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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14524/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. LA EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14524/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASAL DI PRINCIPE (CE) il 07/04/1949 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha agito avverso il CP_ provvedimento del 12 luglio 2023, con cui l' comunicava il recupero di somme indebitamente percepite su pensione cat. AS N. 04706436 di circa 650,00 mensili.
Parte ricorrente chiede che il Giudice adito dichiari la richiesta di ripetizione dell'indebito illegittima e, conseguentemente, condanni l'Istituto al suo annullamento, sulla base dell'unico motivo della impignorabilità dei crediti oggetto del provvedimento. CP_ si oppone per le ragioni di cui in memoria.
La causa può essere decisa.
2. Il ricorso va rigettato.
Giova ricostruire sinteticamente la disciplina e la giurisprudenza che si ritengono rilevanti ai fini della decisione.
1 Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr.
Cass. 2739 del 2016).
Parte ricorrente eccepisce l'impignorabilità del trattamento pensionisitco in godimento ai sensi dell'art. 545 comma 7 c.p.c., come introdotto dall'art.121 bis DL 155/2022.
Invero, nel caso di specie, non si tratta di un pignoramento da parte dell'ente della riscossione, ma di una trattenuta delle somme, indebitamente versate in favore del ricorrente (come documentato CP_ dall'ente), da parte di
Inoltre va evidenziato che la somma mensilmente trattenuta dall'ente ammonta a circa 55,00.
Pertanto il ricorso va rigettato.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, come individuato nel ricorso, nei valori minimi
(considerato il tenore delle difese delle parti) e ridotte in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente della previdenza, che liquida in € 250,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario.
Si comunichi.
Aversa, 06/10/2025 il Giudice del Lavoro
LA EN
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. LA EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14524/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASAL DI PRINCIPE (CE) il 07/04/1949 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha agito avverso il CP_ provvedimento del 12 luglio 2023, con cui l' comunicava il recupero di somme indebitamente percepite su pensione cat. AS N. 04706436 di circa 650,00 mensili.
Parte ricorrente chiede che il Giudice adito dichiari la richiesta di ripetizione dell'indebito illegittima e, conseguentemente, condanni l'Istituto al suo annullamento, sulla base dell'unico motivo della impignorabilità dei crediti oggetto del provvedimento. CP_ si oppone per le ragioni di cui in memoria.
La causa può essere decisa.
2. Il ricorso va rigettato.
Giova ricostruire sinteticamente la disciplina e la giurisprudenza che si ritengono rilevanti ai fini della decisione.
1 Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr.
Cass. 2739 del 2016).
Parte ricorrente eccepisce l'impignorabilità del trattamento pensionisitco in godimento ai sensi dell'art. 545 comma 7 c.p.c., come introdotto dall'art.121 bis DL 155/2022.
Invero, nel caso di specie, non si tratta di un pignoramento da parte dell'ente della riscossione, ma di una trattenuta delle somme, indebitamente versate in favore del ricorrente (come documentato CP_ dall'ente), da parte di
Inoltre va evidenziato che la somma mensilmente trattenuta dall'ente ammonta a circa 55,00.
Pertanto il ricorso va rigettato.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, come individuato nel ricorso, nei valori minimi
(considerato il tenore delle difese delle parti) e ridotte in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente della previdenza, che liquida in € 250,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario.
Si comunichi.
Aversa, 06/10/2025 il Giudice del Lavoro
LA EN
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