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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10894 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7551/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Arzano Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Pecchia n. 90 c/o lo studio dell'Avv. Armando Cimmino che lo rappresenta e difende;
-APPELLANTE -
CONTRO
C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5951/2025 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata il 31.03.2025 nella causa con RG n. 16151/2024. CP_1
Conclusioni: all'udienza dell'1 ottobre 2025 la parte appellante ha concluso come da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di chiedendone la riforma CP_1 parziale limitatamente al capo relativo alle spese che ne ha statuito la compensazione, pur a fronte dell'accogliento della domanda. Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 2024 0002017 890022670575 ingiungente il pagamento dell'importo totale di € 292,45, per omesso pagamento sanzioni amm.ve riferite a verbale di contestazione al CdS n. 20172296788/ZL/20, accertato dalla Polizia Urbana del Ha però compensato le spese di giudizio con la seguente Controparte_2 motivazione: “per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalla pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione al merito della pretesa impositiva, sussistono ex art. 92, comma 2°, c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti”.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal giudicante a supporto del governo delle spese di lite contrasta con il disposto di cui all'art. 92 comma II c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, finendo per assurgere ad una mera formula di stile violativa dell'obbligo di esplicitare le effettive e reali ragioni poste a fondamento del governo delle spese, instando così per la riforma del pronunciamento impugnato sul punto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità del pronunciamento limitatamente al capo relativo alle spese, avendo il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese in violazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.), pur a fronte del pieno accoglimento della domanda e senza che fossero ravvisabili le ipotesi derogatorie di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il Concessionario della riscossione, al pari dell'Ente impositore Controparte_2 non si sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza trattata in modalità scritta dell'1 ottobre 2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella massima misura tollerata dalla legge.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Ente appellato
[...]
e del Concessionario della riscossione i quali, benché ritualmente citati, non CP_2 si sono costituiti.
Sempre in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
- 2 - I motivi di impugnazione, infatti, non collidono con le prescrizioni della disposizione citata dal momento che consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione. L'ammissibilità del gravame sotto il profilo in disamina emerge dalla semplice lettura dell'atto di impugnazione.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite e, segnatamente, alla disposta integrale compensazione, in quanto l'iter motivazionale succintamente esplicitato non consentirebbe di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni addotte.
Il motivo di censura non è degno di accoglimento.
Invero, pur a fronte della scarna motivazione estesa sul punto dal giudice di prime cure, la statuizione di compensazione adottata nella fattispecie è comunque conforme a diritto in virtù delle seguenti considerazioni, illustrate anche ad integrazione della giustificazione esternata del primo giudice.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con la recente sentenza del 19.4.2018 n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, l'operato richiamo alla “peculiarità della materia trattata” integra una formula generica sintomatica di un deficit motivazionale.
Tuttavia, stessa cosa non può dirsi in relazione alla mutevolezza e l'innovazione della normativa dirimente e della giurisprudenza in subiecta materia, di cui lo stesso giudicante ha dato chiaramente atto nella parte motiva della decisione appellata.
- 3 - La sentenza, invero, specifica innanzitutto come il D. Lgs. n. 150/11 abbia apportato rilevanti novità alla disciplina applicabile, prima contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 689/81 che è risultata conseguentemente abrogata.
La decisione, poi, si sofferma sul contrasto giurisprudenziale insorto e di come lo stesso abbia trovato composizione solo con la pronuncia delle Sezioni Unite pure indicata.
Fermo quanto precede, giova altresì evidenziare che è pacifico che il giudice dell'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, possa, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Cass. civ., sent. n. 4945/1987; Cass. civ., sent. n. 696/2002; Cass. civ., sent. n. 4889/2016; Cass. civ., sent. n. 11130/21015; Cass. civ., sent. n. 26083/2010; Cass. civ., sent. n. 7815/2016).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene di ravvisare la sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'operata integrale compensazione delle spese di lite anche in ragione della diversa qualificazione della domanda che il giudice ha dovuto operare.
Dunque, alla luce dei contrasti giurisprudenziali cennati dal primo giudice e delle ulteriori argomentazioni fornite ad integrazione della decisione appellata, si deve ritenere corretta la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite disposta in primo grado, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, la contumacia delle parti appellate induce a porre le stesse definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
- 4 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e del iscritta
[...] Controparte_1 Controparte_2 al n. 7551/2025 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'ente appellato e di Controparte_2 [...]
Controparte_1
2. rigetta l'appello;
3. pone a carico della parte che le ha anticipate le spese del grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7551/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Arzano Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Pecchia n. 90 c/o lo studio dell'Avv. Armando Cimmino che lo rappresenta e difende;
-APPELLANTE -
CONTRO
C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5951/2025 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata il 31.03.2025 nella causa con RG n. 16151/2024. CP_1
Conclusioni: all'udienza dell'1 ottobre 2025 la parte appellante ha concluso come da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di chiedendone la riforma CP_1 parziale limitatamente al capo relativo alle spese che ne ha statuito la compensazione, pur a fronte dell'accogliento della domanda. Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 2024 0002017 890022670575 ingiungente il pagamento dell'importo totale di € 292,45, per omesso pagamento sanzioni amm.ve riferite a verbale di contestazione al CdS n. 20172296788/ZL/20, accertato dalla Polizia Urbana del Ha però compensato le spese di giudizio con la seguente Controparte_2 motivazione: “per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalla pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione al merito della pretesa impositiva, sussistono ex art. 92, comma 2°, c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti”.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal giudicante a supporto del governo delle spese di lite contrasta con il disposto di cui all'art. 92 comma II c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, finendo per assurgere ad una mera formula di stile violativa dell'obbligo di esplicitare le effettive e reali ragioni poste a fondamento del governo delle spese, instando così per la riforma del pronunciamento impugnato sul punto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità del pronunciamento limitatamente al capo relativo alle spese, avendo il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese in violazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.), pur a fronte del pieno accoglimento della domanda e senza che fossero ravvisabili le ipotesi derogatorie di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il Concessionario della riscossione, al pari dell'Ente impositore Controparte_2 non si sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza trattata in modalità scritta dell'1 ottobre 2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella massima misura tollerata dalla legge.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Ente appellato
[...]
e del Concessionario della riscossione i quali, benché ritualmente citati, non CP_2 si sono costituiti.
Sempre in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
- 2 - I motivi di impugnazione, infatti, non collidono con le prescrizioni della disposizione citata dal momento che consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione. L'ammissibilità del gravame sotto il profilo in disamina emerge dalla semplice lettura dell'atto di impugnazione.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite e, segnatamente, alla disposta integrale compensazione, in quanto l'iter motivazionale succintamente esplicitato non consentirebbe di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni addotte.
Il motivo di censura non è degno di accoglimento.
Invero, pur a fronte della scarna motivazione estesa sul punto dal giudice di prime cure, la statuizione di compensazione adottata nella fattispecie è comunque conforme a diritto in virtù delle seguenti considerazioni, illustrate anche ad integrazione della giustificazione esternata del primo giudice.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con la recente sentenza del 19.4.2018 n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, l'operato richiamo alla “peculiarità della materia trattata” integra una formula generica sintomatica di un deficit motivazionale.
Tuttavia, stessa cosa non può dirsi in relazione alla mutevolezza e l'innovazione della normativa dirimente e della giurisprudenza in subiecta materia, di cui lo stesso giudicante ha dato chiaramente atto nella parte motiva della decisione appellata.
- 3 - La sentenza, invero, specifica innanzitutto come il D. Lgs. n. 150/11 abbia apportato rilevanti novità alla disciplina applicabile, prima contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 689/81 che è risultata conseguentemente abrogata.
La decisione, poi, si sofferma sul contrasto giurisprudenziale insorto e di come lo stesso abbia trovato composizione solo con la pronuncia delle Sezioni Unite pure indicata.
Fermo quanto precede, giova altresì evidenziare che è pacifico che il giudice dell'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, possa, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Cass. civ., sent. n. 4945/1987; Cass. civ., sent. n. 696/2002; Cass. civ., sent. n. 4889/2016; Cass. civ., sent. n. 11130/21015; Cass. civ., sent. n. 26083/2010; Cass. civ., sent. n. 7815/2016).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene di ravvisare la sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'operata integrale compensazione delle spese di lite anche in ragione della diversa qualificazione della domanda che il giudice ha dovuto operare.
Dunque, alla luce dei contrasti giurisprudenziali cennati dal primo giudice e delle ulteriori argomentazioni fornite ad integrazione della decisione appellata, si deve ritenere corretta la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite disposta in primo grado, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, la contumacia delle parti appellate induce a porre le stesse definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
- 4 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e del iscritta
[...] Controparte_1 Controparte_2 al n. 7551/2025 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'ente appellato e di Controparte_2 [...]
Controparte_1
2. rigetta l'appello;
3. pone a carico della parte che le ha anticipate le spese del grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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