riconoscere un valore indiziante alla dichiarazione di resa tuttavia in una sede Persona_1 peculiare, resterebbe un conteggio approssimativo, riferito a plurime annualità e non comprovato da altri documenti e, comunque, di entità tale da non giustificare gli importi indicati dall'appellante.
Manca, infatti, agli atti la prova che i numerosi e consistenti prelievi, assegni e bonifici effettuati da siano stati impiegati per pagare spese nell'interesse della Parte_1 madre e della sorella. Delle fatture e bollette prodotte, molte non sono accompagnate dal pagamento, altre risultano pagate in contanti, pertanto non è possibile risalire a chi abbia sostenuto la spesa. Il fatto di poter produrre detta documentazione non indica univocamente di aver effettuato il pagamento, dal momento che la stessa potrebbe essere stata semplicemente rinvenuta nell'appartamento in cui abitavano madre e sorella.
A ciò si aggiunge che, anche laddove finalizzati alla gestione del ménage familiare, non sarebbe possibile qualificarli come contributi patrimoniali tra conviventi e, dunque, adempimenti irripetibili di obbligazioni naturali.
Plurime le ragioni a riprova: non conviveva con la madre e la sorella, ma Parte_1 abitava con il marito e i figli in un distinto appartamento;
gli asseriti contributi non provenivano dalle due familiari ma era la stessa a prelevarli;
non essendo stata Pt_1
pag. 15/20 effettuata una quantificazione dei costi di gestione familiare non è possibile valutare la proporzionalità degli stessi al patrimonio delle conviventi. Ne consegue che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante non si attaglia al caso di specie per mancanza dei requisiti della fattispecie legale (cioè a dire convivenza, attribuzioni, spontaneità e proporzionalità).
Quanto ai debiti ereditari paterni, anch'essi non risultano quantificati precisamente e, in ogni caso, rileverebbero nell'eventuale e differente giudizio di divisione ereditaria.
Da ultimo va rilevato che la documentazione in atti dimostra che l'impresa vivaistica costituiva impresa individuale nell'esclusiva titolarità di di conseguenza Parte_1 le scelte imprenditoriali, come le perdite, sono attribuibili unicamente a costei.
Che dopo la morte del padre l'impresa sia stata da lei gestita solo per impegno morale verso la madre oltre che non credibile, dal momento che vi aveva sempre lavorato e non ha allegato di aver voluto dedicarsi ad altra occupazione, è pure giuridicamente irrilevante. Se anche la madre poteva aiutarla nel concreto eseguendo determinate attività materiali, non vi è prova che la gestione fosse collettiva e condivisa: in tanti anni considerati non risulta alcun atto di tipo gestorio-imprenditoriale ascrivibile alla madre.
A maggior ragione, se davvero si fosse assentata, come allega, dal 2007 Parte_1 al 2013 dal vivaio per accudire di più marito e figli risulterebbe qualche atto compiuto dalla madre. Va poi esclusa ogni partecipazione della sorella , la quale ha sempre CP_1 svolto lavori al di fuori dell'impresa vivaistica.
In ogni caso, va sottolineato che la normativa in tema di impresa familiare, se ove applicabile al caso di specie, non favorirebbe l'appellante: essa è nata allo scopo di tutelare il familiare collaboratore dal lavoro gratuito mediante partecipazione agli utili, i quali non risultano essere mai stati attribuiti alle due familiari. La sussistenza di un'impresa familiare non comporterebbe comunque la ripartizione delle perdite e l'autorizzazione ad utilizzare denaro dei singoli membri della famiglia per sanare i passivi imprenditoriali.
3.6. Quinto motivo di appello: fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
L'appellante lamenta il fatto che non è stata riconosciuta la tempestività dell'eccezione di prescrizione da lei opposta nei confronti della madre, formulata nella prima memoria ex art 183, co. 6, c.p.c. e quindi nella prima difesa successiva alla comparsa di
[...]
. Per_1
Il motivo non può trovare accoglimento.
Premesso che la parte di sentenza impugnata e citata non appare pertinente con quanto motivato dall'appellante, dal momento che si riferisce ad un'eccezione di prescrizione pag. 16/20 diversa da quella formulata e richiamata da va in ogni caso confermata Parte_1 la tardività dell'eccezione. Infatti l'eccezione di prescrizione nei confronti della domanda riconvenzionale avanzata da un altro convenuto va sollevata in prima udienza, essendo la prima occasione di difesa, e non invece nella prima memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c. Sul punto la giurisprudenza è granitica: “L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione” (Cass. sez. 3, 19/12/2024, n. 33327) in quanto “l'art. 183 c.p.c. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma” in quanto “la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. sez.1 nr.
22688 del 05/08/2025).
3.7. Sesto motivo di appello: non esiste in capo a il diritto alla Persona_1 restituzione di somme.
Rispetto alla posizione di l'appellante richiama le difese già svolte per Persona_1 legittimare i prelievi effettuati sui conti cointestati e su quelli intestati alla sola madre o cointestati ai genitori. Sostiene, inoltre, di aver operato in forza di delega conferita dalla madre, contesta le quantificazioni di bonifici e prelievi rispetto al conto corrente
503997, censura il conteggio di un assegno dall'importo di € 5.000,00 (conto corrente
040216) perché emesso prima della morte del padre e lamenta l'obbligo di restituzione della donazione di € 50.000,00 disposta a suo favore con denari del conto svizzero perché deve essere oggetto di collazione al momento della divisione dell'eredità materna.
Il motivo è infondato.
Dal momento che le difese spese dall'appellante sono le medesime rispetto a CP_1
e a e con riguardo alle operazioni bancarie eseguite su tutti i
[...] Persona_1 conti, cointestati e non, si rinvia a quanto scritto in tutti i precedenti paragrafi.
Va soltanto aggiunto che non vi è prova che le provviste dei conti intestati alla madre o cointestati con il padre siano derivate esclusivamente dalle attività imprenditoriali di quest'ultimo. Dalle dichiarazioni dei redditi e dagli altri documenti dimessi si evince pag. 17/20 che la famiglia d'origine di aveva disponibilità economiche e ha Persona_1 trasmesso alla stessa e al marito l'attività della gioielleria e del vivaio. Parte_2
Ad ogni modo, se anche si sia trattato di donazioni effettuate da alla Parte_2 moglie, di cui non risultano prove agli atti, sono valutazioni che rileveranno nell'eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria nata dalla successione mortis causa di Pt_2
Rispetto alla qualificazione degli assegni emessi da a favore della figlia Persona_1 come attribuzioni patrimoniali tra conviventi e, dunque, adempimenti di obbligazioni naturali irripetibili, mancano la convivenza e la proporzionalità per le ragioni già espresse al paragrafo 3.5.
Va precisato inoltre che il fatto che disponesse della delega della madre a Parte_1 operare sui conti di quest'ultima, non l'ha autorizzava a compiere qualsivoglia operazione che non fosse voluta dalla titolare del conto. Non essendo stata fornita prova del consenso di quest'ultima alle operazioni bancarie attuate da , le stesse CP_1 sono indebite e vanno restituite.
Quanto alle contestazioni mosse alla quantificazione di bonifici e prelievi operati sul conto 503997, va chiarito che le somme (rispettivamente € 218.601,42 e 71.285,27) sono state dedotte e documentate da fin dalla comparsa di costituzione Persona_1 in primo grado e non le ha mai contestate, non assolvendo l'onere su di Parte_1 lei incombente ex art. 167 c.p.c. (cfr. paragrafo 3.2). Inoltre, il Tribunale ha conteggiato le operazioni bancarie richiamando i documenti da cui risultano e pur avendo espressamente nominato solo i prelievi, ha inteso comprendere anche gli assegni, sempre allegati e provati dalla facendo riferimento all'importo indicato nel doc. Per_1
15.
Rispetto all'assegno dall'importo di € 5.000,00 (c.c. 040216) emesso prima della morte del padre, va rilevato come le domande proposte da si riferiscono ad un Persona_1 periodo che inizia dall'1.1.2007, antecedente al decesso di e tali importo Parte_2
è stato tratto dal conto all'epoca cointestato tra i coniugi, sicchè ha Persona_1 diritto di chiedere e ottenere la restituzione della somma nella misura della metà, come ha correttamente calcolato il Tribunale.
Con riguardo all'importo di € 50.000,00 proveniente dal conto svizzero, che l'appellante sostiene che, in quanto donazione (come tale qualificata dalla stessa
, sarebbe soggetta a collazione, al di là della valenza della qualificazione fatta in Per_1 un atto finalizzato a giustificare, a fini fiscali, i prelievi, va ribadito che la collazione è istituto che si colloca esclusivamente nell'ambito della divisione ereditaria trattandosi di pag. 18/20 istituto funzionale all'individuazione della massa da dividere e in quella sede va fatto valere, tanto più che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio Persona_1 era ancora in vita
3.8. Settimo motivo di appello: errata condanna alle spese di lite di primo grado.
L'appellante censura la regolamentazione delle spese di lite di primo grado, che ha determinato la sua condanna al pagamento a favore delle controparti, sostenendo che le ragioni di critica alla sentenza dimostrano la fondatezza delle sue difese nonché adducendo la complessità delle questioni, il numero e l'articolazione delle reciproche contestazioni per giustificare l'integrale compensazione tra le parti.
Il motivo non merita accoglimento.
Le spese di lite del primo grado sono state correttamente regolate seguendo il criterio della soccombenza, essendo stata provata la fondatezza di ciascuna domanda proposta nei confronti di (a eccezione della domanda di nullità del comodato Parte_1 stipulato con , rispetto a cui vi è stata soccombenza di quest'ultima e il Persona_1
Tribunale ne ha tenuto conto con la compensazione di un quinto). Inoltre non vi erano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza) per l'integrale compensazione delle spese.
4. Regolamentazione delle spese.
Ne consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza del
Tribunale di Padova n. 1524/2022 pubblicata in data 8.9.2022.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. non sussistendo condotte oggettivamente integranti abuso del processo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione viene fatta secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 (scaglione di riferimento da € 520.001,00 a 1.000.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n.
1524/2022 pubblicata in data 8.9.2022;
pag. 19/20 2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 18.511,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL BO AT EL
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
OR NI magistrato ordinario in tirocinio.
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 506/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AT EL Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. EL BO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 506 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Gasparoli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Persona_1 CodiceFiscale_3
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Laura Tamiazzo, giusta procura alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 1524/2022 pubblicata in data 8.9.2022
Conclusioni di parte appellante:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare ammissibile e proponibile l'appello;
NEI CONFRONTI DELL'ATTRICE DI Controparte_2
NEL MERITO: rigettare le domande avversarie perché inammissibili per carenza dei presupposti di legge ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti e, solo in subordine, previo accertamento dei pagamenti effettuati dalla convenuta
[...] nell'interesse della comunione ereditaria e dei prelievi effettuati dalle altre Pt_1 cointestatarie, determinare la minor somma dovuta;
NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA DI PRIMO : CP_2 Controparte_3
IN VIA PRELIMINARE: si ribadisce l'eccezione di prescrizione delle pretese di restituzione vantate dalla convenuta nei confronti della convenuta Controparte_3
Parte_1
NEL MERITO: rigettare tutte le domande della convenuta poiché Persona_1 inammissibili per carenza dei presupposti di legge ed in ogni caso poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti e, solo in subordine, previo accertamento dei pagamenti effettuati dalla convenuta nell'interesse della comunione Parte_1 ereditaria e dei prelievi effettuati dalle altre cointestatarie, oltre che delle spese sostenute dalla medesima convenuta per il mantenimento della madre e Parte_1 della sorella e per la manutenzione degli immobili e del vivaio di famiglia, determinare
- secondo criteri tecnici e di prova assolutamente rigorosi - la minor somma dovuta;
IN OGNI CASO,
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettarsi tutte le istanze istruttorie di parte attrice di primo grado per CP_1 tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta di primo grado, oltre che nelle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. di primo grado del 29/6/2021,
29/7/2021 e 19/9/2021; - si chiede di essere ammessi alla prova per interpello di CP_1 sui capitoli di prova reiterati e indicati in atto di citazione d'appello per le
[...] ragioni esposte;
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli reiterati e specificati in atto di citazione d'appello per le ragioni esposte con i testimoni indicati;
- si chiede che venga ammessa C.t.u. contabile volta quantificazione dei costi necessari alla conduzione del vivaio di dal 2007 al 2018; Parte_2 Parte_1
- si chiede che il Giudice Voglia ordinare all'allora , ora Controparte_4 [...]
(C.F. ), ai Controparte_5 P.IVA_1 sensi degli artt. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dei contratti inerenti ai conti correnti n. 220 004513859-50, n. 004 502292 e deposito titoli n. 43619 e, in particolare, della documentazione bancaria relativa alle intestazioni dei conti e del deposito titoli degli anni 2005, 2006 e 2007;
- in subordine, si chiede che il Giudice Voglia ordinare all'attrice o alla CP_1
pag. 2/20 madre ai sensi degli artt. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dei Controparte_3 contratti inerenti ai conti correnti n. 220 004513859-50, n. 004 502292 e deposito titoli
n. 43619 dell'allora , ora Controparte_4 Controparte_5
e, in particolare, della documentazione bancaria relativa
[...] alle intestazioni dei conti e del deposito titoli degli anni 2005, 2006 e 2007.
A prova contraria:
- ci si oppone alla prova per testi formulata da parte attrice per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta di primo grado, oltre che nelle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. di primo grado del 29/6/2021, 29/7/2021 e
19/9/2021;
- in caso di ammissione della prova per testi formulata dall'attrice di primo grado, si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli stessi testi indicati dall'attrice e con gli ulteriori testi indicati dall'appellante a prova diretta;
- sempre in caso di ammissione della prova per testi formulata dall'attrice di primo grado, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli 39) e 40) qui articolati in atto di citazione d'appello con i testimoni ivi indicati;
- si chiede che vengano espunti i documenti attorei subb 138-141 per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 19/9/2021;
- ci si oppone alla richiesta attorea (di primo grado) di ordine di esibizione della perizia svolta in sede di mediazione civile ex D.Lgs. 28/2010, da rivolgersi all'Associazione dei Conciliatori del Veneto per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 19/9/2021;
- ci si oppone alle richieste di C.t.u. contabile formulata dall'attrice e dalla convenuta di primo grado per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI Per_1 comma, n. 3 c.p.c. del 19/9/2021;
- ci si oppone all'ammissione della prova per testi formulata dalla convenuta di primo grado per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 CP_3
c.p.c. del 19/9/2021;
- in caso di ammissione delle prove per testi formulate da parte della convenuta di primo grado si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi Per_1 testi indicati dalla convenuta;
- ci si oppone alla richiesta di produzione documentale formulata dalla convenuta di primo grado da rivolgersi alle banche Persona_1 Controparte_6
(già ) per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art.
[...] Controparte_4
183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 19/9/2021;
pag. 3/20 - ci si oppone alla richiesta della convenuta appellata di ammissione CP_1 delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado dalla convenuta (di primo grado) Persona_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Conclusioni di parte appellata:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e art 121 c.p.c. per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza;
- NEL MERITO: rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti sopra esposti, con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
- IN OGNI CASO, condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, con aggravamento per aver promosso un appello inammissibile ai sensi degli artt. 121 e 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo comma condannarsi controparte al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in favore dell'appellata, atteso il contegno processuale ed in particolare, la pervicacia nel tentare di strumentalizzare la realtà dei fatti pur di fronte alle evidenze documentali.
- IN VIA ISTRUTTORIA (per mero scrupolo difensivo): ammettersi le prove richieste da
nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate in primo grado e CP_1 segnatamente:
- a) ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte ai capitoli da n. 1 a n. 14
(memoria attorea ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c., pagine 7, 11, 12) ed eventualmente ammettersi a prova contraria i testi indicati sui capitoli di parte convenuta Pt_1
e sui capitoli formulati da n. 1 a n. 3 della memoria di replica ex art 183 comma
[...]
IV n. 3 c.p.c.;
- b) disporsi CTU contabile per accertare l'importo complessivo dei prelievi di denaro effettuati dalla convenuta e l'entità del danno causato dai Parte_1 disinvestimenti titoli venduti in perdita e/o prima della scadenza e/o per il mancato rinnovo degli investimenti medesimi;
- c) ordinare all' l'esibizione della Parte_3 perizia svolta dal perito nominato dal Mediatore nelle procedure riunite n. 1074 e 1080 tra le Parti a dimostrazione della mancanza di manutenzione sui beni;
- d) disporsi l'assunzione dei mezzi istruttori chiesti dall'allora convenuta
[...]
nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; Per_1
- e) ci si oppone alle prove richieste da controparte per le ragioni esposte nella terza memoria istruttoria attorea e a verbale dell'udienza del 2.12.21 che devono intendersi
pag. 4/20 integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio la CP_1 sorella al fine di ottenere, previo accertamento del prelievo da parte della Parte_1 convenuta di complessivi € 330.000,00 da conto corrente, libretto bancario e deposito titoli cointestati, la condanna alla restituzione della somma di € 110.000,00, pari alla sua quota di un terzo.
L'attrice esponeva che la provvista proveniva da risparmi del padre che erano stati intestati a loro favore qualche giorno prima che egli morisse, in data 12.4.2007.
Alla morte del padre si apriva la successione ex lege cui succedevano la moglie e le due figlie, ciascuna per la quota di un terzo, nella proprietà degli immobili siti ad Abano
Terme, mentre solo succedeva nella ditta “Vivai IA BR di Parte_1
IA NO prendendone la titolarità esclusiva ed aprendo in data 17.4.2007 una nuova ditta denominata “Vivai IA BR di IA AU, che esercitava l'attività vivaistica sugli immobili (terreni, serre e vivai) all'epoca di proprietà esclusiva di . Persona_1
A partire da tale momento iniziava ad effettuare prelievi dai conti Parte_1 cointestati senza alcuna autorizzazione nonché dai conti intestati alla sola madre
[...]
su cui aveva delega. Per_1
L'attrice evocava in giudizio anche la madre quale cointestataria per un Persona_1 terzo dei citati conto corrente, libretto bancario e deposito titoli, senza svolgere domande nei suoi confronti.
Si costituiva in persona del suo amministratore di sostegno, Persona_1 confermando i prelievi dedotti dall'attrice e rilevando la presenza di ulteriori prelievi da altri conti, cointestati o di sua esclusiva titolarità, da parte di entrambe le figlie, nonché allegando di aver effettuato atti di disposizione a favore delle figlie, da ritenersi nulli perché effetto di circonvenzione di incapace o per difetto forma, essendo donazioni;
chiedeva dunque nei confronti di entrambe la restituzione delle somme indebitamente prelevate o ricevute. si costituiva eccependo la natura ereditaria delle somme e della Parte_1 controversia e quindi l'inammissibilità della domanda di restituzione dovendosi procedere in sede di divisione ereditaria previa collazione;
allegava, comunque, di aver effettuato i prelevamenti per proseguire l'attività imprenditoriale vivaistica del padre e per sostenere il ménage familiare, anche nell'interesse della sorella e della madre e con il loro consenso.
pag. 5/20 Nel corso del giudizio e raggiungevano un accordo che Persona_1 CP_1 portava alla rinuncia delle domande della prima nei confronti della seconda e all'estinzione del giudizio tra loro.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova accoglieva la domanda attorea e quella riconvenzionale di e condannava a Persona_1 Parte_1 restituire a € 117.396,39 e a € 425.482,11, oltre interessi CP_1 Persona_1 al tasso legale dalla domanda al saldo, e a rimborsare le spese di lite, salva la compensazione di un quinto rispetto a perché soccombente virtuale Persona_1 rispetto alla domanda di nullità del comodato per cui aveva perso interesse. La motivazione è la seguente:
- andava respinta la difesa secondo cui i denari cointestati appartenevano alla comunione ereditaria successiva alla morte del padre, dal momento che la cointestazione era avvenuta prima del suo decesso, come andava respinta la tesi, sostenuta soltanto in conclusionale, che si trattasse di donazione diretta del denaro priva di forma solenne, in quanto le parti si sono sempre genericamente riferite ad un cambio di intestazione senza mai specificare le modalità concrete del trasferimento e da chi fosse stato effettuato (dal padre stesso piuttosto che dalla moglie o da una delle figlie con delega);
- non aveva contestato di aver effettuato le operazioni bancarie Parte_1 indicate dall'attrice nella citazione, se non tardivamente, e cioè in terza memoria e in conclusionale, e solo con riferimento a parte dei documenti;
- non aveva provato che le sue familiari fossero a conoscenza dei Parte_1 prelievi bancari, avendone dedotto soltanto il consenso tacito;
- non aveva fornito una quantificazione precisa delle spese Parte_1 asseritamente sostenute nell'interesse delle cointestatarie, non aveva provato di aver usato i denari prelevati proprio al fine di sostenere spese nell'interesse della famiglia, non aveva dimostrato di provvedere al vitto e alloggio delle familiari e il pagamento di debiti ereditari andava provato nell'eventuale giudizio di divisione ereditaria;
in ogni caso, nella misura in cui con l'affermazione di aver sostenuto spese nell'interesse della sorella fa valere un Parte_1 controcredito in compensazione, opera la prescrizione della domanda restitutoria tempestivamente eccepita da;
CP_1
- dichiarata la tardività dell'eccezione di prescrizione tardivamente opposta da nei confronti di , non veniva provato che i denari Parte_1 Persona_1 presenti nei conti intestati esclusivamente a quest'ultima provenissero dal marito pag. 6/20 e non veniva contestata l'effettuazione di prelievi bancari da detti conti ad opera di , né veniva dimostrata la legittimità degli stessi provando che ne Parte_1 fosse a conoscenza la madre;
discorso analogo valeva per il conto cointestato a e marito;
Persona_1
- quanto alle somme derivanti da assegni di andava respinta la Persona_1 tesi secondo tali denari costituissero donazioni di modica quantità, tenuto conto degli importi e quella per cui fossero adempimenti di obbligazione naturale nei confronti della figlia, considerato che per la maggior parte erano confluiti nel vivaio.
Avverso l'indicata pronuncia interponeva tempestivo appello Parte_1 deducendo: I. di aver contestato le operazioni indicate nell'atto di citazione di primo grado;
II. che i beni mobili dei quali è chiesta la restituzione fanno parte di comunione ereditaria indivisa;
III. che sorella e madre erano a conoscenza dei prelievi bancari dell'appellante; IV. che i prelievi erano legittimi;
V. che l'eccezione di prescrizione è fondata;
VI. che la madre non ha diritto alla restituzione di somme;
VII. che la condanna alle spese di lite è errata.
Si costituiva in appello in proprio e quale erede per la quota di ½ della CP_1 madre per aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Con la Persona_1 comparsa eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza e contestava puntualmente i motivi di impugnazione.
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 15.10.2024 con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore, veniva fissata una nuova udienza di rimessione della causa in decisione per il 23.9.2025.
2. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, poiché si ritengono sufficientemente rispettati i principi di chiarezza, sinteticità e specificità dell'atto di appello. Per quanto esso sia corposo e articolato, indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto nonché le ragioni giuridiche della richiesta riforma.
E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del pag. 7/20 rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. civ. S.U. n.
27199 del 16/11/2017).
3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1. L'esclusione del carattere ereditario delle pretese azionate nel presente giudizio.
L'appellante imposta plurimi motivi di impugnazione sul presupposto del carattere ereditario delle pretese azionate nel presente giudizio, sicchè appare opportuno esaminare preliminarmente tale prospettazione.
Secondo l'appellante la prova della natura ereditaria della comunione deriverebbe dall'incontestata provenienza delle somme dai denari paterni confluiti nei conti cointestati, che avrebbe comportato il sorgere della comunione alla morte del padre conseguente all'accettazione ereditaria da parte sua, della sorella e della Parte_2 madre.
Tale assunto fonderebbe conseguentemente l'opposizione alla restituzione dei denari prelevati dalla stessa appellante, in quanto si tratterebbe di un'anticipata liquidazione della quota ereditaria, inammissibile perché non dedotta in un giudizio di divisione, composto da plurime fasi che garantiscono la corretta ripartizione dei beni ereditari
(ossia formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, determinazione e attribuzione delle porzioni).
Tale prospettazione non può essere accolta perché, proprio il fatto che la cointestazione dei denari sia avvenuta quando il padre era ancora vivente (12.4.2007), ha determinato la fuoriuscita dei beni dal patrimonio paterno e, dunque, necessariamente, l'estraneità degli stessi all'asse ereditario lasciato al momento del decesso (17.4.2007).
La comunione ereditaria ha ad oggetto tutti e soli i beni che compongono il patrimonio del de cuius al tempo della morte e si costituisce di diritto tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di accettazioni di chiamate all'eredità del medesimo soggetto. Si tratta di peculiare ipotesi di comunione, definita incidentale perché nascente per legge da un fatto non riconducibile alla volontà dei comproprietari.
Sul punto, è utile richiamare la ricostruzione ben delineata da una recente sentenza di legittimità: “
4. La legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella - più generale - dettata dall'art. 1100 c.c. per la comunione c.d.
pag. 8/20 "ordinaria", definita come quella situazione in cui "la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone". Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione.
Ma la peculiarità della comunione ereditaria, che ne fa una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 c.c. e segg. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite).
La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità
(non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass., Sez. 2, n. 355 del
10/01/2011; Cass., Sez. 2, n. 1085 del 30/01/1995)” (Cassazione civile S.U., 07/10/2019
n. 25021).
Così chiaramente espressa la nozione giuridica che qui interessa, non si può ritenere che appartengano alla comunione ereditaria beni di cui il de cuius abbia disposto in vita: la disposizione a favore di terzi ne comporta necessariamente l'estromissione dal patrimonio del dante causa e l'acquisizione a quello dell'avente causa.
Ne consegue che è irrilevante ai fini del presente giudizio che la somma cointestata fosse di derivazione paterna ed è invece unicamente rilevante il fatto che con la cointestazione dei conti sia nata una comunione ordinaria in quote uguali tra le beneficiarie, con i correlati poteri di godimento e disposizione dei beni comuni.
Gli atti dispositivi compiuti dal de cuius, se eventualmente qualificati come donazioni, potrebbero semmai rilevare nel differente giudizio di divisione ereditaria, specificamente al momento della collazione, ma è valutazione estranea alla presente controversia, che concerne soltanto i rapporti tra soggetti comproprietari di beni oggetto di comunione ordinaria nata in data [...].
Svolta questa premessa, che respinge ogni successiva argomentazione dell'appellante pag. 9/20 direttamente connessa al carattere ereditario della comunione e della controversia, si procede all'esame dei singoli motivi appello.
3.2. Primo motivo di appello: contestazione delle operazioni indicate in citazione dall'attrice.
L'appellante sostiene di aver contestato la pretesa e quantificazione avversaria delle somme di cui e chiedono la restituzione sin dalla CP_1 Persona_1 procedura di Atp.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto asserito, non ha mai contestato di aver Parte_1 effettuato le operazioni bancarie dedotte e analiticamente elencate dalle controparti con i rispettivi atti costitutivi nel primo grado di giudizio e provate con la documentazione bancaria dimessa. Non si rinviene contestazione specifica dell'an e del quantum né nella comparsa di costituzione né nelle successive memorie, dalle quali si evince soltanto l'allegazione della legittimità delle operazioni menzionate.
L'appellante riporta quanto scritto a pag. 7 della memoria di costituzione e risposta nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 696 bis c.p.c. in cui avrebbe contestato l'“an di ogni pretesa … integralmente ed estensivamente” precisando “la legittimità dei prelievi dalla stessa effettuati anche con riferimento all'attività aziendale”.
Una contestazione dal tenore così generico non è sufficiente per dirsi rispettato il dettato dell'art. 167 c.p.c.
Il combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c. fonda in capo al convenuto un onere di specifica contestazione dei fatti allegati dall'attore fin dalla comparsa di costituzione e risposta, onere che si calibra rispetto alla specificità dei fatti allegati dall'attore e che ha ricadute sul piano probatorio (id est il fatto non contestato diventa pacifico).
In merito la Cassazione si è recentemente così espressa: “La violazione dell'onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017)” (Cass.sez.6
n. 27624 del 03/12/2020, in parte motiva).
Ne consegue che a fronte della deduzione chiara e specifica delle operazioni bancarie da parte della sorella e della madre, con elencazione dettagliata dei movimenti di prelievo di cui viene addebitata l'illegittimità, avrebbe dovuto precisamente e CP_1 tempestivamente contestare in comparsa di costituzione l'an e il quantum delle stesse,
pag. 10/20 non limitandosi a richiamare una precedente contestazione generica dell'an allegata in un diverso procedimento.
Le contestazioni effettuate nella memoria 183 co. 6 nr. 3 c.p.c. attengono soltanto ad alcuni documenti ritenendoli non probanti e non concernono fatti storici dedotti, pertanto sono inconferenti rispetto al motivo di impugnazione.
Con l'atto di appello reitera il rilievo, formulato per la prima volta solo in CP_1 comparsa conclusionale, della sussistenza di versamenti da lei effettuati a favore dei conti cointestati.
Si tratta di allegazione del tutto nuova e quindi tardiva, generica ed estranea al thema decidendum della presente controversia, non potendo ritenersi superata l'intempestività della allegazione dalla rilevabilità del fatto dalla documentazione dimessa – peraltro molto copiosa – dal momento che le prove devono funzionalmente sostenere l'allegazione (tempestiva) dei fatti e non possono essere utilizzate per far emergere fatti nuovi.
Si richiama, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cassazione civile sez. III, 05/03/2009, n.
5356).
Oltretutto la lettura che dà l'appellante di quei documenti è tutt'altro che congruente con la prova che vorrebbe trarne.
Al riguardo, va osservato che alcuni accrediti sono smentiti dalla documentazione bancaria in atti (gli asseriti versamenti di cui ai docc. attorei 37 e 39 sono in realtà prelevamenti, come risulta dal doc. attoreo 42) e, comunque, trattandosi di versamenti in contanti non è identificabile l'autore.
3.3. Secondo motivo di appello: appartenenza dei beni mobili oggetto di richiesta di restituzione alla comunione ereditaria.
L'appellante sostiene che i denari confluiti nei conti cointestati sono oggetto di comunione ereditaria perché derivanti dai risparmi paterni e di ciò vi sarebbe riscontro nei documenti, che provano l'origine paterna e riconoscimento esplicito da parte dell'attrice, che richiama la quota di un terzo delle cointestatarie;
afferma, altresì, che le pag. 11/20 cointestazioni sono state donazioni tipiche a esecuzione indirette, nulle perché prive di forma solenne o comunque donazioni indirette da collazionare.
Il motivo è infondato.
Premesso che i riferimenti di alla quota di un terzo erano chiaramente CP_1 attinenti alla comunione ordinaria nata con l'intestazione operata dal padre e che nella stessa di dichiarazione di successione di (doc.79 fascicolo I grado Parte_2 appellata) non vi è menzione dei conti, titoli e libretto oggetto di causa, va escluso, per quanto già evidenziato sub 3.1., che possa avere una qualche rilevanza la provenienza della provvista dal padre, in quanto non è un elemento che può fondare la qualificazione di comunione ereditaria anziché ordinaria.
L'appellante propone, poi, l'argomento della configurabilità della cointestazione dei conti come donazione diretta ad esecuzione indiretta o indiretta, alternative tra loro, strumentale al preteso riconoscimento della natura ereditaria dei beni, in quanto, secondo tale prospettazione, i trasferimenti debbono considerarsi nulli per difetto di forma con conseguente rientro nel patrimonio del de cuius al momento della morte e, dunque, di nuovo sussistenza della comunione ereditaria su quelle somme;
in ogni caso, anche ove qualificabili come donazioni indirette, sarebbero soggette a collazione.
Quanto alla collazione - al di là del fatto che è stato garantito il rapporto di proporzionalità (essendo stato attribuito un terzo a ciascuna delle cointestatarie, uniche tre eredi del defunto) - trattasi di obbligo che può essere fatto valere solo nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria e non certo in questa sede.
Quanto, invece, alla nullità per difetto di forma, l'argomento si traduce in una eccezione di nullità del trasferimento formulata tardivamente, in quanto il fatto costitutivo della dedotta nullità - ovvero che i trasferimenti integrerebbero donazione diretta nulla per difetto di forma - è stato dedotto per la prima volta da in sede di Parte_1 comparsa conclusionale di primo grado mentre, come chiarito dalla Suprema Corte (su tutte S.U. n.26242 del 12/12/2014), la quaestio nullitatis va coordinata con le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, sicchè “qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già (tempestivamente) allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass.sez. 1 n.7385 del 19/03/2025).
L'odierna appellante, nella comparsa di costituzione in primo grado, aveva allegato trattavasi di intestazione fiduciaria dei conti, mentre solo in comparsa conclusionale ha pag. 12/20 allegato che trattavasi di donazione diretta richiamando la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n.18725 del 27/07/2017, senza, peraltro, individuare l'animus donandi.
e hanno dedotto l'attribuzione patrimoniale avvenuta in CP_1 Persona_1 data 12.4.2007 come antefatto dell'odierna controversia senza mai soffermarsi sulla natura e soprattutto sulle modalità dello spostamento che, come osservato dal giudice di primo grado, poteva essere stato effettuato da o dalla moglie o da una Parte_2 delle figlie e, dunque, in assenza di prova che quel movimento sia stato effettuato dal de cuius piuttosto che da terzi (in ipotesi le cointestatarie stesse in accordo tra loro, come avvenuto con altri beni, quali i mezzi agricoli intestati a ) il presupposto Parte_1 dell'animus donandi sconta, in ogni caso, una carenza probatoria ab origine.
3.4. Terzo motivo di appello: conoscenza da parte di e CP_1 [...]
dei prelievi bancari effettuati da . Per_1 Parte_1
Deduce l'appellante di aver provato per presunzioni che madre e sorella erano a conoscenza delle operazioni bancarie da lei effettuate. Deporrebbero in tal senso l'aver vissuto nel medesimo edificio, l'aver lavorato insieme nel vivaio prima e dopo la morte del padre e l'aver ricevuto la documentazione bancaria presso l'indirizzo di residenza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Per orientamento consolidato, salva prova contraria, la cointestazione di conti correnti bancari e strumenti simili determina una presunzione di comproprietà in parti uguali del denaro depositato, la cui conseguenza è che, in assenza di consenso espresso o tacito dell'altro, ogni cointestatario non può disporre della somma depositata in misura eccedente la quota di propria spettanza (cfr. Cass. sez. 2 14/09/2022, n. 27069, sez. lav.,
27/07/2020, n. 15966, sez.2, 04/01/2018, n. 77).
Ne consegue che era onerata di provare il consenso espresso o tacito Parte_1 delle cointestatarie rispetto alle operazioni bancarie oggetto di causa;
onere che non risulta essere stato assolto, tanto meno per presunzioni ex art. 2729 c.c.: i fatti allegati non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti dal momento che più circostanze contrastano la ricostruzione dell'appellante.
Va, infatti, rilevato come non sussistesse effettivamente una condivisione quotidiana di vita e di lavoro tra le tre donne: viveva con il marito e i quattro figli in un Parte_1 appartamento distinto da quello della sorella e della madre;
ha sempre CP_1 svolto lavori estranei all'impresa vivaistica del padre prima e della sorella poi e, per quanto la madre collaborasse nell'impresa della figlia, non vi è prova che le decisioni venissero assunte di comune accordo. Le tre donne erano sicuramente legate, anche a pag. 13/20 causa delle vicissitudini che in quegli anni hanno colpito la famiglia, però il sostegno morale che hanno offerto madre e sorella nella cura dei figli di non implica che le Pt_1 stesse si confrontassero su come gestire il patrimonio comune.
Non depone per la condivisione della vita privata e lavorativa neanche quanto espresso da nella procedura di Voluntary Disclosure riguardante il fondo Persona_1 svizzero (doc. 31 pag. 10): in essa distingue chiaramente la propria gestione Per_1 familiare dai bisogni familiari e professionali delle figlie, specialmente di Pt_1
Del resto, aveva un proprio stipendio, mentre disponeva CP_1 Persona_1 della pensione e di altre entrate (ad es. gli affitti degli immobili), di conseguenza non avevano bisogno di attingere ai conti cointestati e la relazione di fiducia con Pt_1 non le portava a insospettirsi e a dubitare del suo operato.
[...]
È inoltre logicamente implausibile che per sette anni abbia saputo e CP_1 accettato che la propria parte di denaro venisse impiegata per salvare l'attività in costante perdita della sorella, dalla quale non risulta abbia mai tratto alcun utile. O che la madre abbia accettato e voluto per così tanti anni che i proventi di una vita andassero in gran parte a fondo perduto in un'attività in perdita.
Depongono, infine, per l'ignoranza dei prelievi anche le richieste di informazioni circa le proprie posizioni bancarie formulate da e nel CP_1 Persona_1 settembre e ottobre 2014, successive ai tre viaggi in Svizzera, nonché la donazione del novembre 2014 di cui la madre ha beneficiato la figlia per riequilibrare la sua posizione patrimoniale.
3.5. Quarto motivo di appello: legittimità dei prelievi.
L'appellante deduce di aver provato documentalmente e per presunzioni la legittimità dei prelievi, in quanto effettuati nell'interesse delle cointestatarie per sostenere il ménage del nucleo familiare d'origine, pagando, tra l'altro, bollette, tasse, assicurazioni, spese legali, con conseguente irripetibilità dei relativi importi perché adempimenti di obbligazioni naturali tra conviventi. Sostiene, inoltre, di aver estinto debiti paterni e di aver proseguito l'impresa familiare florovivaistica, anche nell'interesse di madre e sorella. Alla morte del padre, infatti, vi sarebbe stato un accordo tra le tre per cui lei avrebbe sostenuto ogni spesa e avrebbe continuato l'attività vivaistica del padre su richiesta della madre.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che non vi è prova in atti che vi sia stato un accordo in tal senso tra madre e figlie, viceversa smentito dalle circostanze già indicate nel precedente paragrafo e da altre che saranno in seguito evidenziate.
pag. 14/20 Va innanzitutto sottolineato come l'appellante richiami i medesimi argomenti per giustificare la legittimità dei prelievi effettuati dai conti cointestati con la madre e la sorella e da quelli in esclusiva proprietà della madre o cointestati ai genitori, volendo così legittimare ammanchi dal valore superiore a € 350.000,00 (oltre ai € 117.396,39 di sua spettanza e ai 184.000,00 di assegni da parte della madre). Ebbene, a fronte di contestazioni specifiche e analiticamente documentate da parte della sorella e della madre, avrebbe dovuto specificamente quantificare i costi sostenuti Parte_1 nell'interesse delle altre e dimostrare che i singoli prelievi, spesso di importi onerosi, erano finalizzati a specifiche spese.
Al contrario l'appellante non ha fornito alcuna quantificazione specifica e documentata delle spese necessarie per sostenere il ménage del nucleo familiare d'origine composto da due/tre persone. In via approssimativa le ha calcolate tra i € 36.000,00 e i 72.000,00 annui richiamando la stima dichiarata dalla madre nel già citato doc. 31.
Tuttavia, la quantificazione fatta dall'appellante è smentita dal medesimo documento, nel quale viene dichiarato che, della somma di € 72.000,00 prelevata dal detto fondo, solo € 22.000,00 erano destinati in parte alla gestione familiare e peraltro per annualità non solo “correnti” ma anche “future”. Pertanto, se anche si volesse riconoscere un valore indiziante alla dichiarazione di resa tuttavia in una sede Persona_1 peculiare, resterebbe un conteggio approssimativo, riferito a plurime annualità e non comprovato da altri documenti e, comunque, di entità tale da non giustificare gli importi indicati dall'appellante.
Manca, infatti, agli atti la prova che i numerosi e consistenti prelievi, assegni e bonifici effettuati da siano stati impiegati per pagare spese nell'interesse della Parte_1 madre e della sorella. Delle fatture e bollette prodotte, molte non sono accompagnate dal pagamento, altre risultano pagate in contanti, pertanto non è possibile risalire a chi abbia sostenuto la spesa. Il fatto di poter produrre detta documentazione non indica univocamente di aver effettuato il pagamento, dal momento che la stessa potrebbe essere stata semplicemente rinvenuta nell'appartamento in cui abitavano madre e sorella.
A ciò si aggiunge che, anche laddove finalizzati alla gestione del ménage familiare, non sarebbe possibile qualificarli come contributi patrimoniali tra conviventi e, dunque, adempimenti irripetibili di obbligazioni naturali.
Plurime le ragioni a riprova: non conviveva con la madre e la sorella, ma Parte_1 abitava con il marito e i figli in un distinto appartamento;
gli asseriti contributi non provenivano dalle due familiari ma era la stessa a prelevarli;
non essendo stata Pt_1
pag. 15/20 effettuata una quantificazione dei costi di gestione familiare non è possibile valutare la proporzionalità degli stessi al patrimonio delle conviventi. Ne consegue che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante non si attaglia al caso di specie per mancanza dei requisiti della fattispecie legale (cioè a dire convivenza, attribuzioni, spontaneità e proporzionalità).
Quanto ai debiti ereditari paterni, anch'essi non risultano quantificati precisamente e, in ogni caso, rileverebbero nell'eventuale e differente giudizio di divisione ereditaria.
Da ultimo va rilevato che la documentazione in atti dimostra che l'impresa vivaistica costituiva impresa individuale nell'esclusiva titolarità di di conseguenza Parte_1 le scelte imprenditoriali, come le perdite, sono attribuibili unicamente a costei.
Che dopo la morte del padre l'impresa sia stata da lei gestita solo per impegno morale verso la madre oltre che non credibile, dal momento che vi aveva sempre lavorato e non ha allegato di aver voluto dedicarsi ad altra occupazione, è pure giuridicamente irrilevante. Se anche la madre poteva aiutarla nel concreto eseguendo determinate attività materiali, non vi è prova che la gestione fosse collettiva e condivisa: in tanti anni considerati non risulta alcun atto di tipo gestorio-imprenditoriale ascrivibile alla madre.
A maggior ragione, se davvero si fosse assentata, come allega, dal 2007 Parte_1 al 2013 dal vivaio per accudire di più marito e figli risulterebbe qualche atto compiuto dalla madre. Va poi esclusa ogni partecipazione della sorella , la quale ha sempre CP_1 svolto lavori al di fuori dell'impresa vivaistica.
In ogni caso, va sottolineato che la normativa in tema di impresa familiare, se ove applicabile al caso di specie, non favorirebbe l'appellante: essa è nata allo scopo di tutelare il familiare collaboratore dal lavoro gratuito mediante partecipazione agli utili, i quali non risultano essere mai stati attribuiti alle due familiari. La sussistenza di un'impresa familiare non comporterebbe comunque la ripartizione delle perdite e l'autorizzazione ad utilizzare denaro dei singoli membri della famiglia per sanare i passivi imprenditoriali.
3.6. Quinto motivo di appello: fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
L'appellante lamenta il fatto che non è stata riconosciuta la tempestività dell'eccezione di prescrizione da lei opposta nei confronti della madre, formulata nella prima memoria ex art 183, co. 6, c.p.c. e quindi nella prima difesa successiva alla comparsa di
[...]
. Per_1
Il motivo non può trovare accoglimento.
Premesso che la parte di sentenza impugnata e citata non appare pertinente con quanto motivato dall'appellante, dal momento che si riferisce ad un'eccezione di prescrizione pag. 16/20 diversa da quella formulata e richiamata da va in ogni caso confermata Parte_1 la tardività dell'eccezione. Infatti l'eccezione di prescrizione nei confronti della domanda riconvenzionale avanzata da un altro convenuto va sollevata in prima udienza, essendo la prima occasione di difesa, e non invece nella prima memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c. Sul punto la giurisprudenza è granitica: “L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione” (Cass. sez. 3, 19/12/2024, n. 33327) in quanto “l'art. 183 c.p.c. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma” in quanto “la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. sez.1 nr.
22688 del 05/08/2025).
3.7. Sesto motivo di appello: non esiste in capo a il diritto alla Persona_1 restituzione di somme.
Rispetto alla posizione di l'appellante richiama le difese già svolte per Persona_1 legittimare i prelievi effettuati sui conti cointestati e su quelli intestati alla sola madre o cointestati ai genitori. Sostiene, inoltre, di aver operato in forza di delega conferita dalla madre, contesta le quantificazioni di bonifici e prelievi rispetto al conto corrente
503997, censura il conteggio di un assegno dall'importo di € 5.000,00 (conto corrente
040216) perché emesso prima della morte del padre e lamenta l'obbligo di restituzione della donazione di € 50.000,00 disposta a suo favore con denari del conto svizzero perché deve essere oggetto di collazione al momento della divisione dell'eredità materna.
Il motivo è infondato.
Dal momento che le difese spese dall'appellante sono le medesime rispetto a CP_1
e a e con riguardo alle operazioni bancarie eseguite su tutti i
[...] Persona_1 conti, cointestati e non, si rinvia a quanto scritto in tutti i precedenti paragrafi.
Va soltanto aggiunto che non vi è prova che le provviste dei conti intestati alla madre o cointestati con il padre siano derivate esclusivamente dalle attività imprenditoriali di quest'ultimo. Dalle dichiarazioni dei redditi e dagli altri documenti dimessi si evince pag. 17/20 che la famiglia d'origine di aveva disponibilità economiche e ha Persona_1 trasmesso alla stessa e al marito l'attività della gioielleria e del vivaio. Parte_2
Ad ogni modo, se anche si sia trattato di donazioni effettuate da alla Parte_2 moglie, di cui non risultano prove agli atti, sono valutazioni che rileveranno nell'eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria nata dalla successione mortis causa di Pt_2
Rispetto alla qualificazione degli assegni emessi da a favore della figlia Persona_1 come attribuzioni patrimoniali tra conviventi e, dunque, adempimenti di obbligazioni naturali irripetibili, mancano la convivenza e la proporzionalità per le ragioni già espresse al paragrafo 3.5.
Va precisato inoltre che il fatto che disponesse della delega della madre a Parte_1 operare sui conti di quest'ultima, non l'ha autorizzava a compiere qualsivoglia operazione che non fosse voluta dalla titolare del conto. Non essendo stata fornita prova del consenso di quest'ultima alle operazioni bancarie attuate da , le stesse CP_1 sono indebite e vanno restituite.
Quanto alle contestazioni mosse alla quantificazione di bonifici e prelievi operati sul conto 503997, va chiarito che le somme (rispettivamente € 218.601,42 e 71.285,27) sono state dedotte e documentate da fin dalla comparsa di costituzione Persona_1 in primo grado e non le ha mai contestate, non assolvendo l'onere su di Parte_1 lei incombente ex art. 167 c.p.c. (cfr. paragrafo 3.2). Inoltre, il Tribunale ha conteggiato le operazioni bancarie richiamando i documenti da cui risultano e pur avendo espressamente nominato solo i prelievi, ha inteso comprendere anche gli assegni, sempre allegati e provati dalla facendo riferimento all'importo indicato nel doc. Per_1
15.
Rispetto all'assegno dall'importo di € 5.000,00 (c.c. 040216) emesso prima della morte del padre, va rilevato come le domande proposte da si riferiscono ad un Persona_1 periodo che inizia dall'1.1.2007, antecedente al decesso di e tali importo Parte_2
è stato tratto dal conto all'epoca cointestato tra i coniugi, sicchè ha Persona_1 diritto di chiedere e ottenere la restituzione della somma nella misura della metà, come ha correttamente calcolato il Tribunale.
Con riguardo all'importo di € 50.000,00 proveniente dal conto svizzero, che l'appellante sostiene che, in quanto donazione (come tale qualificata dalla stessa
, sarebbe soggetta a collazione, al di là della valenza della qualificazione fatta in Per_1 un atto finalizzato a giustificare, a fini fiscali, i prelievi, va ribadito che la collazione è istituto che si colloca esclusivamente nell'ambito della divisione ereditaria trattandosi di pag. 18/20 istituto funzionale all'individuazione della massa da dividere e in quella sede va fatto valere, tanto più che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio Persona_1 era ancora in vita
3.8. Settimo motivo di appello: errata condanna alle spese di lite di primo grado.
L'appellante censura la regolamentazione delle spese di lite di primo grado, che ha determinato la sua condanna al pagamento a favore delle controparti, sostenendo che le ragioni di critica alla sentenza dimostrano la fondatezza delle sue difese nonché adducendo la complessità delle questioni, il numero e l'articolazione delle reciproche contestazioni per giustificare l'integrale compensazione tra le parti.
Il motivo non merita accoglimento.
Le spese di lite del primo grado sono state correttamente regolate seguendo il criterio della soccombenza, essendo stata provata la fondatezza di ciascuna domanda proposta nei confronti di (a eccezione della domanda di nullità del comodato Parte_1 stipulato con , rispetto a cui vi è stata soccombenza di quest'ultima e il Persona_1
Tribunale ne ha tenuto conto con la compensazione di un quinto). Inoltre non vi erano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza) per l'integrale compensazione delle spese.
4. Regolamentazione delle spese.
Ne consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza del
Tribunale di Padova n. 1524/2022 pubblicata in data 8.9.2022.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. non sussistendo condotte oggettivamente integranti abuso del processo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione viene fatta secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 (scaglione di riferimento da € 520.001,00 a 1.000.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n.
1524/2022 pubblicata in data 8.9.2022;
pag. 19/20 2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 18.511,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL BO AT EL
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
OR NI magistrato ordinario in tirocinio.
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