TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 02/12/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. EL MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto domanda di accertamento di accettazione di eredità ex artt. 475 e 476 c.c. promossa da:
, c.f. p. iva in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Trotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura telematica in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore dep. in data 1.10.2025
Parte ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] il [...] e res. in Biella, via CP_1 C.F._1
Trieste n. 24
Parte convenuta contumace
***
CONCLUSIONI
(cfr. verbale udienza del 2.12.2025)
Parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
***
pagina 1 di 7 Premesso che
- parte ricorrente ha esposto, in sintesi, quanto segue:
• di essere creditrice nei confronti dell'odierno convenuto “in forza della sentenza n. 1566 del
23.07.2019 della Corte di Appello di Torino” e di avere instaurato, sulla base del predetto titolo esecutivo giudiziale, un procedimento di esecuzione immobiliare innanzi a questo Tribunale
(R.G.E. n. 69/2020) sui beni immobili meglio indicati in prosieguo;
• di avere il custode giudiziario, nominato nell'ambito del predetto procedimento esecutivo, segnalato la problematica relativa “alla mancata trascrizione dell'accettazione tacita, da parte di , dell'eredità della signora (madre e dante causa dello stesso) CP_1 Persona_1 deceduta in data 14.08.2009”;
• di avere l'odierna parte ricorrente proceduto quindi a depositare nell'ambito del procedimento esecutivo “un aggiornamento della documentazione ipocatastale ventennale già versata in atti”, dalla quale emerge l'assunzione da parte dell'odierno convenuto, nell'atto di cessione di quote, registrato e trascritto in Biella il 12.03.2010, della qualità di erede ai sensi dell'art. 475
c.c. della sig.ra , per le quote di spettanza di quest'ultima, in particolare in Persona_1
relazione ai beni censiti al foglio 29, mappale 32, sub. 7, 8 e 9 e al foglio 29, mappale 32, sub. 3 del comune di Cossato;
• di doversi considerare l'odierno convenuto erede della sig.ra anche con Persona_1
riferimento al bene censito al foglio 29, mappale 32, sub. 10, pur in assenza di un'attestazione di analogo tenore sul punto, trattandosi di bene pervenuto anch'esso per successione materna;
• di avere il giudice dell'esecuzione disposto, con provvedimento reso all'udienza del 21.6.2024, che “parte creditrice provvedesse alla trascrizione di un atto di accettazione tacita di eredità, ove esistente, o all'instaurazione di un procedimento di cognizione per ottenere una pronuncia suscettibile di trascrizione, nelle more del procedimento esecutivo immobiliare”;
• di avere parte ricorrente instaurato il presente giudizio, stante il mancato esito positivo del procedimento di mediazione obbligatoria;
- il giudizio, svoltosi nella contumacia della parte convenuta, è stato trattenuto in decisione all'udienza odierna;
considerato che
pagina 2 di 7 - la vertenza può essere decisa sulla base del compendio probatorio in atti, senza necessità di espletamento di ulteriore attività istruttoria, dovendo a tal fine integralmente richiamarsi il provvedimento in data 25.6.2025;
- ciò posto, il presente contenzioso trae origine dalla necessità di accertare, in via giudiziale, e dunque con titolo idoneo a essere trascritto, la qualità di erede del soggetto convenuto per garantire la continuità delle trascrizioni dei trasferimenti delle proprietà immobiliari e consentire alla parte ricorrente di proseguire il giudizio esecutivo immobiliare già instaurato;
- a tal fine si osserva che l'accettazione espressa di eredità si configura “quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla o ha assunto il titolo di erede” (cfr. art. 475 c.c.);
- nel caso in esame, parte ricorrente ha prodotto copia di un atto di cessione di quote, a rogito Notaio stipulato in data 5.3.2010, con il quale le cedenti e sorelle del convenuto, sig.re Persona_2 [...]
e , hanno trasferito “la piena proprietà delle quote” relative alle CP_2 Controparte_3
“porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Cossato (Provincia di Biella) alla via Mazzini
n. 62” al fratello, sig. , il quale ha dato atto di essere, con riferimento ai beni censiti al CP_1 foglio 29, mappale 32 sub. 3, “già titolare della restante quota di 2/4” e, con riferimento ai beni censiti al foglio 29 mappale 32 sub. 7, 8 e 9, “già titolare della restante quota di 10/24”;
- in particolare, all'art. 5 del predetto atto di cessione di quote è precisato che “quanto alla provenienza la parte cedente dichiara che i diritti ceduti sono pervenuti come segue: 1) relativamente ai mappali 32 sub. 7, 32 sub. 8, 32 sub. 9 e 565: la quota di ¼ per ciascuna di esse, per successione testamentaria al padre sig. (titolare della quota di 12/24 delle citate porzioni immobiliari deceduto il 7 Persona_3
agosto 1956, giusto testamento olografo pubblicato con verbale ricevuto dal notaio di Persona_4
Cossato in data 19 settembre 1956 … testamento con il quale il defunto nominava – in parti eguali tra loro – i tre figli qui costituiti e la moglie signora ” e “relativamente al mappale 32 sub. Persona_1
3: a) la quota di 3/24 per ciascuna di esse, per successione testamentaria al padre , già Persona_3 indicata …”;
- dall'esame delle predette pattuizioni contrattuali si evince pertanto che l'odierno convenuto ha assunto il titolo di erede della madre, sig.ra , dichiarando infatti di essere titolare Persona_1
anche delle quote alla stessa spettanti e pervenutele per successione dal di lei coniuge, con conseguente integrazione della fattispecie di cui al sopra citato art. 475 c.c.;
pagina 3 di 7 - tale attestazione è stata in ogni caso confermata dal convenuto nel corso dell'interrogatorio formale, reso all'udienza del 24.9.2025, il quale ha infatti ammesso di essere (unico) erede della madre e di avere, anche sulla base di questo titolo, stipulato l'atto di cessione di quote in data 5.3.2010 (“è vero sono erede della quota di spettanza di mia madre, ; con questo atto le mie sorelle mi Persona_1
hanno ceduto una parte delle quote anche in titolarità di un fratello di mio padre;
confermo anche con riferimento al bene di cui al foglio 29 mappale 32 sub. 10 spetta a me in qualità di erede della sig.ra
”) 1; Per_1
- né rileva poi, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, l'assenza di una dichiarazione o attestazione di analogo tenore anche in relazione al bene censito al foglio 29, mappale 32 sub. 10, dovendo infatti l'odierno convenuto considerarsi erede del patrimonio morendo dismesso dalla di lui madre , come del resto dallo stesso riconosciuto nel corso dell'interrogatorio formale, Persona_1
e tenuto conto dell'inammissibilità di un'accettazione parziale ex art. 475, ult. comma, c.c.;
- in conclusione e in accoglimento della domanda di parte ricorrente, può dirsi accertato che il sig.
è erede della madre sig.ra ed è pertanto proprietario del compendio CP_1 Persona_1
immobiliare oggetto di pignoramento nella procedura RG 69/2020 attualmente pendente dinanzi a
Codesto Tribunale, composto da “unità negoziale n. 1, piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Cossato (BI), corso Giuseppe Mazzini e precisamente: al civico n. 63: appartamento posto al piano secondo, censito nel catasto fabbricati del Comune di Cossato al foglio
29, particella 32, subalterno 3, via Giuseppe Mazzini n. 63, piano 2, categoria A/£, classe 1, consistenza vani 5, con sup. cat. di mq 74., con rendita catastale di Euro 296,96; al civico n. 62: negozio a due luci con bagno e retro, distinto con l'interno n. 1, posto al piano terra, confinante (da nord in senso orario) con via Mazzini, corridoio comune con cortile comune e con proprietà di terzi;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 7, via
Giuseppe Mazzini n. 62, piano T, int. 1, categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 102, con sup. cat di mq. 97, con rendita catastale di Euro 2.444,29; appartamento distinto con l'interno 2, posto al piano primo composto da tre locali oltre servizi, con un balcone ed un terrazzo entrambi a livello, confinante
(da nord in senso orario) con via Mazzini con proprietà di terzi con vano scala e pianerottolo comuni da cui si accede con cortile comune e con altra proprietà di terzi;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 8, via Giuseppe Mazzini n. 62, piano 1, int.
2, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5, con sup. cat di mq. 105, con rendita catastale di Euro
pagina 4 di 7 296,96; vano ad uso autorimessa privata distinto con l'interno 3, posto al piano terra confinante (da nord in senso orario) con proprietà di terzi, cortile comune da cui si accede e con proprietà di terzi sui restanti lati;
è censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 9, via Giuseppe Mazzini n. 62, piano T, int. 3, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 41, con sup. cat di mq. 41, con rendita catastale di Euro 154,58; al civico n. 64: appartamento posto al piano terzo, composto da quattro locali oltre servizi ed un balcone a livello, confinante (da nord in senso orario) con proprietà di terzi alle particelle 31, 565 e 34 con vano scala e pianerottolo comuni da cui si accede e con cortile comune da cui si accede e con proprietà di terzi sui restanti lati;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 10, via Giuseppe
Mazzini n. 64, piano 3, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, con sup. cat di mq. 86, con rendita catastale di Euro 326,66; precisazioni catastali: si precisa che al Catasto dei Terreni del comune di Cossato la particella 32 del foglio 29 risulta soppressa per aver generato le particelle 445 e
446 (quest'ultima attualmente soppressa per essere stata incorporata nella particella 31)”;
- restano pertanto assorbite tutte le ulteriori difese svolte dalla parte ricorrente;
- le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione dei parametri dello scaglione delle cause di valore indeterminabile basso di cui al
DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022 (causa da € 26.000,01 ad € 52.000,00), con riconoscimento dei compensi nella misura dei minimi per la fase istruttoria in considerazione della ridotta attività svolta, in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge;
- possono infine essere riconosciute alla parte ricorrente, come richiesto, le spese per la fase di mediazione obbligatoria svolta2, che vengono liquidate in € 175,92 per esborsi3 e in € 510,00 per compensi, essendosi svolta attività difensiva soltanto per la fase di attivazione stante la mancata adesione del convenuto, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
- dichiara che il sig. , C.F. , nato a [...] il [...] è CP_1 C.F._1
erede della di lui madre , nata il [...] e deceduta in data 14.8.2009; Persona_1
- accerta e dichiara che il sig. , quale erede della di lui madre sig.ra , è CP_1 Persona_1
pertanto proprietario del compendio immobiliare oggetto di pignoramento nella procedura RG 69/2020 attualmente pendente dinanzi a Codesto Tribunale, composto da “unità negoziale n. 1, piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Cossato (BI), corso Giuseppe Mazzini e precisamente: al civico n. 63: appartamento posto al piano secondo, censito nel catasto fabbricati del
Comune di Cossato al foglio 29, particella 32, subalterno 3, via Giuseppe Mazzini n. 63, piano 2, categoria A/£, classe 1, consistenza vani 5, con sup. cat. di mq 74., con rendita catastale di Euro
296,96; al civico n. 62: negozio a due luci con bagno e retro, distinto con l'interno n. 1, posto al piano terra, confinante (da nord in senso orario) con via Mazzini, corridoio comune con cortile comune e con proprietà di terzi;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella
32, subalterno 7, via Giuseppe Mazzini n. 62, piano T, int. 1, categoria C/1, classe 5, consistenza mq.
102, con sup. cat di mq. 97, con rendita catastale di Euro 2.444,29; appartamento distinto con
l'interno 2, posto al piano primo composto da tre locali oltre servizi, con un balcone ed un terrazzo entrambi a livello, confinante (da nord in senso orario) con via Mazzini con proprietà di terzi con vano scala e pianerottolo comuni da cui si accede con cortile comune e con altra proprietà di terzi;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 8, via Giuseppe
Mazzini n. 62, piano 1, int. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5, con sup. cat di mq. 105, con rendita catastale di Euro 296,96; vano ad uso autorimessa privata distinto con l'interno 3, posto al piano terra confinante (da nord in senso orario) con proprietà di terzi, cortile comune da cui si accede
e con proprietà di terzi sui restanti lati;
è censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 9, via Giuseppe Mazzini n. 62, piano T, int. 3, categoria C/6, classe
2, consistenza mq. 41, con sup. cat di mq. 41, con rendita catastale di Euro 154,58; al civico n. 64: appartamento posto al piano terzo, composto da quattro locali oltre servizi ed un balcone a livello, confinante (da nord in senso orario) con proprietà di terzi alle particelle 31, 565 e 34 con vano scala e pianerottolo comuni da cui si accede e con cortile comune da cui si accede e con proprietà di terzi sui restanti lati;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 10, via Giuseppe Mazzini n. 64, piano 3, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, con sup. cat di mq. 86, con rendita catastale di Euro 326,66; precisazioni catastali: si precisa che al
pagina 6 di 7 Catasto dei Terreni del comune di Cossato la particella 32 del foglio 29 risulta soppressa per aver generato le particelle 445 e 446 (quest'ultima attualmente soppressa per essere stata incorporata nella particella 31)”;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA come per legge;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di mediazione che liquida in € 510,00 per compensi professionali, oltre € 175,92 per esborsi, 15 % ex art. 2, comma secondo, del DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 2 dicembre 2025
Il Giudice
EL MI
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale udienza del 24.9.2025. 2 Cfr. art. 5, primo comma, del D. lgs. n. 28/2010 che prevede il previo esperimento della procedura di mediazione in particolare per le controversie in materia di “successioni ereditarie”. In questa sede può poi darsi continuità al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese della fase di mediazione “vanno assimilate alle spese del processo”, con conseguente applicazione dei medesimi principi che regolano la materia dal punto di vista processuale – cfr. Cass., n. 32306/2023. 3 Cfr. doc. n. 11.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. EL MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto domanda di accertamento di accettazione di eredità ex artt. 475 e 476 c.c. promossa da:
, c.f. p. iva in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Trotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura telematica in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore dep. in data 1.10.2025
Parte ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] il [...] e res. in Biella, via CP_1 C.F._1
Trieste n. 24
Parte convenuta contumace
***
CONCLUSIONI
(cfr. verbale udienza del 2.12.2025)
Parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
***
pagina 1 di 7 Premesso che
- parte ricorrente ha esposto, in sintesi, quanto segue:
• di essere creditrice nei confronti dell'odierno convenuto “in forza della sentenza n. 1566 del
23.07.2019 della Corte di Appello di Torino” e di avere instaurato, sulla base del predetto titolo esecutivo giudiziale, un procedimento di esecuzione immobiliare innanzi a questo Tribunale
(R.G.E. n. 69/2020) sui beni immobili meglio indicati in prosieguo;
• di avere il custode giudiziario, nominato nell'ambito del predetto procedimento esecutivo, segnalato la problematica relativa “alla mancata trascrizione dell'accettazione tacita, da parte di , dell'eredità della signora (madre e dante causa dello stesso) CP_1 Persona_1 deceduta in data 14.08.2009”;
• di avere l'odierna parte ricorrente proceduto quindi a depositare nell'ambito del procedimento esecutivo “un aggiornamento della documentazione ipocatastale ventennale già versata in atti”, dalla quale emerge l'assunzione da parte dell'odierno convenuto, nell'atto di cessione di quote, registrato e trascritto in Biella il 12.03.2010, della qualità di erede ai sensi dell'art. 475
c.c. della sig.ra , per le quote di spettanza di quest'ultima, in particolare in Persona_1
relazione ai beni censiti al foglio 29, mappale 32, sub. 7, 8 e 9 e al foglio 29, mappale 32, sub. 3 del comune di Cossato;
• di doversi considerare l'odierno convenuto erede della sig.ra anche con Persona_1
riferimento al bene censito al foglio 29, mappale 32, sub. 10, pur in assenza di un'attestazione di analogo tenore sul punto, trattandosi di bene pervenuto anch'esso per successione materna;
• di avere il giudice dell'esecuzione disposto, con provvedimento reso all'udienza del 21.6.2024, che “parte creditrice provvedesse alla trascrizione di un atto di accettazione tacita di eredità, ove esistente, o all'instaurazione di un procedimento di cognizione per ottenere una pronuncia suscettibile di trascrizione, nelle more del procedimento esecutivo immobiliare”;
• di avere parte ricorrente instaurato il presente giudizio, stante il mancato esito positivo del procedimento di mediazione obbligatoria;
- il giudizio, svoltosi nella contumacia della parte convenuta, è stato trattenuto in decisione all'udienza odierna;
considerato che
pagina 2 di 7 - la vertenza può essere decisa sulla base del compendio probatorio in atti, senza necessità di espletamento di ulteriore attività istruttoria, dovendo a tal fine integralmente richiamarsi il provvedimento in data 25.6.2025;
- ciò posto, il presente contenzioso trae origine dalla necessità di accertare, in via giudiziale, e dunque con titolo idoneo a essere trascritto, la qualità di erede del soggetto convenuto per garantire la continuità delle trascrizioni dei trasferimenti delle proprietà immobiliari e consentire alla parte ricorrente di proseguire il giudizio esecutivo immobiliare già instaurato;
- a tal fine si osserva che l'accettazione espressa di eredità si configura “quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla o ha assunto il titolo di erede” (cfr. art. 475 c.c.);
- nel caso in esame, parte ricorrente ha prodotto copia di un atto di cessione di quote, a rogito Notaio stipulato in data 5.3.2010, con il quale le cedenti e sorelle del convenuto, sig.re Persona_2 [...]
e , hanno trasferito “la piena proprietà delle quote” relative alle CP_2 Controparte_3
“porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Cossato (Provincia di Biella) alla via Mazzini
n. 62” al fratello, sig. , il quale ha dato atto di essere, con riferimento ai beni censiti al CP_1 foglio 29, mappale 32 sub. 3, “già titolare della restante quota di 2/4” e, con riferimento ai beni censiti al foglio 29 mappale 32 sub. 7, 8 e 9, “già titolare della restante quota di 10/24”;
- in particolare, all'art. 5 del predetto atto di cessione di quote è precisato che “quanto alla provenienza la parte cedente dichiara che i diritti ceduti sono pervenuti come segue: 1) relativamente ai mappali 32 sub. 7, 32 sub. 8, 32 sub. 9 e 565: la quota di ¼ per ciascuna di esse, per successione testamentaria al padre sig. (titolare della quota di 12/24 delle citate porzioni immobiliari deceduto il 7 Persona_3
agosto 1956, giusto testamento olografo pubblicato con verbale ricevuto dal notaio di Persona_4
Cossato in data 19 settembre 1956 … testamento con il quale il defunto nominava – in parti eguali tra loro – i tre figli qui costituiti e la moglie signora ” e “relativamente al mappale 32 sub. Persona_1
3: a) la quota di 3/24 per ciascuna di esse, per successione testamentaria al padre , già Persona_3 indicata …”;
- dall'esame delle predette pattuizioni contrattuali si evince pertanto che l'odierno convenuto ha assunto il titolo di erede della madre, sig.ra , dichiarando infatti di essere titolare Persona_1
anche delle quote alla stessa spettanti e pervenutele per successione dal di lei coniuge, con conseguente integrazione della fattispecie di cui al sopra citato art. 475 c.c.;
pagina 3 di 7 - tale attestazione è stata in ogni caso confermata dal convenuto nel corso dell'interrogatorio formale, reso all'udienza del 24.9.2025, il quale ha infatti ammesso di essere (unico) erede della madre e di avere, anche sulla base di questo titolo, stipulato l'atto di cessione di quote in data 5.3.2010 (“è vero sono erede della quota di spettanza di mia madre, ; con questo atto le mie sorelle mi Persona_1
hanno ceduto una parte delle quote anche in titolarità di un fratello di mio padre;
confermo anche con riferimento al bene di cui al foglio 29 mappale 32 sub. 10 spetta a me in qualità di erede della sig.ra
”) 1; Per_1
- né rileva poi, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, l'assenza di una dichiarazione o attestazione di analogo tenore anche in relazione al bene censito al foglio 29, mappale 32 sub. 10, dovendo infatti l'odierno convenuto considerarsi erede del patrimonio morendo dismesso dalla di lui madre , come del resto dallo stesso riconosciuto nel corso dell'interrogatorio formale, Persona_1
e tenuto conto dell'inammissibilità di un'accettazione parziale ex art. 475, ult. comma, c.c.;
- in conclusione e in accoglimento della domanda di parte ricorrente, può dirsi accertato che il sig.
è erede della madre sig.ra ed è pertanto proprietario del compendio CP_1 Persona_1
immobiliare oggetto di pignoramento nella procedura RG 69/2020 attualmente pendente dinanzi a
Codesto Tribunale, composto da “unità negoziale n. 1, piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Cossato (BI), corso Giuseppe Mazzini e precisamente: al civico n. 63: appartamento posto al piano secondo, censito nel catasto fabbricati del Comune di Cossato al foglio
29, particella 32, subalterno 3, via Giuseppe Mazzini n. 63, piano 2, categoria A/£, classe 1, consistenza vani 5, con sup. cat. di mq 74., con rendita catastale di Euro 296,96; al civico n. 62: negozio a due luci con bagno e retro, distinto con l'interno n. 1, posto al piano terra, confinante (da nord in senso orario) con via Mazzini, corridoio comune con cortile comune e con proprietà di terzi;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 7, via
Giuseppe Mazzini n. 62, piano T, int. 1, categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 102, con sup. cat di mq. 97, con rendita catastale di Euro 2.444,29; appartamento distinto con l'interno 2, posto al piano primo composto da tre locali oltre servizi, con un balcone ed un terrazzo entrambi a livello, confinante
(da nord in senso orario) con via Mazzini con proprietà di terzi con vano scala e pianerottolo comuni da cui si accede con cortile comune e con altra proprietà di terzi;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 8, via Giuseppe Mazzini n. 62, piano 1, int.
2, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5, con sup. cat di mq. 105, con rendita catastale di Euro
pagina 4 di 7 296,96; vano ad uso autorimessa privata distinto con l'interno 3, posto al piano terra confinante (da nord in senso orario) con proprietà di terzi, cortile comune da cui si accede e con proprietà di terzi sui restanti lati;
è censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 9, via Giuseppe Mazzini n. 62, piano T, int. 3, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 41, con sup. cat di mq. 41, con rendita catastale di Euro 154,58; al civico n. 64: appartamento posto al piano terzo, composto da quattro locali oltre servizi ed un balcone a livello, confinante (da nord in senso orario) con proprietà di terzi alle particelle 31, 565 e 34 con vano scala e pianerottolo comuni da cui si accede e con cortile comune da cui si accede e con proprietà di terzi sui restanti lati;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 10, via Giuseppe
Mazzini n. 64, piano 3, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, con sup. cat di mq. 86, con rendita catastale di Euro 326,66; precisazioni catastali: si precisa che al Catasto dei Terreni del comune di Cossato la particella 32 del foglio 29 risulta soppressa per aver generato le particelle 445 e
446 (quest'ultima attualmente soppressa per essere stata incorporata nella particella 31)”;
- restano pertanto assorbite tutte le ulteriori difese svolte dalla parte ricorrente;
- le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione dei parametri dello scaglione delle cause di valore indeterminabile basso di cui al
DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022 (causa da € 26.000,01 ad € 52.000,00), con riconoscimento dei compensi nella misura dei minimi per la fase istruttoria in considerazione della ridotta attività svolta, in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge;
- possono infine essere riconosciute alla parte ricorrente, come richiesto, le spese per la fase di mediazione obbligatoria svolta2, che vengono liquidate in € 175,92 per esborsi3 e in € 510,00 per compensi, essendosi svolta attività difensiva soltanto per la fase di attivazione stante la mancata adesione del convenuto, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
- dichiara che il sig. , C.F. , nato a [...] il [...] è CP_1 C.F._1
erede della di lui madre , nata il [...] e deceduta in data 14.8.2009; Persona_1
- accerta e dichiara che il sig. , quale erede della di lui madre sig.ra , è CP_1 Persona_1
pertanto proprietario del compendio immobiliare oggetto di pignoramento nella procedura RG 69/2020 attualmente pendente dinanzi a Codesto Tribunale, composto da “unità negoziale n. 1, piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Cossato (BI), corso Giuseppe Mazzini e precisamente: al civico n. 63: appartamento posto al piano secondo, censito nel catasto fabbricati del
Comune di Cossato al foglio 29, particella 32, subalterno 3, via Giuseppe Mazzini n. 63, piano 2, categoria A/£, classe 1, consistenza vani 5, con sup. cat. di mq 74., con rendita catastale di Euro
296,96; al civico n. 62: negozio a due luci con bagno e retro, distinto con l'interno n. 1, posto al piano terra, confinante (da nord in senso orario) con via Mazzini, corridoio comune con cortile comune e con proprietà di terzi;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella
32, subalterno 7, via Giuseppe Mazzini n. 62, piano T, int. 1, categoria C/1, classe 5, consistenza mq.
102, con sup. cat di mq. 97, con rendita catastale di Euro 2.444,29; appartamento distinto con
l'interno 2, posto al piano primo composto da tre locali oltre servizi, con un balcone ed un terrazzo entrambi a livello, confinante (da nord in senso orario) con via Mazzini con proprietà di terzi con vano scala e pianerottolo comuni da cui si accede con cortile comune e con altra proprietà di terzi;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 8, via Giuseppe
Mazzini n. 62, piano 1, int. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5, con sup. cat di mq. 105, con rendita catastale di Euro 296,96; vano ad uso autorimessa privata distinto con l'interno 3, posto al piano terra confinante (da nord in senso orario) con proprietà di terzi, cortile comune da cui si accede
e con proprietà di terzi sui restanti lati;
è censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 9, via Giuseppe Mazzini n. 62, piano T, int. 3, categoria C/6, classe
2, consistenza mq. 41, con sup. cat di mq. 41, con rendita catastale di Euro 154,58; al civico n. 64: appartamento posto al piano terzo, composto da quattro locali oltre servizi ed un balcone a livello, confinante (da nord in senso orario) con proprietà di terzi alle particelle 31, 565 e 34 con vano scala e pianerottolo comuni da cui si accede e con cortile comune da cui si accede e con proprietà di terzi sui restanti lati;
censito nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune al foglio 29, particella 32, subalterno 10, via Giuseppe Mazzini n. 64, piano 3, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, con sup. cat di mq. 86, con rendita catastale di Euro 326,66; precisazioni catastali: si precisa che al
pagina 6 di 7 Catasto dei Terreni del comune di Cossato la particella 32 del foglio 29 risulta soppressa per aver generato le particelle 445 e 446 (quest'ultima attualmente soppressa per essere stata incorporata nella particella 31)”;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA come per legge;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di mediazione che liquida in € 510,00 per compensi professionali, oltre € 175,92 per esborsi, 15 % ex art. 2, comma secondo, del DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 2 dicembre 2025
Il Giudice
EL MI
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale udienza del 24.9.2025. 2 Cfr. art. 5, primo comma, del D. lgs. n. 28/2010 che prevede il previo esperimento della procedura di mediazione in particolare per le controversie in materia di “successioni ereditarie”. In questa sede può poi darsi continuità al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese della fase di mediazione “vanno assimilate alle spese del processo”, con conseguente applicazione dei medesimi principi che regolano la materia dal punto di vista processuale – cfr. Cass., n. 32306/2023. 3 Cfr. doc. n. 11.