Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2627/2024
tra
, c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. LUCIA LAVINIA LUCIANO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 7.6.2024 ed il ricorso in opposizione è
stato depositato il 19.6.2024
I
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 29.8.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il 30.3.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa “alla
corresponsione dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile e/o in subordine della
pensione d'inabilità civile (100%), previste ai sensi della L. 30 marzo 1971 n. 118 e succ.
modifiche ed integrazioni”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata il Persona_1
12.5.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
infermità: “Sindrome ansioso depressiva in soggetto con ipertensione arteriosa e
poliartrodiscopatiediffuse in pregressa tiroidectomia. Il quadro patologico presente e
documentato del ricorrente consente di riconoscere il/la ricorrente con Pt_2
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e
art. 9 DL 509/88) percentuale 68%. Non sono presenti in atto i requisiti sanitari per il
riconoscimento dell'assegno di inabilità e/o invalidità, anche se la percentuale va
riconosciuta più alta del 60%, rispetto al giudizio della Commissione Medica ASL”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
II Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetta la ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona della dott. , il quale nella relazione depositata il 7.11.2024, ha Persona_2
concluso ritenendo affetta da “IPERTENSIONE Parte_1
ARTERIOSA CON F.E. NORMALE E PARI AL 56%. DISCOPATIE MULTIPLE IN
OSTEOARTROSI GENERALIZZATA. GRAVE DEFLESSIONE DEL TONO
DELL'UMORE. PREGRESSA TIROIDECTOMIA IN TRATTAMENTO
ORMONALE SOSTITUTIVO. SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA L5-S1.
INCONTINENZA URINARIA. Il complesso patologico su documentato determina in
atto una riduzione della capacità lavorativa generica dell'attrice in misura pari al 68 %
e una condizione di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92, sempre a
far data dall'epoca della domanda amministrativa”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
III Avuto riguardo alle condizioni soggettive della ricorrente e alla sussistenza delle patologie denunciate, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr 2627/2024 R.G. Parte_1 CP_1
depositato il 19.6.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 7.11.2024 dal dott. Persona_2
Compensa le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV