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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 22/09/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rinaldo d'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DANIELA MAMMARELLA, elettivamente domiciliata in VIA MULINO A VENTO N. 10, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. DANIELA MAMMARELLA
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRO CARRIERO, elettivamente domiciliato in CORSO V. EMANUELE III N. 45/M, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. ALESSANDRO CARRIERO
CONVENUTO nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente “si riporta alle allegazioni, deduzioni, richieste ed istanze formulate nel proprio ricorso introduttivo”.
Per il convenuto si rassegnano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte chiedendone l'integrale accoglimento”.
Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 2/10/2024, ha proposto domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto in Termoli il 15/06/2012 con , con Controparte_1 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e la conferma Persona_1 dell'assegnazione dell'uso della casa familiare alla ricorrente nonché dei tempi della sua permanenza presso il padre, come previsti con gli accordi della separazione consensuale omologata anche per la parte relativa alla ripartizione dei costi delle utenze, l'attribuzione, per intero, dell'assegno unico universale alla ricorrente, la conferma, in aggiunta a tale assegno, del contributo paterno al mantenimento del figlio minore nella misura di € 400,00 mensili, che dovranno, però, aggiungersi all'assegno unico universale, la conferma della suddivisione paritaria delle spese straordinarie necessarie per il figlio e l'estromissione della ricorrente dall'associazione ACSI A.S.D. TRAUM, corrente in Termoli, alla Via D'Ovidio 24.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato si è costituito in giudizio e, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affidamento condiviso del figlio minore, ne ha chiesto, in via principale, la collocazione principale presso il padre, con assegnazione dell'uso della casa familiare a quest'ultimo e fissazione, a carico della madre, dell'obbligo di versargli un assegno di
€ 200,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento del minore. In subordine, il convenuto ha chiesto che, confermata la collocazione paritaria del figlio minore presso ciascun genitore, peraltro non a giorni alterni ma a settimane alterne, sia disposto il mantenimento diretto del minore a cura di genitore, con esclusione dell'obbligo di corresponsione di assegni di mantenimento, ferma, in ogni caso, la suddivisione paritaria delle spese straordinarie. In via ancora più gradata, infine, il convenuto ha chiesto la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore, fissandone la misura ad € 150,00 mensili, e la modulazione dei tempi di permanenza del figlio presso di lui secondo quanto analiticamente riportato nella comparsa di costituzione in giudizio. Il convenuto, infine, ha chiesto che, in ogni caso, gli sia riconosciuto il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale, e che, nel caso di conferma dell'assegnazione dell'uso della casa familiare alla ricorrente, il costo delle utenze della casa familiare, come determinato in base al contatore separato installato, sia posto interamente a carico della Parte_1
Fallito il tentativo di conciliazione e rassegnate le conclusioni del Pubblico Ministero in epigrafe trascritte, all'udienza del 16/09/2025 le parti hanno precisato le conclusioni ribadendo quelle precedentemente formulate e hanno discusso la causa, illustrando le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle rispettive conclusioni e, all'esito, Giudice relatore delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con decreto di questo Tribunale dell'11 luglio 2022 è stata omologata la separazione personale consensuale dei coniugi e , giova Parte_1 Controparte_1 evidenziare che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente.
Il figlio minore deve essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, non Persona_1 ravvisandosi specifiche ragioni che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e una modifica della collocazione del minore nei sensi indicati dal convenuto. I tempi della permanenza del minore presso il padre devono rimanere regolati, quanto alla misura complessiva, come pagina 2 di 4 stabilito con la separazione consensuale omologata, stimandosi conveniente per il figlio, alla luce del suo buon rapporto con il padre, garantire la possibilità che padre e figlio possano godere di ampi spazi temporali di frequentazione. È opportuno, peraltro, escludere la permanenza a giorni alterni presso ciascun genitore, salvo che sia il figlio a volerla espressamente, e prevedere l'alternanza su base settimanale dal lunedì al venerdì, fermo restando quanto stabilito in sede di separazione consensuale riguardo ai fine settimana, alle festività e alle ferie estive.
La casa familiare, di cui il convenuto è nudo proprietario e i genitori di lui sono usufruttuari, deve rimanere assegnata in uso alla ricorrente, poiché tale soluzione assicura al minore la conservazione della stessa consuetudine di vita sinora positivamente sviluppata.
In ordine al mantenimento del minore, il Tribunale osserva che rispetto all'epoca degli accordi della separazione consensuale omologata la situazione economica della ricorrente è sensibilmente migliorata. La ricorrente, infatti, non è più disoccupata come lo era allora ma ha iniziato a lavorare, da ultimo come insegnante di sostegno con contratto di lavoro a tempo determinato. La situazione economica del convenuto, invece, è solo apparentemente peggiorata. Ed invero, pur essendo attualmente disoccupato da circa due anni e percettore dell'indennità di disoccupazione, il cui importo attuale è inferiore a € 800,00 mensili netti, egli ha svolto, fino a tempi recenti, un'attività di gestione di un circolo associativo relativamente alla quale, come riferito nella comparsa di costituzione in giudizio, è stato elevato un verbale di contestazione “di circa Euro 30.000,00 per aver gli agenti rilevato una eccessiva fatturazione di prodotti da bar in uscita, tale da essere ingiustificabile per un circolo sportivo e senza scopo di lucro”. Deve, quindi, presumersi, in assenza di prova contraria che il convenuto aveva l'onere di fornire, che egli abbia incamerato risorse finanziarie sufficienti ad onorare il debito con l'Erario e, inoltre, che la gestione del circolo sia stata così remunerativa da non indurlo a cercare un'altra occupazione lavorativa, che il convenuto, per età (42 anni) ed esperienze lavorative pregresse (operaio nel settore manifatturiero), era ed è sicuramente in grado di procurarsi agevolmente in tempi brevi. Quanto al finanziamento personale contratto con Compass, il convenuto non ha dimostrato che si tratti di un debito contratto per esigenze della famiglia, onde non può tenersene conto al fine di ridurre il suo contributo al mantenimento del figlio. Infine, nessuna riduzione può essere giustificata dall'ampiezza dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, la cui misura complessiva rimane immutata rispetto a quella concordata in sede di separazione consensuale omologata.
Ciò posto, e tenuto conto del fatto che il tempo trascorso dagli accordi della separazione consensuale o omologata (poco più di tre anni) non è tale da avere determinato apprezzabili mutamenti nelle esigenze di vita del minore, si stima equo ridurre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno posto a carico del convenuto a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore (che in sede di separazione consensuale era stato fissato a € 400,00 mensili comprensivi dell'assegno unico universale) a € 325,00 mensili, sempre comprensivi dell'assegno unico universale.
Tuttora congrua risulta la disciplina delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore, pure stabilita in sede di separazione consensuale omologata.
Relativamente alle utenze domestiche, gli accordi della separazione consensuale omologata prevedevano che la ripartizione forfettaria – 20% a carico dell'appartamento in uso alla e Parte_1 80% a carico degli altri appartamenti – del relativo costo commisurato all'intero edificio nel quale abitano anche il convenuto e i suoi familiari sarebbe cessata con l'installazione di un contatore distinto per la casa familiare. Di conseguenza, a partire dall'avvenuta installazione di detto contatore distinto, le utenze della casa familiare devono gravare esclusivamente sull'assegnataria Parte_1
Quanto alla domanda di esclusione dal circolo ACSI, proposta dalla ricorrente, la stessa deve essere dichiarata improponibile, in quanto, essendo soggetta al rito ordinario, non può essere introdotta e trattata nel giudizio di divorzio, soggetto al rito speciale di cui agli artt. 473 bis.11 e SS c. p. c., al quale non è legata dalla connessione qualificata indicata dall'art. 40, 3° comma, c. p. c. (cfr.: Cass. civ., Sez. pagina 3 di 4 VI, 13/03/2017, n. 6424; Cass. civ., Sez. I, 8/09/2014, n. 18870; Cass. civ., Sez. I, 21/05/2009, n. 11828).
Sussistono i presupposti, tenuto conto della natura e dell'esito del procedimento, per operare la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 2/10/2024 da contro , con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Termoli il 15/06/2012 tra nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato l'[...] a [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1 Civile del Comune di Termoli al n. 28, Parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termoli di procedere alla trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con la Persona_1 medesima collocazione concordata in sede di separazione consensuale omologata e con la facoltà, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della responsabilità genitoriale da parte del genitore presso il quale il minore si trova nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
d) conferma, relativamente ai tempi della permanenza del figlio minore presso il padre e all'assegnazione dell'uso della casa familiare e dei relativi arredi, le condizioni della separazione consensuale omologata, da intendersi qui ripetute e trascritte, con la sola parziale modificazione relativa alle modalità dell'alternanza infrasettimanale, che avverrà non più a giorni alterni dal lunedì al venerdì ma a settimane alterne dal lunedì al venerdì;
e) precisa che con l'installazione del contatore specificamente destinato alla sola casa familiare il costo delle utenze di quest'ultima, separatamente rilevato rispetto a quello delle altre unità immobiliari presenti nello stesso edificio, grava esclusivamente sull'assegnataria Parte_1
f) riduce a € 325,00 mensili, con decorrenza dal mese immediatamente successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno posto a carico di e a Controparte_1 favore di con gli accordi della separazione consensuale omologata Parte_1 con decreto di questo Tribunale dell'11 luglio 2022;
g) conferma la regolamentazione delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore concordata in sede di separazione consensuale omologata;
h) dichiara improponibile la domanda di esclusione dal circolo ACSI, proposta dalla ricorrente;
i) compensa integralmente, fra le parti private, le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, il 20/09/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rinaldo d'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DANIELA MAMMARELLA, elettivamente domiciliata in VIA MULINO A VENTO N. 10, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. DANIELA MAMMARELLA
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRO CARRIERO, elettivamente domiciliato in CORSO V. EMANUELE III N. 45/M, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. ALESSANDRO CARRIERO
CONVENUTO nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente “si riporta alle allegazioni, deduzioni, richieste ed istanze formulate nel proprio ricorso introduttivo”.
Per il convenuto si rassegnano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte chiedendone l'integrale accoglimento”.
Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 2/10/2024, ha proposto domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto in Termoli il 15/06/2012 con , con Controparte_1 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e la conferma Persona_1 dell'assegnazione dell'uso della casa familiare alla ricorrente nonché dei tempi della sua permanenza presso il padre, come previsti con gli accordi della separazione consensuale omologata anche per la parte relativa alla ripartizione dei costi delle utenze, l'attribuzione, per intero, dell'assegno unico universale alla ricorrente, la conferma, in aggiunta a tale assegno, del contributo paterno al mantenimento del figlio minore nella misura di € 400,00 mensili, che dovranno, però, aggiungersi all'assegno unico universale, la conferma della suddivisione paritaria delle spese straordinarie necessarie per il figlio e l'estromissione della ricorrente dall'associazione ACSI A.S.D. TRAUM, corrente in Termoli, alla Via D'Ovidio 24.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato si è costituito in giudizio e, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affidamento condiviso del figlio minore, ne ha chiesto, in via principale, la collocazione principale presso il padre, con assegnazione dell'uso della casa familiare a quest'ultimo e fissazione, a carico della madre, dell'obbligo di versargli un assegno di
€ 200,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento del minore. In subordine, il convenuto ha chiesto che, confermata la collocazione paritaria del figlio minore presso ciascun genitore, peraltro non a giorni alterni ma a settimane alterne, sia disposto il mantenimento diretto del minore a cura di genitore, con esclusione dell'obbligo di corresponsione di assegni di mantenimento, ferma, in ogni caso, la suddivisione paritaria delle spese straordinarie. In via ancora più gradata, infine, il convenuto ha chiesto la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore, fissandone la misura ad € 150,00 mensili, e la modulazione dei tempi di permanenza del figlio presso di lui secondo quanto analiticamente riportato nella comparsa di costituzione in giudizio. Il convenuto, infine, ha chiesto che, in ogni caso, gli sia riconosciuto il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale, e che, nel caso di conferma dell'assegnazione dell'uso della casa familiare alla ricorrente, il costo delle utenze della casa familiare, come determinato in base al contatore separato installato, sia posto interamente a carico della Parte_1
Fallito il tentativo di conciliazione e rassegnate le conclusioni del Pubblico Ministero in epigrafe trascritte, all'udienza del 16/09/2025 le parti hanno precisato le conclusioni ribadendo quelle precedentemente formulate e hanno discusso la causa, illustrando le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle rispettive conclusioni e, all'esito, Giudice relatore delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con decreto di questo Tribunale dell'11 luglio 2022 è stata omologata la separazione personale consensuale dei coniugi e , giova Parte_1 Controparte_1 evidenziare che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente.
Il figlio minore deve essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, non Persona_1 ravvisandosi specifiche ragioni che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e una modifica della collocazione del minore nei sensi indicati dal convenuto. I tempi della permanenza del minore presso il padre devono rimanere regolati, quanto alla misura complessiva, come pagina 2 di 4 stabilito con la separazione consensuale omologata, stimandosi conveniente per il figlio, alla luce del suo buon rapporto con il padre, garantire la possibilità che padre e figlio possano godere di ampi spazi temporali di frequentazione. È opportuno, peraltro, escludere la permanenza a giorni alterni presso ciascun genitore, salvo che sia il figlio a volerla espressamente, e prevedere l'alternanza su base settimanale dal lunedì al venerdì, fermo restando quanto stabilito in sede di separazione consensuale riguardo ai fine settimana, alle festività e alle ferie estive.
La casa familiare, di cui il convenuto è nudo proprietario e i genitori di lui sono usufruttuari, deve rimanere assegnata in uso alla ricorrente, poiché tale soluzione assicura al minore la conservazione della stessa consuetudine di vita sinora positivamente sviluppata.
In ordine al mantenimento del minore, il Tribunale osserva che rispetto all'epoca degli accordi della separazione consensuale omologata la situazione economica della ricorrente è sensibilmente migliorata. La ricorrente, infatti, non è più disoccupata come lo era allora ma ha iniziato a lavorare, da ultimo come insegnante di sostegno con contratto di lavoro a tempo determinato. La situazione economica del convenuto, invece, è solo apparentemente peggiorata. Ed invero, pur essendo attualmente disoccupato da circa due anni e percettore dell'indennità di disoccupazione, il cui importo attuale è inferiore a € 800,00 mensili netti, egli ha svolto, fino a tempi recenti, un'attività di gestione di un circolo associativo relativamente alla quale, come riferito nella comparsa di costituzione in giudizio, è stato elevato un verbale di contestazione “di circa Euro 30.000,00 per aver gli agenti rilevato una eccessiva fatturazione di prodotti da bar in uscita, tale da essere ingiustificabile per un circolo sportivo e senza scopo di lucro”. Deve, quindi, presumersi, in assenza di prova contraria che il convenuto aveva l'onere di fornire, che egli abbia incamerato risorse finanziarie sufficienti ad onorare il debito con l'Erario e, inoltre, che la gestione del circolo sia stata così remunerativa da non indurlo a cercare un'altra occupazione lavorativa, che il convenuto, per età (42 anni) ed esperienze lavorative pregresse (operaio nel settore manifatturiero), era ed è sicuramente in grado di procurarsi agevolmente in tempi brevi. Quanto al finanziamento personale contratto con Compass, il convenuto non ha dimostrato che si tratti di un debito contratto per esigenze della famiglia, onde non può tenersene conto al fine di ridurre il suo contributo al mantenimento del figlio. Infine, nessuna riduzione può essere giustificata dall'ampiezza dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, la cui misura complessiva rimane immutata rispetto a quella concordata in sede di separazione consensuale omologata.
Ciò posto, e tenuto conto del fatto che il tempo trascorso dagli accordi della separazione consensuale o omologata (poco più di tre anni) non è tale da avere determinato apprezzabili mutamenti nelle esigenze di vita del minore, si stima equo ridurre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno posto a carico del convenuto a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore (che in sede di separazione consensuale era stato fissato a € 400,00 mensili comprensivi dell'assegno unico universale) a € 325,00 mensili, sempre comprensivi dell'assegno unico universale.
Tuttora congrua risulta la disciplina delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore, pure stabilita in sede di separazione consensuale omologata.
Relativamente alle utenze domestiche, gli accordi della separazione consensuale omologata prevedevano che la ripartizione forfettaria – 20% a carico dell'appartamento in uso alla e Parte_1 80% a carico degli altri appartamenti – del relativo costo commisurato all'intero edificio nel quale abitano anche il convenuto e i suoi familiari sarebbe cessata con l'installazione di un contatore distinto per la casa familiare. Di conseguenza, a partire dall'avvenuta installazione di detto contatore distinto, le utenze della casa familiare devono gravare esclusivamente sull'assegnataria Parte_1
Quanto alla domanda di esclusione dal circolo ACSI, proposta dalla ricorrente, la stessa deve essere dichiarata improponibile, in quanto, essendo soggetta al rito ordinario, non può essere introdotta e trattata nel giudizio di divorzio, soggetto al rito speciale di cui agli artt. 473 bis.11 e SS c. p. c., al quale non è legata dalla connessione qualificata indicata dall'art. 40, 3° comma, c. p. c. (cfr.: Cass. civ., Sez. pagina 3 di 4 VI, 13/03/2017, n. 6424; Cass. civ., Sez. I, 8/09/2014, n. 18870; Cass. civ., Sez. I, 21/05/2009, n. 11828).
Sussistono i presupposti, tenuto conto della natura e dell'esito del procedimento, per operare la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 2/10/2024 da contro , con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Termoli il 15/06/2012 tra nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato l'[...] a [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1 Civile del Comune di Termoli al n. 28, Parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termoli di procedere alla trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con la Persona_1 medesima collocazione concordata in sede di separazione consensuale omologata e con la facoltà, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della responsabilità genitoriale da parte del genitore presso il quale il minore si trova nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
d) conferma, relativamente ai tempi della permanenza del figlio minore presso il padre e all'assegnazione dell'uso della casa familiare e dei relativi arredi, le condizioni della separazione consensuale omologata, da intendersi qui ripetute e trascritte, con la sola parziale modificazione relativa alle modalità dell'alternanza infrasettimanale, che avverrà non più a giorni alterni dal lunedì al venerdì ma a settimane alterne dal lunedì al venerdì;
e) precisa che con l'installazione del contatore specificamente destinato alla sola casa familiare il costo delle utenze di quest'ultima, separatamente rilevato rispetto a quello delle altre unità immobiliari presenti nello stesso edificio, grava esclusivamente sull'assegnataria Parte_1
f) riduce a € 325,00 mensili, con decorrenza dal mese immediatamente successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno posto a carico di e a Controparte_1 favore di con gli accordi della separazione consensuale omologata Parte_1 con decreto di questo Tribunale dell'11 luglio 2022;
g) conferma la regolamentazione delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore concordata in sede di separazione consensuale omologata;
h) dichiara improponibile la domanda di esclusione dal circolo ACSI, proposta dalla ricorrente;
i) compensa integralmente, fra le parti private, le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, il 20/09/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo pagina 4 di 4