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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1202/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Grazia ELIA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Arturo Valente attore
contro
P. I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t.
, P.I. , in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_2
Cont
in persona del l.r.p.t. CP_4
, in persona del l.r.p.t. Controparte_5
SPA in persona del l.r.p.t. Controparte_6
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_7
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_9
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_10
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_11
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_12
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_13
, in persona del l.r.p.t. Controparte_14
, in persona del l.r.p.t. Controparte_15
e nella loro qualità di eredi del CP_16 CP_17 CP_18
Sig. C.F. CP_19 C.F._2
1 convenuti contumaci
e
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_20 C.F._3 dall'avv. Angela Luna Guagliano
terza intervenuta
Oggetto: dichiarazione di intervenuta usucapione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, previa autorizzazione presidenziale, per pubblici proclami, il ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t., Controparte_21 CP_2
, in persona del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t., CP_22 Controparte_5
in persona del l.r.p.t., in Controparte_23 Controparte_24 persona del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t., Controparte_25 [...]
, in persona del l.r.p.t., Controparte_26 Controparte_27
, in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_28
, in persona del l.r.p.t., , in persona
[...] Controparte_29
del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t., Controparte_14 [...]
, in persona del l.r.p.t. e al Controparte_15 CP_19
fine di ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione in suo favore ex art. 1158 c.c. degli immobili siti in Scalea (CS), identificati in catasto al Foglio 1 particella 1585 Ente
Urbano, località Baia del Carpino, Comune di Scalea (CS), superficie catastale 50 mq, fraz. del 30.05.2016, in con sede in Napoli - Controparte_30
Proprieta' per 1000/1000; Foglio 1 particella 1586 Pasc-Cespug, località Baia del
Carpino, comune di Scalea (CS) superficie 85 mq, fraz. del 30.05.2016, in ditta a tutte le altre restanti società convenute in giudizio in epigrafe indicate;
unità immobiliare distinta in Catasto al foglio di mappa n.1 particella 1042 sub 1, A/7, in ditta CP_19
, proprietà 1/1.
[...]
L'attore, a tal fine, ha dedotto in fatto di essere unico possessore, in maniera pubblica, pacifica, indisturbata e continuata, da oltre venti anni, dei su descritti immobili senza che mai nessuno abbia vantato dei diritti di proprietà sugli stessi o ne abbia mai disturbato il suo possesso ultraventennale e senza che mai i convenuti abbiano esercitato azioni o posto in essere atti quali proprietari degli immobili stessi. Ha concluso,
2 pertanto, chiedendo al Tribunale di dichiararlo unico ed esclusivo proprietario dei detti immobili per intervenuta usucapione ultraventennale in suo favore essendosi realizzato l'acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c.
Integrate le notifiche nei confronti degli eredi del , nessuno dei CP_19
convenuti, benché regolarmente citati, ha inteso costituirsi in giudizio.
Articolate ed ammesse le richieste istruttorie avanzate dall'attore, lo stesso però non ha provveduto a citare i testi ai fini della loro escussione decadendo così dalla relativa prova. L'attore, infatti, a partire dall'udienza del 7.7.2022 fissata per l'assunzione della prova testimoniale non è più comparso, omettendo, altresì, di fornire la prova di avere provveduto a citare regolarmente i testimoni ammessi e non comparsi all'udienza deputata alla loro escussione.
La mancata comparizione dell'attore è coincisa con la costituzione in giudizio di a seguito di intervento adesivo volontario dalla stessa Controparte_20
spiegato. La terza intervenuta ha contestato i fatti così come ricostruiti dall'attore, precisando che nel caso in esame non potevano considerarsi integrati i requisiti previsti a termine di norma ai fini della configurabilità dell'usucapione in quanto la stessa
, secondo il suo dire, ha risieduto stabilmente con il sig. dal 1999 al CP_20 CP_19
2012 nella villa oggetto della domanda attorea di usucapione. L'ESPOSITO, dunque, secondo quanto dedotto dalla terza intervenuta , non ha potuto avere il CP_20
possesso indisturbato e continuativo dell'abitazione, né dei terreni oggetto di causa, per oltre vent'anni, proprio perché all'interno della villa il sig. ella ha abitato sino al CP_19
2012, effettuando lavori di manutenzione e ristrutturazione. Ha concluso quindi per il rigetto della domanda attorea con condanna dell'ESPOSITO al pagamento delle spese di lite.
Infine, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
La domanda attorea non merita di essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà dei beni immobili o di altro diritto reale di godimento sui beni medesimi che si realizza attraverso il possesso indisturbato del bene, non acquisito con violenza o clandestinità, ed ininterrotto per venti anni. A tal fine il possessore, che intende richiedere ed ottenere la dichiarazione giudiziale dell'intervenuta usucapione in suo favore, deve fornire la prova di essersi comportato rispetto al bene uti dominus e dunque come se fosse il proprietario dello stesso in modo
3 pieno ed esclusivo nonché che detto possesso si sia protratto, nel caso di beni immobili, per venti anni. Detta prova può essere fornita con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, anche dunque con la sola prova testimoniale non essendo necessario,
a tal fine, alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (v. Cass.
Ordinanza n. 20884/2023). È necessaria, in ogni caso, una prova rigorosa della integrazione dei requisiti previsti dall'ordinamento ai fini della configurabilità dell'usucapione. È richiesta a tal fine la prova non solo del corpus, ossia della signoria materiale sulla cosa, attraverso la dimostrazione di essere nella disponibilità del bene, ma anche dell'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire, ossia dell'intenzione del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario dell'immobile (v. Cass. N. 4931/2022). Inoltre, l'esercizio del possesso uti dominus del bene deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria, dunque, la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare. Pertanto, occorre il riscontro del suddetto comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo normativamente prescritto, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (v., ex multis, Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152;
Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Ebbene, nel caso di specie non risultano provati tutti i requisiti richiesti dagli art. 1158 e ss. c.c. per la configurabilità della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà degli immobili, non avendo in alcun modo parte attrice dimostrato di aver esercitato per oltre vent'anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente sui beni predetti il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Inoltre, nel giudizio diretto alla dichiarazione di intervenuta usucapione, il comportamento del convenuto non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare
4 in ogni caso, anche d'ufficio ed indipendentemente dall'attività processuale svolta da parte convenuta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale. Onde
l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova dell'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda;
e ciò a prescindere dal comportamento processuale del convenuto che può rimanere anche contumace. Ed invero, il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto né dalla sua non opposizione alla domanda la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma da questi affatto provati, incombendo sulla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio di cui all' art. 2697 c.c.
(Cass. 11.7.2003 n. 10947).
Per tali motivi la domanda avanzata da parte attrice deve essere integralmente rigettata, poiché del tutto indimostrata è rimasta la pretesa vantata.
Non si ritiene tuttavia di accogliere la richiesta della terza intervenuta di condanna dell'attore alle spese di lite in suo favore, in considerazione del fatto che l' è CP_20
intervenuta volontariamente nel presente giudizio senza essere stata evocata nello stesso. Nella specie trattasi di intervento adesivo volontario spiegato al solo fine di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto. Nei confronti della terza intervenuta, dunque, le spese devono essere integralmente compensate.
Nei confronti degli altri convenuti nulla va disposto in relazione alle spese di lite atteso che gli stessi sono rimasti contumaci e, dunque, non vi sono esborsi in merito ai quali possa sorgere il loro diritto al relativo rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1202/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci;
3. compensa interamente le spese di lite tra l'attore e la terza intervenuta.
Così deciso in Paola in data 31.3.2025
Il Giudice
Maria Grazia ELIA
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Grazia ELIA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Arturo Valente attore
contro
P. I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t.
, P.I. , in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_2
Cont
in persona del l.r.p.t. CP_4
, in persona del l.r.p.t. Controparte_5
SPA in persona del l.r.p.t. Controparte_6
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_7
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_9
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_10
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_11
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_12
Cont
, in persona del l.r.p.t. Controparte_13
, in persona del l.r.p.t. Controparte_14
, in persona del l.r.p.t. Controparte_15
e nella loro qualità di eredi del CP_16 CP_17 CP_18
Sig. C.F. CP_19 C.F._2
1 convenuti contumaci
e
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_20 C.F._3 dall'avv. Angela Luna Guagliano
terza intervenuta
Oggetto: dichiarazione di intervenuta usucapione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, previa autorizzazione presidenziale, per pubblici proclami, il ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t., Controparte_21 CP_2
, in persona del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t., CP_22 Controparte_5
in persona del l.r.p.t., in Controparte_23 Controparte_24 persona del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t., Controparte_25 [...]
, in persona del l.r.p.t., Controparte_26 Controparte_27
, in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_28
, in persona del l.r.p.t., , in persona
[...] Controparte_29
del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t., Controparte_14 [...]
, in persona del l.r.p.t. e al Controparte_15 CP_19
fine di ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione in suo favore ex art. 1158 c.c. degli immobili siti in Scalea (CS), identificati in catasto al Foglio 1 particella 1585 Ente
Urbano, località Baia del Carpino, Comune di Scalea (CS), superficie catastale 50 mq, fraz. del 30.05.2016, in con sede in Napoli - Controparte_30
Proprieta' per 1000/1000; Foglio 1 particella 1586 Pasc-Cespug, località Baia del
Carpino, comune di Scalea (CS) superficie 85 mq, fraz. del 30.05.2016, in ditta a tutte le altre restanti società convenute in giudizio in epigrafe indicate;
unità immobiliare distinta in Catasto al foglio di mappa n.1 particella 1042 sub 1, A/7, in ditta CP_19
, proprietà 1/1.
[...]
L'attore, a tal fine, ha dedotto in fatto di essere unico possessore, in maniera pubblica, pacifica, indisturbata e continuata, da oltre venti anni, dei su descritti immobili senza che mai nessuno abbia vantato dei diritti di proprietà sugli stessi o ne abbia mai disturbato il suo possesso ultraventennale e senza che mai i convenuti abbiano esercitato azioni o posto in essere atti quali proprietari degli immobili stessi. Ha concluso,
2 pertanto, chiedendo al Tribunale di dichiararlo unico ed esclusivo proprietario dei detti immobili per intervenuta usucapione ultraventennale in suo favore essendosi realizzato l'acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c.
Integrate le notifiche nei confronti degli eredi del , nessuno dei CP_19
convenuti, benché regolarmente citati, ha inteso costituirsi in giudizio.
Articolate ed ammesse le richieste istruttorie avanzate dall'attore, lo stesso però non ha provveduto a citare i testi ai fini della loro escussione decadendo così dalla relativa prova. L'attore, infatti, a partire dall'udienza del 7.7.2022 fissata per l'assunzione della prova testimoniale non è più comparso, omettendo, altresì, di fornire la prova di avere provveduto a citare regolarmente i testimoni ammessi e non comparsi all'udienza deputata alla loro escussione.
La mancata comparizione dell'attore è coincisa con la costituzione in giudizio di a seguito di intervento adesivo volontario dalla stessa Controparte_20
spiegato. La terza intervenuta ha contestato i fatti così come ricostruiti dall'attore, precisando che nel caso in esame non potevano considerarsi integrati i requisiti previsti a termine di norma ai fini della configurabilità dell'usucapione in quanto la stessa
, secondo il suo dire, ha risieduto stabilmente con il sig. dal 1999 al CP_20 CP_19
2012 nella villa oggetto della domanda attorea di usucapione. L'ESPOSITO, dunque, secondo quanto dedotto dalla terza intervenuta , non ha potuto avere il CP_20
possesso indisturbato e continuativo dell'abitazione, né dei terreni oggetto di causa, per oltre vent'anni, proprio perché all'interno della villa il sig. ella ha abitato sino al CP_19
2012, effettuando lavori di manutenzione e ristrutturazione. Ha concluso quindi per il rigetto della domanda attorea con condanna dell'ESPOSITO al pagamento delle spese di lite.
Infine, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
La domanda attorea non merita di essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà dei beni immobili o di altro diritto reale di godimento sui beni medesimi che si realizza attraverso il possesso indisturbato del bene, non acquisito con violenza o clandestinità, ed ininterrotto per venti anni. A tal fine il possessore, che intende richiedere ed ottenere la dichiarazione giudiziale dell'intervenuta usucapione in suo favore, deve fornire la prova di essersi comportato rispetto al bene uti dominus e dunque come se fosse il proprietario dello stesso in modo
3 pieno ed esclusivo nonché che detto possesso si sia protratto, nel caso di beni immobili, per venti anni. Detta prova può essere fornita con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, anche dunque con la sola prova testimoniale non essendo necessario,
a tal fine, alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (v. Cass.
Ordinanza n. 20884/2023). È necessaria, in ogni caso, una prova rigorosa della integrazione dei requisiti previsti dall'ordinamento ai fini della configurabilità dell'usucapione. È richiesta a tal fine la prova non solo del corpus, ossia della signoria materiale sulla cosa, attraverso la dimostrazione di essere nella disponibilità del bene, ma anche dell'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire, ossia dell'intenzione del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario dell'immobile (v. Cass. N. 4931/2022). Inoltre, l'esercizio del possesso uti dominus del bene deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria, dunque, la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare. Pertanto, occorre il riscontro del suddetto comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo normativamente prescritto, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (v., ex multis, Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152;
Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Ebbene, nel caso di specie non risultano provati tutti i requisiti richiesti dagli art. 1158 e ss. c.c. per la configurabilità della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà degli immobili, non avendo in alcun modo parte attrice dimostrato di aver esercitato per oltre vent'anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente sui beni predetti il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Inoltre, nel giudizio diretto alla dichiarazione di intervenuta usucapione, il comportamento del convenuto non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare
4 in ogni caso, anche d'ufficio ed indipendentemente dall'attività processuale svolta da parte convenuta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale. Onde
l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova dell'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda;
e ciò a prescindere dal comportamento processuale del convenuto che può rimanere anche contumace. Ed invero, il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto né dalla sua non opposizione alla domanda la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma da questi affatto provati, incombendo sulla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio di cui all' art. 2697 c.c.
(Cass. 11.7.2003 n. 10947).
Per tali motivi la domanda avanzata da parte attrice deve essere integralmente rigettata, poiché del tutto indimostrata è rimasta la pretesa vantata.
Non si ritiene tuttavia di accogliere la richiesta della terza intervenuta di condanna dell'attore alle spese di lite in suo favore, in considerazione del fatto che l' è CP_20
intervenuta volontariamente nel presente giudizio senza essere stata evocata nello stesso. Nella specie trattasi di intervento adesivo volontario spiegato al solo fine di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto. Nei confronti della terza intervenuta, dunque, le spese devono essere integralmente compensate.
Nei confronti degli altri convenuti nulla va disposto in relazione alle spese di lite atteso che gli stessi sono rimasti contumaci e, dunque, non vi sono esborsi in merito ai quali possa sorgere il loro diritto al relativo rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1202/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci;
3. compensa interamente le spese di lite tra l'attore e la terza intervenuta.
Così deciso in Paola in data 31.3.2025
Il Giudice
Maria Grazia ELIA
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